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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1233/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 04/07/2023 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20220011545 TRIBUTO 630 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Non presente in udienza
Ulteriore Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello datato 15/2/2024 il Consorzio di Bonifica CENTRO SUD PUGLIA (subentrato al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia) in persona del legale rappresentante pro tempore, propone impugnazione avverso la sentenza n. 1233/4/2023, emessa il 5/6/2023 e depositata il 4/7/2023 dalla Sez. 4^ della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Bari che ha accolto, con condanna alle spese di giudizio, il ricorso a suo tempo proposto da Resistente_1, avverso il sollecito di pagamento n. 0379385E20220011545 a titolo di contributo consortile -630-, per l'anno 2018, per l'importo di €. 856,66 emesso dalla CRESET s.p.a. per conto del Consorzio. La decisione dei primi Giudici, i quali hanno preliminarmente respinto una serie di doglianze formali della contribuente, sulla non indispensabilità di far precedere il sollecito da un formale avviso di accertamento, sulla mancata notifica di un preavviso, alla rilevanza del giudicato esterno etc. etc., si fonda sulla considerazione che la perizia stragiudiziale redatta da tecnico specializzato prodotta dal ricorrente, costituisse attestazione che i fondi del contribuente, pur ricadenti nel perimetro consortile, non avessero conseguito alcun beneficio in termini di incremento del valore fondiario, in quanto non era stata mai svolta opera di manutenzione di alcun tipo e che le opere realizzate in precedenza si trovavano in uno stato di carenza e/o assenza di manutenzione tale da non produrre benefici di sorta.
L'appellante dopo aver richiamato espressamente tutte le ragioni e difese esposte in primo grado propone appello soffermandosi, in via preliminare: “SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONSORZIO UNICO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA” premessa nella quale illustra che ai sensi della L.R. n. 38/2017, come successivamente modificata, al consorzio Terre d'Apulia a far data dal 1°/1/2024. Indi, con il primo motivo, sostiene l'“Omessa valutazione dell'eccezione afferente all'assenza di rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile”. La critica si concentra in particolare sulla circostanza per la quale il primo giudice non ha preso in considerazione il rilievo che il contributo consortile è un contributo di scopo svincolato da una relazione sinallagmatica con il beneficio da arrecare al fondo, il quale, non a caso, per questa ragione è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione come beneficio potenziale per il fondo dei contribuenti. Aggiunge, poi, che in presenza di un Piano di Classifica, ritualmente approvato, il Consorzio è anche esonerato dall'onere di provare la sussistenza del beneficio in parola, a fronte delle contestazioni del contribuente. Inoltre, prosegue l'appellante, il contribuente non ha impugnato a suo tempo il Piano di Classifica, né ha contestato specificamente che il proprio fondo è incluso nel perimetro di contribuzione, né ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di inclusione nel perimetro, e, dunque, non ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante. Evidenzia, anche, che per giurisprudenza costante in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova della carenza del vantaggio fondiario in relazione alle opere di bonifica e manutenzione effettuate dal Consorzio. Con il secondo motivo sostiene l' “Erronea valutazione degli elementi di prova” dolendosi che i primi giudici, dopo aver correttamente evidenziato che spettava al consorziato la prova dell'inadempimento da parte del consorzio degli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, abbiano poi ritenuto “che il contribuente abbia qui idoneamente assolto la prefata prova contraria, laddove ha prodotto agli atti del giudizio perizia, asseverata da giuramento corredata da riproduzioni fotografiche, a firma del Geom. Nominativo_1, datata 26.06.2022, il quale, all'esito dell'inquadramento geografico e territoriale dei terreni di proprietà del contribuente, ha verificato ed attestato che gli stessi terreni non usufruiscono di nessun beneficio consortile di ordine idraulico ed economico né sugli stessi si rinviene nessuna opera e/o attività riconducibile alle funzioni di bonifica consortile;
non è mai stata fatta nessuna attività indirizzata al drenaggio dei terreni o alla irrigazione degli stessi, si da potere affermare che i medesimi non si sono mai giovati e tuttora non si giovano di opere di bonifica da parte del Consorzio, anzi hanno subito i danni conseguenti allo straripamento dei canali non manutenuti da tempo, come attestato dalla subita infestazione di erbacce ed arboree che ostruiscono il deflusso.” In proposito, contesta la sentenza nella parte in cui ha valorizzato la mancata realizzazione di opere di manutenzione, come sostenuto nelle contestazioni formulate nel ricorso di primo grado, suffragate dalla perizia di parte prodotta, generica e non circostanziata, nè adeguatamente argomentata, non senza ricordare che, peraltro, in concreto le opere sono state già in parte realizzate grazie al contributo dei consorziati diligenti. Pur ribadendo di non aver l'onere di allegare nulla, sottolinea di aver prodotto la documentazione attestante tutti i lavori svolti e programmati (richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa al concetto di beneficio potenziale) dal Consorzio a beneficio dei fondi ed in particolare di quello della contribuente, in tal modo smentendo decisamente gli assunti della perizia di parte e aggiunge di avere altresì prodotto la perizia redatta dal proprio tecnico dalla quale si evince che il fondo della contribuente è servito da canali di scolo (circostanza peraltro desumibile anche dalla consulenza della controparte) il che di per sé attesta la sussistenza del beneficio potenziale, come detto, ampiamente sufficiente per giustificare la richiesta del contributo. Infine, richiama ampi passi della propria perizia illustrando perché i fondi della contribuente ricevono un beneficio diretto e specifico derivante dalla circostanza di essere ricompresi nel Piano di Classifica, nonché di varie pronunzie della Cassazione che si sono orientate in senso favorevole alle ragioni dei Consorzi, con specifico riferimento a casi in cui non erano state realizzate opere di manutenzione, in quanto neppure in tal caso può ritenersi venuto meno il beneficio idraulico. Rammenta, in particolare, che la Cassazione nelle proprie decisioni si è fondata sulla decisione della Corte Costituzionale, la quale nella sentenza 25/09/2018, n. 188, ha ribadito la natura tributaria del contributo consortile di bonifica, che non ha struttura sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo.
Conclude chiedendo di riformare la sentenza di primo grado con vittoria di spese di giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per la parte contribuente.
Con MEMORIA DI COSTITUZIONE E CONTRODEDUZIONI si è costituita la CRESET – Crediti, Servizi e
Tecnologie S.p.A, che, quale ente riscossore, ha evidenziato la propria carenza di legittimazione a fronte delle contestazioni di parte contribuente ed ha, comunque chiesto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Con Note scritte di udienza datate 7/2/2026, il CONSORZIO UNICO DI BONIFICA DEL CENTRO-SUD
PUGLIA, ha ribadito le proprie posizioni, soffermandosi su tutte le questioni proposte dalla parte contribuente e producendo ulteriore giurisprudenza di legittimità, risalente agli ultimi due anni, favorevole alla propria tesi.
All'odierna udienza, l'unica parte presente, il Consorzio, si è riportata alle proprie richieste e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Prima di analizzare gli articolati motivi va, in via preliminare, ricordato che la pretesa del Consorzio trova le proprie basi nel disposto dell'art. 21 del R.D. 13/02/1933, n. 215 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti”, dell'art. 860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e dell'art. 10 del R.D. n.215/1933 “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica”. Successivamente alla competenza dello Stato si è sostituita quella delle Regioni.
Nel caso di specie i Giudici di primo grado, a fronte della contestazione del consorziato hanno fondato la propria decisione essenzialmente su un erroneo presupposto: ritenere che la perizia di parte prodotta dal contribuente avesse dimostrato che l'attività consortile non sarebbe stata correttamente espletata e, in ogni caso, per l'omessa attività manutentiva, i fondi del contribuente non avevano ricevuto alcun beneficio dall'essere collocati nel perimetro di contribuenza (dimostrazione per di più, ad avviso dei primi Giudici, non contestata dal Consorzio). Il ragionamento dei primi Giudici non può essere condiviso. Va in primo luogo rimarcato che, per giurisprudenza ormai del tutto pacifica e consolidata (cfr. ex multis Cass. Sez. 5, ord. n. 9511 del 18/04/2018 e Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891) il vantaggio immediato e diretto per il fondo del ricorrente è presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della circostanza che l'immobile rientra nel perimetro dell'intervento consortile. In proposito, di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 -, Sent. n. 8079 del 23/04/2020 e sent. n.11431 dell'8/04/2022). Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere " (Cass. 19/12/2014, n. 27057; in senso conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469). A ciò poi deve aggiungersi che il contributo consortile di bonifica, come correttamente evidenziato dall'appellante, secondo la lettura che della sua natura ha dato la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica ed il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. sent. n. 188/2018).
Alla luce del quadro ordinamentale richiamato, destituita di fondamento, è la tesi dei primi Giudici, nella parte in cui hanno ritenuto che la contribuente abbia fornito la prova dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto e che il Consorzio non abbia contestato tale dimostrazione, fondando il proprio convincimento in particolare sulla perizia di parte prodotta in primo grado. Va chiarito che la stessa ha una valenza probatoria limitata, dal momento che, come è noto, per pacifica giurisprudenza di legittimità le perizie di parte hanno valore di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione dell'elaborato è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. ex multis Cass. n.2980/2023). La relazione di parte che sostiene l'assenza di benefici specifici e diretti fa discendere le proprie conclusioni dal fatto che i canali di bonifica e di scolo e gli attraversamenti verserebbero in grave stato di degrado per la presenza di vegetazione (come dimostrerebbero le allegate fotografie) e che nel
2018 non sarebbero state realizzati interventi tesi alla manutenzione dei canali di bonifica e/o nuove opere di bonifica tese al miglioramento della capacità di deflusso, alla salvaguardia idrografica e alla miglior qualità dei fondi. Tale tesi, in primo luogo, è infondata. Infatti, il beneficio pur se diretto e specifico può essere anche solo prospettico e potenziale come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18466 del 21 settembre 2016) secondo la quale il beneficio è quello “…non già soggettivamente percepito dal consorziato, ma quello oggettivamente anche se solo potenzialmente fruibile in base al piano di classifica”. In secondo luogo, poi, risulta smentita dalle consulenza tecnica di parte che il Consorzio ha prodotto a firma del dr. Nominativo_2, riguardante gli immobili ricadenti nell'unità territoriale omogenea di proprietà della contribuente ed inerenti anche le annualità precedenti a quella di redazione, la quale evidenzia, invece, che la rete idraulica dei corsi d'acqua presenti nell'ambito di tale UTO, oggetto di gestione e manutenzione da parte del Consorzio, si estende per una vasta area, ricomprendente gli immobili dell'appellata, che quindi ricadono in ambito territoriale regimato dal reticolo, il che identifica lo specifico beneficio diretto per i predetti fondi in quanto vengono preservati da allagamenti e ristagni di acque. A ciò si aggiungano, l'elenco dei lavori compiuti e pianificati nel periodo 2017-2020, e l'elenco degli interventi successivi, allegati al secondo elaborato, quali opere di manutenzione realizzate in tali ambiti territoriali con i relativi riscontri fotografici.
Pertanto, alla luce dei documenti acquisiti agli atti di causa, appare irrilevante la generica affermazione del perito di parte contribuente circa la mancanza di opere manutenzione e/o di bonifica in prossimità dei terreni, fabbricati rurali e strade cui si riferisce il sollecito di pagamento impugnato. Come si è detto, posto che la valutazione del beneficio diretto dei fondi è già contenuta nel piano di classifica, a nulla rileva l'omessa rimozione della vegetazione dai canali limitrofi al fondo del contribuente, sia perché ciò non dimostra necessariamente il mancato deflusso di acqua negli stessi, sia perché ciò non va ad incidere sul beneficio di difesa idraulica del quale, comunque, il fondo usufruisce per essere ricompreso in ambito regimato nel reticolo consortile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, in conseguenza di carenze manutentive, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860
c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile
(cfr. Cass. cit. n. 11431 dell'8/04/2022).
In sostanza, a parere della Corte, in ipotesi di corretta approvazione del piano di classifica, come nel caso del Consorzio, l'ipotesi di esclusione del beneficio diretto dei fondi inclusi nel perimetro di contribuenza è da considerarsi del tutto eccezionale, limitata ai casi in cui il contribuente provi l'errato inserimento del proprio fondo nell'ambito del piano di classifica ovvero nei casi in cui abbia segnalato al Consorzio stesso e/o ad altra autorità amministrativa, in tempi non sospetti, il completo mancato funzionamento della rete dei canali consorziali.
Nella fattispecie il consorziato non ha dimostrato né la mancata esecuzione delle opere di bonifica né il mancato funzionamento delle stesse a causa di carenze manutentive, anche perché la presenza di vegetazione nei canali non necessariamente comporta l'inefficienza degli stessi, dovendo essere anzi l'opera di manutenzione e di taglio della vegetazione sempre condotta nel rispetto della biodiversità e della funzionalità ecologica del canale.
Alle precedenti considerazioni, deve aggiungersi che dopo alcune incertezze interpretative, soprattutto a livello di merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai nettamente orientata sulle posizioni appena illustrate, come dimostrato dalla parte appellante, la quale ha prodotto ed ampiamente citato anche pronunzie recentissime che si sono occupate espressamente delle doglianze riproposte in primo grado dalla parte contribuente, ritenendole infondate, quali la n. 11723/2025 in ordine alla natura del beneficio, la n. 29668/2021 in ordine all'infondatezza delle contestazioni incentrate sulle carenze manutentive e la proposta ex art. 380- bis c.p.c. nel giudizio R.G. 19963/2023, circa l'infondatezza delle perizie di parte contenti contestazioni e documentazione generiche.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata e per l'effetto deve essere dichiarata la legittimità del sollecito di pagamento impugnato emesso dal Consorzio di Bonifica nei confronti degli odierni appellati.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, pur se ormai esclusivamente di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità del sollecito di pagamento n. n. 0379385E20220011545. Spese compensate del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 16/2/2026
Il Presidente est.
(Dott. Achille Bianchi)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1233/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 04/07/2023 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20220011545 TRIBUTO 630 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Non presente in udienza
Ulteriore Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello datato 15/2/2024 il Consorzio di Bonifica CENTRO SUD PUGLIA (subentrato al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia) in persona del legale rappresentante pro tempore, propone impugnazione avverso la sentenza n. 1233/4/2023, emessa il 5/6/2023 e depositata il 4/7/2023 dalla Sez. 4^ della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Bari che ha accolto, con condanna alle spese di giudizio, il ricorso a suo tempo proposto da Resistente_1, avverso il sollecito di pagamento n. 0379385E20220011545 a titolo di contributo consortile -630-, per l'anno 2018, per l'importo di €. 856,66 emesso dalla CRESET s.p.a. per conto del Consorzio. La decisione dei primi Giudici, i quali hanno preliminarmente respinto una serie di doglianze formali della contribuente, sulla non indispensabilità di far precedere il sollecito da un formale avviso di accertamento, sulla mancata notifica di un preavviso, alla rilevanza del giudicato esterno etc. etc., si fonda sulla considerazione che la perizia stragiudiziale redatta da tecnico specializzato prodotta dal ricorrente, costituisse attestazione che i fondi del contribuente, pur ricadenti nel perimetro consortile, non avessero conseguito alcun beneficio in termini di incremento del valore fondiario, in quanto non era stata mai svolta opera di manutenzione di alcun tipo e che le opere realizzate in precedenza si trovavano in uno stato di carenza e/o assenza di manutenzione tale da non produrre benefici di sorta.
L'appellante dopo aver richiamato espressamente tutte le ragioni e difese esposte in primo grado propone appello soffermandosi, in via preliminare: “SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONSORZIO UNICO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA” premessa nella quale illustra che ai sensi della L.R. n. 38/2017, come successivamente modificata, al consorzio Terre d'Apulia a far data dal 1°/1/2024. Indi, con il primo motivo, sostiene l'“Omessa valutazione dell'eccezione afferente all'assenza di rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile”. La critica si concentra in particolare sulla circostanza per la quale il primo giudice non ha preso in considerazione il rilievo che il contributo consortile è un contributo di scopo svincolato da una relazione sinallagmatica con il beneficio da arrecare al fondo, il quale, non a caso, per questa ragione è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione come beneficio potenziale per il fondo dei contribuenti. Aggiunge, poi, che in presenza di un Piano di Classifica, ritualmente approvato, il Consorzio è anche esonerato dall'onere di provare la sussistenza del beneficio in parola, a fronte delle contestazioni del contribuente. Inoltre, prosegue l'appellante, il contribuente non ha impugnato a suo tempo il Piano di Classifica, né ha contestato specificamente che il proprio fondo è incluso nel perimetro di contribuzione, né ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di inclusione nel perimetro, e, dunque, non ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante. Evidenzia, anche, che per giurisprudenza costante in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova della carenza del vantaggio fondiario in relazione alle opere di bonifica e manutenzione effettuate dal Consorzio. Con il secondo motivo sostiene l' “Erronea valutazione degli elementi di prova” dolendosi che i primi giudici, dopo aver correttamente evidenziato che spettava al consorziato la prova dell'inadempimento da parte del consorzio degli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, abbiano poi ritenuto “che il contribuente abbia qui idoneamente assolto la prefata prova contraria, laddove ha prodotto agli atti del giudizio perizia, asseverata da giuramento corredata da riproduzioni fotografiche, a firma del Geom. Nominativo_1, datata 26.06.2022, il quale, all'esito dell'inquadramento geografico e territoriale dei terreni di proprietà del contribuente, ha verificato ed attestato che gli stessi terreni non usufruiscono di nessun beneficio consortile di ordine idraulico ed economico né sugli stessi si rinviene nessuna opera e/o attività riconducibile alle funzioni di bonifica consortile;
non è mai stata fatta nessuna attività indirizzata al drenaggio dei terreni o alla irrigazione degli stessi, si da potere affermare che i medesimi non si sono mai giovati e tuttora non si giovano di opere di bonifica da parte del Consorzio, anzi hanno subito i danni conseguenti allo straripamento dei canali non manutenuti da tempo, come attestato dalla subita infestazione di erbacce ed arboree che ostruiscono il deflusso.” In proposito, contesta la sentenza nella parte in cui ha valorizzato la mancata realizzazione di opere di manutenzione, come sostenuto nelle contestazioni formulate nel ricorso di primo grado, suffragate dalla perizia di parte prodotta, generica e non circostanziata, nè adeguatamente argomentata, non senza ricordare che, peraltro, in concreto le opere sono state già in parte realizzate grazie al contributo dei consorziati diligenti. Pur ribadendo di non aver l'onere di allegare nulla, sottolinea di aver prodotto la documentazione attestante tutti i lavori svolti e programmati (richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa al concetto di beneficio potenziale) dal Consorzio a beneficio dei fondi ed in particolare di quello della contribuente, in tal modo smentendo decisamente gli assunti della perizia di parte e aggiunge di avere altresì prodotto la perizia redatta dal proprio tecnico dalla quale si evince che il fondo della contribuente è servito da canali di scolo (circostanza peraltro desumibile anche dalla consulenza della controparte) il che di per sé attesta la sussistenza del beneficio potenziale, come detto, ampiamente sufficiente per giustificare la richiesta del contributo. Infine, richiama ampi passi della propria perizia illustrando perché i fondi della contribuente ricevono un beneficio diretto e specifico derivante dalla circostanza di essere ricompresi nel Piano di Classifica, nonché di varie pronunzie della Cassazione che si sono orientate in senso favorevole alle ragioni dei Consorzi, con specifico riferimento a casi in cui non erano state realizzate opere di manutenzione, in quanto neppure in tal caso può ritenersi venuto meno il beneficio idraulico. Rammenta, in particolare, che la Cassazione nelle proprie decisioni si è fondata sulla decisione della Corte Costituzionale, la quale nella sentenza 25/09/2018, n. 188, ha ribadito la natura tributaria del contributo consortile di bonifica, che non ha struttura sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo.
Conclude chiedendo di riformare la sentenza di primo grado con vittoria di spese di giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per la parte contribuente.
Con MEMORIA DI COSTITUZIONE E CONTRODEDUZIONI si è costituita la CRESET – Crediti, Servizi e
Tecnologie S.p.A, che, quale ente riscossore, ha evidenziato la propria carenza di legittimazione a fronte delle contestazioni di parte contribuente ed ha, comunque chiesto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Con Note scritte di udienza datate 7/2/2026, il CONSORZIO UNICO DI BONIFICA DEL CENTRO-SUD
PUGLIA, ha ribadito le proprie posizioni, soffermandosi su tutte le questioni proposte dalla parte contribuente e producendo ulteriore giurisprudenza di legittimità, risalente agli ultimi due anni, favorevole alla propria tesi.
All'odierna udienza, l'unica parte presente, il Consorzio, si è riportata alle proprie richieste e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Prima di analizzare gli articolati motivi va, in via preliminare, ricordato che la pretesa del Consorzio trova le proprie basi nel disposto dell'art. 21 del R.D. 13/02/1933, n. 215 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti”, dell'art. 860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e dell'art. 10 del R.D. n.215/1933 “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica”. Successivamente alla competenza dello Stato si è sostituita quella delle Regioni.
Nel caso di specie i Giudici di primo grado, a fronte della contestazione del consorziato hanno fondato la propria decisione essenzialmente su un erroneo presupposto: ritenere che la perizia di parte prodotta dal contribuente avesse dimostrato che l'attività consortile non sarebbe stata correttamente espletata e, in ogni caso, per l'omessa attività manutentiva, i fondi del contribuente non avevano ricevuto alcun beneficio dall'essere collocati nel perimetro di contribuenza (dimostrazione per di più, ad avviso dei primi Giudici, non contestata dal Consorzio). Il ragionamento dei primi Giudici non può essere condiviso. Va in primo luogo rimarcato che, per giurisprudenza ormai del tutto pacifica e consolidata (cfr. ex multis Cass. Sez. 5, ord. n. 9511 del 18/04/2018 e Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891) il vantaggio immediato e diretto per il fondo del ricorrente è presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della circostanza che l'immobile rientra nel perimetro dell'intervento consortile. In proposito, di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 -, Sent. n. 8079 del 23/04/2020 e sent. n.11431 dell'8/04/2022). Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere " (Cass. 19/12/2014, n. 27057; in senso conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469). A ciò poi deve aggiungersi che il contributo consortile di bonifica, come correttamente evidenziato dall'appellante, secondo la lettura che della sua natura ha dato la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica ed il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. sent. n. 188/2018).
Alla luce del quadro ordinamentale richiamato, destituita di fondamento, è la tesi dei primi Giudici, nella parte in cui hanno ritenuto che la contribuente abbia fornito la prova dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto e che il Consorzio non abbia contestato tale dimostrazione, fondando il proprio convincimento in particolare sulla perizia di parte prodotta in primo grado. Va chiarito che la stessa ha una valenza probatoria limitata, dal momento che, come è noto, per pacifica giurisprudenza di legittimità le perizie di parte hanno valore di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione dell'elaborato è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. ex multis Cass. n.2980/2023). La relazione di parte che sostiene l'assenza di benefici specifici e diretti fa discendere le proprie conclusioni dal fatto che i canali di bonifica e di scolo e gli attraversamenti verserebbero in grave stato di degrado per la presenza di vegetazione (come dimostrerebbero le allegate fotografie) e che nel
2018 non sarebbero state realizzati interventi tesi alla manutenzione dei canali di bonifica e/o nuove opere di bonifica tese al miglioramento della capacità di deflusso, alla salvaguardia idrografica e alla miglior qualità dei fondi. Tale tesi, in primo luogo, è infondata. Infatti, il beneficio pur se diretto e specifico può essere anche solo prospettico e potenziale come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18466 del 21 settembre 2016) secondo la quale il beneficio è quello “…non già soggettivamente percepito dal consorziato, ma quello oggettivamente anche se solo potenzialmente fruibile in base al piano di classifica”. In secondo luogo, poi, risulta smentita dalle consulenza tecnica di parte che il Consorzio ha prodotto a firma del dr. Nominativo_2, riguardante gli immobili ricadenti nell'unità territoriale omogenea di proprietà della contribuente ed inerenti anche le annualità precedenti a quella di redazione, la quale evidenzia, invece, che la rete idraulica dei corsi d'acqua presenti nell'ambito di tale UTO, oggetto di gestione e manutenzione da parte del Consorzio, si estende per una vasta area, ricomprendente gli immobili dell'appellata, che quindi ricadono in ambito territoriale regimato dal reticolo, il che identifica lo specifico beneficio diretto per i predetti fondi in quanto vengono preservati da allagamenti e ristagni di acque. A ciò si aggiungano, l'elenco dei lavori compiuti e pianificati nel periodo 2017-2020, e l'elenco degli interventi successivi, allegati al secondo elaborato, quali opere di manutenzione realizzate in tali ambiti territoriali con i relativi riscontri fotografici.
Pertanto, alla luce dei documenti acquisiti agli atti di causa, appare irrilevante la generica affermazione del perito di parte contribuente circa la mancanza di opere manutenzione e/o di bonifica in prossimità dei terreni, fabbricati rurali e strade cui si riferisce il sollecito di pagamento impugnato. Come si è detto, posto che la valutazione del beneficio diretto dei fondi è già contenuta nel piano di classifica, a nulla rileva l'omessa rimozione della vegetazione dai canali limitrofi al fondo del contribuente, sia perché ciò non dimostra necessariamente il mancato deflusso di acqua negli stessi, sia perché ciò non va ad incidere sul beneficio di difesa idraulica del quale, comunque, il fondo usufruisce per essere ricompreso in ambito regimato nel reticolo consortile.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, in conseguenza di carenze manutentive, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860
c.c. e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile
(cfr. Cass. cit. n. 11431 dell'8/04/2022).
In sostanza, a parere della Corte, in ipotesi di corretta approvazione del piano di classifica, come nel caso del Consorzio, l'ipotesi di esclusione del beneficio diretto dei fondi inclusi nel perimetro di contribuenza è da considerarsi del tutto eccezionale, limitata ai casi in cui il contribuente provi l'errato inserimento del proprio fondo nell'ambito del piano di classifica ovvero nei casi in cui abbia segnalato al Consorzio stesso e/o ad altra autorità amministrativa, in tempi non sospetti, il completo mancato funzionamento della rete dei canali consorziali.
Nella fattispecie il consorziato non ha dimostrato né la mancata esecuzione delle opere di bonifica né il mancato funzionamento delle stesse a causa di carenze manutentive, anche perché la presenza di vegetazione nei canali non necessariamente comporta l'inefficienza degli stessi, dovendo essere anzi l'opera di manutenzione e di taglio della vegetazione sempre condotta nel rispetto della biodiversità e della funzionalità ecologica del canale.
Alle precedenti considerazioni, deve aggiungersi che dopo alcune incertezze interpretative, soprattutto a livello di merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai nettamente orientata sulle posizioni appena illustrate, come dimostrato dalla parte appellante, la quale ha prodotto ed ampiamente citato anche pronunzie recentissime che si sono occupate espressamente delle doglianze riproposte in primo grado dalla parte contribuente, ritenendole infondate, quali la n. 11723/2025 in ordine alla natura del beneficio, la n. 29668/2021 in ordine all'infondatezza delle contestazioni incentrate sulle carenze manutentive e la proposta ex art. 380- bis c.p.c. nel giudizio R.G. 19963/2023, circa l'infondatezza delle perizie di parte contenti contestazioni e documentazione generiche.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata e per l'effetto deve essere dichiarata la legittimità del sollecito di pagamento impugnato emesso dal Consorzio di Bonifica nei confronti degli odierni appellati.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, pur se ormai esclusivamente di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità del sollecito di pagamento n. n. 0379385E20220011545. Spese compensate del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 16/2/2026
Il Presidente est.
(Dott. Achille Bianchi)