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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6769/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ANGELO FRABASILE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno biologico pari al 10% in base alle Tabelle menomazioni per il danno biologico di cui CP_1 al D.M. 12.7.2000, ovvero in quella diversa misura minore o anche maggiore che sarà determinata in esito alla c.t.u.; per l'effetto, condannare l come evocato in giudizio, alla CP_1 liquidazione in favore del ricorrente (di anni 55 alla data di presentazione della domanda amm.va) dell'indennizzo in capitale ex art.13
D.lgs. 38/2000 in base all'allegato n.5 del predetto D.M. e nella misura giudizialmente accertata, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amm.va, oltre interessi legali e rivalutazione c) condannare l come CP_1 evocato in giudizio, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e tariffa, da distrarre in favore del deducente difensore anticipatario;
d) in caso di rigetto del ricorso esentare parte ricorrente da qualsiasi condanna alle spese ai sensi dell'applicazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., giusta dichiarazione all'uopo resa e versante in atti (Doc.6)”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata il 19.12.2023) - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 19.12.2023
- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella misura del 8%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza, tuttavia, l'accoglimento del ricorso limitatamente a soli due punti ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-condanna l ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo CP_1 rapportato ad un danno biologico del 8%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge;
-condanna l alla rifusione della metà delle spese processuali, CP_1 metà già liquidata in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6769/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ANGELO FRABASILE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno biologico pari al 10% in base alle Tabelle menomazioni per il danno biologico di cui CP_1 al D.M. 12.7.2000, ovvero in quella diversa misura minore o anche maggiore che sarà determinata in esito alla c.t.u.; per l'effetto, condannare l come evocato in giudizio, alla CP_1 liquidazione in favore del ricorrente (di anni 55 alla data di presentazione della domanda amm.va) dell'indennizzo in capitale ex art.13
D.lgs. 38/2000 in base all'allegato n.5 del predetto D.M. e nella misura giudizialmente accertata, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amm.va, oltre interessi legali e rivalutazione c) condannare l come CP_1 evocato in giudizio, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e tariffa, da distrarre in favore del deducente difensore anticipatario;
d) in caso di rigetto del ricorso esentare parte ricorrente da qualsiasi condanna alle spese ai sensi dell'applicazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., giusta dichiarazione all'uopo resa e versante in atti (Doc.6)”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata il 19.12.2023) - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 19.12.2023
- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella misura del 8%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza, tuttavia, l'accoglimento del ricorso limitatamente a soli due punti ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-condanna l ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo CP_1 rapportato ad un danno biologico del 8%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge;
-condanna l alla rifusione della metà delle spese processuali, CP_1 metà già liquidata in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli