Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9380/2021 (cui è riunito proc. N. R.G. 12899/21)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di LA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 23 febbraio 2021 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (cod.fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALENTINA PEREGO e FEDERICO CORTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in LA, Via Guido D'Arezzo n.7, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti TIZIANA CRUSCUMAGNA e PIETRO SCIUME' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Via Ofanto n.18, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE AVV. ARMANDO CP_2
CECATIELLO, IN PROPRIO, nominato con provvedimento in atti del giorno 8 febbraio 2023 e costituitosi con memoria depositata in data 29 marzo 2023.
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'
[...]
, in persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LA Controparte_3 degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GUDIZIALE pagina 1 di 35
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI MORLEO E
CP_1
“1. Le parti concordano di richiedere che il figlio minore di sedici anni, previa revoca dell'affido CP_2 all'Ente, sia da subito affidato congiuntamente a entrambi i genitori, anche in adesione alle domande formulate dal curatore speciale del minore. Le Parti concordano in particolare che, applicando i seguenti termini con flessibilità tenuto conto in primis delle esigenze del figlio e secondariamente delle loro, quest'ultimo: CP_2
1.1. a far data dalla revoca dell'affido all'Ente, trascorrerà con ciascun genitore fine settimana alternati da venerdì a lunedì (nel caso in cui – per sopraggiunti e improrogabili impegni lavorativi del SI , da Pt_1 comunicarsi alla SIa almeno un giorno prima – il padre fosse impossibilitato a tenere con sé CP_1
per il fine settimana di sua spettanza lo terrà con sé quello immediatamente successivo); CP_2
1.2. a far data dalla revoca dell'affido all'Ente, trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze estive e invernali;
1.3. a far tempo dal completamento delle opere di sistemazione dell'appartamento sito in Viale RA 21, piano quinto (tale immobile definito “Z 21 Quinto”), opere di sistemazione che saranno completate entro il 31 maggio 2025 (fatti salvi ritardi dovuti al fatto di terzi) – appartamento nel quale il SI si trasferirà ad Pt_1 abitare non appena completate le relative opere di sistemazione – starà con la madre il lunedì e con il padre (in
RA 21 Quinto) - da martedì mattina a giovedì sera compresi.
Con riferimento al figlio , il SI si impegna a porre in essere ogni attività perché si CP_2 Pt_1 incrementi il suo rapporto con il medesimo anche ideando tutte quelle iniziative che possano facilitare che ciò si verifichi.
2. Le parti concordano che, con riferimento alla casa coniugale – oggetto di provvedimento presidenziale di assegnazione alla SIa del 19 ottobre 2021 – sita in LA, Viale RA n. 63, ottavo e nono piano CP_1
(la cui proprietà fa capo quanto al 75% alla SIa madre del SI , e quanto al Persona_1 Pt_1
25% al SI ) composta da due appartamenti, attualmente fisicamente uniti (rispettivamente definiti Pt_1
“Z 63 TT” e “Z ”): CP_4
2.1. i due piani – ottavo e nono - saranno separati l'uno dall'altro e le opere necessarie per tale separazione saranno eseguite entro il 31 marzo 2025 con oneri suddivisi al 50% tra la SIa e il SI;
CP_1 Pt_1
2.2. una volta completate le opere necessarie a mezzo delle quali verranno create due distinte unità immobiliari
– RA 63 TT e RA 63 ON – il SI e la SIa quali locatori, e la SIa , Pt_1 Per_1 CP_1 quale conduttore, stipuleranno un contratto di locazione per RA 63 ON, avente durata minima di otto (8) anni, senza possibilità di sublocazione salvo diverso accordo con la proprietà, con canone mensile di euro
500,00 comprensivo delle spese condominiali e con previsione che siano a carico del conduttore i pagamenti relativi a: utenze gas, elettricità, connettività, tassa rifiuti, acqua ove non condominiale, eventuali assicurazioni sull'immobile e/o sui beni mobili;
pagina 2 di 35 2.3. chiedono sin da ora che l'attuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla SIa
[...]
sia revocato a far tempo dall'effettiva separazione di RA 63 TT da RA 63 ON ed a condizione CP_1 che sia stato stipulato il contratto di locazione di cui al punto 2.2. che precede;
2.4. la SIa si obbliga, a condizione che siano state ultimate le opere di separazione di RA 63 CP_1
TT da RA 63 ON, a liberare RA 63 TT, trasferendosi al piano superiore (RA 63 ON) in forza di contratto di locazione;
2.5. le spese condominiali relative a RA 63 TT e RA 63 ON maturate fino a quando la SIa
[...]
si trasferirà a RA 63 ON saranno a carico della SIa . CP_1 CP_1
3. Le parti concordano e riconoscono che il SI si obbliga a continuare con precisione e costanza a Pt_1 contribuire al mantenimento dei figli , di anni ventuno, e (salvo in ogni caso medio tempore il PE CP_2 raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli), come segue.
3.1. Quanto a mediante versamento alla SIa della somma mensile di euro 400,00 sino al PE CP_1 raggiungimento della sua autosufficienza.
3.2. Quanto a mediante versamento alla SIa della somma mensile di euro 400,00 sino a CP_2 CP_1 quando non avranno inizio le frequentazioni di cui al precedente punto 1.3. ovvero sino a quando starà CP_2 solo con la mamma. Al riguardo, le parti concordano in particolare che la quota destinata al mantenimento di sarà versata, in parte e sino al termine del percorso di studi, mediante pagamento diretto della mensa CP_2 scolastica e pertanto la somma dovuta di euro 400,00 mensili sarà decurtata della somma versata dal SI
alla scuola per la mensa;
le parti concordano in particolare che l'importo mensile dovuto sarà Pt_1 decurtato di euro 58,00 per ogni mensilità, somma questa che equivale ad 1/12 di euro 700,00, pari al costo annuo della mensa. Le parti si danno reciprocamente atto che il SI , per l'anno scolastico Pt_1
2024/2025, ha già versato un importo di euro 200,00 a luglio 2024 e, pertanto, dalla mensilità di gennaio 2025
l'importo per il mantenimento di sarà dovuto in euro 342,00; la riduzione indicata non si applicherà in CP_2 tutti i casi in cui la mensa scolastica non fosse versata ovvero non fosse più dovuta.
Le parti concordano che le spese ordinarie – comprese nell'assegno mensile - alle quali sono destinate le somme mensili per i figli e sono esattamente quelle individuate dalle “Linee Guida spese extra PE CP_2 assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate e sottoscritte dalla Corte d'Appello di LA, dal Tribunale di LA, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA e dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di LA in data 14 novembre 2017 ad oggi in uso (alle quali le parti si atterranno indipendentemente da eventuali modifiche delle stesse e che per tale ragione sono riportate quale APPENDICE al presente accordo – in seguito “Linee Guida”).
4. Per quanto riguarda le spese straordinarie dei figli e come individuate dalle Linee Guida, PE CP_2 saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. La SIa e il SI , a parziale CP_1 Pt_1 modifica di quanto previsto dalle Linee Guida, concordano che (i) le comunicazioni tra i medesimi, fatto salvo diverso accordo tra i medesimi, si intenderanno valide ed efficaci anche se effettuate a mezzo posta elettronica ordinaria, anche senza prova di ricezione ovvero anche attraverso messaggi WhatsApp;
e (ii) qualsiasi spesa pagina 3 di 35 straordinaria di importo superiore ad euro 250,00 – oltre a quelle che già richiedono il preventivo accordo tra i genitori come da Linee Guida del Tribunale di LA – dovrà essere previamente concordata tra i genitori e, a seguire, la metà di tale spesa dovrà essere anticipata dal genitore che non la sostiene, prima che la spesa sia sostenuta.
5. Le parti, quale necessaria definizione degli intercorsi rapporti patrimoniali, nell'ambito di una loro definitiva regolamentazione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, concordano di porre in essere quanto segue.
5.1. Con riferimento a RA 21 Quinto, del quale la nuda proprietà fa capo quanto al 50% alla SIa
[...]
e quanto al 50% al SI , con usufrutto gravante sull'intero a favore della SIa CP_1 Pt_1 Per_1
madre del SI e che attualmente fa parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi il 13
[...] Pt_1 giugno 2003 davanti al notaio dottor con atto pubblico n. di repertorio 1387, n. raccolta 462 (in Persona_3 seguito “Fondo Patrimoniale”):
(a) la SIa si obbliga a trasferire – senza previsione di corrispettivo in ragione di quanto previsto CP_1 alla lettera (b) che segue - la propria quota di nuda proprietà (pari al 50%) al SI;
le parti si Pt_1 impegnano allo scopo a depositare – entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo – ricorso congiunto per richiedere apposita autorizzazione al giudice tutelare;
(b) il SI si obbliga ad eseguire lavori di ristrutturazione di RA 21 Quinto entro il 31 maggio 2025, Pt_1
(fatti salvi ritardi dovuti al fatto di terzi), con oneri a suo carico e a ivi trasferirsi a vivere;
(c) le Parti danno atto e confermano che RA 21 Quinto è stato acquistato interamente con fondi provenienti dai genitori del SI (che negli anni si sono fatti carico delle spese straordinarie ad esso relative). Pt_1
5.2. Con riferimento all'immobile sito in LA, Viale RA n. 63, piano settimo, cointestato alla SIa
[...]
e al SI (tale immobile in seguito indicato come “Z 63 Settimo”) che fa parte, anch'esso, CP_1 Pt_1 del Fondo Patrimoniale le parti concordano:
(a) di depositare – entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo – ricorso congiunto per richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare a vendere l'immobile a terzi a un prezzo di euro 290.000,00, come da proposta di acquisto già accettata dalla SIa e dal SI e ricevuta dall'agenzia CP_1 Pt_1
Fusco Immobiliare di LA, Via Colico n. 36;
(b) che il ricavato dalla vendita, al netto delle provvigioni spettanti all'agenzia immobiliare e di eventuali oneri connessi alla vendita, sarà diviso al 50% tra i comproprietari.
5.3. Con riferimento all'immobile sito in LA, Viale RA n. 63, nono piano (diverso da RA 63 ON), del quale la proprietà fa capo interamente alla SIa (tale immobile in seguito indicato come “Z 63 CP_1
FF”) che è stato utilizzato esclusivamente dal SI da gennaio 2019 sino ad ottobre 2021, la Pt_1 SIa si obbliga al trasferimento dello stesso a terzi. In particolare: Parte_2
(a) la SIa cederà a terzi RA 63 FF al prezzo di euro 130.000,00 come da proposta di CP_1 acquisto già accettata dalla SIa e ricevuta dall'agenzia Fusco Immobiliare di LA, Via Colico CP_1
n. 36;
pagina 4 di 35 (b) il ricavato derivante dalla vendita di RA 63 FF, detratte le spese di agenzia e quelle direttamente connesse alla vendita, sarà anche destinato al saldo delle seguenti posizioni debitorie in capo alla SIa
[...]
e ciò anche mediante conferimento di delega di pagamento appositamente conferita dalla parte venditrice CP_1 alla parte acquirente:
5.3.1.nei confronti del SI : Pt_1
(a) euro 6.344,00 corrisposti dal SI a terzi in data 18 novembre 2024 per il pagamento di un debito Pt_1 pregresso della SIa;
CP_1
(b) euro 1.925,34 per il pagamento di n. 10 verbali di accertamento d'infrazione del Codice della Strada notificati dal di LA per infrazioni commesse dalla SIa con l'autovettura targata CP_5 CP_1
EW549KG;
5.3.2.nei confronti della SIa madre del SI : Persona_1 Pt_1
(a) euro 25.494,30 per l'estinzione del finanziamento stipulato con IN LO (finanziamento n.
0W60047841797 di euro 59.500,00-in seguito “Finanziamento”) oltre ad euro 594,39 per la rata relativa al mese di marzo 2024;
(b) euro 9.946,00 per le spese condominiali relative agli immobili di viale RA 63 TT e RA CP_4 importo del capitale in relazione al quale la SIa ha ottenuto un decreto ingiuntivo decreto Persona_1 ingiuntivo n. 32042/2023 del 10 novembre 2023, oltre interessi da marzo 2024 sino al saldo, oltre compensi e relativi accessori);
(c) euro 6.079,70 per spese condominiali relative agli immobili di viale RA 63 TT e RA 63 ON non versate dalla SIa e pagate dalla SIa a cui si dovranno aggiungere le spese CP_1 Per_1 condominiali eventualmente maturate fino al 31 marzo 2025 e pagate dalla SIa Per_1
6. Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue.
6.1. Il SI ha versato tutte le spese condominiali relative a RA 63 Settimo, maturate sino al 1° Pt_1 agosto 2023 e relative alla gestione anno 2022/2023 (spettanti per la metà alla SI e per l'altra
CP_1 metà al SI ), e pari ad euro 2.550,00 e verserà le spese condominiali relative a RA 63 Settimo Pt_1 dovute sino alla data della vendita di RA 63 Settimo. Il SI , con la sottoscrizione del presente Pt_1 accordo (a) rinuncia alla restituzione dell'importo di euro 1.275,00 dovutogli dalla SIa quale
CP_1 quota del 50% delle spese condominiali relative a RA 63 Settimo maturate sino al 1° agosto 2023 e relative alla gestione anno 2022/2023; (b) verserà le spese condominiali dovute dalla SIa sino alla data
CP_1 della vendita di RA 63 Settimo rinunciando sin da ora a richiederne la restituzione alla SIa .
CP_1
6.2. La SIa , unitamente al SI , alcuni anni or sono ha stipulato un finanziamento con CP_1 Pt_1
IN AN (finanziamento n. 0W60047841797 di euro 59.500,00) ad esclusivo beneficio di RA 63
FF. Il Finanziamento, finalizzato all'effettuazione di lavori di ristrutturazione di una parte di RA 63
FF, è stato estinto come segue:
6.2.1.quanto ad euro 33.216,30 (oltre interessi) sono stati versati dalla SIa;
CP_1
6.2.2.quanto ad euro 595,01, per la rata relativa al mese di febbraio 2024, sono stati versati dal SI;
Pt_1
pagina 5 di 35 6.2.3.quanto ad euro 594,39, per la rata relativa al mese di marzo 2024, sono stati versati dalla SIa Per_1
[...]
6.2.4.quanto ad euro 25.494,30, a saldo del finanziamento, sono stati versati dalla SIa Al Persona_1 riguardo, fermo quanto previsto al punto 5.3.2. lettera (a), il SI , con la sottoscrizione del presente Pt_1 accordo rinuncia alla restituzione dell'importo di euro 595,01 versato per la rata relativa al mese di febbraio
2024 del Finanziamento.
6.3. Le parti si danno reciprocamente atto che:
6.3.1.La SIa ha comunicato che, dal mese di marzo 2018 sino al mese di giugno 2021, si è fatta CP_1 carico (a) di spese ordinarie e straordinarie (spese alimentari, spese scolastiche, spese universitarie, vacanze, ecc.) relative ai i figli per un importo pari ad euro 5.955,00 circa;
(b) delle rate di un mutuo relativo ad una casa al mare intestata ai genitori del SI e dell'estinzione dello stesso, per un importo pari ad euro Pt_1
2.895,00; (c) di parte degli oneri di cui ad un contratto con stipulato per sostenere le spese CP_6 assicurative delle auto di famiglia, per un importo pari ad euro 7.405,00; (d) delle tasse e delle imposte arretrate in relazione alla casa in montagna, ora venduta (tasse e imposte arretrate riferite al periodo dal 2009 al 2014 ed al periodo dal 2014 sino alla vendita), per un importo complessivo pari ad euro 8.500,00 circa;
(e) di spese inerenti al lavoro del SI , per un importo pari ad euro 1.570,00. Pt_1
6.3.2.Il SI ha comunicato che, dal mese di gennaio 2018 sino al mese di aprile 2021, si è fatto Pt_1 carico (a) di spese ordinarie e straordinarie (spese scolastiche, spese universitarie, viaggi studio, ecc.) relative ai i figli per un importo pari ad euro 6.476,00 circa;
(b) di oneri relativi alle tre autovetture di famiglia BMW Co e BMW Q5 e VW Polo, tra cui parte degli oneri di cui ad un contratto con stipulato per sostenere le CP_6 spese assicurative delle auto di famiglia, per un importo complessivo pari ad euro 10.838,07 circa;
(c) di spese condominiali relative a RA 63 TT e RA 63 ON per euro 11.105,14 circa;
(d) di spese relative ad utenze ed elettrodomestici relativi entrambi alla casa coniugale per euro 6.164,37 circa;
(e) di spese ed oneri relativi alla sistemazione di RA 63 FF per un importo pari ad euro 9.510,00 circa. Inoltre, il SI ha Pt_1 comunicato che, dal mese di ottobre 2021 ha versato l'importo complessivo di euro 3.158,74 circa, s.e.o., per utenze (gas, elettricità, tassa rifiuti, ecc.) e costi relativi RA 63 TT e RA 63 ON maturati successivamente all'assegnazione dell'immobile stesso quale casa famigliare, spettanti alla SIa in CP_1 quanto assegnataria come da ordinanza presidenziale.
6.3.3.Con riferimento alle spese sostenute dalle parti di cui ai precedenti punti 6.3.1. e 6.3.2. le parti dichiarano quale necessaria definizione degli intercorsi rapporti patrimoniali, nell'ambito di una loro definitiva regolamentazione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
6.3.4.Le parti dichiarano inoltre di non aver nulla più a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia titolo, in relazione all'occupazione di RA 63 FF, che è stato utilizzato dal SI da gennaio 2019 sino ad Pt_1 ottobre 2021; il tutto fermo restando quanto previsto al punto 5.3.
pagina 6 di 35 6.4. La SIa ha versato l'importo complessivo di euro 25.000,00 alla SIa ed Persona_1 CP_1 al SI ai fini dell'acquisto della loro prima abitazione, ed è quindi creditrice di tale importo nei Pt_1 confronti dei medesimi. Il SI , con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a far sì che la Pt_1 SIa rinunci a tale proprio credito nei confronti della SIa e del SI Per_1 CP_1 Pt_1 medesimo, ed in ogni caso a tenere indenne e mallevare la SIa da qualsiasi richiesta di tale CP_1 somma.
7. La parti si danno reciprocamente atto e concordano che intendono sottoporre il presente accordo al giudice del giudizio di separazione e che, con l'esatto adempimento degli impegni assunti e di cui sopra, si dichiarano reciprocamente soddisfatte e nulla più avranno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione o credito pregressi, fatto salvo tutto quanto sarà necessario ai fini dell'esecuzione del presente accordo.
8. Il SI si obbliga, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che la SIa ponga in essere tutte le Pt_1 Per_1 azioni e/o adempimenti che sono alla stessa attribuiti dal presente accordo, impegnandosi a manlevare la SIa da qualsivoglia pretesa economica che possa essere avanzata dalla SIa CP_1 Persona_1
9. Le parti concordano di rinunciare alle domande di addebito avanzate nel giudizio e di compensare le relative spese, con rinuncia da parte dei legali al beneficio della solidarietà professionale.”
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE
“1) Revocare l'affido del minore all'Ente e disporre l'affido condiviso ai genitori. CP_2
2) Disporre che i Servizi proseguano gli interventi in essere e provvedano a mantenere il monitoraggio e un'attenta presa in carico del nucleo familiare nel contesto di entrambi i genitori, con un lavoro di rete efficiente, che vigili e promuova uno stretto coordinamento tra tutti gli operatori e i professionisti individuati dall'ente, ovvero scelti dalle parti, inclusi gli eventuali terapeuti dei genitori e quelli del figlio. I Servizi, ove richiesto dal minore, dovranno attivare un supporto psicologico per e valutare, sempre ove di interesse CP_2 per il minore, l'attivazione di una ADM.
3) Confermare il collocamento di presso la madre. CP_2
4) Disporre che il padre possa vedere il figlio secondo le modalità condivise dalle parti nell'accordo del
17.2.2025 ( doc. a) e quelle che verranno via via ritenute adeguate dai Servizi sociali nell'interesse del minore e comunque compatibilmente agli impegni e alle esigenze del ragazzo.
5) Le vacanze scolastiche, i ponti, le vacanze estive del minore con ciascun genitore saranno altresì calendarizzate secondo le indicazioni dei Servizi sociali possibilmente con l'accordo dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno, in ogni caso tenendo conto della volontà di e delle esigenze dello stesso. CP_2
6) Con spese e competenze di causa in via solidale a carico delle parti ove il Tribunale, valutata attentamente la situazione patrimoniale dei genitori, non riterrà di confermare il patrocinio a spese dello Stato”.
**********************************************************************************
pagina 7 di 35 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 febbraio 2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario nel Comune di Malè in data 4 giugno 1995 (trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Malè, anno 1995- N.
5 - Parte II- Serie A), in regime di separazione dei beni, con
[...]
, dalla cui unione sono nati i figli (in data 24 giugno 1996), (in data CP_1 Per_4 PE
23 giugno 2003) e (in data 18 gennaio 2009), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la CP_2 separazione giudiziale dei coniugi. Domandava, altresì, disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli ancora minori, con collocamento prevalente presso la madre, conseguente assegnazione alla stessa della casa sita in LA viale RA n. 63, piano 8° con conseguente rilascio della porzione del piano 9° meglio in atti indicata, tempi di frequentazione paterna in ricorso indicati, un contributo mensile indiretto a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente con decreto del 2 marzo 2021 integrava il contraddittorio e fissava udienza presidenziale con la comparizione delle parti per il 22 giugno 2021.
Nelle more veniva depositato in data 10 marzo 2021 da autonomo ricorso per Controparte_1 separazione con cui la stessa chiedeva la separazione con addebito al marito, disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli ancora minori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa sita in LA viale RA n. 63, piani 8° e 9°, tempi di frequentazione paterna in ricorso indicati, un contributo mensile indiretto a carico del padre a titolo di mantenimento dei due figli nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di €
300,00 e ulteriori domande in parte inammissibili.
Con decreto del 26 marzo 2021, ravvisata la connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, veniva disposta la riunione del procedimento n. 12899/21 al n.9380/21 anteriormente iscritto e previa assegnazione di un termine al resistente per il deposito di una memoria difensiva, veniva confermata la data del 22 Pt_1 giugno 2021 per la comparizione personale delle parti.
Nel primo procedimento con memoria difensiva ritualmente depositata in data 20 maggio 2021, si costituiva la parte resistente che chiedeva anche ella la separazione avanzando domanda di addebito a carico del CP_1 SI;
chiedeva altresì disporsi l'affido condiviso dell'unico figlio ancora minore, con collocamento Pt_1 prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa sita in LA viale RA n. 63, piani 8° e 9°, tempi di frequentazione paterna in ricorso indicati, un contributo mensile indiretto a carico del padre a titolo di mantenimento dei due figli nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del giorno 22 giugno 2021, il Presidente F.F., dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi. All'esito si tentavano ipotesi conciliative perlomeno provvisorie. Il SI si impegnava a recuperare il rapporto con Pt_1
pagina 8 di 35 riprendendo a sentirlo e a vederlo e anche a ripristinare il rapporto con e a . Si CP_2 Per_4 PE impegnava, altresì, a reperire una casa in locazione dove potersi trasferire e si dichiarava disponibile a provvedere a pagare la rata di finanziamento di euro 590 relativa allo studio del 9° piano di proprietà della moglie, ove gli venisse consentito l'utilizzo. Acconsentiva da ultimo all'assegnazione alla SIa della CP_1 casa coniugale comprensiva dell'8° e 9° piano.
Dopo varie discussioni le parti, essendosi riservate di valutare ipotesi di accordi con riferimento ai vari immobili di viale RA e alle diverse questioni sollevate negli atti esulanti la separazione, raggiungevano il seguente accordo provvisorio al fine di verificare se fosse possibile raggiungere un accordo definitivo o anche solo a chiusura della fase presidenziale:
- Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_2 madre e con tempi di frequentazione con il padre che dovranno essere gradualmente avviate secondo tempi e modalità che il padre si impegna a attuare eventualmente anche con l'aiuto di qualche professionista o centro specializzato,
- Assegnazione alla SIa della casa coniugale comporta del piano 8 e piano 9; CP_1
- Obbligo a carico del sig. di versare alla SIa a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 indiretto dei due figli e una somma di € 600 al mese (annualmente rivalutabile con indici PE CP_2
Istat) entro il 10 di ogni mese con decorrenza da giugno 2021 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linne Guida del Tribunale di LA;
- Le parti concordano che il singor continui ad utilizzare lo studio del 9 ° piano di proprietà della Pt_1 SIa pagando da giungo 2021 l'intera rata di finanziamento per € 590, riservandosi per il CP_1 futuro di definire la questione con un contratto o con diverso accaordo, rimanendo comunque liberi di assumere diverse detremianzioni in merito.
- Le parti chiedono pertano un rinvio della causa in fase presidenziale per verificare se sia possibile raggiungere un diverso e migliore accordo anche definitivo.”
Il Presidente F.F., dato atto, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, recepiva l'accordo provvisorio e rinviava all'udienza ancora in fase presidenziale del 19 ottobre 2021 al fine di verificare la possibilità di un accordo definitivo tra le parti e comunque per ogni diversa e migliore determinazione.
A tale udienza così rinviata del 19 ottobre 2021 le parti, dando atto di non aver raggiunto un accordo, si riportavano alle note depositate in atti, peraltro neppure autorizzate, e precisavano le domande.
Il Presidente F.F. si riservava e a scioglimento della riserva pronunciava in pari data ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. che si riporta:
“RILEVATO che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio;
ed è volto a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa.
pagina 9 di 35 LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 22 giugno 2021 e alla successiva udienza in prosecuzione del 19 ottobre 2021.
RILEVATO che le parti medesime, nel corso dell'udienza presidenziale del 22 giugno 2021 ottobre 2016, dopo essere state ampiamente sentite e dopo ampia discussione, raggiungevano il seguente accordo provvisorio al fine di verificare se fosse possibile raggiungere un accordo defintivo o comunque anche solo a chiusura della fase presidenziale:
1)Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la CP_2 madre e con tempi di frequentazione con il padre che dovranno essere gradualmente avviate secondo tempi e modalità che il padre si impegna a attuare eventualmente anche con l'aiuto di qualche professionista o centro specializzato,
2)Assegnazione alla SIa della casa coniugale comporta del piano 8 e piano 9; CP_1
3)Obbligo a carico del sig. di versare alla SIa a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 indiretto dei due figli e una somma di € 600 al mese (annualmente rivalutabile con indici PE CP_2
Istat) entro il 10 di ogni mese con decorrenza da giugno 2021 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linne Guida del Tribunale di LA;
4)Le parti concordano che il singor continui ad utilizzare lo studio del 9 ° piano di proprietà della Pt_1 SIa pagando da giugno 2021 l'intera rata di finanziamento per € 590, riservandosi per il futuro di CP_1 definire la questione con un contratto o con diverso accordo, rimanendo comunque liberi di assumere diverse determinazioni in merito.
5)Le parti chiedono pertanto un rinvio della causa in fase presidenziale per verificare se sia possibile raggiungere un diverso e migliore accordo anche definitivo”.
OSSERVATO che, alla successiva udienza di rinvio del 19 ottobre 2021, le parti, anche con note integrative se pur non autorizzate ma depositate rispettivamente il 15 e il 16 ottobre 2021, dando atto dell'esito negativo delle trattative per giungere ad un accordo definitivo per la trasformazione in consensuale come ventilato, davano atto che il padre non era riuscito a riprendere alcun rapporto significativo con i figli e in specie con l'unico figlio minore , che si rifiutava di rispondere ai suoi messaggi, se pur offrendo ognuno una CP_2 versione diversa, essendo di contro ulteriormente aumentata la conflittualità tra le parti e la difficoltà a assumere decisioni condivise, insistendo la SIa per l'affido esclusivo a sé dei figli come da nota CP_1 integrativa mentre il sig. per l'intervento e una presa in carico da parte dei Servizi Sociali. Pt_1
RITENUTO che allo stato, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e di quanto allegato e dedotto, pur essendo emerse delle serie difficoltà di relazione tra il padre e il figlio (unico figlio minorenne) ed CP_2 evidenziatosi una situazione di criticità del nucleo familiare con un'interruzione di rapporti tra i genitori e tra il padre e tutti i figli - in mancanza al momento di elementi concreti e specifici circa l'inidoneità genitoriale dei genitori o di uno di essi, che al di là delle reciproche accuse e dei gravi difetti di comunicazione, hanno perlomeno tentato di voler risolvere la difficile situazione con un accordo provvisorio sebbene poi con pagina 10 di 35 deludenti esiti - possa essere disposto l'affido condiviso del figlio minore della coppia (nato il 18 CP_2 gennaio 2009) trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore, con collocamento prevalente presso la madre nel rispetto delle abitudini di vita consolidate del minore che è rimasto a vivere con la madre dopo l'allontanamento del padre e stante l'interruzione dei rapporto con lo stesso, fatta salva ogni diversa valutazione in punto di responsabilità genitoriale all'esito della valutazione psicodiagnostica rimessa al
Servizio Sociale competente che dovrà essere disposta come in dispositivo, apparendo a questo punto oltremodo necessaria.
RITENUTO che, quanto alla frequentazione con il padre, tenuto conto delle evidenziate serie difficoltà di relazioni con il figlio, debba essere parimenti demandato ai Servizi Sociali, competenti territorialmente, di ripristinare la relazione tra il padre e , purché il padre mostri serietà e responsabilità nel voler CP_2 riprendere un rapporto stabile e nel rispetto della volontà e dei tempi di , provvedendo a regolamentare CP_2 tempi e modalità consoni, inizialmente se del caso con modalità osservate, con progressivo graduale ampliamento e/o eventuale liberalizzazione, nel modo più rispondente all'interesse del minore e tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del medesimo.
RILEVATO, altresì, che stante l'interruzione dei rapporti tra il padre con il figlio minore e attesa la precarietà della situazione del nucleo familiare con gravi ed evidenziatesi problemi di comunicazione tra le parti che faticano ad attuare un progetto condiviso nell'interesse del figlio minore e a prendere consapevolezza circa la pregiudizialità per il figlio del permanere del loro conflitto coniugale, attesa anche la chiusura della SIa
[...]
verso un serio e immediato percorso di supporto alla genitorialità con una presa in carico del figlio per la CP_1 verifica circa la possibilità di un ripristino della relazione con il padre che necessita anche inevitabilmente di un contributo e di un impegno fattivo della madre, deve essere dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di
LA, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di prendere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto del minore e dei genitori come meglio indicati in dispositivo, nonché di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica al fine di fornire al Tribunale tutti gli elementi utili per individuare il miglior regime di affidamento e collocamento, mantenendo l'assetto attuale ovvero disponendo delle modifiche (come da domanda della madre che chiede l'affido esclusivo ovvero con l'intervento di un Ente terzo) individuando le migliori modalità e tempi di frequentazione con il padre, con relazione da far pervenire entro il termine indicato in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
OSSERVATO come al collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, presso cui vive anche la figlia
, economicamente non autosufficiente, ne consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sito PE in LA in viale RA 63, pacificamente composta dalle unità abitative poste al piano 8° ed al piano 9°, di proprietà dei nonni paterni, collegati tra loro da una scala interna e da tempo utilizzati dalla famiglia come abitazione sede del nucleo familiare con una suddivisione degli spazi interni in base alle diverse esigenze dei figli e degli animali domestici, in corrispondenza anche dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22
pagina 11 di 35 giugno 2021. Tale provvedimento si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420); devono altresì applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli, che è un sistemista Pt_1 informatico che svolge attività di assistenza tecnica a favore di terzi clienti. In passato, è stato socio e amministratore di MECAMO s.n.c. e sino al 2012 amministratore e socio di Controparte_8
. Dal 2012 ha dichiarato di svolgere la propria attività come consulente munito di partita Iva in
[...] favore di società, ditte, associazioni professionali, liberi professionisti. Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta dal PF 2018 un reddito complessivo pari a € 53.579; reddito imponibile pari a € 41.935; dal PF 2019 un reddito complessivo di € 46.696 (componenti positive per € 146.472; spese per € 100.072, differenza per €
46.300); dal PF2020 un reddito complessivo pari a € 59.169 (componenti positive per € 138.074; spese per €
79.274, differenza per € 58.800), pari ad un reddito netto mensile decurtato delle imposte e rapportato a dodici mensilità di circa € 3.050. Ha lasciato il 31 agosto 2021 l'immobile di proprietà della moglie posto al 9° piano dove si era trasferito a vivere in relazione al quale si era impegnato a pagare il finanziamento di € 590 mensile, acquistando in data 30 luglio 2021 un immobile a AN GN via Gabriele D'Annunzio n. 1 per il corrispettivo di € 105.000, contraendo un mutuo con rata mensile di € 380 mensili e deve sostenere anche il canone di locazione per € 450 di un immobile adibito a ufficio (cfr. documenti prodotti in udienza dal difensore), che ragionevolmente verrà scaricato come costo della sua libera attività professionale. La SIa
lavora come infermiera professionale presso l'Ospedale Pio X con uno stipendio mensile riferito di € CP_1
1.600,00 per 13 mensilità; dal CU 2019 risulta un reddito da lavoro dipendente pari a € 29624,35; dal CU
2020 un reddito da lavoro dipendente per € 27443,81 pari ad un reddito netto mensile decurtato delle imposte e rapportato a dodici mensilità di circa € 1.850 mensili. La SIa era altresì anche proprietaria di un immobile sito in Malè (TN) che era in precedenza in locazione (con canone di € 600,00= mensili), in seguito venduto e la cui provvista - secondo quanto riferito dalla moglie - sarebbe stata utilizzata dalla SIa per pagare il mutuo dell'immobile sito al 7° piano di proprietà dei coniugi ed abitato dai genitori del marito. Controparte_9
RILEVATO altresì, per completare il quadro della rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti, che nel medesimo stabile ove si trova la casa coniugale in LA in Viale RA 63, al 9° piano, sul lastrico solare, è stato edificato una porzione immobiliare, che è stata completamente ristrutturata, di esclusiva proprietà della SIa utilizzata in precedenza dal IG. , come ufficio, per lo CP_1 Pt_1
pagina 12 di 35 svolgimento della propria attività professionale e in seguito come abitazione fino al momento del rilascio, con finanziamento acceso in data 05 febbraio 2018 e rata mensile di € 590 circa mensili appoggiata sul conto corrente della SIa, cui la stessa, stante il rilascio da parte del marito, dovrà provvedere valutandone la destinazione e la potenzialità economica. Al 7° piano dello stabile vivono i genitori del sig. all'interno di Pt_1 un appartamento di proprietà al 50% dei coniugi . In LA in V.le RA 21, invece, vi è un Controparte_9 altro appartamento dove i coniugi godono della nuda proprietà mentre i nonni paterni ne hanno l'usufrutto e che è concesso in locazione a terze persone, i cui canoni di locazione risultano goduti esclusivamente dai genitori del sig. , i quali sono comproprietari di un appartamento sito in Bellaria, le cui rate del mutuo Pt_1 per € 180 al mese sono state pagate dai coniugi, come affermato dalla e non contestato dal marito, dal CP_1 momento dell'acquisto (anno 2005) sino al 2 marzo 2020, in quanto appoggiate al conto corrente intestato alla
IG.ra . CP_1
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto dei due figli e , atteso che la figlia PE Per_5
vive autonomamente, sulla base degli elementi acquisiti e dei documenti prodotti, tenuto conto della Per_4 rispettiva complessiva situazione patrimoniale, lavorativa e abitativa sopra valutata e valorizzata, considerati gli oneri economici rispettivamente anche attualmente a carico delle parti, considerando che l'assegnazione alla SIa della casa coniugale composta da entrambi i piani costituisce comunque una forma di contribuzione di cui occorre tener conto a fronte dell'onere di mutuo che deve sostenere il marito, considerando inoltre che le parti avevano in punto economico sottoscritto un accordo la scorsa udienza come sopra indicato e tenuto conto degli assenti oneri di mantenimento diretto del padre se pur in una prospettiva di auspicabile ripresa dei rapporti, di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione mediante il versamento mensile di un assegno che pare equo e congruo in rapporto alla situazione economica e abitativa oltre che alle esigenze dei figli medesimi nella misura di € 800,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2021 oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
RILEVATO infine, che, sulla base dei dati e delle risultanze in atti, svolgendo la SIa , dotata di CP_1 specifica competenza professionale, un'attività lavorativa stabile che le consente di percepire un reddito adeguato, senza che emerga una così rilevante disparità reddituale tra le parti e senza che sia stato in alcun modo dedotto o allegato alcunchè in ordine ad un supporto tenore di vita, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, su cui peraltro la stessa nulla aveva insistito in sede di accordo provvisorio.
OSSERVATO, da ultimo, che deve essere sin d'ora sollevata l'inammissiblità di tutte le altre domande avanzate dalla SIa in ordine alla richiesta disponibilità dell'autovettura e alla destinazione degli immobili CP_1 non costituenti casa coniugale e/o occupati dai suoceri e/o dal marito, non rientranti nella competenza di questo Tribunale in quanto soggette al rito ordinario, autonome e distinte rispetto alla presente controversia per cui non è applicabile la connessione ex art. 40 c.p.c., che comunque la parte ben potrà avanzare e far CP_1 valere in altra sede davanti ad che certamente vanno valutate e valorizzate nell'ambito della complessiva situazione patrimoniale delle parti.
pagina 13 di 35 Visto l'art. 708 c.cp.c
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 22 giugno
2021):
1) il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_11 CP_2 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in LA viale RA n. 63;
2)ASSEGNA la casa familiare di LA viale RA n. 63, piano 8° e 9°, già destinati e adibiti a casa coniugale, con tutti gli arredi alla madre che vi abita anche con la figlia , con spese condominiali ordinarie e PE utenze a carico del coniuge assegnatario e spese condominiali straordinarie in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
3)INCARICA i Servizi Sociale del Comune di LA, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST nonché con i Servizi Sociali e
Specialistici del Comune di AN GN (in relazione al luogo di residenza del padre), ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
-di ripristinare la relazione tra il padre e - ove sussistano le condizioni nel rispetto della volontà e dei CP_2 tempi di e purchè il padre mostri serietà e responsabilità nel voler mantenere un rapporto stabile e CP_2 costante - regolamentando tempi e modalità, inizialmente se del caso con modalità osservate, con progressivo eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, nel modo più rispondente all'interesse del minore e tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del medesimo;
-di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, anche per favorirne un accesso al padre maggiormente sereno e stabile;
-di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia individuale per CP_2 entrambi i genitori, in particolare per il padre al fine di facilitarne l'accesso al figlio;
-di svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di pregiudizio per il minore;
-di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori e la situazione del minore al fine di fornire tutti gli elementi per consentire al Tribunale l'adozione dei provvedimenti più consoni e in particolare per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse del medesimo ovvero se occorra apportare delle modifiche (come da domanda della madre che chiede l'affido esclusivo ovvero con l'intervento di un Ente terzo), in ordine altresì ai tempi e modalità di visita del figlio con il genitore non collocatario (con le pagina 14 di 35 indicazioni precise in ordine ai tempi e modalità suggerite e/o attuate) con un progetto a lungo termine e sugli interventi avviati e/o da porre in essere, con relazione in ordine all'attività qui compiutamente delegata entro e non oltre il 25 febbraio 2022;
4)PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Parte_1 PE
e mediante versamento, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2021 a entro CP_2 Controparte_1 il 10 di ogni mese dell'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) importo annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di LA congiuntamente al Tribunale di LA, all'Ordine degli Avvocati di
LA e all'Osservatorio della giustizia civile di LA il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 15 di 35 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5)RIGETTA la domanda avanzata da di un assegno di mantenimento per sé; Controparte_1
6)SOLLEVA sin d'ora l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate da Controparte_1 relativamente all'autovettura e agli immobili non costituenti casa coniugale.”
Nominava, dunque, sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 17 marzo
2022, in seguito disposta, con decreto in atti, con modalità di trattazione scritta.
All'udienza del 17 marzo 2022 le parti nelle note di trattazione scritta autorizzate ritualmente depositate, si riportavano alle istanze e conclusioni già formulate in atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il Giudice con verbale in atti rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 2994/2022 pronunciata in data 30 marzo 2022 e pubblicata in data 6 aprile 2022, il Tribunale di LA pronunciava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
In pari data il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui assegnava alle
[...] parti i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. con riserva di provvedere sulle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.; e conferiva altresì nuova delega ai Servizi Sociali per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare, invitando le parti, anche sulla base degli esiti degli interventi avviati e degli accertamenti svolti, ad addivenire ad ipotesi di soluzioni concordate e conciliative, nell'interesse del figlio minore.
Successivamente, i difensori di entrambe le parti, con istanza congiunta del 13 maggio 2022, dando atto del tentativo delle parti di percorrere ipotesi conciliative, chiedevano un differimento dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, 6 co. nn. 2 e 3 c.p.c. di prossima scadenza.
Con provvedimento del 27 maggio 2022 il Giudice Istruttore, vista la suindicata istanza depositata e ritenuto di poterla accogliere nei termini da loro richiesti, differiva quindi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, 6 co. nn. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente al 20 settembre 2022 e 10 ottobre 2022.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dell'ultimo termine concesso, così provvedeva con ordinanza del 13 ottobre 2022 che si riporta nella parte motiva:
pagina 16 di 35 “RILEVATA l'ammissibilita' di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO che le prove orali per testi ed interpello come dedotte e formulate dalla parte ricorrente
[...]
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di Parte_1 ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli irrilevanti, formulati genericamente senza alcuna indicazione spazio- temporale in parte anche dal contenuto valutativo oltre che superati dalle risultanze già acquisite in atti;
RITENUTO altresì che anche le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte resistente CP_1
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in
[...] quanto vertenti su capitoli irrilevanti, dal contenuto generico e anche in parte valutativo (nn. 1, 3) anche formulati negativamente (n. 3) e in parte superati dalle risultanze acquisite;
OSSERVATO, altresì, che anche in accoglimento delle istanze di esibizione avanzate dalle parti e comunque nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio di cui il Giudice del conflitto familiare dispone in presenza di figli minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n.4205;
Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606; Cass. Sez. I 22 maggio 2014 n. 11412;Cass. Sez.
I 23 ottobre 2017 n. 25055) appare necessario, anche alla luce delle verbalizzazioni rese delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e patrimoniale in particolare delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, norma applicabile anche al giudizio di separazione (Cass.,
17 maggio 2005, n. 10344; Cass., 7 marzo 2006, n. 4872; Cass., 17 giugno 2009, n. 14081) in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con il necessario deposito di tutta la documentazione ivi indicata ritenuta utile e rilevante (anche con riferimento al lasso temporale ivi indicato) con l'aggiornamento anche del
MODELLO PER LA DISCLOSURE come meglio specificato in dispositivo nel termine ivi indicato, essendo peraltro effettivamente carente quanto dichiarato e depositato dal ricorrente;
RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 e/o di ulteriori accertamenti di natura tributaria avanzate dalla parte resistente per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
RITENUTA del tutto superflua la richiesta di CTU sulla casa avanzata dalla parte ricorrente;
OSSERVATO che deve essere dato nuovo incarico ai Servizi già in caricati e fissata udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione, con invito alle parti ad abbassare il conflitto e a collaborare maggiormente nell'interesse dei figli;
PQM
1)AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2)NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
pagina 17 di 35 3)ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 20 DICEMBRE 2022 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino:
a)Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 gennaio 2020 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendale con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti;
b)Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione;
c)I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 gennaio 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d)I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa (senza omissis) dal 1 gennaio 2020 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero;
e)Il numero di collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e delle mansioni dal 1 gennaio
2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f)Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 gennaio 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
g)L'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 gennaio 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
h)Eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in Italia e all'estero, per il periodo dal 1 gennaio 2020 alla data del deposito della dichiarazione;
i)Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti.
4)ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine alla compilazione del MODELLO
PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di LA, dal Tribunale di LA, dal Consiglio dell'Ordine di LA e pagina 18 di 35 dell'Osservatorio della giustizia civile di LA, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito;
5)NON AMMETTE le ulteriore prove di esibizione ex art. 210 c.p.c., di accertamenti di natura tributaria, di CTU sulla casa come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
6)DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di LA in collaborazione con quelli di AN
GN, ognuno per quanto di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e completini gli accertamenti compiutamente e analiticamente disposti con provvedimento del 19 ottobre 2021 e successivo del
30 marzo 2022, con particolare attenzione alla relazione tra il padre e , attivando/proseguendo con CP_2 tempestività e urgenza tutti i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per rendere possibile e sereno l'accesso alla figura paterna, avviando/proseguendo tutti gli ulteriori interventi di sostegno per il minore nonché per i genitori e in specie per il padre, fornendo quindi, all'esito degli accertamenti psicosociali e psicodiagnostici, ogni utile elemento al Tribunale per assumere le decisioni più conformi in punto di responsabilità genitoriale e tempi di frequentazione, indicando se debbono essere apportate modifiche all'assetto attualmente vigente (eventualmente con l'intervento di un Ente terzo), con tutti i suggerimenti e le indicazioni del caso e con l'elaborazione di un progetto come già richiesto e un auspicabile calendario che preveda la ripresa della frequentazione paterna, con relazioni da far pervenire entro e non oltre il 12 GENNAIO
2023, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio per il minore che non sia emendabile con l'intervento dei Servizi delegati.
7)INVITA le parti a volere seriamente e concretamente tentare di percorrere possibili ipotesi di soluzioni concordate e conciliative della presente vertenza.
8)FISSA udienza per esame delle relazioni dei Servizi e per ulteriore trattazione per il giorno 8 FEBBRAIO
2023 ore 9,30”.
All'udienza del giorno 8 febbraio 2023, innanzi al Giudice Istruttore, il difensore di parte attrice dichiarava la disponibilità del SI ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità o comunque Pt_1 qualunque altro intervento anche di coordinazione genitoriale attesa la totale assenza di comunicazione delle parti ed evidenziava l'avvenuta ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie e , in quel periodo Per_4 PE trasferite ad Udine per lo svolgimento della loro attività calcistica. Il difensore di parte convenuta si riservava di interloquire con la propria assistita in ordine alla valutazione di una sua eventuale disponibilità ad intraprendere il suindicato percorso suggerito anche dal Giudice. I difensori concordavano e chiedevano che non si procedesse all'audizione del minore ritenuto in quella fase pregiudizievole per il medesimo, con CP_2 riserva di eventuale richiesta nel prosieguo. All'esito, il Giudice Istruttore, così provvedeva a verbale:
“dato atto, sentiti i difensori, letti gli atti rilevato come il quadro emerso, con una situazione di grave precarietà e complessità del nucleo familiare, con interruzione dei rapporti tra e il padre da anni con il riemergere di una conflittualità tra le parti e una CP_2
pagina 19 di 35 incomunicabilità tra le stesse, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci di rappresentare realmente l'interesse del figlio, che si trova in una situazione di particolare disagio e la necessità di garantire che tutti gli interventi necessari per la tutela del figlio siano effettivamente attuati con anche un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita di - che deve trovare spazio e tutela come soggetto di CP_2 diritti propri nel presente procedimento - la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
RITENUTO, pertanto, che deve essere nominato a un curatore speciale che possa assumere il compito CP_2 di rappresentare e tutelare lo stesso raccogliendo le sue opinioni e la sua volontà e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore medesimo già in precedenza disposti. Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato ARMANDO
CECATIELLO del Foro di LA - dovrà rappresentare il minore anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
OSSERVATO pertanto che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi e fissata nuova udienza per ulteriore trattazione;
PQM
1) NOMINA in favore di (nato a [...] in data [...]) un curatore speciale, individuato nella CP_2 persona dell'avvocato AVV. ARMANDO CECATIELLO, iscritta all'albo degli Avvocati di LA, che avrà il compito, di rappresentare e tutelare il minore nel corso degli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi Sociali e dei
Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse del medesimo, con incarico altresì di sentire il minore e raccogliere la sua opinione e di coordinarsi e comunicare con gli operatori sociali;
2) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 30 MARZO 2023 per il deposito di memoria difensiva;
3) RINVIA all'udienza del 31 MAGGIO 2023 ORE 9,30 per ulteriore trattazione con la comparizione delle parti, fatta salva ogni diversa e ulteriore determinazione e valutazione”.
Con memoria ritualmente depositata in data 29 marzo 2023, si costituiva il Curatore Speciale del minore CP_2 avv. Armando Cecatiello riservando le proprie conclusioni all'esito degli approfondimenti ritenuti necessari.
All'udienza del 31 maggio 2023, innanzi al Giudice Istruttore, comparivano personalmente le parti con i difensori nonché il nominato Curatore Speciale. Il Curatore Speciale evidenziava, tra l'altro, la necessità per i genitori di avvio di un percorso di supporto alla genitorialità che potesse aiutarli ad attenuare l'accesa conflittualità che si stava riversando sul figlio minore e che consentisse allo stesso libero accesso al padre.
Veniva ribadito nuovamente, atteso anche quanto anche dal Curatore Speciale, che non fosse opportuno procedere all'ascolto giudiziale del minore . CP_2
Dopo ampia discussione, le parti si impegnavano a rivolgersi ad un professionista o ad un centro specializzato per intraprendere autonomamente un percorso alla genitorialità come suggerito dal Curatore Speciale che potesse pagina 20 di 35 attenuare la loro conflittualità in una prospettiva di accesso del figlio al padre, individuando come professionista la dott.ssa o altro professionista in caso di indisponibilità della stessa. Persona_6
Dopo ulteriori interlocuzioni i procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza per verificare l'esito del percorso che le parti si erano impegnate ad intraprendere e le stesse parti prestavano il loro consenso sia per la trasmissione di una relazione da parte della professionista individuata dal Tribunale sul percorso intrapreso sia sul coinvolgimento dello stesso Curatore Speciale nel loro percorso nell'interesse del minore.
Il Giudice Istruttore rinviava quindi l'udienza per verificare l'esito del suindicato percorso e l'evoluzione del rapporto tra le parti ed auspicabilmente tra le parti ed il minore al giorno 8 novembre 2023, con ordine CP_2 per la parte più diligente di depositare dieci giorni prima dell'udienza la relazione della professionista atteso il consenso prestato.
All'udienza del giorno 8 novembre 2023, innanzi al Giudice Istruttore, comparivano le parti ed il Curatore
Speciale. Il Giudice Istruttore, prendeva atto della dichiarazione di parte convenuta, comparsa personalmente senza l'assistenza di un difensore di fiducia, di non aver provveduto alla nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente e di essere, pertanto, in attesa della risposta degli avvocati che avevano fatto istanza di visibilità. Dopo ampia discussione anche in ordine alla situazione ancora molto critica di , il CP_2 difensore della parte attrice ed il Curatore Speciale chiedevano che venisse disposto l'affido all'Ente del minore
, anche per rendere più incisivi gli interventi dei Servizi e che venisse data ulteriore e più precisa delega CP_2 ai Servizi Sociali e Specialistici con un mandato più preciso come chiesto dal Curatore Speciale per far intraprendere al minore un percorso di avvicinamento al padre.
All'esito, il Giudice Istruttore così provvedeva:
“Sentite le parti ed esaminate tutte le risultanze;
Viste le richieste del curatore speciale e del difensore del ricorrente,
Rilevato come sia chiaramente emersa una situazione di assoluta precarietà del nucleo familiare e del minore con interruzione dei rapporti con il padre, con altresì l'emergere di condotte non del tutto adeguate del CP_2 ragazzo sul paino scolastico che evidenziano una situazione di disagio del medesimo e con comportamenti da ultimo anche oppositivi nei confronti del curatore speciale;
Osservato come la situazione di conflittualità e incomunicabilità tra le parti, lungi dall'essersi attenuata con gli interventi avviati e con anche la nomina del curatore speciale si è finanche aggravata, pur apprezzando che le parti medesime all'odierna udienza si siano Per_ di nuovo impegnate a intraprendere e riprendere il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa interrotto dalla madre per motivi economici con l'accordo sopra riportato e con oneri di spesa a carico del padre medesimo per i colloqui di coppia;
Osservato, pertanto, come in questo quadro non possa essere più mantenuto il regime di affido condiviso;
Osservato quindi, come alla luce di quanto emerso con gli ulteriori sviluppi, anche per consentire ai Servizi
Sociali di agire con maggiore incisività nel nucleo familiare e intervenire con immediatezza e efficacia per favorire il rispristino di una relazione tra il padre e , pare a questo punto opportuno e necessario CP_2 nell'interesse del minore l'intervento di un Ente terzo che possa così aiutare le parti a dirimere un conflitto pagina 21 di 35 ancora aperto e ad aiutare soprattutto il padre ad avere un accesso al figlio al momento del tutto inesistente, disponendo conseguentemente l'affido del medesimo al Comune di LA, mantenendo al momento il collocamento presso la madre e confermando tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici con una presa in carico maggiormente incisiva ed efficace e con l'avvio degli ulteriori interventi che le parti hanno concordato come meglio indicato in dispositivo con un relazione di aggiornamento;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'accordo delle parti e di rinviare la causa per esame delle relazioni;
PQM
A PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL 19.10.2021
1) Affida ex art. 333 c.c. il figlio minore , nato in data [...] al Comune di LA (con CP_2 trasferimento delle relative competenze in caso di mutamenti anagrafici delle parti) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo tali decisioni di maggior interesse per il figlio vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) Prende atto che le parti si sono impegnate a riprendere il percorso di supporto alla genitorialità con la Per_ dott.ssa secondo gli incontri dalla stessa indicati, con costo delle sedute di coppia integralmente a carico Per_ del sig. , con relazione della dott.ssa da trasmettere a cura della parte più diligente, stante il Pt_1 consenso delle parti, entro il 31 gennaio 2024 o prima ove venisse interrotto il percorso;
3) Conferma tutti gli incarichi già conferiti con la citata ordinanza e con tutti gli ulteriori provvedimenti, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di LA, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di AN GN (dove risiede il padre) e in stretta collaborazione anche con il curatore speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza presidenziale qui integralmente confermata, avviando con maggiore efficacia e urgenza tutti i necessari interventi e supporti anche di carattere psicologico per al fine di ripristinare in tempi brevi la relazione CP_2 con il padre e favorirne un accesso sereno e stabile nonchè individuando in tempi celeri un centro diurno dove poter inserire e/o avviando prontamente nel contesto materno interventi di educativa domiciliare con CP_2 anche sostegno compiti, almeno due volte a settimana e con tutti gli ulteriori interventi di supporto per il minore e per i genitori trasmettendo una relazione completa entro il 15 marzo 2024 sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare con l'elaborazione di un progetto a lungo termine per il minore, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive se debbano o meno essere apportate modifiche, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
3) Rinvia per esame delle relazioni sociali all'udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 10 APRILE 2024 , con riserva poi di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, fatta salva la necessità di udienza in presenza segnalata da una delle parti o dal curatore speciale pagina 22 di 35 Autorizza il curatore asociale alla trasmissione urgente del presente verbale al di LA e ai Servizi CP_5 del Comune di AN GN”.
Con provvedimento del 10 Aprile 2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte delle parti e del Curatore
Speciale nonché le relazioni di aggiornamento pervenute anche in ordine al percorso di supporto per la difficile situazione del minore che le parti stavano facendo se pur a fatica, conferiva nuova delega ai Servizi e CP_2 rinviava la causa per esame delle ultime relazioni dei Servizi Sociali e per eventuale precisazione delle conclusioni nel caso le relazioni fossero state esaustive e ove non dovesse essere disposto nel proseguo l'ascolto del minore , all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi entro il CP_2
25 settembre 2024.
Con provvedimento del 25 settembre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte delle parti con richiesta di rinvio stante l'avvio di trattative per un auspicabile accordo e le note scritte del curatore speciale che davano atto di un effettivo sensibile miglioramento della situazione familiare con pari richiesta di un rinvio a non meno di due mesi, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 18 dicembre 2024, con invito per le parti a trovare accordi completi nell'interesse di . CP_2
Successivamente, i difensori di entrambe le parti, con istanza congiunta del 17 dicembre 2024, dando atto dell'effettivo miglioramento della situazione familiare in ordine sia al rapporto tra i coniugi sia a quello tra padre e figlio come riferito dal Curatore Speciale nelle sue note scritte, chiedevano la concessione di un breve differimento dell'udienza al fine di definire il contenuto dell'accordo, già in fase di conclusione.
Con decreto del 18 dicembre 2024, il Giudice Istruttore, letta l'istanza congiunta delle parti di differimento, differiva per i medesimi incombenti già previsti all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 19 febbraio 2025, con invito per le parti a trovare un accordo, attesa anche la necessità di dover definire in tempi celeri il procedimento stante l'anno di iscrizione.
Con provvedimento del 19 febbraio 2025, il Giudice Istruttore, lette le note scritte autorizzate delle parti ex art. 127 ter c.p.c. con la precisazione delle conclusioni congiunte delle parti con adesione del curatore speciale, pur avendo chiesto quest'ultimo il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, senza la richiesta della concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali, rimetteva subito la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande formulate dalle parti, considerando, anche, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con adesione del Curatore Speciale.
In punto di responsabilità genitoriale sul figlio minore, gli elementi acquisiti, le dichiarazioni rese dalle parti, le relazioni dei Servizi Sociali pervenute, la documentazione in atti, le risultanze acquisite anche per il tramite del pagina 23 di 35 Curatore Speciale, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita del figlio.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario procedere all'ascolto del minore, ritenuto manifestamente superfluo e pregiudizievole, alla luce delle precise dichiarazioni rese dalle parti, dell'accordo raggiunto e considerando che il minore è stato sentito dal Curatore Speciale che ne ha raccolto le opinioni e le volontà, oltre che dai Servizi incaricati. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327). Relativamente alle questioni economiche, i documenti depositati e gli elementi raccolti consentono di poter operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche delle parti per la determinazione del mantenimento dei figli, tenuto anche conto del pieno accordo raggiunto dalle parti medesime.
La domanda di separazione
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 30 marzo 2022 sentenza N. 2994/2022 non definitiva di separazione personale dei coniugi (pubblicata in data 6 aprile 2022).
La domanda di addebito
Il Collegio dà atto della rinuncia delle parti alla domanda di addebito, come da accordo raggiunto.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nata in data [...]), (nata in data [...]) e Per_4 PE
(nato in data [...]). CP_2
Quando è stato instaurato il presente procedimento era già maggiorenne, lo è diventata a Per_4 PE giugno del 2021 e pertanto nulla dovrà essere previsto ne' disposto nei loro confronti.
Relativamente invece al minore e sull'assetto maggiormente rispondente al suo interesse le parti, CP_2 all'esito di un lungo ed articolato procedimento, sono riuscite a trovare un pieno accordo in punto di regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con tempi di frequentazione paterna come da accordo in atti;
accordo che è stato riscontrato positivamente anche dal Curatore Speciale che ne ha chiesto la ratifica, se pur con alcune precisazioni.
Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva che la situazione del nucleo familiare e, in particolare, della coppia genitoriale, si sia positivamente evoluta rispetto al momento dell'affido di al Comune di LA, resosi CP_2 necessario a ragione della completa interruzione dei rapporti tra il padre e lo stesso minore.
A ciò si era giunti a causa dell'elevata conflittualità esistente tra le parti che continuavano a muoversi accuse reciproche rimpallandosi le responsabilità sulle motivazioni che avevano portato al consolidamento di una tale pagina 24 di 35 situazione. Il padre sosteneva che l'interruzione dei rapporti con i figli fosse condizionata dalle pressioni materne, mentre la madre riferiva di un persistente disinteresse del padre verso i figli sin dal tempo dell'instaurazione di quest'ultimo di una relazione extraconiugale con una nuova compagna.
Preme evidenziare che le parti, nonostante la situazione di criticità del nucleo familiare con interruzioni del rapporti tra i genitori e tra il padre e tutti i figli, in una prima fase inziale del giudizio, erano riuscite ad addivenire ad un accordo provvisorio tanto che, il Presidente f.f., con l'ordinanza del 19 ottobre 2021 sopra riportata, le cui motivazioni qui si condividono, disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, facendo però sin da subito intervenite e CP_2 incaricando i Servizi Sociali competenti in collaborazione con i Servizi Sociali Specialistici ASST di attivare tutti gli interventi necessari finalizzati al ripristino della relazione tra il padre ed il minore . CP_2
Tuttavia, nonostante l'intervento degli operatori sociali delegati, si ravvisava una persistente accesa conflittualità tra i genitori che si riversava sempre più sul figlio minore con evidenti disagi. CP_2
Veniva, pertanto, nominato un Curatore Speciale al minore nella persona dell' avv. Armando Cecatiello e successivamente, in sede di udienza del giorno 8 novembre 2023, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2021, anche su richiesta del padre e del Curatore Speciale, si disponeva l'affido del minore all'Ente Affidatario-Comune di LA con limitazione della responsabilità genitoriale, non ritenendo in quel momento possibile ne opportuno che le parti condividessero un progetto genitoriale comune con l'affido condiviso, attesa la situazione di assoluta precarietà del nucleo familiare e del minore che aveva CP_2 totalmente interrotto il rapporto con il padre. Si conferiva, altresì, ulteriore delega ai Servizi Sociali e
Specialistici già incaricati di continuare a svolgere una serie stringente di interventi e supporti volti alla realizzazione di un percorso di avvicinamento del minore al padre. CP_2
Sul punto, il Collegio rileva come dalle varie relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati, entrambi i genitori si siano impegnati a migliorare la situazione mostrandosi collaboranti durante i colloqui avvenuti con gli operatori sociali delegati nonché a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, avviato in una prima fase iniziale e poi interrotto successivamente a causa della elevata conflittualità.
Invero, come emerge nella relazione di aggiornamento inerente al suindicato percorso del 30 gennaio 2024, “le comunicazioni tra la SIa e il SI rimangono estremamente difficoltose e caratterizzate CP_1 Pt_1 da un'elevata conflittualità. ONstante ciò, entrambi i genitori si stanno autenticamente impegnando nel percorso proposto e provano a raggiungere accordi per il figlio ”. CP_2
In ordine al rapporto tra il padre e , nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di AN GN CP_2 del 12 marzo 2024, veniva altresì evidenziato un progressivo miglioramento, avendo riferito gli stessi Servizi che “il minore ha incontrato il padre, il quale si è mostrato collaborante con l'Ente Affidatario” ed ancora che
“alla luce degli elementi raccolti si conferma la collaborazione del sig. agli interventi proposti;
Pt_1 quest'ultimo, nonostante affaticato dalla situazione, ha sempre collaborato con gli operatori coinvolti nella presa in carico in favore del benessere del figlio”.
pagina 25 di 35 Da ultimo, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di LA del 24 settembre 2024, gli stessi Servizi concludevano che “il riposizionamento nelle reciproche relazioni tra i genitori ed il padre con i figli, in modo speciale con , scaturito dalla necessità di affrontare l'emergenza della malattia della sig.ra , CP_2 CP_1 sembra essersi stabilizzato in modo funzionale ad un nuova geografia familiare che ha permesso la ripresa dell'esercizio del ruolo paterno del sig. . Nell'ambito di questo forte cambiamento, in cui la sig.ra Pt_1 [...]
ha mostrato di riconoscere e consentire uno spazio affettivo/educativo all'altro genitore, il minore CP_1 sembra aver accettato la presenza del padre in modo sereno e costruttivo”.
All'esito quindi di questo complesso e articolato percorso, preme a questo punto evidenziare, come anche confermato dal Curatore Speciale con le conclusioni rassegnate, che grazie all'impegno profuso da tutte le risorse messe in campo da questo Tribunale, si è comunque giunti ad un'evoluzione positiva della situazione del nucleo, partendo da un inizio più difficile ad una situazione attuale caratterizzata da una collaborazione dei genitori con riapertura di un effettivo canale di comunicazione e da un avvenuto importante ripristino del rapporto tra il padre ed il minore . Quest'ultimo, infatti, ha manifestato un positivo miglioramento CP_2 riuscendo a superare, peraltro, il complicato periodo in cui rifiutava il percorso scolastico ed ogni aiuto che gli venisse offerto. Evidente è anche la sua manifestazione di apertura verso il padre a fronte della sua iniziale totale chiusura verso lo stesso manifestata per lungo tempo.
Orbene il Collegio ritiene sotto tale profilo che, pur permanendo delle fragilità all'interno del nucleo familiare tanto da aver riferito gli stessi Servizi Sociali del Comune di LA nella loro suindicata ultima relazione di aggiornamento del 24 settembre 2024 che “le scriventi continueranno a monitorare l'evoluzione della situazione ed a supportare i genitori nella verifica del progetto scolastico ed educativo di ”, le parti CP_2 abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, a cui ha aderito anche il Curatore Speciale, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, revocando il regime di affido all'Ente di e disponendone l'affido condiviso ad entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario CP_2 previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse del minore e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere del proprio figlio, proprio nell'ottica di una sempre maggiore responsabilizzazione dei genitori e in modo tale da accompagnare il percorso di crescita di . Va, altresì, confermato il collocamento prevalente presso la madre, presso cui è sempre rimasto a CP_2 vivere, figura genitoriale - pur con tutte le criticità - adeguata e affettiva, ciò in conformità anche alle richieste dello stesso Curatore Speciale.
Quanto alle visite padre-figlio, alla luce di quanto evidenziato dai Servizi Sociali incaricati e del contegno processuale delle parti nonché tenuto conto dell'età del minore il Collegio reputa di recepire integralmente l'accordo raggiunto anche su questo punto dalle parti, nel rispetto della volontà e degli impegni del ragazzo, il quale poi potrà accordarsi liberamente con i genitori, con potere di vigilanza dei Servizi.
pagina 26 di 35 A fronte delle valutazioni sopra esposte e tenuto conto delle criticità emerse, considerata la fase di crescita di e le persistenti fragilità delle relazioni familiari, con particolare riferimento al rapporto padre-figlio, il CP_2
Collegio ritiene opportuno, confermare gli incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di LA in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di AN GN, affinchè proseguano il percorso di monitoraggio e supporto psicologico del nucleo familiare al fine di sostenerlo nel percorso di crescita del minore, avviando o proseguendo tutti i necessari o opportuni interventi e organizzando sia colloqui individuali sia colloqui di coppia padre-figlio. Si provvede pertanto come in dispositivo.
La casa coniugale
Atteso il collocamento di presso la madre, deve altresì confermarsi l'assegnazione alla medesima della CP_2 casa coniugale sita in LA, Viale RA n. 63, piano 8 e piano 9 nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c. e per le motivazioni già estese nel provvedimento presidenziale sopra riportato e qui da richiamare. Ciò fino al puntuale rispetto e all'esecuzione da parte dei coniugi dell'articolato accordo raggiunto dalle parti con le conclusioni congiunte sopra riportate con riferimento alla separazione dei due appartamenti siti al piano 8° e al piano 9° e alla stipula del contratto di locazione (di cui al superiore punto 2 delle conclusioni congiunte), con conseguente revoca dell'assegnazione.
Mantenimento della prole. Ulteriori statuizioni economiche raggiunte dalle parti e pattuizioni negoziali
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento al mantenimento dei figli e PE
, ancora non autonomi economicamente, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze probatorie CP_2 emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, relativo al contributo mensile al mantenimento indiretto da parte del padre, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come anche emersa ed evidenziata nell'ordinanza presidenziale sopra riportata.
Parimenti le ulteriori complesse ed articolate pattuizioni negoziali con riferimento anche agli immobili familiari ed a definizione di tutti i loro intercorsi rapporti patrimoniali, possono essere integralmente recepite, prendendone atto il Tribunale, come da dispositivo.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso pagina 27 di 35 Le spese di lite
Le spese di lite, stante il pieno accordo raggiunto tra le parti, debbono essere integralmente compensate con rinuncia da parte dei legali al beneficio ella solidarietà professionale.
Le spese del Curatore Speciale
Entrambi i genitori devono, infine, esser condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello
Stato ex art. 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei minori ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la cui nomina è stata resa necessaria stante l'elevata conflittualità tra le parti,, che verranno liquidate con separato provvedimento in favore del Curatore Speciale Avvocato ARMANDO CECATIELLO.
P.Q.M
Il Tribunale di LA, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, dando atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 30 marzo 2022 sentenza N. 2994/2022 non definitiva di separazione personale dei coniugi (pubblicata in data 6 aprile 2022),
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE CUI HA ADERITO IL CURATORE
SPECIALE, così decide:
1) REVOCA l'affido al Comune di LA del figlio minore (nato in data [...]) e, per CP_2
l'effetto,
2) , anche su accordo delle parti, il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con CP_11 CP_2 conferma del collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere il figlio con sé applicando i seguenti termini con flessibilità tenuto conto in primis delle esigenze del figlio e secondariamente delle parti: CP_2
- a far data dalla revoca dell'affido all'Ente, il minore trascorrerà con ciascun genitore fine settimana alternati da venerdì a lunedì (nel caso in cui – per sopraggiunti e improrogabili impegni lavorativi del SI , da Pt_1 comunicarsi alla SIa almeno un giorno prima – il padre fosse impossibilitato a tenere con sé CP_1
per il fine settimana di sua spettanza lo terrà con sé quello immediatamente successivo); CP_2
- a far data dalla revoca dell'affido all'Ente, trascorrerà con ciascun genitore la metà delle vacanze estive e invernali;
- a far tempo dal completamento delle opere di sistemazione dell'appartamento sito in Viale RA 21, piano quinto (tale immobile definito “Z 21 Quinto”), opere di sistemazione che saranno completate entro il 31 maggio 2025 (fatti salvi ritardi dovuti al fatto di terzi) – appartamento nel quale il SI si trasferirà ad Pt_1 abitare non appena completate le relative opere di sistemazione – starà con la madre il lunedì e con il padre (in
RA 21 Quinto) - da martedì mattina a giovedì sera compresi.
pagina 28 di 35 Ciò sempre nel rispetto della volontà del ragazzo e compatibilmente con le esigenze ed i bisogni dello stresso, tenuto anche conto dell'età, fatta salvo sempre il potere di vigilanza dei Servizi Sociali e di intervento ove dovessero emergere situazione di pregiudizio, così come di seguito disposto;
4) PRENDE ATTO che il SI si è impegnato a porre in essere ogni attività perché si incrementi il suo Pt_1 rapporto con il figlio anche ideando tutte quelle iniziative che possano facilitare che ciò si verifichi. CP_2
5) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di LA (in relazione al luogo di residenza del minore) di mantenere un'efficace presa in carico del nucleo e della situazione del minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di AN GN (in relazione al Comune di residenza del padre),ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano:
- a verificare il sereno andamento della relazione padre-figlio e la regolarità della relazione supportando se del caso i genitori nel continuare ad addivenire a soluzioni concordate nell'interesse di ed intervenendo nel CP_2 caso in cui dovessero insorgere nuovi conflitti, a rimodulare, tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi del minore, compatibilmente alle sue esigenze e ai suoi bisogni, tenuto anche conto dell'età del ragazzo stesso;
- ad avviare/proseguire tutti gli interventi socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, anche per continuare a favorire sempre più la ripresa del rapporto tra il padre ed il figlio;
- ad avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di terapia individuale per entrambi i CP_2 genitori, in particolare per il padre;
- a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
6) CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale sita a LA, Viale RA n. 63, piano 8 e piano 9 alla madre SIa fino al puntuale rispetto e all'esecuzione da parte dei coniugi dell'articolato Controparte_1 accordo raggiunto di seguito riportato;
7) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato, con riferimento alla casa coniugale – oggetto di provvedimento presidenziale di assegnazione alla SIa del 19 ottobre 2021 – sita in LA, Viale RA n. 63, ottavo CP_1
e nono piano (la cui proprietà fa capo quanto al 75% alla SIa madre del SI , e Persona_1 Pt_1 quanto al 25% al SI ) composta da due appartamenti, attualmente fisicamente uniti (rispettivamente Pt_1 definiti “Z 63 TT” e “Z 63 ON”), al punto 2 delle conclusioni congiunte, quanto segue:
(2.1) i due piani – ottavo e nono - saranno separati l'uno dall'altro e le opere necessarie per tale separazione saranno eseguite entro il 31 marzo 2025 con oneri suddivisi al 50% tra la SIa e il SI;
CP_1 Pt_1
(2.2). una volta completate le opere necessarie a mezzo delle quali verranno create due distinte unità immobiliari – RA 63 TT e RA 63 ON – il SI e la SIa quali locatori, e la SIa Pt_1 Per_1
pagina 29 di 35 quale conduttore, stipuleranno un contratto di locazione per RA 63 ON, avente durata minima di CP_1 otto (8) anni, senza possibilità di sublocazione salvo diverso accordo con la proprietà, con canone mensile di euro 500,00 comprensivo delle spese condominiali e con previsione che siano a carico del conduttore i pagamenti relativi a: utenze gas, elettricità, connettività, tassa rifiuti, acqua ove non condominiale, eventuali assicurazioni sull'immobile e/o sui beni mobili;
8) REVOCA, come da accordo delle parti, a far tempo dall'effettiva separazione di RA 63 TT da RA 63
ON ed a condizione che sia stato stipulato il contratto di locazione di cui al superiore punto 2.2,.
l'assegnazione della casa coniugale alla SIa CP_1
9) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che la SIa si obbliga, a condizione che siano state CP_1 ultimate le opere di separazione di RA 63 TT da RA 63 ON, a liberare RA 63 TT, trasferendosi al piano superiore (RA 63 ON) in forza di contratto di locazione;
10) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che le spese condominiali relative a RA 63 TT e RA 63
ON maturate fino a quando la SIa si trasferirà a RA 63 ON saranno a carico della SIa CP_1 [...]
CP_1
11) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che il SI si obbliga a continuare con precisione e Pt_1 costanza a contribuire al mantenimento dei figli , di anni ventuno, e (salvo in ogni caso medio PE CP_2 tempore il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli), come riportato al punto 3 delle conclusioni congiunte e nello specifico:
( 3.1). Quanto a mediante versamento alla SIa della somma mensile di euro 400,00 sino PE CP_1 al raggiungimento della sua autosufficienza.
(3.2). Quanto a mediante versamento alla SIa della somma mensile di euro 400,00 sino a CP_2 CP_1 quando non avranno inizio le frequentazioni di cui al precedente punto 1.3. ovvero sino a quando starà CP_2 solo con la mamma. Al riguardo, le parti concordano in particolare che la quota destinata al mantenimento di sarà versata, in parte e sino al termine del percorso di studi, mediante pagamento diretto della mensa CP_2 scolastica e pertanto la somma dovuta di euro 400,00 mensili sarà decurtata della somma versata dal SI
alla scuola per la mensa;
le parti concordano in particolare che l'importo mensile dovuto sarà decurtato Pt_1 di euro 58,00 per ogni mensilità, somma questa che equivale ad 1/12 di euro 700,00, pari al costo annuo della mensa. Le parti si danno reciprocamente atto che il SI , per l'anno scolastico 2024/2025, ha già Pt_1 versato un importo di euro 200,00 a luglio 2024 e, pertanto, dalla mensilità di gennaio 2025 l'importo per il mantenimento di sarà dovuto in euro 342,00; la riduzione indicata non si applicherà in tutti i casi in cui CP_2 la mensa scolastica non fosse versata ovvero non fosse più dovuta.
12) DA' ATTO che le parti hanno concordato che le spese ordinarie – comprese nell'assegno mensile - alle quali sono destinate le somme mensili per i figli e sono esattamente quelle individuate dalle “Linee PE CP_2
Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate e sottoscritte dalla Corte d'Appello di LA, dal Tribunale di LA, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA e dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di LA in data 14 novembre pagina 30 di 35 2017 ad oggi in uso (alle quali le parti si atterranno indipendentemente da eventuali modifiche delle stesse e che per tale ragione sono riportate quale APPENDICE all'accordo raggiunto dalle parti e depositato in atti, in seguito
“Linee Guida”);
13) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che per quanto riguarda le spese straordinarie dei figli PE
e come individuate dalle Linee Guida, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. La CP_2 SIa e il SI , a parziale modifica di quanto previsto dalle Linee Guida, concordano che (i) CP_1 Pt_1 le comunicazioni tra i medesimi, fatto salvo diverso accordo tra i medesimi, si intenderanno valide ed efficaci anche se effettuate a mezzo posta elettronica ordinaria, anche senza prova di ricezione ovvero anche attraverso messaggi WhatsApp;
e (ii) qualsiasi spesa straordinaria di importo superiore ad euro 250,00 – oltre a quelle che già richiedono il preventivo accordo tra i genitori come da Linee Guida del Tribunale di LA – dovrà essere previamente concordata tra i genitori e, a seguire, la metà di tale spesa dovrà essere anticipata dal genitore che non la sostiene, prima che la spesa sia sostenuta.
14) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato, quale necessaria definizione degli intercorsi rapporti patrimoniali, nell'ambito di una loro definitiva regolamentazione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di porre in essere quanto riportato al punto 5 delle conclusioni congiunte e nello specifico:
( 5.1.) Con riferimento a RA 21 Quinto, del quale la nuda proprietà fa capo quanto al 50% alla SIa CP_1
e quanto al 50% al SI , con usufrutto gravante sull'intero a favore della SIa Pt_1 Persona_1 madre del SI e che attualmente fa parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi il 13 giugno Pt_1
2003 davanti al notaio dottor con atto pubblico n. di repertorio 1387, n. raccolta 462 (in seguito Persona_3
“Fondo Patrimoniale”):
(a) la SIa si obbliga a trasferire – senza previsione di corrispettivo in ragione di quanto previsto CP_1 alla lettera (b) che segue - la propria quota di nuda proprietà (pari al 50%) al SI;
le parti si Pt_1 impegnano allo scopo a depositare – entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo – ricorso congiunto per richiedere apposita autorizzazione al giudice tutelare;
(b) il SI si obbliga ad eseguire lavori di ristrutturazione di RA 21 Quinto entro il 31 maggio 2025, Pt_1
(fatti salvi ritardi dovuti al fatto di terzi), con oneri a suo carico e a ivi trasferirsi a vivere;
(c) le Parti danno atto e confermano che RA 21 Quinto è stato acquistato interamente con fondi provenienti dai genitori del SI (che negli anni si sono fatti carico delle spese straordinarie ad esso relative). (5.2.) Pt_1
Con riferimento all'immobile sito in LA, Viale RA n. 63, piano settimo, cointestato alla SIa e CP_1 al SI (tale immobile in seguito indicato come “Z 63 Settimo”) che fa parte, anch'esso, del Fondo Pt_1
Patrimoniale le parti concordano:
(a) di depositare – entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo – ricorso congiunto per richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare a vendere l'immobile a terzi a un prezzo di euro 290.000,00, come da proposta di acquisto già accettata dalla SIa e dal SI e ricevuta dall'agenzia Fusco CP_1 Pt_1
Immobiliare di LA, Via Colico n. 36;
pagina 31 di 35 (b) che il ricavato dalla vendita, al netto delle provvigioni spettanti all'agenzia immobiliare e di eventuali oneri connessi alla vendita, sarà diviso al 50% tra i comproprietari.
(5.3.) Con riferimento all'immobile sito in LA, Viale RA n. 63, nono piano (diverso da RA 63 ON), del quale la proprietà fa capo interamente alla SIa (tale immobile in seguito indicato come “Z 63 CP_1
FF”) che è stato utilizzato esclusivamente dal SI da gennaio 2019 sino ad ottobre 2021, la Pt_1 SIa si obbliga al trasferimento dello stesso a terzi. In particolare: Parte_2
(a) la SIa cederà a terzi RA 63 FF al prezzo di euro 130.000,00 come da proposta di acquisto CP_1 già accettata dalla SIa e ricevuta dall'agenzia Fusco Immobiliare di LA, Via Colico n. 36; CP_1
(b) il ricavato derivante dalla vendita di RA 63 FF, detratte le spese di agenzia e quelle direttamente connesse alla vendita, sarà anche destinato al saldo delle seguenti posizioni debitorie in capo alla SIa
[...]
e ciò anche mediante conferimento di delega di pagamento appositamente conferita dalla parte venditrice CP_1 alla parte acquirente:
(5.3.1).nei confronti del SI : Pt_1
(a) euro 6.344,00 corrisposti dal SI a terzi in data 18 novembre 2024 per il pagamento di un debito Pt_1 pregresso della SIa CP_1
(b) euro 1.925,34 per il pagamento di n. 10 verbali di accertamento d'infrazione del Codice della Strada notificati dal di LA per infrazioni commesse dalla SIa con l'autovettura targata CP_5 CP_1
EW549KG;
(5.3.2.) nei confronti della SIa madre del SI : Persona_1 Pt_1
(a) euro 25.494,30 per l'estinzione del finanziamento stipulato con IN LO (finanziamento n.
0W60047841797 di euro 59.500,00-in seguito “Finanziamento”) oltre ad euro 594,39 per la rata relativa al mese di marzo 2024;
(b) euro 9.946,00 per le spese condominiali relative agli immobili di viale RA 63 TT e RA CP_4 importo del capitale in relazione al quale la SIa ha ottenuto un decreto ingiuntivo decreto Persona_1 ingiuntivo n. 32042/2023 del 10 novembre 2023, oltre interessi da marzo 2024 sino al saldo, oltre compensi e relativi accessori);
(c) euro 6.079,70 per spese condominiali relative agli immobili di viale RA 63 TT e RA 63 ON non versate dalla SIa e pagate dalla SIa a cui si dovranno aggiungere le spese CP_1 Per_1 condominiali eventualmente maturate fino al 31 marzo 2025 e pagate dalla SIa Per_1
15) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che le parti si danno reciprocamente atto di quanto meglio indicato al punto 6 delle conclusioni congiunte e nello specifico:
(6.1.) Il SI ha versato tutte le spese condominiali relative a RA 63 Settimo, maturate sino al 1° Pt_1 agosto 2023 e relative alla gestione anno 2022/2023 (spettanti per la metà alla SI e per l'altra metà CP_1 al SI ), e pari ad euro 2.550,00 e verserà le spese condominiali relative a RA 63 Settimo dovute sino Pt_1 alla data della vendita di RA 63 Settimo. Il SI , con la sottoscrizione del presente accordo (a) Pt_1 rinuncia alla restituzione dell'importo di euro 1.275,00 dovutogli dalla SIa quale quota del 50% CP_1
pagina 32 di 35 delle spese condominiali relative a RA 63 Settimo maturate sino al 1° agosto 2023 e relative alla gestione anno
2022/2023; (b) verserà le spese condominiali dovute dalla SIa sino alla data della vendita di RA CP_1
63 Settimo rinunciando sin da ora a richiederne la restituzione alla SIa CP_1
(6.2). La SIa unitamente al SI , alcuni anni or sono ha stipulato un finanziamento con CP_1 Pt_1
IN AN (finanziamento n. 0W60047841797 di euro 59.500,00) ad esclusivo beneficio di RA 63
FF. Il Finanziamento, finalizzato all'effettuazione di lavori di ristrutturazione di una parte di RA 63
FF, è stato estinto come segue:
(6.2.1).quanto ad euro 33.216,30 (oltre interessi) sono stati versati dalla SIa CP_1
(6.2.2).quanto ad euro 595,01, per la rata relativa al mese di febbraio 2024, sono stati versati dal SI;
Pt_1
(6.2.3).quanto ad euro 594,39, per la rata relativa al mese di marzo 2024, sono stati versati dalla SIa Per_1
[...]
(6.2.4).quanto ad euro 25.494,30, a saldo del finanziamento, sono stati versati dalla SIa Al Persona_1 riguardo, fermo quanto previsto al punto 5.3.2. lettera (a), il SI , con la sottoscrizione del presente Pt_1 accordo rinuncia alla restituzione dell'importo di euro 595,01 versato per la rata relativa al mese di febbraio
2024 del Finanziamento.
(6.3.) Le parti si danno reciprocamente atto che:
(6.3.1).La SIa ha comunicato che, dal mese di marzo 2018 sino al mese di giugno 2021, si è fatta CP_1 carico (a) di spese ordinarie e straordinarie (spese alimentari, spese scolastiche, spese universitarie, vacanze, ecc.) relative ai i figli per un importo pari ad euro 5.955,00 circa;
(b) delle rate di un mutuo relativo ad una casa al mare intestata ai genitori del SI e dell'estinzione dello stesso, per un importo pari ad euro Pt_1
2.895,00; (c) di parte degli oneri di cui ad un contratto con stipulato per sostenere le spese assicurative CP_6 delle auto di famiglia, per un importo pari ad euro 7.405,00; (d) delle tasse e delle imposte arretrate in relazione alla casa in montagna, ora venduta (tasse e imposte arretrate riferite al periodo dal 2009 al 2014 ed al periodo dal
2014 sino alla vendita), per un importo complessivo pari ad euro 8.500,00 circa;
(e) di spese inerenti al lavoro del SI , per un importo pari ad euro 1.570,00. Pt_1
(6.3.2).Il SI ha comunicato che, dal mese di gennaio 2018 sino al mese di aprile 2021, si è fatto Pt_1 carico (a) di spese ordinarie e straordinarie (spese scolastiche, spese universitarie, viaggi studio, ecc.) relative ai i Co figli per un importo pari ad euro 6.476,00 circa;
(b) di oneri relativi alle tre autovetture di famiglia BMW e
BMW Q5 e VW Polo, tra cui parte degli oneri di cui ad un contratto con stipulato per sostenere le spese CP_6 assicurative delle auto di famiglia, per un importo complessivo pari ad euro 10.838,07 circa;
(c) di spese condominiali relative a RA 63 TT e RA 63 ON per euro 11.105,14 circa;
(d) di spese relative ad utenze ed elettrodomestici relativi entrambi alla casa coniugale per euro 6.164,37 circa;
(e) di spese ed oneri relativi alla sistemazione di RA 63 FF per un importo pari ad euro 9.510,00 circa. Inoltre, il SI ha Pt_1 comunicato che, dal mese di ottobre 2021 ha versato l'importo complessivo di euro 3.158,74 circa, s.e.o., per utenze (gas, elettricità, tassa rifiuti, ecc.) e costi relativi RA 63 TT e RA 63 ON maturati pagina 33 di 35 successivamente all'assegnazione dell'immobile stesso quale casa famigliare, spettanti alla SIa in CP_1 quanto assegnataria come da ordinanza presidenziale.
(6.3.3).Con riferimento alle spese sostenute dalle parti di cui ai precedenti punti 6.3.1. e 6.3.2. le parti dichiarano quale necessaria definizione degli intercorsi rapporti patrimoniali, nell'ambito di una loro definitiva regolamentazione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
(6.3.4).Le parti dichiarano inoltre di non aver nulla più a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia titolo, in relazione all'occupazione di RA 63 FF, che è stato utilizzato dal SI da gennaio 2019 sino ad Pt_1 ottobre 2021; il tutto fermo restando quanto previsto al punto 5.3.
(6.4.) La SIa ha versato l'importo complessivo di euro 25.000,00 alla SIa ed Persona_1 CP_1 al SI ai fini dell'acquisto della loro prima abitazione, ed è quindi creditrice di tale importo nei Pt_1 confronti dei medesimi. Il SI , con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a far sì che la Pt_1 SIa rinunci a tale proprio credito nei confronti della SIa e del SI Per_1 CP_1 Pt_1 medesimo, ed in ogni caso a tenere indenne e mallevare la SIa da qualsiasi richiesta di tale somma. CP_1
16) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che si danno reciprocamente atto di sottoporre il presente accordo al giudice del giudizio di separazione e che, con l'esatto adempimento degli impegni assunti e di cui sopra, si dichiarano reciprocamente soddisfatte e nulla più avranno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione o credito pregressi, fatto salvo tutto quanto sarà necessario ai fini dell'esecuzione del presente accordo.
17) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che il SI si obbliga, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far Pt_1 sì che la SIa ponga in essere tutte le azioni e/o adempimenti che sono alla stessa attribuiti dal Per_1 presente accordo, impegnandosi a manlevare la SIa da qualsivoglia pretesa economica che possa CP_1 essere avanzata dalla SIa Persona_1
18) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato rinunciare alle domande di addebito avanzate nel giudizio;
19) COMPENSA interamente le spese di lite del giudizio tra le parti con rinuncia da parte dei legali al beneficio della solidarietà professionale, come da accordo;
20) CONDANNA le parti a rifondere all'Erario, nella misura del 50 % ciascuno, la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto di liquidazione in favore dell'Avv. ARMANDO CECATIELLO, curatore speciale del minore (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera in atti);
21) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del e ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune Controparte_12 CP_13
[...]
Così deciso in LA nella camera di consiglio in data 12 marzo 2025.
pagina 34 di 35 Il Presidente Relatore Estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 35 di 35