Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00662/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DASPO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO (-OMISSIS- DEL 22.09.2021) NOTIFICATO IN DATA 23.09.2021-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. MI Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nell’ambito del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il provvedimento del 22.09.2021, con il quale la Questura di Catanzaro, a seguito dell’episodio verificatosi in data 04.09.2021, in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, presso il -OMISSIS-, ove veniva coinvolto il Presidente della -OMISSIS- -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, gli ha vietato “ di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionato di serie A, B.C, lega pro e serie D, incluse tutte le categorie giovanili, eccellenza, promozione, 1°,2°,3° categoria e giovani dilettanti, coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati dalla F.I.G.C. …per la durata di anni 3 dalla notifica del provvedimento”.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di gradualità della misura e manifesta indeterminatezza in ordine all’esatta indicazione dei luoghi a cui viene inibito l’accesso.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
5. Giusta ordinanza cautelare del 19/01/2022, n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata perché carente del requisito del fumus boni iuris.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato.
8. Come noto, il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, che può essere imposto non solo in caso di accertata lesione ma anche in caso di semplice pericolo per l'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).
Il provvedimento de quo ha, dunque, una « funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).
Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi, per un’ampia « discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi » (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n.157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora « nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente » (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).
Ne consegue che tale provvedimento « non può essere sindacato in sede giurisdizionale nella misura in cui è motivato con riferimento alle specifiche circostanze che ne costituiscono il presupposto, peraltro, previste astrattamente dalla norma, giacché il potere esercitato dal Questore in tale materia si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto e di salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, le quali rilevano non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Alla natura cautelare e preventiva della misura consegue, invero, un'anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, la quale comporta: a) che il DASPO può essere adottato anche a fronte di condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo; b) l'irrilevanza, ai fini dell'adozione del DASPO, delle vicende penali delle fattispecie di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in considerazione dell'autonomia dell'accertamento dei presupposti per la formulazione del giudizio prognostico di pericolosità. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possono essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione » ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053).
In subiecta materia l’Amministrazione di pubblica sicurezza valuta quindi autonomamente i fatti rispetto all'accertamento in sede penale, nel quale operano diversi criteri di giudizio, alla luce del principio dell'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non può incidere sulla validità del DASPO l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, anche se antecedente all’emanazione del provvedimento in quanto « il parametro valutativo affidato alla p.a. non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte, potendo una condotta non integrante una fattispecie di reato essere idonea a creare pericoli per l'ordine pubblico negli impianti sportivi, ovvero innescare condotte violente » ( ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 217).
9. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento sia priva di pregio.
9.1. In primo luogo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che « in materia di DASPO, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell'ordine pubblico » ( ex multis T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 10 marzo 2025, n. 182).
9.2. Senza contare che, nel caso di specie, l’amministrazione ha dato compiutamente atto della necessità di un celere intervento, posto che era necessario intervenire tempestivamente per impedire che il ricorrente potesse reiterare comportamenti analoghi a quello sopra descritto, in occasione o a causa delle successive manifestazioni sportive calcistiche, calendarizzate in campionato.
10. Peraltro, l’istruttoria posta a base del provvedimento questorile risulta adeguata, coerente e immune da vizi logici, avendo l’Amministrazione proceduto ad un’articolata ricostruzione dei fatti sulla base di una pluralità di elementi convergenti – informative di polizia, rilievi fotografici, dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti – dai quali emerge la partecipazione attiva del ricorrente all’episodio di aggressione verificatosi in data 04.09.2021, in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, presso il -OMISSIS-, ai danni del vicepresidente e del presidente della -OMISSIS- -OMISSIS-.
11. Segnatamente, dalle immagini fotografiche sembra ragionevolmente evincersi, anche alla luce del principio del “più probabile che non”, che l’odierno ricorrente facesse pienamente parte del gruppo di n. 5 persone che si è introdotto nella terrazza del locale teatro dell’aggressione per dirigersi, insieme agli altri componenti del gruppo, al tavolo dei dirigenti della società -OMISSIS- -OMISSIS-, e rimanere colà durante per allontanarsi insieme agli stessi componenti solo dopo l’avvenuto episodio a danno dei due dirigenti dell’associazione calcistica e la conseguente reazione degli astanti.
Tale conclusione viene ad essere corroborata dalle dichiarazioni degli informatori – in particolare del Presidente della -OMISSIS- -OMISSIS- vittima dell’aggressione, che ha riferito di “ un gruppo di persone, circa sei o sette, giovani e adulti” che “si dirigeva con fare minaccioso verso il tavolo dove ero seduto ”, nonché di altri informatori, evidenziati negli atti processuali, che hanno dichiarato che “ I giovani che erano con (…) hanno spinto (…) sulla sedia, come se volessero farlo sedere e bloccarlo lì mentre (…) ha tirato un pugno a (…) ”.
11.1. Dunque, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non riporta solo comportamenti attribuiti al -OMISSIS-.
12. Infine, deve dichiararsi l’infondatezza anche dell’ultimo motivo, nella parte in cui il ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità.
12.1. Nel caso di specie, l’imposizione di una durata di tre anni, seppur non precipuamente motivata, si rivela proporzionata, ove si consideri la natura della condotta complessiva ascrivibile all’interessato, il quale, come si è visto, ha partecipato ad un’azione dai connotati violenti ai danni del vicepresidente e del presidente della -OMISSIS- -OMISSIS-, nel contesto di un episodio oggettivamente pregiudizievole per l’interesse pubblico e dal chiaro connotato di pericolosità sociale.
12.2. Prive di pregio si rivelano anche le deduzioni del ricorrente in ordine all’assenza di recidiva, considerato che, in tale caso, sarebbe stato irrogabile il DASPO per non meno di 5 anni.
12.3. Né il provvedimento impugnato appare affetto da genericità, considerata la piena conformità dei provvedimenti impugnati alle disposizioni di cui al citato art. 6 della Legge n. 401/1989.
Infatti, dalla piana lettura dell’atto gravato, emerge che l’Amministrazione procedente ha indicato puntualmente le manifestazioni sportive a cui si applica il divieto in oggetto e ha specificato i luoghi interdetti all’accesso.
13. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del gravame.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CE, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
MI Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di RT | IT CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.