Articolo 107 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 111Articolo 104 bis
Versione
2 gennaio 2000
Art. 107-bis
(( (Denunce a carico di ignoti)

1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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