Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8174 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 09.05.2025 di assegnazione di sede di servizio dei Vice Sovrintendenti di cui al P.D.G. 16.02.2024, relativamente alla posizione del ricorrente;
- della nota prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datata 22.05.2025;
- di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e presupposti, consequenziali al predetto provvedimento, di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Rilevato:
- che parte ricorrente, già agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio continuativo presso il Nucleo Traduzioni Cittadino di -OMISSIS-, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, all’esito della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, lo ha assegnato alla Casa Circondariale di -OMISSIS- in qualità di Vice Sovrintendente, previo rigetto della dell'istanza di mantenimento della sede di servizio precedente (Nucleo Traduzioni Cittadino di -OMISSIS-) avanzata per sopravvenute e gravissime ragioni di salute, deducendone l’illegittimità nella parte in cui, peraltro, non aveva tenuto conto, in sede motivazionale, che in quanto affetto da patologia oncologica grave, tanto da rientrare nell’ipotesi di cui all’art.33 comma 3 della legge 104/1992, aveva diritto a richiedere il mantenimento o trasferimento nella sede più idonea a garantire la continuità terapeutica ( “ 2.Violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3, 32 e 97 della cost. - violazione dell'art. 33, comma 5, del d.lgs. n. 104/1992, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990 (carenza di motivazione e difetto di istruttoria; difetto dei presupposti di fatto e di diritto); violazione della circolare prot. n. -OMISSIS-del 30.04.1996 dello stesso Ministero della Giustizia avente ad oggetto “tutela dei dirigenti sindacali appartenenti al corpo di polizia penitenziaria eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta; ingiustizia manifesta. eccesso di potere - sviamento - illogicità manifesta” ) considerato che per pacifica giurisprudenza “ gli unici parametri entro i quali l'amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici in questione sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e dall'altro l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 luglio 2015, n. 2507/13);
- che con ordinanza n. -OMISSIS-, del 12 settembre 2025, il Collegio adito disponeva un’istruttoria, onerando parte ricorrente al deposito di un verbale INPS aggiornato attestante lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992;
- che in adempimento all'ordinanza istruttoria, parte ricorrente depositava, in data 15 gennaio 2026, la documentazione richiesta ( Verbale I.N.P.S. definitivo del 21 novembre 2025 (L. 104/1992), recante la conferma dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, senza revisione, emesso a seguito di accertamento per aggravamento; Verbale I.N.P.S. definitivo del 21 novembre 2025 (invalidità civile), recante il riconoscimento di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%, con decorrenza 15 ottobre 2025, senza revisione);
- che quindi, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio, valutata la documentazione depositata e ritenuto che il ricorso non appariva manifestamente sfornito dei prescritti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora , accoglieva con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- l’istanza di sospensione del provvedimento di assegnazione impugnato;
- che l’amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva, ha dedotto, ex multis , che l’assegnazione in prima nomina da vice sovrintendente della parte ricorrente era il frutto di una procedura concorsuale, alla quale aveva scelto di partecipare, nonché della successiva individuazione della sede ove assumere servizio, al termine del previsto corso di formazione per il passaggio alla qualifica superiore, e non già un trasferimento d'autorità, con conseguente inapplicabilità delle garanzie di cui all'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto perché manifestamente fondato, atteso che, invero, il diritto “relativo” di preferenza nella scelta della sede previsto dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 si applica anche in caso di prima assegnazione conseguente a concorso prescindendo dalla tipologia del procedimento che determina l'assegnazione, essendo la tutela della salute diritto di rango costituzionale. Con la conseguenza, quindi, che non avendo l’amministrazione motivato le ragioni del rigetto della domanda, avendo sic et sempliciter ritenuto inapplicabile tale diritto di preferenza connesso alla miglior tutela della salute inapplicabile, la domanda di parte ricorrente deve – salvo diversa motivazione “rafforzata – essere accolto con conseguente assegnazione, allo stato, presso la sede ivi prescelta;
Atteso che l’esito del giudizio comporta la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento
delle spese di lite – liquidate come in dispositivo - in favore della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso perché manifestamente fondato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
CO FA, Consigliere, Estensore
Ida CO, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CO FA | AR SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.