Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 581
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa valutazione dell'eccezione afferente all'assenza di rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile

    La Corte ha ritenuto che il beneficio è presunto in ragione dell'approvazione del piano di classifica e dell'inclusione del fondo nel perimetro consortile. Il contributo consortile è un tributo di scopo senza nesso sinallagmatico con l'attività di bonifica. La contestazione del contribuente sull'assenza di beneficio fondiario è infondata se non prova l'errato inserimento del fondo nel piano o il completo mancato funzionamento della rete.

  • Accolto
    Erronea valutazione degli elementi di prova

    La Corte ha ritenuto che la perizia di parte del contribuente ha valore di mero indizio. Ha valorizzato la perizia del Consorzio che attesta che il fondo è servito da canali di scolo gestiti dal Consorzio, identificando uno specifico beneficio diretto per la preservazione da allagamenti e ristagni. L'elenco dei lavori compiuti e pianificati dal Consorzio smentisce l'assenza di interventi. La presenza di vegetazione nei canali non esclude il beneficio idraulico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 581
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 581
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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