Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. la condotta di noleggio o installazione di apparecchi per il giuoco di videopoker, quando risulti il carattere assolutamente aleatorio del giuoco e la finalità di lucro, posto che oggetto del negozio giuridico di cessione di tali apparecchi ai gestori di bar, circoli o altri locali possono essere solo apparecchi di intrattenimento leciti che posseggano tutti i requisiti di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2005, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/12/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 2298
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 18394/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IZ n. Manfredonia il 11/05/1969;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 03/03/2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Favalli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RO ZI, titolare della Ditta "Golden Games" con sede sociale in Manfredonia, avendo noleggiato quattro apparecchi videopoker ai gestori di due bar in Campobasso, è stato assolto dai reati di cui agli artt. 718 e 719 c.p. dal Tribunale di Campobasso con sentenza del 18/03/2004, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 03/03/2005, contenente condanna alla pena di mesi due e giorni 5 di arresto ed Euro 450,00 di ammenda, oltre la confisca e distruzione degli apparecchi. La penale responsabilità veniva fondata dalla sentenza della Corte di Campobasso sui seguenti elementi:
a) i quattro videopoker noleggiati dall'imputato rientrano nei giochi di azzardo in considerazione della loro assoluta aleatorietà e della finalità di lucro;
b) nel caso in esame la caratteristica di gioco d'azzardo era stata verificata in concreto sia in sede di sequestro il 13/11/2000, sia successivamente dagli agenti accertatori e dai consulenti del P.M., che avevano esaminato il concreto funzionamento degli apparecchi e verificato che la scheda elettronica immessa negli apparecchi era strutturata per consentire vincite del tutto aleatorie superiori a 10 volte la puntata;
c) l'imputato doveva considerarsi in colpa per non aver adottato particolari cautele atte ad impedire ai gestori dei bar l'accesso alla scheda elettronica degli apparecchi noleggiati;
d) le osservazioni critiche del consulente di parte sulla natura lecita degli apparecchi noleggiati non erano idonee a modificare il quadro probatorio, non avendo tale consulente esaminato gli apparecchi nel loro concreto funzionamento, ma argomentato in astratto sulla possibilità di una modifica del programma ad opera dei gestori.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, il RO, deducendo l'illegittima acquisizione di una consulenza tecnica degli ausiliari di polizia giudiziaria in assenza di contraddittorio con l'indagato e l'illegittima assunzione come testi dei tecnici utilizzati dalla polizia giudiziaria.
Il ricorso è infondato. L'art. 348 c.p.p., u.c. consente alla polizia giudiziaria di richiedere il contributo di persone con competenze tecniche: trattasi di soggetti che operano obbligatoriamente quali pubblici ufficiali sotto le direttive ed il controllo degli ufficiali di P.G. e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto dello stesso ufficiale di P.G. (Cass. Sez. 3^, 27/09/1991, n. 1872; Cass. 27/03/1998, n. 210329; Cass. 2175, 13/03/1996, rv. 204516). L'art. 359 c.p.p. consente al P.M. di avvalersi di consulenti per accertamenti e rilievi tecnici e la giurisprudenza è pacifica nel senso che le garanzie difensive dettate a pena di inammissibilità dall'art. 360 c.p.p. riguardano solo gli accertamenti non ripetibili, vale a dire quelli che hanno per oggetto persone, cose e luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere in tempi brevi ogni valenza probatoria, il che non avveniva certo nel caso degli apparecchi videopoker in esame (Cass. Sez. 6^, 2999, 26/03/1993, rv. 193598; Cass. Sez. 1^, 1461, del 07/02/1996, rv. 203678). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente era del tutto legittimo l'utilizzo degli ausiliari di polizia giudiziaria e l'assunzione degli stessi, oltre che dei verbalizzanti, come testi al dibattimento.
Emerge dalla stessa sentenza impugnata che la difesa ha anche avuto l'opportunità di nominare un consulente di parte, le cui conclusioni sono state valutate dai giudici di merito, anche se non condivise. Nel merito la penale responsabilità del ID, in qualità di titolare della Ditta fornitrice delle macchine elettroniche Videopoker, è stata ravvisata sotto il profilo di avere installato gli apparecchi medesimi in due bar o comunque di avere agevolato il gioco d'azzardo.
Rileva la Corte che il termine "tiene un gioco di azzardo", ai sensi dell'art. 718 c.p. va inteso in senso ampio, comprensivo di tutte le attività che comunque rendono possibile il reato di "esercizio del gioco d'azzardo", i cui elementi essenziali sono indicati nell'art. 721 c.p.: di conseguenza rispondono del reato i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti, con condotte commissive od omissive (organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione, predisposizione delle attrezzature, sistemazione dei locali e dei mezzi, ma anche installazione e noleggio). L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. può concretarsi anche in una condotta omissiva, quando chi ha l'obbligo giuridico, nulla abbia fatto per impedire che si pratichi il gioco d'azzardo (Cass. Sez. 3^, 1768, del 03/03/1986, rv. 172006; Cass. Sez. 3^, 227 del 12/01/1987, rv. 174790). In questa logica la figura del noleggiatore ed installatore non è esente da responsabilità per colpa ove si accerti che i videopoker ceduti ed installati siano assolutamente aleatori e con finalità di lucro, posto che oggetto del negozio giuridico di cessione ai gestori di bar, circoli o altri locali possono essere esclusivamente gli apparecchi di intrattenimento leciti che posseggano tutti i requisiti di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110. Poiché in ipotesi può accadere che apparecchi leciti ceduti subiscano modifiche del software, ossia della scheda elettronica, ad opera dei terzi cessionari, il noleggiatore è tenuto ad adottare particolari cautele tecniche strutturali idonee ad impedire l'accesso alla scheda elettronica e quindi l'utilizzo per il gioco d'azzardo, dandone la prova, sicché in mancanza giustamente va ravvisata la sua responsabilità. Occorre evitare che la finalità del legislatore di contrastare il grave fenomeno del gioco d'azzardo sia frustata da generiche giustificazione da parte del noleggiatore di estraneità al fatto reato per modifiche a lui non imputabili ad opera di terzi dopo la cessione. In punto di fatto nel caso in esame gli apparecchi sono stati riscontrati come strutturalmente aleatori, operanti secondo un codice ignoto ai giocatori del tutto automatico e con vincite in danaro. La questione di una eventuale modifica delle schede stata avanzata dall'imputato in modo ipotetico e generico e giustamente è stata ritenuta infondata dai giudici di merito, mancando al riguardo qualsiasi prova.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006