Art. 32.
L' articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall' articolo 2 del Codice di procedura penale , trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;
b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.
L' articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall' articolo 2 del Codice di procedura penale , trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;
b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.