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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La TE di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL FORNO ANTONIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini 1 55069 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 25441574/2025 IMU 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 25441574/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 25441574 emesso da AREA srl con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dal comune di
Viareggio relativi ad IMU per le annualità 2018 e 2019, eccependo in primis la carente notifica alla contribuente degli atti presupposti, in via subordinata la insussistenza della obbligazione tributaria .
Si è costituita nei termini la amministrazione comunale sostenendo la infondatezza di entrambi i motivi del ricorso della contribuente .
Nei termini la ricorrente ha depositato memoria di replica .
Alla pubblica udienza in data 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la TE che il primo motivo di impugnazione, relativo alla carenza di notificazione degli avvisi di accertamento, sia fondato e meriti accoglimento.
Invero, la documentazione prodotta dalla convenuta amministrazione comunale in sede di costituzione è del tutto inadeguata a dimostrare la ritualità della notificazione alla contribuente avvenuta a mezzo posta, atteso che, dopo che l'operatore non aveva effettuato la notifica in quanto la Ricorrente_1 era assente presso la sua residenza, non risultano dalla documentazione prodotta le indicazioni indispensabili ai fini del perfezionamento della compiuta giacenza, in quanto sulla cartolina manca la firma dell'operatore postale ed il timbro .
Giova evidenziare che sul medesimo punto si era già espressa questa TE con sentenza n. 345/2025 che ebbe ad accogliere per analoga ragione il ricorso della ND con riferimento alle annualità 2015 e
2017 .
D'altra parte, ritiene la TE che la nullità della notifica degli atti presupposti sia connessa altresì al mancato rispetto del disposto di cui all'art. 12 L. 890/1982 secondo cui le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lvo 165/2001 e successive modifiche, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.
Ne consegue che, come ha condivisibilmente argomentato la Cassazione a sezioni unite, “ in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata
( artt. 24 e 11 c. 2 Cost. ) dell'art. 8 L. 890/1982, esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito ( c.d. C.
A.D. ), non essendo a tal fine sufficiente la prova della avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ( vedi in tal senso Cass. S.U. n. 10012/2021 e Cass. n. 26957/2024 ).
Ritiene comunque la TE che debba essere accolto anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto la pretesa tributaria è infondata nel merito .
Invero, alla luce di quanto statuito dalla TE IT con la sentenza n. 209 in data 13 ottobre
2022 mediante la quale si è rideterminata ampliandola la nozione di abitazione principale, da luogo in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente a luogo in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, essendo la motivazione addotta negli avvisi di accertamento impugnati connessa esclusivamente alla asserita residenza del marito della ND in altro comune rispetto a quello della ricorrente, tale motivazione è viziata in quanto in contrasto con la nozione di abitazione principale ritenuta dalla TE IT .
Né è consentito alla convenuta amministrazione modificare la originaria motivazione come ha fatto nelle controdeduzioni, mediante la contestazione alla Ricorrente_1 in corso di causa e senza preventivo annullamento in autotutela dell'atto impugnato che la stessa dimorasse effettivamente presso l'abitazione di Viareggio, come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione ( vedi tra le altre Cass. n. 12400/2018, n. 3762/2019 ).
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo .
P.Q.M.
la TE di Giustizia Tributaria Provinciale di primo grado di Lucca accoglie il ricorso;
condanna la convenuta amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 per onorari, oltre accessori come per legge .
Così deciso in Lucca il 14 gennaio 2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La TE di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL FORNO ANTONIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini 1 55069 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 25441574/2025 IMU 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 25441574/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 25441574 emesso da AREA srl con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dal comune di
Viareggio relativi ad IMU per le annualità 2018 e 2019, eccependo in primis la carente notifica alla contribuente degli atti presupposti, in via subordinata la insussistenza della obbligazione tributaria .
Si è costituita nei termini la amministrazione comunale sostenendo la infondatezza di entrambi i motivi del ricorso della contribuente .
Nei termini la ricorrente ha depositato memoria di replica .
Alla pubblica udienza in data 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la TE che il primo motivo di impugnazione, relativo alla carenza di notificazione degli avvisi di accertamento, sia fondato e meriti accoglimento.
Invero, la documentazione prodotta dalla convenuta amministrazione comunale in sede di costituzione è del tutto inadeguata a dimostrare la ritualità della notificazione alla contribuente avvenuta a mezzo posta, atteso che, dopo che l'operatore non aveva effettuato la notifica in quanto la Ricorrente_1 era assente presso la sua residenza, non risultano dalla documentazione prodotta le indicazioni indispensabili ai fini del perfezionamento della compiuta giacenza, in quanto sulla cartolina manca la firma dell'operatore postale ed il timbro .
Giova evidenziare che sul medesimo punto si era già espressa questa TE con sentenza n. 345/2025 che ebbe ad accogliere per analoga ragione il ricorso della ND con riferimento alle annualità 2015 e
2017 .
D'altra parte, ritiene la TE che la nullità della notifica degli atti presupposti sia connessa altresì al mancato rispetto del disposto di cui all'art. 12 L. 890/1982 secondo cui le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lvo 165/2001 e successive modifiche, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.
Ne consegue che, come ha condivisibilmente argomentato la Cassazione a sezioni unite, “ in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata
( artt. 24 e 11 c. 2 Cost. ) dell'art. 8 L. 890/1982, esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito ( c.d. C.
A.D. ), non essendo a tal fine sufficiente la prova della avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ( vedi in tal senso Cass. S.U. n. 10012/2021 e Cass. n. 26957/2024 ).
Ritiene comunque la TE che debba essere accolto anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto la pretesa tributaria è infondata nel merito .
Invero, alla luce di quanto statuito dalla TE IT con la sentenza n. 209 in data 13 ottobre
2022 mediante la quale si è rideterminata ampliandola la nozione di abitazione principale, da luogo in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente a luogo in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, essendo la motivazione addotta negli avvisi di accertamento impugnati connessa esclusivamente alla asserita residenza del marito della ND in altro comune rispetto a quello della ricorrente, tale motivazione è viziata in quanto in contrasto con la nozione di abitazione principale ritenuta dalla TE IT .
Né è consentito alla convenuta amministrazione modificare la originaria motivazione come ha fatto nelle controdeduzioni, mediante la contestazione alla Ricorrente_1 in corso di causa e senza preventivo annullamento in autotutela dell'atto impugnato che la stessa dimorasse effettivamente presso l'abitazione di Viareggio, come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione ( vedi tra le altre Cass. n. 12400/2018, n. 3762/2019 ).
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo .
P.Q.M.
la TE di Giustizia Tributaria Provinciale di primo grado di Lucca accoglie il ricorso;
condanna la convenuta amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 per onorari, oltre accessori come per legge .
Così deciso in Lucca il 14 gennaio 2026