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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2062/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202300000240000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100010889190 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 TIT.FONTE INDEN 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2383/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Agrigento rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_1 , ha proposto ricorso in appello per la sentenza della CTP Agrigento n. 2062/2024, pronunciata il 03/06/2024 depositata il 20/08/2024, in ordine all'annullamento delle iscrizioni ipotecarie a carico di Resistente_1.
2.-Con atto notificato in data 06/09/2023, il Sig. Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202300000240000, notificatagli in data
29/07/2023 da ADER per il recupero della complessiva somma di €. 61.902,98, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 29120090004238091000 (ruoli nn. 9/2009, 300002/2009, relativi a Tassa auto anno 2003, IRPEF ed
IRAP anno 2005 dell'importo di €. 24.606,83);
b) n. 29120100010889190000 (ruolo n. 198/2010, relativo a IVA, IRAP e IRPEF anno 2004 dell'importo di
€. 10.937,61);
c) n. 291201000031352531000 (ruolo n. 150124/2010 relativo ad IRPEF anno 2007 dell'importo di €.
26.012,66);
d) n. 29120110007387323000 (ruolo n. 1666/2011 322/2018 relativo al diritto annuale Camera di Commercio anno 2008 dell'importo di €. 243,76);
e) n. 29120200009614306000 (ruolo n. 2228/2020 relativo Tassa auto anno 2017 dell'importo di €. 102,12).
3.- La Corte di Giustizia di Primo Grado di Agrigento, con sentenza n. 2062/2024, depositata in data
20/08/2024, accogliendo il motivo di ricorso relativo ad una asserita prescrizione dei crediti sottesi a quattro delle impugnate cartelle esattoriali presupposte –per ritenuta assenza di atti interruttivi idonei ad interrompere il termine di prescrizione –e ritenendo, in ragione dell'annullamento delle predette cartelle, non sussistente la soglia minima prevista dalla legge per procedere alla iscrizione ipotecaria, aveva così statuito: “... La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e tutte le cartelle presupposte impugnate, ad eccezione della cartella n. 291 2020 0009614306 000 dell'importo di euro 102,12 per bollo auto 2017; dichiara prescritti i crediti d'imposta portati in tutte le cartelle impugnate ad eccezione di quello portato nella cartella n. 291 2020 0009614306 000; condanna ADER al pagamento dei 9/10 delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre CU, maggiorazione forfetaria 15%, C.P.A. ed IVA se dovuta;
rigetta per il resto il ricorso e compensa tra le parti il restante 1/10 delle spese di giudizio...”. 4.-La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025 (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello è infondato e va respinto.
La sentenza appellata ha correttamente ritenuto prescritti i crediti recati dalle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, ad eccezione della sola cartella n. 29120200009614306000 di € 102,12, relativa a tassa automobilistica anno 2017.
Come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, nel periodo intercorso tra le date di presunta notifica delle cartelle e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria (29.07.2023), non risultano notificati validamente atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione decennale;
né l'Agenzia appellante ha fornito prova del perfezionamento delle notifiche delle asserite intimazioni di pagamento del 30.10.2019 e dell'11.02.2022.
Correttamente, altresì, la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L. n. 197/2022, trattandosi di carichi affidati all'agente della riscossione in epoca ben anteriore al periodo di sospensione previsto dalla norma emergenziale.
Del tutto privo di pregio è il secondo motivo di gravame, secondo cui la declaratoria di prescrizione dei crediti non avrebbe potuto determinare l'automatico annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La Corte ritiene conforme a diritto l'affermazione del primo giudice secondo cui, una volta accertata la prescrizione dei crediti e dunque l'inesistenza dei medesimi, viene meno il presupposto di legge per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
Nel caso in esame, residuando un debito pari ad € 102,12, di importo nettamente inferiore al limite minimo previsto per l'iscrizione ipotecaria (pari ad € 20.000,00), correttamente la comunicazione preventiva è stata integralmente annullata.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sez.19 di Palermo per i motivi su esposti rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna la l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti, in favore del'avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2062/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202300000240000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100010889190 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 TIT.FONTE INDEN 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100031352531 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2383/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Agrigento rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_1 , ha proposto ricorso in appello per la sentenza della CTP Agrigento n. 2062/2024, pronunciata il 03/06/2024 depositata il 20/08/2024, in ordine all'annullamento delle iscrizioni ipotecarie a carico di Resistente_1.
2.-Con atto notificato in data 06/09/2023, il Sig. Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202300000240000, notificatagli in data
29/07/2023 da ADER per il recupero della complessiva somma di €. 61.902,98, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 29120090004238091000 (ruoli nn. 9/2009, 300002/2009, relativi a Tassa auto anno 2003, IRPEF ed
IRAP anno 2005 dell'importo di €. 24.606,83);
b) n. 29120100010889190000 (ruolo n. 198/2010, relativo a IVA, IRAP e IRPEF anno 2004 dell'importo di
€. 10.937,61);
c) n. 291201000031352531000 (ruolo n. 150124/2010 relativo ad IRPEF anno 2007 dell'importo di €.
26.012,66);
d) n. 29120110007387323000 (ruolo n. 1666/2011 322/2018 relativo al diritto annuale Camera di Commercio anno 2008 dell'importo di €. 243,76);
e) n. 29120200009614306000 (ruolo n. 2228/2020 relativo Tassa auto anno 2017 dell'importo di €. 102,12).
3.- La Corte di Giustizia di Primo Grado di Agrigento, con sentenza n. 2062/2024, depositata in data
20/08/2024, accogliendo il motivo di ricorso relativo ad una asserita prescrizione dei crediti sottesi a quattro delle impugnate cartelle esattoriali presupposte –per ritenuta assenza di atti interruttivi idonei ad interrompere il termine di prescrizione –e ritenendo, in ragione dell'annullamento delle predette cartelle, non sussistente la soglia minima prevista dalla legge per procedere alla iscrizione ipotecaria, aveva così statuito: “... La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e tutte le cartelle presupposte impugnate, ad eccezione della cartella n. 291 2020 0009614306 000 dell'importo di euro 102,12 per bollo auto 2017; dichiara prescritti i crediti d'imposta portati in tutte le cartelle impugnate ad eccezione di quello portato nella cartella n. 291 2020 0009614306 000; condanna ADER al pagamento dei 9/10 delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre CU, maggiorazione forfetaria 15%, C.P.A. ed IVA se dovuta;
rigetta per il resto il ricorso e compensa tra le parti il restante 1/10 delle spese di giudizio...”. 4.-La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025 (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello è infondato e va respinto.
La sentenza appellata ha correttamente ritenuto prescritti i crediti recati dalle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, ad eccezione della sola cartella n. 29120200009614306000 di € 102,12, relativa a tassa automobilistica anno 2017.
Come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, nel periodo intercorso tra le date di presunta notifica delle cartelle e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria (29.07.2023), non risultano notificati validamente atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione decennale;
né l'Agenzia appellante ha fornito prova del perfezionamento delle notifiche delle asserite intimazioni di pagamento del 30.10.2019 e dell'11.02.2022.
Correttamente, altresì, la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L. n. 197/2022, trattandosi di carichi affidati all'agente della riscossione in epoca ben anteriore al periodo di sospensione previsto dalla norma emergenziale.
Del tutto privo di pregio è il secondo motivo di gravame, secondo cui la declaratoria di prescrizione dei crediti non avrebbe potuto determinare l'automatico annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La Corte ritiene conforme a diritto l'affermazione del primo giudice secondo cui, una volta accertata la prescrizione dei crediti e dunque l'inesistenza dei medesimi, viene meno il presupposto di legge per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
Nel caso in esame, residuando un debito pari ad € 102,12, di importo nettamente inferiore al limite minimo previsto per l'iscrizione ipotecaria (pari ad € 20.000,00), correttamente la comunicazione preventiva è stata integralmente annullata.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sez.19 di Palermo per i motivi su esposti rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Condanna la l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti, in favore del'avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale