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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12018 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 10399 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente,
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.,
E
P. IVA ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luciano Pennacchio, C.F. C.F._1
– PEC: Fax 081.2354428, e Email_1 [...]
, C.F. – p.e.c. Parte_3 C.F._2 Email_2
– Fax 081.2354428, presso i quali elettivamente domiciliate al domicilio digitale come da p.e.c. estratta da Registri Giustizia
Attrici
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_3
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 1 di 5 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), P.IVA_4
domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz 11 con indirizzo pec:
, Email_3
E
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso come in atti P.IVA_5
Convenuti
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al (R.G. n. 1068/2022), le Controparte_3
attrici, e Parte_1 Parte_2
istituzioni scolastiche paritarie operanti nella Provincia di Napoli,
[...]
impugnavano i decreti dell' con Controparte_2
i quali erano stati approvati gli elenchi dei beneficiari del contributo previsto dall'art. 58, comma 5, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, lamentando l'illegittima esclusione dal riparto dei fondi.
Con sentenza n. 5173 del 1° agosto 2022, il dichiarava il Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo all'erogazione di un contributo pubblico vincolato. Riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, le attrici chiedevano l'accertamento del diritto a fruire del contributo e la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamentodegli importi così determinati:
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 2 di 5 – euro 102.061,65, di cui euro Parte_1
11.923,25 per la scuola dell'infanzia ed euro 90.138,40 per la scuola primaria;
– euro 3.015,05. Parte_2
Le attrici deducevano di avere adempiuto entro il termine del 25 agosto 2021 agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 58, comma 5, del d.l. n.
73/2021, producendo documentazione attestante la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni richieste.
L'esclusione sarebbe dipesa da un mero errore formale nella compilazione dell'autodichiarazione successivamente richiesta dall' Parte_4
Si costituivano le Amministrazioni convenute, contestando la domanda e sostenendo la mancata prova dell'adempimento degli obblighi informativi entro il termine di legge.
La causa, di natura meramente documentale, veniva trattenuta in decisione.
In merito alle motivazioni sottese alla decisione si evidenzia quanto segue:
1. Giurisdizione e natura del contributo
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto delle attrici a percepire il contributo previsto dall'art. 58, comma 5, del d.l. n. 73/2021.
Tale contributo è connotato da criteri legali vincolati, non residuando in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine all'an debeatur, una volta accertata la sussistenza dei presupposti normativi.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario quando l'erogazione del contributo pubblico è vincolata alla mera verifica di requisiti predeterminati
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 3 di 5 dalla legge (cfr. Cass., SS.UU., 7 maggio 2013, n. 10525; Cass., SS.UU., 22 luglio 2014, n. 16601).
2. Sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
Dalla documentazione versata in atti risulta che le attrici hanno provveduto, entro il termine del 25 agosto 2021, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutte le informazioni richieste dall'art. 58, comma 5, quarto periodo, del d.l. n. 73/2021.
L'erronea indicazione di una diversa data nell'autodichiarazione successivamente richiesta dall'Amministrazione integra un errore meramente formale, non idoneo a elidere un diritto sostanziale già perfezionatosi.
Secondo principi generali dell'ordinamento, il formalism procedimentale non può prevalere sulla sostanza, specie in presenza di un contributo emergenziale volto a sostenere un servizio di rilevanza costituzionale quale l'istruzione (artt. 33 e 34 Cost.).
3. Diritto al contributo e quantificazione
Accertata la tempestiva osservanza degli obblighi informativi, deve essere riconosciuto il diritto delle attrici a percepire il contributo richiesto. Gli importi indicati dalle attrici, determinati sulla base dei decreti ministeriali di riparto (D.M. n. 291/2021 e D.M. n. 299/2021), non risultano specificamente contestati nel quantum e devono pertanto essere integralmente liquidati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo ex
D.M.55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 4 di 5 1) accerta e dichiara il diritto di di Parte_1 [...]
a fruire del contributo di cui Parte_2
all'art. 58, comma 5, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73;
2) condanna il e Controparte_1
l' , in solido Controparte_2
tra loro, a pagare:
- in favore di 'importo complessivo di Parte_1
euro 102.061,65, di cui euro 11.923,25 per la scuola dell'infanzia ed euro
90.138,40 per la scuola primaria;
– in favore di l'importo di Parte_2
euro 3.015,05; il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo;
3) condanna le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici, che si liquidano in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 10399 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente,
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.,
E
P. IVA ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luciano Pennacchio, C.F. C.F._1
– PEC: Fax 081.2354428, e Email_1 [...]
, C.F. – p.e.c. Parte_3 C.F._2 Email_2
– Fax 081.2354428, presso i quali elettivamente domiciliate al domicilio digitale come da p.e.c. estratta da Registri Giustizia
Attrici
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_3
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 1 di 5 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), P.IVA_4
domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz 11 con indirizzo pec:
, Email_3
E
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso come in atti P.IVA_5
Convenuti
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al (R.G. n. 1068/2022), le Controparte_3
attrici, e Parte_1 Parte_2
istituzioni scolastiche paritarie operanti nella Provincia di Napoli,
[...]
impugnavano i decreti dell' con Controparte_2
i quali erano stati approvati gli elenchi dei beneficiari del contributo previsto dall'art. 58, comma 5, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, lamentando l'illegittima esclusione dal riparto dei fondi.
Con sentenza n. 5173 del 1° agosto 2022, il dichiarava il Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo all'erogazione di un contributo pubblico vincolato. Riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, le attrici chiedevano l'accertamento del diritto a fruire del contributo e la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamentodegli importi così determinati:
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 2 di 5 – euro 102.061,65, di cui euro Parte_1
11.923,25 per la scuola dell'infanzia ed euro 90.138,40 per la scuola primaria;
– euro 3.015,05. Parte_2
Le attrici deducevano di avere adempiuto entro il termine del 25 agosto 2021 agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 58, comma 5, del d.l. n.
73/2021, producendo documentazione attestante la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni richieste.
L'esclusione sarebbe dipesa da un mero errore formale nella compilazione dell'autodichiarazione successivamente richiesta dall' Parte_4
Si costituivano le Amministrazioni convenute, contestando la domanda e sostenendo la mancata prova dell'adempimento degli obblighi informativi entro il termine di legge.
La causa, di natura meramente documentale, veniva trattenuta in decisione.
In merito alle motivazioni sottese alla decisione si evidenzia quanto segue:
1. Giurisdizione e natura del contributo
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto delle attrici a percepire il contributo previsto dall'art. 58, comma 5, del d.l. n. 73/2021.
Tale contributo è connotato da criteri legali vincolati, non residuando in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine all'an debeatur, una volta accertata la sussistenza dei presupposti normativi.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario quando l'erogazione del contributo pubblico è vincolata alla mera verifica di requisiti predeterminati
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 3 di 5 dalla legge (cfr. Cass., SS.UU., 7 maggio 2013, n. 10525; Cass., SS.UU., 22 luglio 2014, n. 16601).
2. Sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
Dalla documentazione versata in atti risulta che le attrici hanno provveduto, entro il termine del 25 agosto 2021, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutte le informazioni richieste dall'art. 58, comma 5, quarto periodo, del d.l. n. 73/2021.
L'erronea indicazione di una diversa data nell'autodichiarazione successivamente richiesta dall'Amministrazione integra un errore meramente formale, non idoneo a elidere un diritto sostanziale già perfezionatosi.
Secondo principi generali dell'ordinamento, il formalism procedimentale non può prevalere sulla sostanza, specie in presenza di un contributo emergenziale volto a sostenere un servizio di rilevanza costituzionale quale l'istruzione (artt. 33 e 34 Cost.).
3. Diritto al contributo e quantificazione
Accertata la tempestiva osservanza degli obblighi informativi, deve essere riconosciuto il diritto delle attrici a percepire il contributo richiesto. Gli importi indicati dalle attrici, determinati sulla base dei decreti ministeriali di riparto (D.M. n. 291/2021 e D.M. n. 299/2021), non risultano specificamente contestati nel quantum e devono pertanto essere integralmente liquidati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo ex
D.M.55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 4 di 5 1) accerta e dichiara il diritto di di Parte_1 [...]
a fruire del contributo di cui Parte_2
all'art. 58, comma 5, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73;
2) condanna il e Controparte_1
l' , in solido Controparte_2
tra loro, a pagare:
- in favore di 'importo complessivo di Parte_1
euro 102.061,65, di cui euro 11.923,25 per la scuola dell'infanzia ed euro
90.138,40 per la scuola primaria;
– in favore di l'importo di Parte_2
euro 3.015,05; il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo;
3) condanna le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici, che si liquidano in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.10399/2023 – sentenza Pagina 5 di 5