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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2953/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3410 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 giugno 2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe , relativo al parziale pagamento dell'IMU dovuta al Comune di Palermo con riguardo all'anno 2018. All'uopo, eccepiva la decadenza dell'Ente impositore dal potere di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. Con istanza del 22 dicembre 2025, la ricorrente dichiarava di avere pagato l'imposta richiesta e chiedeva che, in conseguenza di ciò, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data odierna, presente unicamente la parte resistente, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che nelle more del giudizio la ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza dell'impugnato avviso di accertamento (vedi ricevuta, in atti) . Non v'è, pertanto, dubbio che sia tra le parti venuta meno ogni ragione di controversia. In conformità a quanto richiesto da queste ultime, il presente giudizio va dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno compensate, considerato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il processo e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2953/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3410 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 giugno 2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe , relativo al parziale pagamento dell'IMU dovuta al Comune di Palermo con riguardo all'anno 2018. All'uopo, eccepiva la decadenza dell'Ente impositore dal potere di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. Con istanza del 22 dicembre 2025, la ricorrente dichiarava di avere pagato l'imposta richiesta e chiedeva che, in conseguenza di ciò, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data odierna, presente unicamente la parte resistente, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che nelle more del giudizio la ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza dell'impugnato avviso di accertamento (vedi ricevuta, in atti) . Non v'è, pertanto, dubbio che sia tra le parti venuta meno ogni ragione di controversia. In conformità a quanto richiesto da queste ultime, il presente giudizio va dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno compensate, considerato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il processo e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.