CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 9072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9072 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino;
nei confronti di: OMEDE' CA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 5757 della Corte di appello di Torino del 22 settembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la memoria scritta della difesa della resistente redatte dall'avv. Andrea PIETROPAOLO, del foro di Roma, in data 6 ottobre 2022, con le quale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la resistente, l'avv. Giovanni FOTI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Andrea PIETROPAOLO, del foro di Roma, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 9072 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO ‘ri''Ave , Con sentenza pronunziata in data 22 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in riforma della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 4 aprile 2019 - con la quale era stata affermata la penale responsabilità di OD CA in ordine al reato a lei contestato sub A) e D) e, limitatamente alla dichiarazioni richiamata nell'ultimo periodo del relativa capo di imputazione, F) della complessiva rubrica contestata alla medesima ed ad altre 6 persone, variamente implicate nel medesimo processo, ed era stata condannata la predetta alla pena di giorni 15 di reclusione ed euro 52.000,00 di ammenda quanto alla prima imputazione ed alla pena di euro 200.00 di multa quanto alle restanti - ha assolto la OD quanto ai reati a lei contestati sub A), D) e F), questi ultimi quanto alla residua imputazione, per la insussistenza del fatto e, attesa la impugnazione proposta al riguardo dalla locale Procura della Repubblica, ha assolto (recte: dichiarato non punibile) la medesima quanto al capo E) (imputazione con riferimento alla quale la stessa era stata assolta in primo grado per la insussistenza del fatto), per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Con la medesima sentenza la Corte territoriale, rigettando sul punto la impugnazione della pubblica accusa, aveva confermato la assoluzione della OD, già pronunziata dal giudice di primo grado, quanto ai reati a lei contestati sub B), C), D) ed F). Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza emessa in sede di gravame la Procura generale presso la Corte di appello di Torino, lamentando 11 fatto che la sentenza della Corte territoriale fosse stata emessa in violazione di legge e sulla base di una motivazione carente e manifestamente illogica. CONSIDERATO IN DIRITTO In ricorso proposto è inammissibile. Va, brevemente premesso, che la odierna resistente è stata evocata in giudizio di fronte al Tribunale di Asti per rispondere, unitamente ad altre persone, di una serie di reati di carattere edilizio, nonché di falso e di esercizio abusivo di una professione;
la medesima, in primo grado, era stata assolta da tutte le imputazioni, salvo quelle propriamente edilizia di cui alla lettera A) del libello a lei contestato ed ad una ipotesi residuale di falso contenuta nell'ultimo periodo dei capi di imputazione D) ed F) relativamente alle quali era stata 2 condannata alla pena ritenuta di giustizia;
essendo stata impugnata la sentenza del Tribunale di Asti sia dalla locale Procura della Repubblica che dalla prevenuta, la Corte territoriale, con la sentenza adesso oggetto di ricorso per cassazione, in accoglimento del ricorso della imputata ne affermava la innocenza in ordine ai reati per i quali la stessa era stata condannata;
accogliendo formalmente la impugnazione del Pm, con riferimento alla contestazione di cui al capo E) della rubrica, relativa all'esercizio abusivo di una professione, tuttavia rilevava che, stante la particolare tenuità del fatto la stessa andava, comunque assolta (questa essendo testualmente la formula liberatoria adottata dalla Corte territoriale per tale imputazione). La sentenza dianzi brevemente compendiata ha formato oggetto di ricorso per cassazione ad opera del locale Procuratore generale, il quale è stato formulato non con riferimento alla posizione della sola °mode ma relativamente a quella di tutti quanti i soggetti a suo tempo implicati nella vicenda. La posizione della OD non fu, tuttavia, oggetto di disamina unitamente a quella degli altri coimputati, a causa di un vizio nella notificazione al difensore fiduciario della medesima dell'avviso di udienza di fronte a questa Corte, evento che determinò lo stralcio della posizione della donna da quel giudizio. La posizione degli altri resistenti è stata, invece, definita con sentenza n. 25298 di questa stessa III Sezione della Corte di cassazione - pronunziata in data 10 maggio 2022, i cui motivi sono stati depositati il successivo 4 luglio 2022 - il cui esito è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti di tutti gli altri coimputati, Ritiene il Collegio che, per quanto riguarda la residua posizione della OD, valgano le stesse considerazioni fatte dalla Corte di cassazione relativamente agli altri soggetti, aventi posizione analoga all'attuale resistente, con la sentenza dianzi ricordata. Con riferimento alle due imputazioni rubricate sub A) e B) dell'originario libello, ritiene il Collegio, non discostandosi dalle argomentazioni espresse da questa Corte con la già ricordata sentenza n. 25298 del 2022, che erra il ricorrente nel ritenere che la sentenza della Corte di appello sia viziata non avendo quella valutato taluni elementi di giudizio decisivi. Si rileva che l'Autorità ricorrente osserva, in parte contestando un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla computabilità edilizia dei volumi interni ai "porticati", che non ogni volume fisico 3 costituisce anche volume sotto il profilo urbanistico, richiamando a tale proposito, la nozione di "volume tecnico"; tuttavia la parte ricorrente non ha istituito un logico collegamento fra tale affermazione, in astratto pur condivisibile, e la specificità del caso ora in esame. Fuori fuoco appare anche la censura avente ad oggetto la ritenuta non computabilità fra i volumi edilizi degli spazi contrassegnati dai pilotis, posto che i porticati interessati dalla presente vicenda, al di là della denominazione che è stata assegnata ad essi, ripetono - ad avviso della Corte territoriale che in questo si è conformata alla giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto - la qualificazione di volumi urbanisticamente rilevanti in quanto lo spazio da essi occupato è delimitato da ben oltre i tre lati necessari. Va, ancora aggiunto, per ciò che concerne l'edificio di cui al capo B) della imputazione, in relazione al quale la rilevanza penale era stata esclusa anche con riferimento alla posizione della Omedè dal Tribunale, che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, per la quale la realizzazione di esso non aveva comportato né l'aumento di volumetria rispetto a quella preesistente né la realizzazione di un manufatto al colmo più elevato da terra rispetto al precedente, non ha trovato una valida censura nella impugnazione della ricorrente pubblica accusa, posto che la stessa è stata sviluppata attraverso la produzione di alcuno stralci della deposizione del consulente del Pm;
rileva ora il Collegio che la non integralità della produzione del contenuto di tale deposizione rende impossibile la verifica della fondatezza della doglianza, che, pertanto, appare, in sostanza, generica;
d'altra parte la regione per la quale l'impugnante ritiene viziata la sentenza emessa in grado di merito, legata ad una dichiarata mera imprecisione in cui sarebbe caduto nel rispondere all'esame il consulente del Pm, riverse all'evidenza i profili della censura di merito, incidendo, senza contestare l'eventuale travisamento della prova, sulle conclusioni tratte in detta sede dalle dichiarazioni rese da uno dei testi sentiti. Anche il successivo argomento dedotto dalla impugnante pubblica accusa, cioè che il "porticato" riguardante l'edificio di cui al capo B) della contestazione sarebbe da considerare "volume" solo per effetto della realizzazione su di esso di opere abusive, tali da stigmatizzare con il segno della abusività anche i successivi interventi operati sul medesimo immobile è privo di consistenza;
invero, già la sentenza del Tribunale di Asti, affrontando la questione, aveva rilevato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che lo spazio in questione non poteva in ogni caso essere qualificato come "portico" in senso stretto, e quindi non tale da realizzare volumetria urbanisticamente rilevante e, 4 comunque, le opera abusivamente realizzate erano esclusivamente opere interne che, pertanto, non avevano determinato alcun illecito ampliamento volumetrico. Con riferimento alla impugnazione relativa alla assoluzione della OD quanto ai capi F) e D) della rubrica, si tratta delle ipotesi di falso alla stessa contestate unitamente ad altri coimputati, si rileva come il ricorso della pubblica accusa ne ricavi la illegittimità in funzione della ritenuta fondatezza della impugnazione concernente le imputazioni sub A) e B), di tal che l'inammissibilità sotto i relativi profili del ricorso del Pm riguardante tali capi comporta la inammissibilità anche della impugnazione riguardante i restanti capi;
né una tale conseguenza è esclusa dalla avvenuta, autonoma, censura riguardante l'altezza minima dei locali abitabili e la tecnologia applicata agli scarichi fognari dei servizi igienici, posto che la natura fattuale delle doglianze ne impedisce l'esame in questa sede di legittimità. La mancata impugnazione della "assoluzione" della OD per effetto della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. quanto alla imputazione di cui al capo E) della rubrica, impedisce a questa Corte di esaminare la singolarità della utilizzazione da parte della Corte di appello subalpina della formula assolutoria quanto al descritto caso di specie. C Inclusivamente il ricorso deve, alla luce di rilievi che precedono, essere dichiannammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
nei confronti di: OMEDE' CA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 5757 della Corte di appello di Torino del 22 settembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la memoria scritta della difesa della resistente redatte dall'avv. Andrea PIETROPAOLO, del foro di Roma, in data 6 ottobre 2022, con le quale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la resistente, l'avv. Giovanni FOTI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Andrea PIETROPAOLO, del foro di Roma, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 9072 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO ‘ri''Ave , Con sentenza pronunziata in data 22 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in riforma della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 4 aprile 2019 - con la quale era stata affermata la penale responsabilità di OD CA in ordine al reato a lei contestato sub A) e D) e, limitatamente alla dichiarazioni richiamata nell'ultimo periodo del relativa capo di imputazione, F) della complessiva rubrica contestata alla medesima ed ad altre 6 persone, variamente implicate nel medesimo processo, ed era stata condannata la predetta alla pena di giorni 15 di reclusione ed euro 52.000,00 di ammenda quanto alla prima imputazione ed alla pena di euro 200.00 di multa quanto alle restanti - ha assolto la OD quanto ai reati a lei contestati sub A), D) e F), questi ultimi quanto alla residua imputazione, per la insussistenza del fatto e, attesa la impugnazione proposta al riguardo dalla locale Procura della Repubblica, ha assolto (recte: dichiarato non punibile) la medesima quanto al capo E) (imputazione con riferimento alla quale la stessa era stata assolta in primo grado per la insussistenza del fatto), per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Con la medesima sentenza la Corte territoriale, rigettando sul punto la impugnazione della pubblica accusa, aveva confermato la assoluzione della OD, già pronunziata dal giudice di primo grado, quanto ai reati a lei contestati sub B), C), D) ed F). Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza emessa in sede di gravame la Procura generale presso la Corte di appello di Torino, lamentando 11 fatto che la sentenza della Corte territoriale fosse stata emessa in violazione di legge e sulla base di una motivazione carente e manifestamente illogica. CONSIDERATO IN DIRITTO In ricorso proposto è inammissibile. Va, brevemente premesso, che la odierna resistente è stata evocata in giudizio di fronte al Tribunale di Asti per rispondere, unitamente ad altre persone, di una serie di reati di carattere edilizio, nonché di falso e di esercizio abusivo di una professione;
la medesima, in primo grado, era stata assolta da tutte le imputazioni, salvo quelle propriamente edilizia di cui alla lettera A) del libello a lei contestato ed ad una ipotesi residuale di falso contenuta nell'ultimo periodo dei capi di imputazione D) ed F) relativamente alle quali era stata 2 condannata alla pena ritenuta di giustizia;
essendo stata impugnata la sentenza del Tribunale di Asti sia dalla locale Procura della Repubblica che dalla prevenuta, la Corte territoriale, con la sentenza adesso oggetto di ricorso per cassazione, in accoglimento del ricorso della imputata ne affermava la innocenza in ordine ai reati per i quali la stessa era stata condannata;
accogliendo formalmente la impugnazione del Pm, con riferimento alla contestazione di cui al capo E) della rubrica, relativa all'esercizio abusivo di una professione, tuttavia rilevava che, stante la particolare tenuità del fatto la stessa andava, comunque assolta (questa essendo testualmente la formula liberatoria adottata dalla Corte territoriale per tale imputazione). La sentenza dianzi brevemente compendiata ha formato oggetto di ricorso per cassazione ad opera del locale Procuratore generale, il quale è stato formulato non con riferimento alla posizione della sola °mode ma relativamente a quella di tutti quanti i soggetti a suo tempo implicati nella vicenda. La posizione della OD non fu, tuttavia, oggetto di disamina unitamente a quella degli altri coimputati, a causa di un vizio nella notificazione al difensore fiduciario della medesima dell'avviso di udienza di fronte a questa Corte, evento che determinò lo stralcio della posizione della donna da quel giudizio. La posizione degli altri resistenti è stata, invece, definita con sentenza n. 25298 di questa stessa III Sezione della Corte di cassazione - pronunziata in data 10 maggio 2022, i cui motivi sono stati depositati il successivo 4 luglio 2022 - il cui esito è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti di tutti gli altri coimputati, Ritiene il Collegio che, per quanto riguarda la residua posizione della OD, valgano le stesse considerazioni fatte dalla Corte di cassazione relativamente agli altri soggetti, aventi posizione analoga all'attuale resistente, con la sentenza dianzi ricordata. Con riferimento alle due imputazioni rubricate sub A) e B) dell'originario libello, ritiene il Collegio, non discostandosi dalle argomentazioni espresse da questa Corte con la già ricordata sentenza n. 25298 del 2022, che erra il ricorrente nel ritenere che la sentenza della Corte di appello sia viziata non avendo quella valutato taluni elementi di giudizio decisivi. Si rileva che l'Autorità ricorrente osserva, in parte contestando un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla computabilità edilizia dei volumi interni ai "porticati", che non ogni volume fisico 3 costituisce anche volume sotto il profilo urbanistico, richiamando a tale proposito, la nozione di "volume tecnico"; tuttavia la parte ricorrente non ha istituito un logico collegamento fra tale affermazione, in astratto pur condivisibile, e la specificità del caso ora in esame. Fuori fuoco appare anche la censura avente ad oggetto la ritenuta non computabilità fra i volumi edilizi degli spazi contrassegnati dai pilotis, posto che i porticati interessati dalla presente vicenda, al di là della denominazione che è stata assegnata ad essi, ripetono - ad avviso della Corte territoriale che in questo si è conformata alla giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto - la qualificazione di volumi urbanisticamente rilevanti in quanto lo spazio da essi occupato è delimitato da ben oltre i tre lati necessari. Va, ancora aggiunto, per ciò che concerne l'edificio di cui al capo B) della imputazione, in relazione al quale la rilevanza penale era stata esclusa anche con riferimento alla posizione della Omedè dal Tribunale, che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, per la quale la realizzazione di esso non aveva comportato né l'aumento di volumetria rispetto a quella preesistente né la realizzazione di un manufatto al colmo più elevato da terra rispetto al precedente, non ha trovato una valida censura nella impugnazione della ricorrente pubblica accusa, posto che la stessa è stata sviluppata attraverso la produzione di alcuno stralci della deposizione del consulente del Pm;
rileva ora il Collegio che la non integralità della produzione del contenuto di tale deposizione rende impossibile la verifica della fondatezza della doglianza, che, pertanto, appare, in sostanza, generica;
d'altra parte la regione per la quale l'impugnante ritiene viziata la sentenza emessa in grado di merito, legata ad una dichiarata mera imprecisione in cui sarebbe caduto nel rispondere all'esame il consulente del Pm, riverse all'evidenza i profili della censura di merito, incidendo, senza contestare l'eventuale travisamento della prova, sulle conclusioni tratte in detta sede dalle dichiarazioni rese da uno dei testi sentiti. Anche il successivo argomento dedotto dalla impugnante pubblica accusa, cioè che il "porticato" riguardante l'edificio di cui al capo B) della contestazione sarebbe da considerare "volume" solo per effetto della realizzazione su di esso di opere abusive, tali da stigmatizzare con il segno della abusività anche i successivi interventi operati sul medesimo immobile è privo di consistenza;
invero, già la sentenza del Tribunale di Asti, affrontando la questione, aveva rilevato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che lo spazio in questione non poteva in ogni caso essere qualificato come "portico" in senso stretto, e quindi non tale da realizzare volumetria urbanisticamente rilevante e, 4 comunque, le opera abusivamente realizzate erano esclusivamente opere interne che, pertanto, non avevano determinato alcun illecito ampliamento volumetrico. Con riferimento alla impugnazione relativa alla assoluzione della OD quanto ai capi F) e D) della rubrica, si tratta delle ipotesi di falso alla stessa contestate unitamente ad altri coimputati, si rileva come il ricorso della pubblica accusa ne ricavi la illegittimità in funzione della ritenuta fondatezza della impugnazione concernente le imputazioni sub A) e B), di tal che l'inammissibilità sotto i relativi profili del ricorso del Pm riguardante tali capi comporta la inammissibilità anche della impugnazione riguardante i restanti capi;
né una tale conseguenza è esclusa dalla avvenuta, autonoma, censura riguardante l'altezza minima dei locali abitabili e la tecnologia applicata agli scarichi fognari dei servizi igienici, posto che la natura fattuale delle doglianze ne impedisce l'esame in questa sede di legittimità. La mancata impugnazione della "assoluzione" della OD per effetto della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. quanto alla imputazione di cui al capo E) della rubrica, impedisce a questa Corte di esaminare la singolarità della utilizzazione da parte della Corte di appello subalpina della formula assolutoria quanto al descritto caso di specie. C Inclusivamente il ricorso deve, alla luce di rilievi che precedono, essere dichiannammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente