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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MONTANARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320240010388141000 IVA-ALIQUOTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-3-2025 l'avv. Ricorrente_1 (in proprio) impugnava la cartella esattoriale notificatole il 16-1-2025, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed avente ad oggetto il recupero della imposta iva oltre sanzioni per l'anno 2023; la parte ricorrente, nulla contestando circa il debito di imposta principale, eccepiva la illegittimità degli accessori tutti applicati, assumendo che l'ente avrebbe dovuto comunque tener conto delle gravissime condizioni di salute che le avevano impedito di accedere alla casella pec e quindi recepire, con le conseguenti agevolazioni fiscali, la comunicazione di cui all'avviso bonario notificatole a mezzo pec il 16-1-2024.
Costituitasi ritualmente, l'ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione circa le questioni di competenza dell'ente impositore Agenzia delle Entrate, che veniva evocato in giudizio alla udienza
8-10-2025 con coeva ordinanza ed indi si costituiva ritualmente assumendo la correttezza del proprio operato
Nel corso del giudizio, a seguito di rinvio richiesto dalle parti per tentativo di bonario componimento, queste davano atto di avere raggiunto l'accordo conciliativo alle condizioni di cui alla proposta di conciliazione depositata alla udienza del 14-1-2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del giudicante, una volta venuto meno, essendo stato sostituito dall'accordo de quo, l'atto impugnato che aveva provveduto in senso sfavorevole alla contribuente riguardo alla controversa misura degli accessori di imposta, è venuto meno l'interesse delle parti rispettivamente ad agire ed a contraddire in ordine alla impugnazione della cartella de quo, talchè sussistendo i presupposti di ammissibilità della conciliazione devesi dichiarare la estinzione del giudizio alle condizioni di cui al predetto accordo;
le spese di lite di giudizio, come previsto dallo accordo, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, in composizione monocratica così provvede:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione e compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Como, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico Dott.ssa Donatella Montanari
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MONTANARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320240010388141000 IVA-ALIQUOTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-3-2025 l'avv. Ricorrente_1 (in proprio) impugnava la cartella esattoriale notificatole il 16-1-2025, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed avente ad oggetto il recupero della imposta iva oltre sanzioni per l'anno 2023; la parte ricorrente, nulla contestando circa il debito di imposta principale, eccepiva la illegittimità degli accessori tutti applicati, assumendo che l'ente avrebbe dovuto comunque tener conto delle gravissime condizioni di salute che le avevano impedito di accedere alla casella pec e quindi recepire, con le conseguenti agevolazioni fiscali, la comunicazione di cui all'avviso bonario notificatole a mezzo pec il 16-1-2024.
Costituitasi ritualmente, l'ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione circa le questioni di competenza dell'ente impositore Agenzia delle Entrate, che veniva evocato in giudizio alla udienza
8-10-2025 con coeva ordinanza ed indi si costituiva ritualmente assumendo la correttezza del proprio operato
Nel corso del giudizio, a seguito di rinvio richiesto dalle parti per tentativo di bonario componimento, queste davano atto di avere raggiunto l'accordo conciliativo alle condizioni di cui alla proposta di conciliazione depositata alla udienza del 14-1-2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del giudicante, una volta venuto meno, essendo stato sostituito dall'accordo de quo, l'atto impugnato che aveva provveduto in senso sfavorevole alla contribuente riguardo alla controversa misura degli accessori di imposta, è venuto meno l'interesse delle parti rispettivamente ad agire ed a contraddire in ordine alla impugnazione della cartella de quo, talchè sussistendo i presupposti di ammissibilità della conciliazione devesi dichiarare la estinzione del giudizio alle condizioni di cui al predetto accordo;
le spese di lite di giudizio, come previsto dallo accordo, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, in composizione monocratica così provvede:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione e compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Como, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico Dott.ssa Donatella Montanari