Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2026, proposto da ID Calò, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
- dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso
de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a
20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso
de quo , con particolare riferimento ai quesiti
nn. 13, 28 e 29;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso
de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 13, 28 e 29, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidoneo all’esito della prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 20,5, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21/30.
2. In questa sede, il candidato lamenta l’illegittimità della valutazione ricevuta con riguardo ai quesiti n. 13, n. 28 e n. 29, sostenendo di aver risposto correttamente, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
6.1. Quanto ai quesiti n. 29 (" Uno studio pubblicato l'estate scorsa sull'International Journal of Astrobiology ha indagato il fenomeno dello spiaggiamento delle balene, frequente in tutto il mondo come, ad esempio, sulle coste del Mare del Nord. All'inizio del 2016, 29 balene si abbandonarono su queste coste. Secondo i ricercatori questi animali potrebbero esser stati disorientati dalle variazioni dei campi magnetici, provocate dalle tempeste solari. Questo fenomeno potrebbe aver interferito con la capacità dei cetacei di orientarsi, costringendoli a deviare il proprio percorso e facendole finire 'intrappolate' sulle coste europee. Questa teoria era stata costruita grazie ai dati raccolti durante le autopsie eseguite sulle balene morte nel Mare del Nord, per la maggior parte esemplari giovani e in salute". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale?” Risposte: a) Nel Mare del Nord sono frequenti le tempeste magnetiche; b) Non ci sono zone del mondo in cui lo spiaggiamento delle balene risulti più intenso (risposta ritenuta corretta dalla commissione); c) Sono soprattutto gli esemplari giovani di balena ad essere colpiti dalle variazioni dei campi magnetici (risposta prescelta dal candidato) e n. 13 (" Se l'Area 51 è stata più volte associata agli Alieni, è soprattutto per via del programma militare sugli aerei U-2 iniziato in questo luogo nel 1955. Questi velivoli – impiegati dagli USA in missioni di ricognizione durante la Guerra Fredda – erano invisibili ai radar e capaci di volare così in alto da essere irraggiungibili dalla contraerea: potevano raggiungere i 18 mila metri di altitudine, una quota più alta di quella di qualunque altro aereo. All'epoca, gli aerei di linea arrivavano a 6 km di quota: nessuno pensava che si potesse volare tanto in alto. Inoltre gli U-2 apparivano «luccicanti» per un curioso effetto ottico. Alla quota a cui volavano, il Sole non era ancora tramontato: risultavano quindi illuminati, mentre i piloti che viaggiavano a quote inferiori si trovavano già al buio". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale? ” Risposte: a) Oltre agli U-2, vi sono altre ragioni che hanno spinto a collegare l'Area 51 agli Alieni (risposta ritenuta corretta dalla commissione); b) Gli aerei U-2 utilizzavano una tecnologia di un livello irraggiungibile (risposta prescelta dal candidato); c) Nell'Area 51 non ci sono mai stati Alieni), la Sezione ha già ritenuto corretta la risposta indicata dall’amministrazione, diversa da quella fornita dal candidato nel caso di specie.
Pertanto, le censure sono infondate, come già statuito nella n. 22471/25, che qui si richiama a norma dell’art. 74 c.p.a.
6.2. Passando al quesito n. 28, la sua formulazione è la seguente: " Milano, alla fine dell'Ottocento, aveva circa mezzo milione di abitanti ed era la seconda città più popolata del Regno d'Italia, dopo Napoli. Era considerata la capitale finanziaria della nazione, la città in cui cominciavano a essere sperimentati nuovi modelli di industrializzazione a prendere forza nuovi movimenti di massa per l'emancipazione del ceto popolare. La situazione nazionale era problematica: la diffusione dell'analfabetismo, i bassi salari e l'alto tasso di disoccupazione avevano preparato il terreno al malcontento, che esplose quando a causa degli scarsi raccolti il costo del grano aumentò da 35 a 60 centesimi di lira al chilo". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale ?” Riposte: a) A fine Ottocento, il costo del pane aumentò di 25 centesimi (risposta indicata dal candidato); b) A fine Ottocento, a Milano non c'era molto analfabetismo; c) A fine Ottocento, Milano conosceva fermenti politici (risposta esatta per la commissione).
Appare palese che l’unica informazione ricavabile dal testo è quella sub c), essendo espressamente riportato che, alla fine dell’800, a Milano cominciarono “ a prendere forza nuovi movimenti di massa per l'emancipazione del ceto popolare ” (fermenti politici), in disparte il fatto che non vi sono elementi per stabilire il rapporto tra aumento del costo del grano e incremento netto del costo del pane, alla base della risposta fornita dal candidato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico della parte soccombente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | RI IC |
IL SEGRETARIO