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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TT VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP31201832 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, Ade) notificava alla società Centro Ricorrente_1 (d'ora in avanti, anche Ricorrente_1 o società) l'avviso di accertamento n. TVP31201832/2024, avente a oggetto, per l'anno 2018, sanzioni per €.1.800,00.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 130/2025 la società impugnava il predetto avviso e premetteva:
che l'ufficio, aveva contestato che le perdite su crediti, rilevate nei confronti della società Società_1 s.r.l. (euro 385.807,36) e quella rilevata nei confronti della società agricola Società_2 a r.l. (euro 390.600,00), non erano riconoscibili in quanto operate al di fuori delle previsioni dell'art. 110, comma 5 del TUIR, sicché le aveva riprese a tassazione, anche se, considerate le perdite della società, dette riprese non avevano sortito alcun effetto ai fini impositivi;
che, pertanto, l'Ade si era limitata a contestare solo le sanzioni per €.1.800,00.
Tanto premesso, il C.S. con il primo motivo eccepiva la “violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo – carenza di motivazione”.
Con il secondo motivo, la società denunciava la “carenza di prova e violazione del principio di presunzione di innocenza – carenza di motivazione”.
Con il terzo motivo, la ricorrente invocava “l'inapplicabilità delle sanzioni per carenza di colpevolezza ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 472/97 e per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza della norma”.
Resisteva l'Ade.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato e riveste carattere assorbente rispetto ai successivi.
Pacificamente l'atto impugnato non è stato preceduto da alcun PVC e da uno schema d'atto.
A norma dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212), “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”.
L'Ade ha giustificato l'omesso invio dello schema d'atto con questa motivazione: “La procedura concorsuale in corso di “accordi di ristrutturazione dei debiti” (data provvedimento: 06 maggio 2024) costituisce fondato pericolo per la riscossione ai sensi e per gli effetti del comma 2 del citato articolo 6- bis”.
L'affermazione è apodittica e immotivata.
Invero, l'art. 57 d. lgs. 14/2029 prevede:
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. 2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3. ((Si applica l'articolo
116.))
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
La disposizione ricalca quella di cui all'art. 182 bis r.d. 267/1941, nella formulazione attualmente in vigore:
L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.
Come ben si vede, gli accordi di ristrutturazione dei debiti permettono alle imprese in crisi di negoziare con i creditori (banche, fisco, fornitori) per modificare le condizioni di debito (scadenze, tassi, importi) e risanare l'azienda, garantendo la continuità aziendale, senza la complessità del concordato preventivo. Si basano su un piano di risanamento attestato da un professionista e richiedono l'adesione di almeno il
60% dei creditori (per l'accordo standard). Il C.S. ha presentato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione che, all'evidenza, non pregiudica affatto per l'Ade l'attività riscossione, atteso che non v'è, nel comportamento della società, alcun tentativo di eludere i propri obblighi nei confronti dei debitori.
Anzi v'è l'impegno a soddisfare al 100% i creditori non aderenti.
Un fondato pericolo per la riscossione sarebbe stato ravvisabile in dismissione di beni in misura eccedente a quella necessaria a garantire l'esito fruttuoso della riscossione o in operazioni societarie
“involutive”.
Ma l'Ade ha solo evidenziato la esistenza di una procedura concorsuale in corso di “accordi di ristrutturazione dei debiti, senza specificare le ragioni per le quali l'attività riscossiva ne sarebbe pregiudicata.
La normativa prevede soltanto un breve periodo di sospensione per l'inizio e/o il proseguimento di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, senza porre minimamente in pericolo l'attività riscossiva.
Anzi, la richiesta di ristrutturazione manifesta un atteggiamento collaborativo teso a soddisfare i debiti (in tutto o in parte), previo accordo.
Pertanto, non ravvisandosi un rischio concreto per l'Ufficio di non riuscire a riscuotere il debito tributario legato alla dedotta avvenuta presentazione di una proposta di accordo ex art. 57 d. lgs. cit., non ricorreva una situazione che legittimasse il Fisco a non attivare il contraddittorio preventivo.
L'atto impugnato è, dunque, illegittimo per violazione dell'art.
6-bis l. 212/2000.
La novità e controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TT VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP31201832 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, Ade) notificava alla società Centro Ricorrente_1 (d'ora in avanti, anche Ricorrente_1 o società) l'avviso di accertamento n. TVP31201832/2024, avente a oggetto, per l'anno 2018, sanzioni per €.1.800,00.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 130/2025 la società impugnava il predetto avviso e premetteva:
che l'ufficio, aveva contestato che le perdite su crediti, rilevate nei confronti della società Società_1 s.r.l. (euro 385.807,36) e quella rilevata nei confronti della società agricola Società_2 a r.l. (euro 390.600,00), non erano riconoscibili in quanto operate al di fuori delle previsioni dell'art. 110, comma 5 del TUIR, sicché le aveva riprese a tassazione, anche se, considerate le perdite della società, dette riprese non avevano sortito alcun effetto ai fini impositivi;
che, pertanto, l'Ade si era limitata a contestare solo le sanzioni per €.1.800,00.
Tanto premesso, il C.S. con il primo motivo eccepiva la “violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo – carenza di motivazione”.
Con il secondo motivo, la società denunciava la “carenza di prova e violazione del principio di presunzione di innocenza – carenza di motivazione”.
Con il terzo motivo, la ricorrente invocava “l'inapplicabilità delle sanzioni per carenza di colpevolezza ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 472/97 e per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza della norma”.
Resisteva l'Ade.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato e riveste carattere assorbente rispetto ai successivi.
Pacificamente l'atto impugnato non è stato preceduto da alcun PVC e da uno schema d'atto.
A norma dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 27.7.2000, n. 212), “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”.
L'Ade ha giustificato l'omesso invio dello schema d'atto con questa motivazione: “La procedura concorsuale in corso di “accordi di ristrutturazione dei debiti” (data provvedimento: 06 maggio 2024) costituisce fondato pericolo per la riscossione ai sensi e per gli effetti del comma 2 del citato articolo 6- bis”.
L'affermazione è apodittica e immotivata.
Invero, l'art. 57 d. lgs. 14/2029 prevede:
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. 2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3. ((Si applica l'articolo
116.))
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
La disposizione ricalca quella di cui all'art. 182 bis r.d. 267/1941, nella formulazione attualmente in vigore:
L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.
Come ben si vede, gli accordi di ristrutturazione dei debiti permettono alle imprese in crisi di negoziare con i creditori (banche, fisco, fornitori) per modificare le condizioni di debito (scadenze, tassi, importi) e risanare l'azienda, garantendo la continuità aziendale, senza la complessità del concordato preventivo. Si basano su un piano di risanamento attestato da un professionista e richiedono l'adesione di almeno il
60% dei creditori (per l'accordo standard). Il C.S. ha presentato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione che, all'evidenza, non pregiudica affatto per l'Ade l'attività riscossione, atteso che non v'è, nel comportamento della società, alcun tentativo di eludere i propri obblighi nei confronti dei debitori.
Anzi v'è l'impegno a soddisfare al 100% i creditori non aderenti.
Un fondato pericolo per la riscossione sarebbe stato ravvisabile in dismissione di beni in misura eccedente a quella necessaria a garantire l'esito fruttuoso della riscossione o in operazioni societarie
“involutive”.
Ma l'Ade ha solo evidenziato la esistenza di una procedura concorsuale in corso di “accordi di ristrutturazione dei debiti, senza specificare le ragioni per le quali l'attività riscossiva ne sarebbe pregiudicata.
La normativa prevede soltanto un breve periodo di sospensione per l'inizio e/o il proseguimento di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, senza porre minimamente in pericolo l'attività riscossiva.
Anzi, la richiesta di ristrutturazione manifesta un atteggiamento collaborativo teso a soddisfare i debiti (in tutto o in parte), previo accordo.
Pertanto, non ravvisandosi un rischio concreto per l'Ufficio di non riuscire a riscuotere il debito tributario legato alla dedotta avvenuta presentazione di una proposta di accordo ex art. 57 d. lgs. cit., non ricorreva una situazione che legittimasse il Fisco a non attivare il contraddittorio preventivo.
L'atto impugnato è, dunque, illegittimo per violazione dell'art.
6-bis l. 212/2000.
La novità e controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese