TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 662
TAR
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La giurisprudenza maggioritaria ritiene legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento in materia di DASPO, a causa delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell'ordine pubblico. Inoltre, l'amministrazione ha dato atto della necessità di un celere intervento per impedire la reiterazione di comportamenti analoghi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    L'istruttoria posta a base del provvedimento questorile è risultata adeguata, coerente e immune da vizi logici, avendo l'Amministrazione proceduto ad un'articolata ricostruzione dei fatti sulla base di una pluralità di elementi convergenti (informative di polizia, rilievi fotografici, dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti). Dalle immagini fotografiche e dalle dichiarazioni emerge la partecipazione attiva del ricorrente all'episodio di aggressione.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti

    Le immagini fotografiche e le dichiarazioni degli informatori corroborano la conclusione che il ricorrente facesse parte del gruppo che ha partecipato all'aggressione ai danni dei dirigenti della società sportiva. L'amministrazione ha valutato autonomamente i fatti rispetto all'accertamento in sede penale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di gradualità della misura

    L'imposizione di una durata di tre anni si rivela proporzionata, considerata la natura della condotta complessiva ascrivibile all'interessato, il quale ha partecipato ad un'azione dai connotati violenti ai danni dei dirigenti, in un contesto pregiudizievole per l'interesse pubblico e con connotato di pericolosità sociale. La durata minima di cinque anni sarebbe stata applicabile in caso di recidiva.

  • Rigettato
    Manifesta indeterminatezza in ordine all'esatta indicazione dei luoghi a cui viene inibito l'accesso

    Il provvedimento impugnato non appare affetto da genericità, essendo conforme alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 401/1989. L'Amministrazione ha indicato puntualmente le manifestazioni sportive a cui si applica il divieto e ha specificato i luoghi interdetti all'accesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 662
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 662
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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