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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/11/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA IA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5023 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù Parte_1 di procura in atti dall'Avv. RUSSO FABIO entrambi elettivamente domiciliati come in atti opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LAMBERTI ALFONSO presso il quale è elettivamente domiciliata in PIAZZA ANNUNZIATA NR. 2 null 82011 AIROLA
Opposta
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
SS RA e PO CA, elettivamente domiciliati come in atti
Opposta
E , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. CP_3
AN IA LU, elettivamente domiciliati come in atti
Opposta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.09.2020, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso estratto di ruolo limitatamente ai crediti contributivi e CP_2 CP_3
contenuti negli avvisi di addebito n. 32820112000027521 000, n. 02820110030530138 000, n.
32820120003721949 000, n. 32820120003910676 000, n. 32820120004823187 000, n.
32820120006361129 000, n. 32820130000061469 000, n. 32820130000285982 000, n.
32820130000469255 000, n. 32820130003531682 000, n. 32820130004544271 000, n.
32820130005429286 000, n. 32820130005543419 000, n. 32820140000201558 000, n.
32820140005416535 000, n. 32820140003206468 000, n. 32820140002655849 000, n.
32820150003736753 000, n. 32820150000448391 000 e le cartelle di pagamento n.
02820120032947414 000, n. 02820130033030079 000, n. 02820150021432541 000, n.
02820140025599160 000, n. 02820160013581203 000, n. 02820150038574360 000, N.
02820170010937352 000.
Chiedeva, quindi, l'accertamento negativo del credito per omessa notifica degli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali sopra indicate per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti in quanto ricompresi negli anni dal 2011 al 2015. Spese vinte con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Il ricorso è inammissibile e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il legislatore è recentemente intervenuto in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett.a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Tale disposizione è stata subito posta al vaglio delle Sezioni Unite anche in ordine alla sua portata “retroattiva”.
Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale.
La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.
A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto la ricorrente afferma propriamente di essere venuta a conoscenza delle cartelle e degli avvisi contestati a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo ed in sede di note di trattazione scritta e ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. non ha specificato l'interesse ad agire vantato in concreto qualificandolo tra quelli tipizzati e così recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, innanzi indicata, con riferimento ai giudizi in corso.
Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, sono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 31.10.2024
La giudice del lavoro dott.ssa Valentina Paglionico