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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3264 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 11/07/2025
tra
C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Morelli Parte_1 C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
c.f. , rapp.ta e difesa dall' Avv. Gianfranco D'Angelo, Controparte_1 C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero concludeva affinché il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 05/04/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 30.01.1999, col rito concordatario trascritto nei registri del comune di Pignataro
Maggiore (CE) dalla cui unione era nata il [...] , non convivente con la Persona_1
madre. Riferiva i che il rapporto coniugale si era deteriorato per incompatibilità dei rispettivi caratteri facendo venir meno il legame e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, tanto che , vista l'impossibilità del proseguire la convivenza, aveva proposto ricorso per separazione giudiziale innanzi all'intestato Tribunale . Nel corso del procedimento di separazione le parti erano addivenute ad un accordo con assegnazione della casa coniugale alla moglie , oltre a riconoscere un assegno di mantenimento di €400,00 alla figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, con il pagamento dell'80% delle spese straordinarie a carico del padre.
Allegava il ricorrente che da molto tempo la moglie non abitava più nella casa coniugale, di proprietà degli altri coeredi del ricorrente, ma si era trasferita a vivere con il nuovo compagno in Persona_2
Bellona, mentre la figlia viveva con il suo compagno in Pastorano. Per_1 Persona_3
Aggiungeva, altresì, che la figlia aveva trovato lavoro presso il ristorante “da Tonino” a Calvi Risorta
e presso una rivendita di articoli di telefonia in Pignataro Maggiore.
Pertanto, chiedeva la modifica del regime di assegnazione della casa coniugale, di proprietà terza, per entrambe le congiunte, vista l'assenza della coabitazione presso la residenza familiare, la revoca dell'assegno di mantenimento alla figlia e la conferma di non corresponsione di alcun assegno alla moglie.
In data 13/09/2019 si costituiva la resistente, la quale, contestando le circostanze dedotte dal ricorrente, chiedeva la condanna del marito alla corresponsione di un assegno divorzile e di un contributo di mantenimento per la figlia , confermando le statuizioni contenute nella Per_1 separazione per quel che riguarda l'assegnazione della casa coniugale.
La resistente deduceva che le circostanze indicate nel ricorso erano prive di qualsiasi fondamento. giacché la stessa e la figlia non avevano mai lasciato la casa coniugale, non disponendo Per_1 inoltre di altre sistemazioni abitative. Precisava che, durante tutta la vicenda della separazione, il ricorrente aveva sempre fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia, sottraendosi al versamento dell'assegno di mantenimento, salvo saltuarie contribuzioni, condotta oggetto di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
precisava inoltre che la figlia ricercava una stabile occupazione, avendo assunto degli impieghi saltuari.
Rappresentava, infine, che vi fosse una sproporzione tra i redditi dei coniugi, e pertanto chiedeva statuirsi, a carico del ricorrente, un obbligo di corresponsione di una somma mensile a favore della
2 resistente a titolo di assegno divorzile, in quanto priva di alcun reddito, mentre il ricorrente svolgeva l'attività di marmista , contestando le risultanze reddituali ufficiali.
All'esito dell'udienza presidenziale, preso atto del fallito tentativo di conciliazione nonché della indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa, non essendo stata provata alcuna nuova circostanza rilevante, erano confermati i provvedimenti degli accordi di separazione suindicati.
All'udienza del 09.03.21, innanzi al G.I. erano concessi alle parti i termini di cui all'art.183 cpc.
Successivamente, interrogate formalmente le parti ed escussi i testi (cfr. verbale del 03/01/23 e
17/05/2023), all'esito dell'udienza cartolare del 11/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta anche da parte resistente, deve essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti Tribunale di Santa Marica C.V. per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n.
2569/ 2018 , pubblicata il 30/07/2018. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Preliminarmente deve essere verificato il diritto di parte resistente all'assegnazione della casa coniugale.
Come noto, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità l'assegnazione della casa familiare persegue lo scopo di tutelare la prole, mantenendo il medesimo ambiente, viceversa, non è diretta a garantire un vantaggio patrimoniale per l'altro coniuge, benché, evidentemente si tratti di un'utilità suscettibile di valutazione economica (Cass. 27599/2022; Cass. 25604/2018; Cass.
3015/2018).
Pertanto , al fine di dirimere la controversia su tale circostanza sorta tra le parti è necessario stabilire se la figlia abbia raggiunto o meno una autosufficienza economica. Per_1
Sul punto, come chjarito dal giudice di legittimità “"il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20). A ciò si aggiunga che il principio di autoresponsabilità postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso
e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze
3 che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023) ..." (cfr.
Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 963/2025 del 24-06-2025).
Inoltre,: “, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.
26875/2023). Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. n. 29264/2022, Cass. n. 37366/2021, Cass. n.
17380/2020, Cass. n. 17183/2020).” (vd. Cass., sez. I, ord. n. 24731/2024).
Nel caso de quo, le allegazioni di parte ricorrente trovano adeguato riscontro probatorio. Invero, da un lato, è stato provato che la figlia, dell'età di 26 anni, aveva due lavori (“ Si è vero, Ho visto la figlia che mi serviva al ristorante. Anche nel negozio di telefonia, non so dire se ha lavorato nell'Hotel cfr. teste verb. udienza del 17/05/2023), mentre non è stata provata da Testimone_1 parte della resistente alcuna circostanza utile ai fini della dimostrazione delle condizioni, oggettive ed esterne, che abbiano giustificato il mancato raggiungimento della autonomia reddituale della figlia, essendo peraltro riconosciuto che la medesima ha svolto lavori , senza che neppure sia documentata l'assunta iscrizione a facoltà universitaria. Non resta che revocare l'assegno disposto in favore della figlia. Pertanto, non sussistendo più i requisiti dell'assegnazione della casa coniugale, deve essere revocata l'assegnazione della residenza familiare in favore della resistente.
Parte resistente chiede altresì un assegno divorzile nella misura ritenuta di equità da codesto
Tribunale.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile, come chiarito dal giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi “ (cfr. S.U
18287/2018,18287/2019 e 5603/2020).
4 Occorre premettere che dagli atti risulta che la resistente, vista l'età di 43 anni, è in grado di svolgere senza problemi una attività lavorativa, non essendo allegate ragioni ostative di salute, e dall'espletamento della prova è emerso che la stessa svolge servizi domestici presso varie abitazioni.
Ciò detto, avendo l'assegno funzione assistenziale, compensativa e perequativa, non può essere riconosciuto alla resistente in quanto, pur in presenza di una disparità patrimoniale, non ha allegato e dimostrato specificamente il sacrificio delle proprie aspettative e potenzialità professionali e reddituali nel corso del matrimonio per il bene della famiglia e nell'interesse dell'altro coniuge, né il contributo alla formazione del patrimonio coniugale. L'unico teste di parte resistente, Per_3
, fidanzato della figlia, al preciso capitolo di prova sulla circostanza di un accordo familiare
[...] in merito all'accudimento della figlia, così da permettere al marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa artigianale non è stato in grado di riferire alcunché (Circostanza 11: “Non so” cfr. verbale del 17/05/23). Alla luce del quadro così emerso, non risulta che la moglie avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica e familiare, in favore di quella del marito né il nesso di causalità tra le scelte di conduzione della vita familiare e la sproporzione economica esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale.
Va, pertanto, rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30.01.1999, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Pignataro Maggiore (CE) (Atto di matrimonio n.1, parte
II s.A. anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pignataro Maggiore (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia;
Persona_1
4) rigetta la domanda dell'assegno divorzile;
5) revoca l'assegnazione della casa coniugale .
Spese di lite integralmente compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 00/00/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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