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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 9 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al numero 4 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rubino e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariangela Cignarella, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso lo studio dell'avv. Camillo Naborre sito in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 26;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_1 mandato in atti, dagli avv.ti Enzo Augusto, Roberto D'Addabbo, Antonello V. Daprile, del foro di Bari ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Santangelo, sito in
Potenza, alla via Nicola Sole, n. 73;
nonchè
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato Controparte_2 in atti, dall'avv. Maria Scavone del foro di Potenza, presso il cui studio in Potenza, alla via N. Sauro n. 102, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive e tfr - appello avverso la sentenza n. 861/2021, pubblicata il 14/12/2021, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dr. Rosa Maria Verrastro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in via preliminare, accertare e dichiarare la CP_ nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario di primo grado, essendo tale nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo;
accogliere il presente gravame e riformare la sentenza n. 861/2021, pubblicata in data
15.12.2021 e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con i resistenti o chi per essi, ai sensi dell'art. 2094 c.c., precisamente, committente , Controparte_3 appaltatore subappaltatore per il periodo Controparte_5 Parte_2 dall'1.04.2008 al 30.06.2014, ovvero ad altra data che risulterà in corso di causa, con inquadramento del ricorrente nel profilo professionale livello 3, CCNL pulizie applicato al caso di specie sin dall'assunzione e/o nel diverso profilo che sarà provato nel corso del presente giudizio;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare, per le causali esposte, il diritto del ricorrente alla giusta retribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 C.
e, conseguentemente, condannare la società in solido con il , in Controparte_2 Controparte_3 persona del sindaco p.t. e la in persona del legale rappresentante p.t. o Controparte_5 chi per essi, al pagamento nei confronti del ricorrente del complessivo importo di euro 51.258,21, di cui euro 42.381,15 a titolo di differenze retributive, mentre euro 8.877,07 a titolo di TFR, ovvero, ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
condannare altresì i convenuti, in solido tra loro o chi per essi, alla ricostruzione ed alla regolarizzazione della posizione CP_ contributiva nei confronti dell' in favore del ricorrente in relazione alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto e che risulterà in corso di causa;
con il favore delle spese e competenze del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario".
Per l'appellata , in persona del legale rappresentante p.t.,: “Voglia l'ecc.ma Corte Controparte_1 di merito adita, in via principale, rigettare integralmente il gravame confermando la sentenza di primo grado;
in via gradata, ove la domanda trovi anche solo parziale accoglimento, condannare esclusivamente la al pagamento delle poste retributive differenziali eventualmente accertate in favore Controparte_2 del lavoratore;
in via estremamente gradata, ove la domanda trovi anche solo parziale accoglimento, dichiarare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 29, co. 2, D. Lgs.vo n. 276/2003, avendo proposto l'azione giudiziaria dopo il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisi la sussistenza della solidarietà passiva ex art. 1676 c.c. ovvero ex art. 29 D. Lgs.vo n. 276 del 2003 tra la società datrice, la cooperativa convenuta e l'amministrazione comunale committente, disporre, in ogni caso, l'escussione del credito riconosciuto nei confronti della società datrice in ogni caso, accertare e dichiarare la prescrizione di Controparte_2 qualsivoglia pretesa creditoria differenziale;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”; Per l'appellata in persona del legale rappresentante p.t.,: “Voglia l'ecc.ma Corte di Controparte_2 merito adita, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata. In ogni caso, accertare e dichiarare la prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria differenziale, con vittoria di diritti, onorari e spese anche del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16/01/2022, chiedeva che, in accoglimento Parte_1 dello spiegato appello ed in riforma della sentenza n. 861/2021, pubblicata in data 15.12.2021, del giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza: a) venisse accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con i resistenti o chi per essi, ai sensi dell'art. 2094 c.c., precisamente, committente , appaltatore subappaltatore Controparte_3 Controparte_5 [...]
per il periodo dall'1.04.2008 al 30.06.2014, ovvero ad altra data che risulterà in corso Parte_2 di causa, con inquadramento del ricorrente nel profilo professionale livello 3, CCNL pulizie applicato al caso di specie sin dall'assunzione e/o nel diverso profilo che sarà provato nel corso del presente giudizio;
b) venisse, per l'effetto, accertata e dichiarata, per le causali esposte, il diritto del ricorrente alla giusta retribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 C. e, conseguentemente, che venisse condannata la società
in solido con il , in persona del sindaco p.t. e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t. o chi per essi, al pagamento, nei suoi confronti, del
[...] complessivo importo di euro 51.258,21, di cui euro 42.381,15 a titolo di differenze retributive, mentre euro
8.877,07 a titolo di TFR, ovvero, ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
c) che venissero condannati altresì i convenuti, in solido tra loro o chi CP_ per essi, alla ricostruzione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' in suo favore, in relazione alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto e che risulterà in corso di causa;
con il favore delle spese e competenze del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado deducendone la nullità,
l'errata ricostruzione del fatto storico e la conseguente errata valutazione di mezzi di prova offerti alla cognizione del primo giudice. Evidenziava l'illegittima acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dal teste . Evidenziava, ancora, la violazione dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., in uno Testimone_1 all'art. 112 Costituzione, per avere il primo giudice utilizzato, ai fini della decisione, documenti prodotti al di fuori del limite di cui all'art. 416 c.p.c.. Affermava la violazione dell'art. 2697 c.c., in uno all'art. 112 c.p.c., per avere sempre il primo giudice utilizzato, ai fini della decisione, le dichiarazioni dei testi , Testimone_2 escussa all'udienza del 22.09.2029, per le quali il tribunale pronunciava dichiarazione di nullità dell'intera deposizione. Affermava la violazione dell'art. 2697 c.c., in uno all'art. 112 c.p.c., per avere il giudice omesso qualsivoglia valutazione sulle dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del 7.04.2021 e Testimone_3 concludeva per il difetto assoluto di motivazione.
Con il secondo motivo di gravame veniva dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 della
Costituzione, in uno all'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 414, 416 e 115 c.p.c., nella parte in cui veniva rigettata la domanda del ricorrente per non avere provato il diritto al pagamento del lavoro straordinario, nonostante l'omessa contestazione dell'effettiva attività lavorativa svolta dal signor
, oltre l'orario contrattuale, per la quale non aveva ricevuto alcuna retribuzione. Parte_1
Tanto premesso l'appellante chiedeva all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe. Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 1 dicembre 2022.
A seguito della regolare notifica dell'appello, con memoria di costituzione depositata in data 17 novembre
2022, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il Controparte_6 rigetto integrale del gravame proposto, con conferma della sentenza di primo grado e, in via gradata, ove vi fosse anche solo un parziale accoglimento, per la condanna esclusiva della in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle poste retributive differenziali eventualmente accertate in favore del lavoratore.
Con memoria di costituzione del 30 novembre 2022, si costituiva in giudizio la in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., concludendo per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata. In ogni caso, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la prescrizione di qualsivoglia pretesa creditoria differenziale, con vittoria di diritti, onorari e spese anche del giudizio di appello.
Non si costituiva in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., nonostante la Controparte_3 regolare notifica dell'appello nei suoi confronti.
Dopo una serie di rinvii, all'esito dell'udienza pubblica del 9 ottobre 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo in minima parte, con la conseguente parziale modifica della sentenza di primo grado, per le motivazioni di cui al seguito.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., per essere stato quest'ultimo regolarmente evocato in giudizio e per non essersi, ciò nonostante, costituito
Tanto premesso, deve evidenziarsi come la sentenza oggetto dell'odierno gravame è la n. 861/2021, pubblicata il 14.12.2021, del giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dallo , volto ad ottenere il pagamento di differenze retributive per Parte_1 lo svolgimento di lavoro straordinario, di quelle conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del formale inquadramento ed il TFR non corrisposto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha fondato la propria decisione, non senza evidenziare la scarsa chiarezza delle allegazioni di parte ricorrente in merito ai destinatari di ciascuna delle domande formulate in giudizio, sull'assenza di supporto probatorio, quanto alla domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori, addivenendo alla stessa conclusione con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle ore di lavoro straordinario che sempre ha sostenuto di avere svolto. Parte_1
In particolare, il primo giudice, dopo avere analizzato le risultanze della prova testimoniale acquisita in giudizio ( , , , , ) e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_1 dopo avere esaminato le declaratorie dei profili professionali del secondo (posseduto dal ricorrente) e del terzo (ambito dal predetto) livello della CCNL, affermava come fosse evidente che, quand'anche il ricorrente avesse svolto le mansioni di pulizia, le stesse sarebbero comunque rientrate nel profilo professionale di appartenenza. Quanto poi al rivendicato III profilo, ha affermato il giudicante che non vi era alcuna prova che le mansioni svolte fossero caratterizzate da un certo margine di autonomia, che non vi era prova dell'utilizzo, nell'attività di pulizia, di macchine complesse né che avesse coordinato Parte_1 altri lavoratori od effettivamente svolto lavori di idraulica e di manutenzione/riparazione.
Alla luce delle suddette circostanze il primo giudice rigettava la domanda del ricorrente in primo grado, condannandolo al pagamento delle spese di lite nei confronti sia della che della Controparte_5
Controparte_2
Tanto premesso, ritiene questa Corte di poter condividere, nella sostanza, il ragionamento del primo giudice, fatta eccezione per quanto di qui a poco si dirà relativamente alla domanda inerente alla mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Ed invero, secondo la prospettazione di , egli avrebbe svolto le mansioni superiori Parte_1 riconducibili al profilo professionale di sorvegliante di terzo livello del CCNL Pulizie, circostanza che risulterebbe confermata dall'ampia produzione documentale, da un lato e, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e . Quest'ultima, infatti, sentita all'udienza del Testimone_3 Testimone_8
5.04.2019, si è limitata a dire che l'appellante svolgeva le funzioni di sorvegliante presso la palestra
, peraltro precisando che i suoi turni non coincidevano con quelli di ma erano Parte_3 Parte_1 opposti, senza null'altro aggiungere quanto alla descrizione delle effettive mansioni. Non molto altro ha aggiunto il teste che, sentito all'udienza del 7.04.2021, oltre a qualificare l'appellante quale Testimone_3 addetto alla sorveglianza e pulizia dei bagni della palestra , si è limitato ad aggiungere che lo Parte_3 stesso si occupava anche di lavori di piccola manutenzione presso gli stessi, esemplificando il concetto con l'attività del cambio della lampadina.
Se così è, non v'è chi non veda come l'attività svolta dallo , anche prescindendo dal contenuto Parte_1 delle prove testimoniali enfatizzato nella sentenza di primo grado ed avvalendosi esclusivamente di quelle che, a detta dell'appellante, avrebbero dovuto consentire l'accoglimento del suo ricorso di primo grado, sul punto in questione, rientri a pieno titolo nella declaratoria del CCNL pulizie, livello 2 e non in quello 3, per come rivendicato. In altri termini, non può non affermarsi che l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta presso la palestra , tenuto conto delle modalità di svolgimento della stessa emerse all'esito Parte_3 della prova testimoniale espletata, si è caratterizzata per “il possesso di semplici conoscenze pratiche utili allo svolgimento di mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale”, non potendo in alcun modo essere sussunta nel profilo professionale invocato dell'operaio esecutivo qualificato. Rispetto a quest'ultima, infatti, non solo non è emersa alcuna attività di coordinamento di lavoratori inquadrati nel livello inferiore rispetto a quello dello , ma, in aggiunta, non è Parte_1 risultato in alcun modo che l'attività di pulizia e manutenzione degli ambienti dallo stesso posta in essere sia avvenuta con l'ausilio di macchine operatrici complesse, ulteriore peculiarità quest'ultima delle mansioni rivendicate.
Altrettanto condivisibile si reputa il pronunciamento di primo grado nella parte in cui ha negato il riconoscimento del lavoro straordinario in capo allo ritenendo una tale rivendicazione priva Parte_1 del necessario supporto probatorio.
L'appellante, nel censurare questa parte della sentenza di primo grado, ha sostenuto che l'orario di lavoro, per come da lui allegato, non era stato mai contestato dai convenuti che, al contrario, avevano prestato ampia acquiescenza alle relative circostanze di fatto, rendendo l'allegazione in questione non oggetto di specifica contestazione e, dunque, i fatti in questione da ritenersi provati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
L'argomentazione non corrisponde a quanto emerge dagli atti processuali. Ed invero, basta leggere i contenuti della memoria di costituzione in primo grado della società datoriale per evincere, agevolmente, che nessuna non contestazione vi è stata da parte della Controparte_2 rispetto alla prestazione, da parte del , di un'attività lavorativa in orario superiore a quello Parte_1 contrattualmente previsto. Al contrario, quest'ultima ha ribadito l'insussistenza del lavoro supplementare da parte dell'appellante che, a fronte di ciò, avrebbe dovuto provare, con rigore, la prestazione di attività lavorativa, oltre l'orario contrattualmente previsto, da parte sua, prova che, dalla lettura delle prove testimoniali acquisite in primo grado, non risulta in alcun modo raggiunta.
L'appellante ha poi contestato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui non gli avrebbe riconosciuto il pagamento del TFR, laddove, anche questa volta, il primo giudice affermava che non sarebbe stata da lui fornita la prova della mancata percezione.
Ritiene questa Corte che questa sia l'unica doglianza a potere essere accolta, tenuto conto del fatto che, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in data 30.06.2014, per come emergente dagli atti, dalla documentazione prodotta dalla non risulta l'avvenuta erogazione del TFR, non essendo tale Controparte_2 voce retributiva presente nelle buste paga prodotte che si fermano all'anno 2012. In ragione di ciò, tenuto conto dei conteggi effettuati dal ricorrente, sostanzialmente incontestati o genericamente contestati sul punto dalla società datrice di lavoro, deve concludersi nel senso che risulti dovuta la somma di euro
7.260,37, a titolo di t.f.r. non corrisposto, nei confronti dello . Parte_1
In definitiva, l'appello proposto deve essere accolto parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che viene confermata per il resto, deve condannarsi la in Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 euro 7.260,37 a titolo di t.f.r. non corrisposto.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del marginale accoglimento del gravame di cui si tratta, le stesse seguono la soccombenza in ragione di un terzo e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e devono porsi a carico della società datrice di lavoro ovvero della in persona del legale rappresentante p.t., dovendo dichiararsi la compensazione Controparte_2 per i restanti due terzi.
L'appellante deve essere tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata in persona del legale rappresentante p.t., in considerazione Controparte_5 della tipologia delle rivendicazioni azionate che vedono non direttamente coinvolta quest'ultima, in qualità di appaltante, essendo le stesse inerenti allo svolgimento del rapporto lavorativo ed all'inquadramento contrattuale del dipendente.
Nulla spese rispetto al stante la contumacia di quest'ultimo. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 4 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022 promosso da nei Parte_1 confronti di e in persona dei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 legali rappresentanti p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 al pagamento, in favore di , della somma di euro 7.260,37 a titolo di t.f.r. non Parte_1 corrisposto;
2) condanna l'appellata in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2 di un terzo delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante che liquida, per l'intero, in complessivi euro 11.666,00 (euro 6.669,00 per il primo grado ed euro 4.997,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, come per legge, dichiarando compensati i rimanenti due terzi;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 liquidandole in euro 4.997,00, oltre iva, cpa e cf come per legge;
4) nulla spese nei confronti del , in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_3
Potenza, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo