Articolo 3 della Legge 23 marzo 1977, n. 179
Articolo 2
Versione
26 maggio 1977
Art. 3.
Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 maggio 1977