Art. 1.
Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059 , limitato dall' art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , al 30 giugno 1950, e' prorogato al 30 giugno 1052.
Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059 , limitato dall' art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , al 30 giugno 1950, e' prorogato al 30 giugno 1052.