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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12767 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26620 2025 RG
FRA
Avv. DI GIORGIO MARIA Parte_1
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2025 ha agito con ricorso ex Parte_1
art. 445bis, comma VI, Cpc, al fine si sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, anche con il c.d. “incremento al milione”, con decorrenza dalla data della domanda del 8.4.2017 o della domanda del 2.7.2024, e/o dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1
L. 18/80 e s.m., con decorrenza dalla data della domanda del 2.7.2024, e/o al riconoscimento di persona con disabilità e con necessità di sostegno di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 (come modificato dal D.Lsg. 62/2024), con decorrenza dalla data della domanda del 2.7.2024, o da altra di giustizia;
- se ritenuto, condannare l' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1
riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle CP_1
del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Ha contestato gli esiti della relazione depositata all'esito del procedimento di
ATP che aveva determinato una percentuale di invalidità insufficiente al fine del riconoscimento delle provvidenze richieste, sostenendo come la stessa dovesse considerarsi affetta da nullità in quanto non erano state applicate le tabelle previste dal Decreto Ministeriale 5.2.1992, non indicando per ciascuna patologia l'incidenza, pervenendo così ad una conclusione errata;
in particolare, le omissioni del CTU avevano condotto ad un giudizio medico-legale approssimativo e superficiale, in quanto il consulente avrebbe dovuto valutare le singole patologie applicando la percentuale effettiva prevista dal D.M. del 1992,
e fornire adeguata motivazione e chiaro conteggio in modo da consentire opportuna verifica ed idonea difesa, oltre che adeguata contestazione sulle percentuali applicate ad ogni singola patologia.
Inoltre, il CTU dott. non aveva adeguatamente motivatole sue Persona_1
determinazioni, sia sotto il profilo sia documentale sia medico-legale, in quanto le patologie che affliggono la ricorrente, solo in parte riscontrate dal CTU e comunque dallo stesso non adeguatamente valutate, costituiscono un complesso morboso che la rende meritevole dei benefici richiesti.
L' si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
Alla odierna udienza il processo è stato deciso.
Il ricorso non può essere accolto.
Deve in via preliminare osservarsi che secondo la S. Corte (v sent. n.
9876/2019) non può essere emessa una condanna all'erogazione del beneficio previdenziale (“… il cui compendio di elementi costituitivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato per essere avulso dal thema decidendum…”). Nel merito, poi, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione non risultano dirimenti in quanto genericamente dedotte con riferimento al fatto che la consulenza d'ufficio recepita dal Tribunale nel decreto di omologa non aveva attribuito alle patologie accertate un valore secondo le percentuali di cui al
D.M. del 1992, pur non indicando in che misura, qualora fosse stata applicata correttamente la tabella ministeriale si sarebbe pervenuti all'accertamento delle condizioni sanitarie sottese al riconoscimento del diritto azionato, anche considerando il diverso procedimento in caso di infermità plurime coesistenti e concorrenti, al fine di rispecchiare la concreta compromissione anatomo- funzionale, ovvero di infermità plurime concorrenti, ed il relativo criterio riduzionistico.
Il CTU della prima fase, dott. considerando il complesso delle Persona_1
patologie denunciate, l'esame clinico sulla persona della perizianda, l'anamnesi e l'esame obiettivo, ha escluso che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento della persistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento di quanto richiesto, anche considerata la domanda di aggravamento.
Il medesimo CTU ha, infatti, esaminato partitamente tutta la documentazione medica rilevante al fine delle valutazioni del caso, compreso il referto della visita neurologica, effettuato l'anamnesi patologica e formulato apposita diagnosi argomentando in sede di discussione medico legale.
Per come di legge nella relazione peritale: “… L'esame dei dati anamnestici e degli elementi emersi dallo studio della documentazione medica, nonché dei rilievi documentati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente l'apparato osteo articolare ed il sistema nervoso periferico (ad etiologia jatrogena, con deficit neurogeno distale secondario, ed incidenza sulle funzioni statico-posturali e motorie, ma NON sulle possibilità deambulatorie e/o di determinazione autonoma). Coesistono menomazioni, di minore rilevanza, dell'apparato digerente (di natura eteroplastica, eradicata chirurgicamente, in assenza di segni di ripresa di malattia e/o turbe della canalizzazione intestinale), e della sfera psichica (ad etiologia reattiva, in assenza di franche turbe psicotiche e/o compromissione delle funzioni cerebrali superiori, adeguatamente e congruamente mantenute). Le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere, allo stato attuale e da circa un anno, di medio-grave entità in tema di incidenza sulla capacità lavorativa generica della ricorrente, e di rilevanza tale da renderla di fatto invalida, addivenire ad una condizione di totale inabilità, ai sensi CP_2
delle vigenti normative in materia pensionistica. Appaiono peraltro adeguatamente conservate, e lo studio della documentazione medica gli atti e dei rilievi semeiologici emersi in sede peritale conforta tale giudizio, le possibilità di attendere agli atti quotidiani della vita e/o di deambulare autonomamente, l'effettiva e comprovata necessità di assistenza CP_2
continuativa. Le alterazioni patologiche e le minorazioni sopra descritte NON possono ritenersi di rilevanza tale da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione, e NON RISPONDENTI a configurare condizione di “HANDICAP” in situazione di gravità, secondo il combinato disposto della Legge 104/92”.
Ha quindi risposto ai quesiti: “… … nei seguenti termini: La sig.ra Pt_1
è da ritenere INVALIDA con riduzione permanente della capacità
[...]
lavorativa in misura SUPERIORE al 74%: percentuale 80%. Tale valutazione deve ritenersi congrua secondo le avvertenze della nuova Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al
Decreto Ministero della Sanità del 5.2.1992. NON RISULTANO peraltro MAI concretizzati le condizioni ed i requisiti di cui all'art. 12 della Legge 118/71 e successive modifiche di cui al Decreto Legislativo 509/88, SENZA il diritto al relativo trattamento di inabilità. NON RISULTANO infine rappresentati, né mai si sono dimostrati tali, i presupposti e/o le attribuzioni di cui all'art. 1 della Legge 18/80. NON RISULTANO altresì evidenziate le prerogative (situazione di gravità) di cui all'art. 3, comma III, della Legge 104/92”.
La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata (valutazione complessiva, del resto, richiamata anche nell'atto di opposizione).
In definitiva quindi il ricorso va respinto con accollo delle spese, liquidate in dispositivo, a carico della parte ricorrente non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1200,00 per la prima fase ed in complessivi 1860,00 oltre oneri di legge.
Roma, lì 11/12/2025 Il Giudice