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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1726/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avvocati domiciliatari MONICA CASAGRANDE e ANDREA DAL
POZZOLO, con studio in VIA CAVOUR n. 11/A, BELLUNO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario ALFONSO DISTASO, con studio in VIA
CAMPANA n. 23, TREVISO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
21.3.2024, n. 679/2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'adita Corte
d'Appello, per le ragioni di cui sopra e per ogni altra ritenuta di giustizia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale:
I) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 679/2024 resa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia
Civiero nell'ambito della causa n. 1362/2022 RG, pubblicata il
21.3.2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si richiamano e rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di
Treviso per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
II) accertato e dichiarato che il Giudice di Primo grado ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, rideterminare – alla luce dei calcoli effettuati nel presente atto a cui ci si richiama – gli importi chiesti dall'appellata con riguardo alle cause n. 459/2019 RGNR
Tribunale di Treviso e n. 7189/2019 RGNR Tribunale di Treviso, in base al DM in vigore ratione temporis e per l'effetto condannare l'avv. CP_1
a restituire, all'avv. , la somma di € 3.219,27
[...] Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre interessi dal versamento al saldo, ovvero diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
III) disporre la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del precedente grado di giudizio o, in subordine, disporre la compensazione delle spese in proporzione alle domande rigettate ed a quelle accolte;
IV) per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le conclusioni formulate dall'appellata, avv. in sede di appello CP_1 incidentale perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria e rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre
IVA, CPA e accessori come per legge;
si deposita nota spese;
in via istruttoria: I) si produce file contenente il fascicolo di parte del giudizio n. 1342/2022 RG del Tribunale di Treviso e si chiede, comunque, la trasmissione del fascicolo telematico della causa n. 1342/2022 RG del
Tribunale di Treviso, alla Corte d'Appello di Venezia, sezione competente;
II) si produce, quale documento n. 1, copia informatica pag. 2/21 della sentenza n. 679/2024 (file pct_3136549311099972613) con relativa attestazione di conformità; III) si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, come formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: rigettarsi l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa. In via incidentale: riformarsi l'appellata sentenza n. 679/2024 del
Tribunale di Treviso depositata il 21.03.2024 ai capi II, III e V nelle parti relative alla quantificazione dei corrispettivi dovuti all'Avv. CP_1 per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto: - accertarsi che l'Avv.
è debitore dell'Avv. della somma in linea Parte_1 CP_1 capitale di € 3.125,00 per compensi, oltre a € 468,75 per 15% R.S.G., oltre a € 143,75 per 4% CPA, oltre a € 822,25 per 22% IVA, oltre a €
38,41 per spese esenti, e dunque complessivamente di € 4.598,15 (al lordo degli acconti ricevuti pari a € 1.750,00), oltre gli interessi ex art. 5 del D. Lgs n. 231/2002 dalla scadenza dei preavvisi di parcella sino al saldo effettivo;
- condannarsi l'Avv. al pagamento in Parte_1 favore dell'Avv. del suindicato importo di € 4.598,15, CP_1 dedotti gli acconti ricevuti pari a € 1.750,00, e dunque all'importo di €
2.848,15 (pari a quanto già versato dall'Avv. in forza della Pt_1 provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, dedotto l'importo di
€ 683,97 erroneamente richiesto, come illustrato in narrativa). In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si riportano le conclusioni già precisate in primo grado e si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. del 28.10.2022, con il teste ivi indicato (Avv. Giusi
Punzi), nonché per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie a prova pag. 3/21 diretta e contraria per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 n. 3)
c.p.c. del 19.11.2022. In denegata ipotesi di accoglimento dell'interrogatorio formale richiesto dall'opponente, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta e alla prova contraria indiretta sul capitolo A (pag. 2 memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.), con il teste già indicato a prova diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21.3.2024 n. 679/2024 il Tribunale di Treviso, revocato il decreto ingiuntivo opposto (punto 1 del dispositivo), separata la domanda relativa ai compensi per l'attività giudiziale civile, con riferimento al credito fatto valere dall'avvocata nei CP_1 confronti del cliente avvocato ha: Parte_1
- accertato che la professionista vantava un credito di euro 1.208,00 per compenso, oltre interessi legali dalla domanda (punto 2 del dispositivo);
- condannato la professionista a restituire la somma di euro 2.324,02, quale differenza fra quanto pagato dal cliente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto e l'importo effettivamente spettante (punto 3 del dispositivo);
- rigettato la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti dell'opponente e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione (punti 4 e 5 del dispositivo).
1.1 Il Tribunale premette di prendere in considerazione unicamente le domande individuate ai punti sub. 2, 4 e 6 dell'atto introduttivo per l'importo complessivo di euro 3.632,16. L'oggetto della causa è stato pag. 4/21 dunque circoscritto alle parcelle di due procedimenti penali e di un contenzioso stragiudiziale civile. Mancava la prova di un accordo per una riduzione del compenso in ragione dell'apporto, nella ricostruzione dei fatti di causa, nel reperimento della giurisprudenza rilevante e nella revisione delle bozze degli atti giudiziari, del cliente anche se il cliente aveva in passato esercitato l'attività di avvocato. Non essendo dimostrato che le parti avessero concordato il compenso, devono essere applicati i parametri del d.m. n. 55 del 2014.
1.2 Per il procedimento penale n. 459 del 2019 RGNR Trib. Treviso
l'avvocata aveva presentato una denuncia-querela e CP_1 successivamente un'opposizione all'archiviazione. Nella notula aveva individuato quattro voci (fase di studio e introduttiva per la redazione della querela;
fase di studio e introduttiva per la redazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione) per una somma totale di euro 2.201,48 (compresi gli accessori). Sennonché l'art. 12, comma 3,
d.m. n. 55 del 2014 stabilisce che “il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile…”. Al legale spetta un unico compenso per la fase di studio e introduttiva. Tenendo conto che il valore del procedimento è “indeterminato” e che l'importo richiesto nella parcella era ricompreso tra i valori minimi e i valori medi pag. 5/21 dei parametri ministeriali, in ragione del pregio, dell'urgenza e della complessità dell'attività svolta, il compenso è liquidabile, secondo parametri medi, nella somma di euro 1.040,00, oltre accessori, e quindi euro 1.517,18.
1.3 Le parti discutevano se un acconto di euro 500,00 dovesse imputarsi, a titolo di fondo spese, per l'opposizione all'archiviazione
(allegazione del cliente) o alla fattura n. 71 del 6.9.19 concernente una diversa pratica (allegazione della professionista). Atteso che l'imputazione di pagamento è atto del debitore e che il legale non aveva dimostrato che il cliente avesse voluto estinguere la fattura n. 71/19,
l'acconto doveva essere detratto dal compenso del procedimento penale, sicché il credito si riduce a euro 1.017,48.
1.4 Per il procedimento penale n. 7189 del 2019 RGNR Tribunale di
Treviso, la professionista aveva predisposto una denuncia-querela nonché provveduto alla sua integrazione. Anche in questo caso la professionista elenca quattro voci (fase di studio e introduttiva per la redazione della querela, fase di studio e introduttiva per la redazione dell'integrazione alla querela), per euro 1.973,53 (compresi gli accessori), mentre avrebbero dovuto essere due: l'oggetto degli atti, infatti, era il medesimo e l'uno era prodromico all'altro.
Considerato che
il valore della causa è indeterminato, che l'importo richiesto era compreso fra minimo e massimo, tenendo conto dell'impegno profuso, del pregio e della complessità dell'attività svolta, possono essere applicati parametri medi e il compenso è liquidabile in euro 1.040,00, oltre accessori e quindi euro 1.517,48. Detratto il non contestato acconto di euro 1.500,00, residua la somma di euro 17,48.
pag. 6/21 1.5 Per la “pratica familiare” stragiudiziale – Parte_1 Per_1
l'avvocata aveva chiesto la somma di euro 423,14. Non è
[...] provato un accordo, comportante una riduzione del compenso alla somma corrisposta di euro 250,00. Considerando il pagamento appena menzionato, il credito si riduce a euro 173,14.
1.6 Posto che il compenso complessivo per l'assistenza nei tre procedimenti è di euro 1.208,10 (euro 1.017,48 + euro 17,68 + euro
173,14) e che sulla base della concessione della provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo era stata corrisposta la somma di euro
3.532,12, il cliente aveva diritto alla restituzione di euro 2.324,10. Non sussiste una responsabilità aggravata del cliente, in quanto, essendo l'opposizione parzialmente fondata, il comportamento processuale non era stato connotato da dolo o colpa grave. Le spese di lite sono state liquidate applicando i parametri medi dello scaglione previsto con riferimento al credito effettivamente riconosciuto. Sulla base del criterio della soccombenza, sono state poste a carico del cliente.
2. L'appellante principale avvocato chiede che, in Parte_1 riforma della sentenza, sia ridotto il compenso liquidato. Lamenta:
2.1 che i documenti prodotti dimostravano “che gli atti venivano predisposti da un professionista e controllati/modificati/rivisti dall'altro e viceversa, proprio alla luce dei rapporti di amicizia e collaborazione esistenti tra l'avv. e l'avv. da molto tempo … Va da sé che, Pt_1 CP_1 avendo l'avv. collaborato e, in molti casi, provveduto Pt_1 personalmente alla redazione degli atti, all'avv. spettasse un CP_1 compenso ridotto alla luce della minore attività svolta”. L'appellante non era un semplice cliente ma un avvocato di grande esperienza,
pag. 7/21 verosimilmente più competente, in determinati ambiti, della stessa collega. Sono chiari i contenuti delle mail 19.1.20, 4.9.19 e 4.11.19:
“Ciao , in allegato Ti invio avvisi di fattura per le posizioni già Parte_1 definite. Come potrai verificare, il compenso ivi conteggiato è inferiore al minimo previsto per valore dai parametri ministeriali. Ovviamente tale “trattamento” è solo per il rapporto tra noi intercorrente”. Proprio per tale ragione, era stato chiesto di ridurre il compenso al di sotto del minimo;
2.2 con riferimento al procedimento n. 459/2019 RGNR, l'atto di denuncia querela e l'opposizione alla richiesta di querela erano stati redatti dall'avvocato tanto è vero che l'appellata aveva Pt_1 quantificato il compenso nel preavviso di parcella 24.1.2020 nel minimo, salvo duplicare le fasi. Nell'applicare parametri medi il giudice si è pronunciato ultrapetita. Ha inoltre fatto riferimento ai parametri aggiornati con il d.m. n. 147 del 2022, nonostante l'attività sia stata conclusa al più tardi nel 2020, come risulta dal preavviso di parcella
24.1.2020;
2.3 con riferimento al procedimento n. 7189/2019 RGNR, il giudice ha fatto riferimento alla voce “indeterminato”, che viene riferita specificamente ed esclusivamente alle cause civili o all'attività stragiudiziale. Ha applicato parametri medi e non intermedi tra minimi e medi e fatto ricorso al d.m. n. 147 del 2022;
2.4 che avendo l'appellante, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, versato la somma di euro 3.532,12 a fronte di un debito di euro 312,95, ha diritto alla restituzione di euro 3.219,19, oltre interessi e non della minor somma di euro 2.324,02, senza interessi;
pag. 8/21 2.5 che la parte “maggiormente soccombente” è la professionista perché la sua domanda è accoglibile all'incirca per un decimo (euro
312,95 e non euro 3.219,17): 1) il decreto ingiuntivo è stato revocato,
2) i crediti azionati dall'appellata sono stati considerevolmente ridotti,
3) l'appellata è stata condannata alla restituzione di somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo stesso. Sono inoltre state rigettate: 4) la domanda ex art. 96 c.p.c.; 5) la domanda – implicita nella richiesta di pagamento del preavviso di fattura di cui al doc. n. 4 di parte appellata – di pagamento di un importo senza detrarre la somma di euro 500,00; 6) la domanda di pagamento degli interessi ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalla scadenza dei preavvisi di parcella al saldo.
3. L'appellata avvocata ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 principale e in via di appello incidentale di accertare che il credito sia pari a euro 3.125,00 per compensi, oltre accessori, anticipazioni e interessi moratori.
3.1 Rispetto all'appello principale ha ribadito che le parti non si erano accordate sul compenso, come risulta anche dal contenuto dell'e-mail
4.11.2019 richiamata dall'appellante. Con riferimento al proc. n. 459/19
RGNR e al proc. n. 7189/19 RGNR non sussiste un vizio di ultrapetizione perché l'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 n.
2018, fa riferimento ai valori medi e con i preavvisi di fattura era stata chiesta la somma di euro 1.485,00, oltre accessori, e di euro 1.350,00, oltre accessori.
3.2 L'avvocata ha dedotto in via di appello incidentale: CP_1
pag. 9/21 3.2.1 per il proc. n. 459/19 RGNR, l'errata individuazione dei parametri applicabili perché per l'attività prestata dal difensore nella predisposizione, redazione e deposito della denuncia-querela si deve fare riferimento alla tabella nella parte relativa alle “indagini preliminari”
(euro 405,00 + euro 315,00), mentre per l'attività prestata in relazione all'opposizione all'archiviazione alla tabella nella parte relativa al “G.I.P.
/ G.U.P.”, con le relative fasi (euro 405,00 + 360,00). Il giudice non ha nemmeno considerato le spese esenti di euro 34,69;
3.2.2 per il proc. n. 459/19 RGNR, l'erronea decurtazione dell'acconto di euro 500,00 perché avrebbe dovuto essere valorizzata la fattura n.
71 del 2019 “Carrer contro procedimento monitorio Tribunale CP_2 di Treviso” e il fatto che il cliente non avesse, prima dell'opposizione, contestato l'imputazione, anche respingendo la fattura;
3.2.3 per il proc. n. 7189/19 RGNR l'errata individuazione dei parametri applicabili perché, se è vero che l'attività non avrebbe potuto essere sdoppiata, la richiesta indicava un compenso (euro 810,00 per fase di studio ed euro 540,00 per fase introduttiva) che complessivamente rientra nei parametri medi, anzi per la fase introduttiva è inferiore. Il residuo da pagare, detratto l'acconto di euro 1.500,00, è pari a euro
473,53. Anche in questo caso non sono state conteggiate le spese esenti;
3.2.4 l'omessa pronuncia sulla domanda di applicazione degli interessi moratori, richiesti con il ricorso monitorio;
pag. 10/21 3.2.5 l'errata statuizione sugli importi da restituire perché tenuto conto del pagamento di euro 3.532,12 e che il dovuto era pari a euro
2.848,50, l'importo da restituire è di euro 683,97.
4. Il primo motivo di appello principale non è fondato.
Nel lamentare che vi fosse un accordo sui compensi e che non si debba fare riferimento ai parametri ministeriali, l'appellante non è in grado di allegare, ancora prima di dimostrare, lo specifico l'accordo concluso, e pertanto non può che confermarsi che tra professionista e cliente non fosse stato raggiunto un accordo sui compensi. L'e-mail 4.11.2019 dimostra unicamente l'esistenza di una proposta della professionista, all'evidenza non accettata dal cliente. Appare corretta la decisione del giudice di procedere alla liquidazione del compenso sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014.
5. Il primo motivo di appello incidentale è fondato. Mentre il richiamo all'art. 12 d.m. n. 55 del 2014 non appare dirimente per stabilire se per la presentazione di un'opposizione alla richiesta archiviazione sia consentito richiedere uno ulteriore compenso, la previsione di una specifica tabella per le prestazioni rese avanti al GIP, distinta rispetto alla tabella per le indagini preliminari, legittima la richiesta della professionista di ottenere uno specifico compenso per la fase di studio e introduttiva relativa a un atto avente come destinatario il giudice per le indagini preliminari. Atteso che i compensi richiesti nella notula si avvicinano ai minimi tabellari e non tengono conto dell'aggiornamento dei parametri avvenuto con il d.m. n. 147 del 2022, non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla richiesta. La regola prevista dall'art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 sui parametri generali per la determinazione dei compensi per l'attività penale pag. 11/21 stabilisce che si applichino tendenzialmente i parametri medi. Meritevole di accoglimento è anche la richiesta di conteggiare gli esborsi richiesti nella notula, perché la loro esclusione è avvenuta, in assenza di contestazione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza giustificazione.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale esclude che possa essere accolto il secondo motivo di appello principale.
Venendo accolte le richieste della professionista, non può porsi la questione di una pronuncia ultrapetitum. La richiesta della professionista, inoltre, non teneva conto dell'aumento dei parametri prevista dal d.m. n. 147 del 2022. La doglianza sulla pronuncia ultrapetitum era peraltro infondata perché, per stabilire se il giudice si sia pronunciato in violazione del principio della domanda, occorre fare riferimento alla somma di denaro richiesta.
7. Il secondo motivo di appello incidentale sulla detrazione dell'acconto di euro 500,00 è infondato. Occorre chiarire che il bonifico con cui il cliente aveva corrisposto la somma di euro 500,00 (doc. 19 att.) riporta la causale “fondo spese per opposizione ad archiviazione”.
Per l'art. 1193, comma 1, c.c. chi ha più debiti della stessa specie può dichiarare, quando paga, quale debito intende estinguere. Tra la volontà espressa dal debitore risultante dal bonifico e la scelta del creditore d'imputare il pagamento a un diverso debito, prevale la decisione del primo.
8. Con riferimento al proc. n. 459/19 RGNR il compenso riconoscibile è pertanto il seguente:
459/19 RGNR Richiesta della Liquidazione Liquidazione
pag. 12/21 professionista Tribunale Corte
d'appello f. studio 405 + 405
405 + 405
(doc. 4 mon)
f. introduttiva 315 + 360
315 + 360
(doc. 4 mon)
credito con 2.166,07 1.517,48 2.166,07 spese generali e accessori
Anticipazioni 34,69
34,69
(doc. 4 mon)
Acconti 500,00 500,00
(doc. 19 att.)
Totale 2.201,48 1.517,48 1.700,76
9. Il terzo motivo di appello incidentale relativo al procedimento n.
7189/19 RGNR è fondato. Se è vero che per il secondo procedimento penale, la professionista non avrebbe potuto chiedere per due volte le fasi di studio e introduttiva, la somma complessiva richiesta (euro
405,00 + euro 315,00 + euro 405,00 + euro 225,00 = euro 1.350,00) per fase delle indagini preliminari non è superiore ai parametri medi
(euro 810,00 + euro 630,00 = euro 1.440) per le fasi di studio e introduttiva prevista dal d.m. n. 55 del 2014, senza tener conto dell'aggiornamento dei parametri avvenuto con il d.m. n. 147 del 2022.
Il riconoscimento di un compenso che si avvicina ai parametri medi può giustificarsi proprio considerando la necessità del deposito di un'integrazione della denuncia – querela e rispetta la regola generale prevista dall'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014. Nello stesso tempo, non viola eventuali accordi (mai intervenuti) né può considerarsi pag. 13/21 ultrapetitum perché la domanda di pagamento va valutata considerando la somma concretamente richiesta. Se l'importo richiesto per la fase delle indagini preliminari appare congruo, il fatto che il conteggio sia eseguito con modalità diverse da quelle indicate dalla professionista
(applicazione una sola volta di un parametro medio o che si avvicina al parametro medio anziché doppia applicazione dei parametri minimi) è irrilevante. Anche con riferimento al secondo procedimento penale devono essere conteggiati gli esborsi richiesti nella notula, perché la loro esclusione è avvenuta, in assenza di contestazione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza giustificazione.
10. L'accoglimento del terzo motivo di appello incidentale supera il terzo motivo di appello principale. La richiesta della professionista non teneva conto dell'aggiornamento dei parametri con il d.m. n. 147 del 2022. Il riferimento nella sentenza al “valore indeterminato” della causa (penale) costituisce un inciso irrilevante perché non ha avuto alcuna ricaduta sulla quantificazione dei compensi.
Con riferimento al proc. n. 7189/19 RGNR il compenso riconoscibile è il seguente:
7189/19 RGNR Richiesta della Liquidazione Liquidazione professionista Tribunale Corte d'appello f. studio 405,00 +
810,00
405,00
(doc. 6 mon)
f. introduttiva 315 + 225
540,00
(doc. 6 mon)
credito con 1.969,81 1.517,48 1.969,81 spese generali e accessori pag. 14/21 Anticipazioni 3,72
3,72
(doc. 6 mon)
Acconti 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totale 473,53 17,48 473,53
11. Il quarto motivo di appello incidentale è fondato nei limiti che seguono. Per stabilire quale domanda fosse stata formulata dalla professionista nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo occorre far riferimento al decreto ingiuntivo, alla comparsa di costituzione e risposta e alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
- con il decreto ingiuntivo 17.1.2022 n. 125/2022 il Tribunale aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.401,00, con gli interessi legali dalla domanda;
- la convenuta opposta aveva chiesto in via principale la conferma del decreto ingiuntivo. Per il caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, aveva chiesto: “condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta al pagamento della somma in linea capitale di euro
11.401,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla messa in mora al saldo effettivo”;
- con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta aveva fatto riferimento agli “… interessi ex art. 5 del D. Lgs n.
231/2002 dalla scadenza dei preavvisi di parcella sino al saldo effettivo”.
Il riferimento agli interessi legali senza ulteriore specificazione, tanto nel decreto ingiuntivo che nella comparsa di costituzione va interpretato come richiesta degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. (cfr. Cass., s.u., sent. n. 12449 del 2024). È vero, peraltro, che secondo la più recente giurisprudenza (Cass., sez.
pag. 15/21 2, ord. n. 23975 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 4031 del 2021 e
Cass., s.u., sent. n. 12310), la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. È stata superata la "coppia emendatio/mutatio libelli” e la connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda,
e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti.
La richiesta degli interessi moratori contenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della convenuta si risolve in una consentita modifica di una delle domande tempestivamente proposte. Il Tribunale ha fatto decorrere gli interessi dalla domanda. Il motivo di appello (v. atto di appello, p. 24) non contiene alcun riferimento a una diversa decorrenza: non a una particolare delle possibili decorrenze previste dall'art. 4 (termini di pagamento) del d.lgs. n. 231 del 2002 né a una pag. 16/21 diffida di pagamento. Il debitore è tenuto pertanto al pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 dalla domanda e non da 30 giorni dalla data (mai precisata) di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Non essendo specificata né individuabile attraverso la copia del ricorso monitorio la data del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, si fa riferimento alla data di emissione del decreto ingiuntivo (17 gennaio 2022). L'accoglimento del motivo ha comunque una modesta rilevanza economica, tenuto conto del momento del pagamento (1° settembre 2022) da parte del cliente della somma di euro 3.532,12 (doc. 61 att.), a seguito della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
12. Il quarto motivo di appello principale e il quinto motivo di appello incidentale sugli importi da restituire al cliente vengono esaminati congiuntamente tenendo conto che il credito della professionista è stato ricalcolato in misura superiore con riferimento ai due procedimenti penali, ferma la necessità di detrarre tutti gli acconti indicati dal giudice di primo grado. L'avvocata risulta creditrice CP_1 per le tre pratiche delle somme di euro 1.700,76 + euro 473,53 + euro
173,14 (anziché euro 1.017,48 + euro 17,68 + euro 173,14), per complessivi euro 2.347,43, oltre interessi moratori dalla domanda (17 gennaio 2022) fino al pagamento da parte del debitore della somma di euro 3.532,12 (1° settembre 2022) e pertanto della somma di euro
2.464,22, interessi compresi. A seguito della maggior somma ricevuta in forza della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo,
l'avvocata è tenuta alla restituzione della somma di euro CP_1
1.067,90 (euro 3.532,12 - euro 2.464,22 = euro 1.067,90), oltre interessi al tasso legale dal pagamento alla restituzione.
pag. 17/21 13. La somma di euro 1.067,90 corrisponde all'importo rettificato da restituire all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado. Non tiene ovviamente conto dell'ulteriore somma che l'appellante principale allega di aver corrisposto dopo la sentenza di primo grado in forza delle statuizioni ivi contenute (v. note 10.2.2025, p. 5). Non tiene nemmeno conto del credito per spese processuali per il primo grado di giudizio
(credito confermato dalla sentenza di appello) e dell'ulteriore credito per spese processuali conseguente alla pronuncia di appello. Nei rapporti dare – avere l'appellante dovrà considerare il pagamento eventualmente eseguito dopo la sentenza del Tribunale e il debito per spese processuali.
14. La sentenza è stata parzialmente riformata in senso più favorevole all'appellante incidentale. Anche a prescindere dall'esito del giudizio d'impugnazione la decisione del giudice di primo grado sulle spese si sottraeva a censura e quindi non avrebbe potuto accogliersi il quinto motivo di appello principale. Il Tribunale si era limitato a ridurre l'importo del credito della professionista e quindi l'unica domanda presentata dall'ingiungente – convenuta opposta aveva subito una mera riduzione quantitativa (cfr. Cass., s.u., sent. n. 32061 del 2022). Il giudice aveva applicato correttamente il principio della soccombenza e aveva anche correttamente tenuto conto, trattandosi di accoglimento della domanda di pagamento di una somma di denaro (e non del rigetto), del criterio del decisum e non del disputatum. Il rigetto della domanda sulla responsabilità aggravata, trattandosi di domanda
“meramente accessoria”, non incideva sulla soccombenza e non determinava una soccombenza reciproca, nemmeno parziale (cfr. Cass., sez. 2, ord n. 18036 del 2022 e Cass., sez. 6-3, ord n. 5466 del 2020).
pag. 18/21 15. In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass., sez. 3, ord. n. 33412, del
2024). Nel caso in esame resta pertanto ferma la condanna alle spese operata dal giudice di primo grado.
16. Delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado vengono confermate quelle di cui ai punti 1) (revoca del decreto ingiuntivo), 4)
(rigetto della domanda di responsabilità aggravata) e 5 (spese di lite).
La riforma concerne i punti 2) e 3) riguardanti il credito della professionista e l'importo da restituire al cliente per il pagamento conseguente alla provvisoria esecutività del decreto opposto.
pag. 19/21 17. Le spese processuali del gravame, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante principale
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è Parte_1 determinabile nella somma di euro 1.923,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 536,00 + euro 536,00 + euro 851,00) dello scaglione applicabile (euro 1.101,00 – euro 5.200,00).
18. L'appellante principale non è tenuto al Parte_1 pagamento del doppio del contributo, anche se all'esito dell'appello il credito della professionista è risultato complessivamente superiore perché alcune doglianze contenute nel secondo e nel quarto motivo dell'appello principale erano fondate: a) nella liquidazione dei compensi il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto del d.m. n. 147 del 2022 in quanto la prestazione era stata conclusa prima dell'aggiornamento dei parametri ministeriali;
b) sulla parte della somma pagata da restituire, devono essere applicati gli interessi legali.
19. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 sull'appello incidentale di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Treviso 21.3.2024 n. 679/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza 1.1 accerta che l'avvocato
è creditrice della somma di euro 2.464,22, interessi CP_1
pag. 20/21 moratori compresi;
1.2 condanna l'avvocato a restituire CP_1
a , a seguito del pagamento della somma di euro Parte_1
3.532,12 per la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, la somma di euro 1.067,90, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella CP_1 somma di euro 1.923,00 per compensi ed euro 147,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1726/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avvocati domiciliatari MONICA CASAGRANDE e ANDREA DAL
POZZOLO, con studio in VIA CAVOUR n. 11/A, BELLUNO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario ALFONSO DISTASO, con studio in VIA
CAMPANA n. 23, TREVISO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
21.3.2024, n. 679/2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'adita Corte
d'Appello, per le ragioni di cui sopra e per ogni altra ritenuta di giustizia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale:
I) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 679/2024 resa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia
Civiero nell'ambito della causa n. 1362/2022 RG, pubblicata il
21.3.2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si richiamano e rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di
Treviso per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
II) accertato e dichiarato che il Giudice di Primo grado ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, rideterminare – alla luce dei calcoli effettuati nel presente atto a cui ci si richiama – gli importi chiesti dall'appellata con riguardo alle cause n. 459/2019 RGNR
Tribunale di Treviso e n. 7189/2019 RGNR Tribunale di Treviso, in base al DM in vigore ratione temporis e per l'effetto condannare l'avv. CP_1
a restituire, all'avv. , la somma di € 3.219,27
[...] Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre interessi dal versamento al saldo, ovvero diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
III) disporre la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del precedente grado di giudizio o, in subordine, disporre la compensazione delle spese in proporzione alle domande rigettate ed a quelle accolte;
IV) per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le conclusioni formulate dall'appellata, avv. in sede di appello CP_1 incidentale perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria e rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre
IVA, CPA e accessori come per legge;
si deposita nota spese;
in via istruttoria: I) si produce file contenente il fascicolo di parte del giudizio n. 1342/2022 RG del Tribunale di Treviso e si chiede, comunque, la trasmissione del fascicolo telematico della causa n. 1342/2022 RG del
Tribunale di Treviso, alla Corte d'Appello di Venezia, sezione competente;
II) si produce, quale documento n. 1, copia informatica pag. 2/21 della sentenza n. 679/2024 (file pct_3136549311099972613) con relativa attestazione di conformità; III) si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, come formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: rigettarsi l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa. In via incidentale: riformarsi l'appellata sentenza n. 679/2024 del
Tribunale di Treviso depositata il 21.03.2024 ai capi II, III e V nelle parti relative alla quantificazione dei corrispettivi dovuti all'Avv. CP_1 per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto: - accertarsi che l'Avv.
è debitore dell'Avv. della somma in linea Parte_1 CP_1 capitale di € 3.125,00 per compensi, oltre a € 468,75 per 15% R.S.G., oltre a € 143,75 per 4% CPA, oltre a € 822,25 per 22% IVA, oltre a €
38,41 per spese esenti, e dunque complessivamente di € 4.598,15 (al lordo degli acconti ricevuti pari a € 1.750,00), oltre gli interessi ex art. 5 del D. Lgs n. 231/2002 dalla scadenza dei preavvisi di parcella sino al saldo effettivo;
- condannarsi l'Avv. al pagamento in Parte_1 favore dell'Avv. del suindicato importo di € 4.598,15, CP_1 dedotti gli acconti ricevuti pari a € 1.750,00, e dunque all'importo di €
2.848,15 (pari a quanto già versato dall'Avv. in forza della Pt_1 provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, dedotto l'importo di
€ 683,97 erroneamente richiesto, come illustrato in narrativa). In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si riportano le conclusioni già precisate in primo grado e si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. del 28.10.2022, con il teste ivi indicato (Avv. Giusi
Punzi), nonché per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie a prova pag. 3/21 diretta e contraria per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 n. 3)
c.p.c. del 19.11.2022. In denegata ipotesi di accoglimento dell'interrogatorio formale richiesto dall'opponente, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta e alla prova contraria indiretta sul capitolo A (pag. 2 memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.), con il teste già indicato a prova diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21.3.2024 n. 679/2024 il Tribunale di Treviso, revocato il decreto ingiuntivo opposto (punto 1 del dispositivo), separata la domanda relativa ai compensi per l'attività giudiziale civile, con riferimento al credito fatto valere dall'avvocata nei CP_1 confronti del cliente avvocato ha: Parte_1
- accertato che la professionista vantava un credito di euro 1.208,00 per compenso, oltre interessi legali dalla domanda (punto 2 del dispositivo);
- condannato la professionista a restituire la somma di euro 2.324,02, quale differenza fra quanto pagato dal cliente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto e l'importo effettivamente spettante (punto 3 del dispositivo);
- rigettato la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti dell'opponente e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione (punti 4 e 5 del dispositivo).
1.1 Il Tribunale premette di prendere in considerazione unicamente le domande individuate ai punti sub. 2, 4 e 6 dell'atto introduttivo per l'importo complessivo di euro 3.632,16. L'oggetto della causa è stato pag. 4/21 dunque circoscritto alle parcelle di due procedimenti penali e di un contenzioso stragiudiziale civile. Mancava la prova di un accordo per una riduzione del compenso in ragione dell'apporto, nella ricostruzione dei fatti di causa, nel reperimento della giurisprudenza rilevante e nella revisione delle bozze degli atti giudiziari, del cliente anche se il cliente aveva in passato esercitato l'attività di avvocato. Non essendo dimostrato che le parti avessero concordato il compenso, devono essere applicati i parametri del d.m. n. 55 del 2014.
1.2 Per il procedimento penale n. 459 del 2019 RGNR Trib. Treviso
l'avvocata aveva presentato una denuncia-querela e CP_1 successivamente un'opposizione all'archiviazione. Nella notula aveva individuato quattro voci (fase di studio e introduttiva per la redazione della querela;
fase di studio e introduttiva per la redazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione) per una somma totale di euro 2.201,48 (compresi gli accessori). Sennonché l'art. 12, comma 3,
d.m. n. 55 del 2014 stabilisce che “il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile…”. Al legale spetta un unico compenso per la fase di studio e introduttiva. Tenendo conto che il valore del procedimento è “indeterminato” e che l'importo richiesto nella parcella era ricompreso tra i valori minimi e i valori medi pag. 5/21 dei parametri ministeriali, in ragione del pregio, dell'urgenza e della complessità dell'attività svolta, il compenso è liquidabile, secondo parametri medi, nella somma di euro 1.040,00, oltre accessori, e quindi euro 1.517,18.
1.3 Le parti discutevano se un acconto di euro 500,00 dovesse imputarsi, a titolo di fondo spese, per l'opposizione all'archiviazione
(allegazione del cliente) o alla fattura n. 71 del 6.9.19 concernente una diversa pratica (allegazione della professionista). Atteso che l'imputazione di pagamento è atto del debitore e che il legale non aveva dimostrato che il cliente avesse voluto estinguere la fattura n. 71/19,
l'acconto doveva essere detratto dal compenso del procedimento penale, sicché il credito si riduce a euro 1.017,48.
1.4 Per il procedimento penale n. 7189 del 2019 RGNR Tribunale di
Treviso, la professionista aveva predisposto una denuncia-querela nonché provveduto alla sua integrazione. Anche in questo caso la professionista elenca quattro voci (fase di studio e introduttiva per la redazione della querela, fase di studio e introduttiva per la redazione dell'integrazione alla querela), per euro 1.973,53 (compresi gli accessori), mentre avrebbero dovuto essere due: l'oggetto degli atti, infatti, era il medesimo e l'uno era prodromico all'altro.
Considerato che
il valore della causa è indeterminato, che l'importo richiesto era compreso fra minimo e massimo, tenendo conto dell'impegno profuso, del pregio e della complessità dell'attività svolta, possono essere applicati parametri medi e il compenso è liquidabile in euro 1.040,00, oltre accessori e quindi euro 1.517,48. Detratto il non contestato acconto di euro 1.500,00, residua la somma di euro 17,48.
pag. 6/21 1.5 Per la “pratica familiare” stragiudiziale – Parte_1 Per_1
l'avvocata aveva chiesto la somma di euro 423,14. Non è
[...] provato un accordo, comportante una riduzione del compenso alla somma corrisposta di euro 250,00. Considerando il pagamento appena menzionato, il credito si riduce a euro 173,14.
1.6 Posto che il compenso complessivo per l'assistenza nei tre procedimenti è di euro 1.208,10 (euro 1.017,48 + euro 17,68 + euro
173,14) e che sulla base della concessione della provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo era stata corrisposta la somma di euro
3.532,12, il cliente aveva diritto alla restituzione di euro 2.324,10. Non sussiste una responsabilità aggravata del cliente, in quanto, essendo l'opposizione parzialmente fondata, il comportamento processuale non era stato connotato da dolo o colpa grave. Le spese di lite sono state liquidate applicando i parametri medi dello scaglione previsto con riferimento al credito effettivamente riconosciuto. Sulla base del criterio della soccombenza, sono state poste a carico del cliente.
2. L'appellante principale avvocato chiede che, in Parte_1 riforma della sentenza, sia ridotto il compenso liquidato. Lamenta:
2.1 che i documenti prodotti dimostravano “che gli atti venivano predisposti da un professionista e controllati/modificati/rivisti dall'altro e viceversa, proprio alla luce dei rapporti di amicizia e collaborazione esistenti tra l'avv. e l'avv. da molto tempo … Va da sé che, Pt_1 CP_1 avendo l'avv. collaborato e, in molti casi, provveduto Pt_1 personalmente alla redazione degli atti, all'avv. spettasse un CP_1 compenso ridotto alla luce della minore attività svolta”. L'appellante non era un semplice cliente ma un avvocato di grande esperienza,
pag. 7/21 verosimilmente più competente, in determinati ambiti, della stessa collega. Sono chiari i contenuti delle mail 19.1.20, 4.9.19 e 4.11.19:
“Ciao , in allegato Ti invio avvisi di fattura per le posizioni già Parte_1 definite. Come potrai verificare, il compenso ivi conteggiato è inferiore al minimo previsto per valore dai parametri ministeriali. Ovviamente tale “trattamento” è solo per il rapporto tra noi intercorrente”. Proprio per tale ragione, era stato chiesto di ridurre il compenso al di sotto del minimo;
2.2 con riferimento al procedimento n. 459/2019 RGNR, l'atto di denuncia querela e l'opposizione alla richiesta di querela erano stati redatti dall'avvocato tanto è vero che l'appellata aveva Pt_1 quantificato il compenso nel preavviso di parcella 24.1.2020 nel minimo, salvo duplicare le fasi. Nell'applicare parametri medi il giudice si è pronunciato ultrapetita. Ha inoltre fatto riferimento ai parametri aggiornati con il d.m. n. 147 del 2022, nonostante l'attività sia stata conclusa al più tardi nel 2020, come risulta dal preavviso di parcella
24.1.2020;
2.3 con riferimento al procedimento n. 7189/2019 RGNR, il giudice ha fatto riferimento alla voce “indeterminato”, che viene riferita specificamente ed esclusivamente alle cause civili o all'attività stragiudiziale. Ha applicato parametri medi e non intermedi tra minimi e medi e fatto ricorso al d.m. n. 147 del 2022;
2.4 che avendo l'appellante, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, versato la somma di euro 3.532,12 a fronte di un debito di euro 312,95, ha diritto alla restituzione di euro 3.219,19, oltre interessi e non della minor somma di euro 2.324,02, senza interessi;
pag. 8/21 2.5 che la parte “maggiormente soccombente” è la professionista perché la sua domanda è accoglibile all'incirca per un decimo (euro
312,95 e non euro 3.219,17): 1) il decreto ingiuntivo è stato revocato,
2) i crediti azionati dall'appellata sono stati considerevolmente ridotti,
3) l'appellata è stata condannata alla restituzione di somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo stesso. Sono inoltre state rigettate: 4) la domanda ex art. 96 c.p.c.; 5) la domanda – implicita nella richiesta di pagamento del preavviso di fattura di cui al doc. n. 4 di parte appellata – di pagamento di un importo senza detrarre la somma di euro 500,00; 6) la domanda di pagamento degli interessi ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalla scadenza dei preavvisi di parcella al saldo.
3. L'appellata avvocata ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 principale e in via di appello incidentale di accertare che il credito sia pari a euro 3.125,00 per compensi, oltre accessori, anticipazioni e interessi moratori.
3.1 Rispetto all'appello principale ha ribadito che le parti non si erano accordate sul compenso, come risulta anche dal contenuto dell'e-mail
4.11.2019 richiamata dall'appellante. Con riferimento al proc. n. 459/19
RGNR e al proc. n. 7189/19 RGNR non sussiste un vizio di ultrapetizione perché l'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 n.
2018, fa riferimento ai valori medi e con i preavvisi di fattura era stata chiesta la somma di euro 1.485,00, oltre accessori, e di euro 1.350,00, oltre accessori.
3.2 L'avvocata ha dedotto in via di appello incidentale: CP_1
pag. 9/21 3.2.1 per il proc. n. 459/19 RGNR, l'errata individuazione dei parametri applicabili perché per l'attività prestata dal difensore nella predisposizione, redazione e deposito della denuncia-querela si deve fare riferimento alla tabella nella parte relativa alle “indagini preliminari”
(euro 405,00 + euro 315,00), mentre per l'attività prestata in relazione all'opposizione all'archiviazione alla tabella nella parte relativa al “G.I.P.
/ G.U.P.”, con le relative fasi (euro 405,00 + 360,00). Il giudice non ha nemmeno considerato le spese esenti di euro 34,69;
3.2.2 per il proc. n. 459/19 RGNR, l'erronea decurtazione dell'acconto di euro 500,00 perché avrebbe dovuto essere valorizzata la fattura n.
71 del 2019 “Carrer contro procedimento monitorio Tribunale CP_2 di Treviso” e il fatto che il cliente non avesse, prima dell'opposizione, contestato l'imputazione, anche respingendo la fattura;
3.2.3 per il proc. n. 7189/19 RGNR l'errata individuazione dei parametri applicabili perché, se è vero che l'attività non avrebbe potuto essere sdoppiata, la richiesta indicava un compenso (euro 810,00 per fase di studio ed euro 540,00 per fase introduttiva) che complessivamente rientra nei parametri medi, anzi per la fase introduttiva è inferiore. Il residuo da pagare, detratto l'acconto di euro 1.500,00, è pari a euro
473,53. Anche in questo caso non sono state conteggiate le spese esenti;
3.2.4 l'omessa pronuncia sulla domanda di applicazione degli interessi moratori, richiesti con il ricorso monitorio;
pag. 10/21 3.2.5 l'errata statuizione sugli importi da restituire perché tenuto conto del pagamento di euro 3.532,12 e che il dovuto era pari a euro
2.848,50, l'importo da restituire è di euro 683,97.
4. Il primo motivo di appello principale non è fondato.
Nel lamentare che vi fosse un accordo sui compensi e che non si debba fare riferimento ai parametri ministeriali, l'appellante non è in grado di allegare, ancora prima di dimostrare, lo specifico l'accordo concluso, e pertanto non può che confermarsi che tra professionista e cliente non fosse stato raggiunto un accordo sui compensi. L'e-mail 4.11.2019 dimostra unicamente l'esistenza di una proposta della professionista, all'evidenza non accettata dal cliente. Appare corretta la decisione del giudice di procedere alla liquidazione del compenso sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014.
5. Il primo motivo di appello incidentale è fondato. Mentre il richiamo all'art. 12 d.m. n. 55 del 2014 non appare dirimente per stabilire se per la presentazione di un'opposizione alla richiesta archiviazione sia consentito richiedere uno ulteriore compenso, la previsione di una specifica tabella per le prestazioni rese avanti al GIP, distinta rispetto alla tabella per le indagini preliminari, legittima la richiesta della professionista di ottenere uno specifico compenso per la fase di studio e introduttiva relativa a un atto avente come destinatario il giudice per le indagini preliminari. Atteso che i compensi richiesti nella notula si avvicinano ai minimi tabellari e non tengono conto dell'aggiornamento dei parametri avvenuto con il d.m. n. 147 del 2022, non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla richiesta. La regola prevista dall'art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 sui parametri generali per la determinazione dei compensi per l'attività penale pag. 11/21 stabilisce che si applichino tendenzialmente i parametri medi. Meritevole di accoglimento è anche la richiesta di conteggiare gli esborsi richiesti nella notula, perché la loro esclusione è avvenuta, in assenza di contestazione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza giustificazione.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale esclude che possa essere accolto il secondo motivo di appello principale.
Venendo accolte le richieste della professionista, non può porsi la questione di una pronuncia ultrapetitum. La richiesta della professionista, inoltre, non teneva conto dell'aumento dei parametri prevista dal d.m. n. 147 del 2022. La doglianza sulla pronuncia ultrapetitum era peraltro infondata perché, per stabilire se il giudice si sia pronunciato in violazione del principio della domanda, occorre fare riferimento alla somma di denaro richiesta.
7. Il secondo motivo di appello incidentale sulla detrazione dell'acconto di euro 500,00 è infondato. Occorre chiarire che il bonifico con cui il cliente aveva corrisposto la somma di euro 500,00 (doc. 19 att.) riporta la causale “fondo spese per opposizione ad archiviazione”.
Per l'art. 1193, comma 1, c.c. chi ha più debiti della stessa specie può dichiarare, quando paga, quale debito intende estinguere. Tra la volontà espressa dal debitore risultante dal bonifico e la scelta del creditore d'imputare il pagamento a un diverso debito, prevale la decisione del primo.
8. Con riferimento al proc. n. 459/19 RGNR il compenso riconoscibile è pertanto il seguente:
459/19 RGNR Richiesta della Liquidazione Liquidazione
pag. 12/21 professionista Tribunale Corte
d'appello f. studio 405 + 405
405 + 405
(doc. 4 mon)
f. introduttiva 315 + 360
315 + 360
(doc. 4 mon)
credito con 2.166,07 1.517,48 2.166,07 spese generali e accessori
Anticipazioni 34,69
34,69
(doc. 4 mon)
Acconti 500,00 500,00
(doc. 19 att.)
Totale 2.201,48 1.517,48 1.700,76
9. Il terzo motivo di appello incidentale relativo al procedimento n.
7189/19 RGNR è fondato. Se è vero che per il secondo procedimento penale, la professionista non avrebbe potuto chiedere per due volte le fasi di studio e introduttiva, la somma complessiva richiesta (euro
405,00 + euro 315,00 + euro 405,00 + euro 225,00 = euro 1.350,00) per fase delle indagini preliminari non è superiore ai parametri medi
(euro 810,00 + euro 630,00 = euro 1.440) per le fasi di studio e introduttiva prevista dal d.m. n. 55 del 2014, senza tener conto dell'aggiornamento dei parametri avvenuto con il d.m. n. 147 del 2022.
Il riconoscimento di un compenso che si avvicina ai parametri medi può giustificarsi proprio considerando la necessità del deposito di un'integrazione della denuncia – querela e rispetta la regola generale prevista dall'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014. Nello stesso tempo, non viola eventuali accordi (mai intervenuti) né può considerarsi pag. 13/21 ultrapetitum perché la domanda di pagamento va valutata considerando la somma concretamente richiesta. Se l'importo richiesto per la fase delle indagini preliminari appare congruo, il fatto che il conteggio sia eseguito con modalità diverse da quelle indicate dalla professionista
(applicazione una sola volta di un parametro medio o che si avvicina al parametro medio anziché doppia applicazione dei parametri minimi) è irrilevante. Anche con riferimento al secondo procedimento penale devono essere conteggiati gli esborsi richiesti nella notula, perché la loro esclusione è avvenuta, in assenza di contestazione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza giustificazione.
10. L'accoglimento del terzo motivo di appello incidentale supera il terzo motivo di appello principale. La richiesta della professionista non teneva conto dell'aggiornamento dei parametri con il d.m. n. 147 del 2022. Il riferimento nella sentenza al “valore indeterminato” della causa (penale) costituisce un inciso irrilevante perché non ha avuto alcuna ricaduta sulla quantificazione dei compensi.
Con riferimento al proc. n. 7189/19 RGNR il compenso riconoscibile è il seguente:
7189/19 RGNR Richiesta della Liquidazione Liquidazione professionista Tribunale Corte d'appello f. studio 405,00 +
810,00
405,00
(doc. 6 mon)
f. introduttiva 315 + 225
540,00
(doc. 6 mon)
credito con 1.969,81 1.517,48 1.969,81 spese generali e accessori pag. 14/21 Anticipazioni 3,72
3,72
(doc. 6 mon)
Acconti 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totale 473,53 17,48 473,53
11. Il quarto motivo di appello incidentale è fondato nei limiti che seguono. Per stabilire quale domanda fosse stata formulata dalla professionista nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo occorre far riferimento al decreto ingiuntivo, alla comparsa di costituzione e risposta e alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
- con il decreto ingiuntivo 17.1.2022 n. 125/2022 il Tribunale aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.401,00, con gli interessi legali dalla domanda;
- la convenuta opposta aveva chiesto in via principale la conferma del decreto ingiuntivo. Per il caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, aveva chiesto: “condannarsi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta al pagamento della somma in linea capitale di euro
11.401,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla messa in mora al saldo effettivo”;
- con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta aveva fatto riferimento agli “… interessi ex art. 5 del D. Lgs n.
231/2002 dalla scadenza dei preavvisi di parcella sino al saldo effettivo”.
Il riferimento agli interessi legali senza ulteriore specificazione, tanto nel decreto ingiuntivo che nella comparsa di costituzione va interpretato come richiesta degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. (cfr. Cass., s.u., sent. n. 12449 del 2024). È vero, peraltro, che secondo la più recente giurisprudenza (Cass., sez.
pag. 15/21 2, ord. n. 23975 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 4031 del 2021 e
Cass., s.u., sent. n. 12310), la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. È stata superata la "coppia emendatio/mutatio libelli” e la connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda,
e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti.
La richiesta degli interessi moratori contenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della convenuta si risolve in una consentita modifica di una delle domande tempestivamente proposte. Il Tribunale ha fatto decorrere gli interessi dalla domanda. Il motivo di appello (v. atto di appello, p. 24) non contiene alcun riferimento a una diversa decorrenza: non a una particolare delle possibili decorrenze previste dall'art. 4 (termini di pagamento) del d.lgs. n. 231 del 2002 né a una pag. 16/21 diffida di pagamento. Il debitore è tenuto pertanto al pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 dalla domanda e non da 30 giorni dalla data (mai precisata) di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Non essendo specificata né individuabile attraverso la copia del ricorso monitorio la data del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, si fa riferimento alla data di emissione del decreto ingiuntivo (17 gennaio 2022). L'accoglimento del motivo ha comunque una modesta rilevanza economica, tenuto conto del momento del pagamento (1° settembre 2022) da parte del cliente della somma di euro 3.532,12 (doc. 61 att.), a seguito della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
12. Il quarto motivo di appello principale e il quinto motivo di appello incidentale sugli importi da restituire al cliente vengono esaminati congiuntamente tenendo conto che il credito della professionista è stato ricalcolato in misura superiore con riferimento ai due procedimenti penali, ferma la necessità di detrarre tutti gli acconti indicati dal giudice di primo grado. L'avvocata risulta creditrice CP_1 per le tre pratiche delle somme di euro 1.700,76 + euro 473,53 + euro
173,14 (anziché euro 1.017,48 + euro 17,68 + euro 173,14), per complessivi euro 2.347,43, oltre interessi moratori dalla domanda (17 gennaio 2022) fino al pagamento da parte del debitore della somma di euro 3.532,12 (1° settembre 2022) e pertanto della somma di euro
2.464,22, interessi compresi. A seguito della maggior somma ricevuta in forza della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo,
l'avvocata è tenuta alla restituzione della somma di euro CP_1
1.067,90 (euro 3.532,12 - euro 2.464,22 = euro 1.067,90), oltre interessi al tasso legale dal pagamento alla restituzione.
pag. 17/21 13. La somma di euro 1.067,90 corrisponde all'importo rettificato da restituire all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado. Non tiene ovviamente conto dell'ulteriore somma che l'appellante principale allega di aver corrisposto dopo la sentenza di primo grado in forza delle statuizioni ivi contenute (v. note 10.2.2025, p. 5). Non tiene nemmeno conto del credito per spese processuali per il primo grado di giudizio
(credito confermato dalla sentenza di appello) e dell'ulteriore credito per spese processuali conseguente alla pronuncia di appello. Nei rapporti dare – avere l'appellante dovrà considerare il pagamento eventualmente eseguito dopo la sentenza del Tribunale e il debito per spese processuali.
14. La sentenza è stata parzialmente riformata in senso più favorevole all'appellante incidentale. Anche a prescindere dall'esito del giudizio d'impugnazione la decisione del giudice di primo grado sulle spese si sottraeva a censura e quindi non avrebbe potuto accogliersi il quinto motivo di appello principale. Il Tribunale si era limitato a ridurre l'importo del credito della professionista e quindi l'unica domanda presentata dall'ingiungente – convenuta opposta aveva subito una mera riduzione quantitativa (cfr. Cass., s.u., sent. n. 32061 del 2022). Il giudice aveva applicato correttamente il principio della soccombenza e aveva anche correttamente tenuto conto, trattandosi di accoglimento della domanda di pagamento di una somma di denaro (e non del rigetto), del criterio del decisum e non del disputatum. Il rigetto della domanda sulla responsabilità aggravata, trattandosi di domanda
“meramente accessoria”, non incideva sulla soccombenza e non determinava una soccombenza reciproca, nemmeno parziale (cfr. Cass., sez. 2, ord n. 18036 del 2022 e Cass., sez. 6-3, ord n. 5466 del 2020).
pag. 18/21 15. In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass., sez. 3, ord. n. 33412, del
2024). Nel caso in esame resta pertanto ferma la condanna alle spese operata dal giudice di primo grado.
16. Delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado vengono confermate quelle di cui ai punti 1) (revoca del decreto ingiuntivo), 4)
(rigetto della domanda di responsabilità aggravata) e 5 (spese di lite).
La riforma concerne i punti 2) e 3) riguardanti il credito della professionista e l'importo da restituire al cliente per il pagamento conseguente alla provvisoria esecutività del decreto opposto.
pag. 19/21 17. Le spese processuali del gravame, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante principale
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è Parte_1 determinabile nella somma di euro 1.923,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 536,00 + euro 536,00 + euro 851,00) dello scaglione applicabile (euro 1.101,00 – euro 5.200,00).
18. L'appellante principale non è tenuto al Parte_1 pagamento del doppio del contributo, anche se all'esito dell'appello il credito della professionista è risultato complessivamente superiore perché alcune doglianze contenute nel secondo e nel quarto motivo dell'appello principale erano fondate: a) nella liquidazione dei compensi il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto del d.m. n. 147 del 2022 in quanto la prestazione era stata conclusa prima dell'aggiornamento dei parametri ministeriali;
b) sulla parte della somma pagata da restituire, devono essere applicati gli interessi legali.
19. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 sull'appello incidentale di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Treviso 21.3.2024 n. 679/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza 1.1 accerta che l'avvocato
è creditrice della somma di euro 2.464,22, interessi CP_1
pag. 20/21 moratori compresi;
1.2 condanna l'avvocato a restituire CP_1
a , a seguito del pagamento della somma di euro Parte_1
3.532,12 per la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, la somma di euro 1.067,90, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella CP_1 somma di euro 1.923,00 per compensi ed euro 147,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
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