Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 509 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. SPEZIA GIROLAMO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indebito pensionistico.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 20/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 18/03/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito di cui CP_1
alla nota del 13/28.11.2023 con cui gli è stata richiesta la restituzione delle somme CP_1
percepite a titolo di pensione quota 100 – categoria cat. VOART n. 33029249 nel periodo 1.4.2021 / 30.11.2023 per € 34.404,92.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di avere percepito reddito come lavoratore dipendente nell'anno 2021 per € 439 e nell'anno 2022 per € 517, nessun reddito nel 2023, contestando l'assunto dell' circa la sussistenza di un CP_1
indebito pensionistico pari a ratei dell'intero ano in cui risulti la coeva rcezione di reddito di lavoro dipendente.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso,siccome infondato, CP_1
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l'anno 2023 in quanto i redditi di lavoro erano assenti in tale periodo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
La materia è disciplinata dall'art. 14 del d.l. 4/2019 recante “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi”.
Trattasi di norma volta, d'un canto, ad incentivare l'esodo dal mondo del lavoro con conseguimento del trattamento pensionistico anticipato [62 anni e 38 anni di contributi] rispetto al 67^ anno di età e, dall'altro, di consentire il c.d. ricambio generazionale per i posti di lavoro liberati.
Invero, il comma 3 dell'art- 14 l.cit, prevede che “La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Il legislatore ha voluto chiaramente mantenere una residua area di compatibilità con il lavoro autonomo, nei ristretti limiti dettati dalla natura occasionale e per importo minimo annuale ossia euro 5000.
Risulta quindi evidente che l'occupazione del pensionato “quota 100” con rapporto di lavoro subordinato sia pur a tempo determinato sia comportamento che va a frustrare le finalità occupazionali della legge e che quindi debba essere sanzionato con la previsione di incompatibilità, con conseguente ripetizione delle somme erogate nell'anno di rifermento a titolo di indebito, alla luce della interpretazione fornita dalla
Corte Costituzionale (sent.234/22) che ha escluso la disparità di trattamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo occasionale sotto la soglia di euro 5000.
In ordine alla “misura” della sanzione (sospensione della prestazione per l'intero anno in cui sussistono i redditi incompatibili), ritiene il Decidente che tale scelta del
Legislatore sia coerente con la finalità della norma e non sia sproporzionata, in quanto diretta a conseguire il risultato di scoraggiare proprio siffatti comportamenti, ossia che il lavoratori ormai pensionati “rientrino” anche parzialmente nel mondo del lavoro con rapporti di lavoro subordinato.
Pertanto, incontestati e comunque documentati i redditi di lavoro dipendente percepiti
2 negli anni 2021 e 2022, sussistendo l'incompatibilità con la pensione riconosciuta al ricorrente, sussiste il diritto dell' di ripetere i ratei di pensione erogati in tali CP_1
periodi annuali.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto della mancanza di giurisprudenza consolidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2.compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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