Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12925/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAMBONE LUCIA, con elezione di domicilio in VIA TORINO 118, NAPOLI;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dagli avv.ti LUIGIA MANDES ed ISABELLA Controparte_1
SELVAGGI, con elezione di domicilio in VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13/A, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31-05-2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente dell' CP_2
con qualifica di Collaboratore prof.le sanitario – Infermiere, cat. D3 del ccnl del comparto
[...] sanità, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2022, nelle giornate indicate in ricorso, senza fruire di riposo compensativo, con condanna della convenuta al pagamento degli importo di € 3.178,75 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva eccependo la CP_3 prescrizione e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
*******
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo ex art. 118 disp. Att. c.p.c., per completezza ed esaustività, alle argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro (v. sent. n.5666/22, rel. dott.ssa e sent. n.1772/23 Per_1 rel. dott.ssa . Per_2 La controversia ruota intorno all'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di settore 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone:
“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Secondo la tesi difensiva della parte convenuta, tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è il ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria;
si assume, quindi, che il personale “turnista”, nei giorni festivi infrasettimanali, non svolge attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, sicché spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la
2 maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui Pt_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non risulta rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Alla stregua di tale insegnamento, va affermato che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche nei confronti del personale “turnista”. Dalla documentazione in atti risulta (v. fogli di servizio) che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (e per la durata oraria ivi indicata). È, inoltre, documentato, che con riferimento a tali giorni il ricorrente non ha goduto di riposo compensativo. A tale proposito si ritiene priva di pregio l'ulteriore difesa svolta dalla difesa della convenuta circa l'avvenuta concessione dei riposi compensativi.
3 Va rilevato, in primis, che, aderendo alla prospettazione della convenuta della avvenuta fruizione dei riposi compensativi, l'azione attorea si atteggia quale eccezione di inadempimento di un'obbligazione retributiva, per essere il fatto costitutivo della domanda sostanzialmente non contestato. Dalla predetta qualificazione discende che la prova del fatto estintivo dell'obbligazione cade a carico dell' convenuta che avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento Pt_2 attraverso la fruizione dei riposi. Tale prova non si ritiene stata adeguatamente fornita, non potendosi evincere, dalla documentazione in atti, quali siano e quando siano stati effettivamente goduti i riposi compensativi della prestazione lavorativa prestata nelle giornate festive.
In altri termini, acclarato che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo Cont svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' non ha offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Cont A ben vedere la tesi dell' ruota intorno ad un equivoco di fondo, sostenendo che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte e, però, implicitamente computando la giornata di smonto quale riposo compensativo, laddove, per contro, si tratta di giornata lavorativa a tutti gli effetti, (il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino); ne consegue, in via ulteriore, che il giorno di smonto non è un giorno libero che può rilevare come riposo compensativo poiché ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero complessivo dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività ed è in funzione della prestazione lavorativa resa in tali giornate che va riscontrata puntualmente la fruizione del riposo. Dall'altra parte, poi -superando ogni incertezza probatoria- dai cartellini marcatempo (non oggetto di specifica contestazione), risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali per cui è chiesto il pagamento del compenso, che non solo è stato superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Spetta, pertanto, al ricorrente il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 per le giornate festive infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa. L'eccezione di prescrizione quinquennale risulta parzialmente fondata. In mancanza di idonei atti interruttivi precedenti alla diffida del 31.05.2024 (vedi pec in atti) deve, invero, ritenersi maturata per i crediti anteriori al 31/05/2019, in mancanza di alcuna deduzione circa una diversa decorrenza da parte della difesa di parte ricorrente. Cont Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, con le decorrenze e per i periodi di cui ai conteggi contenuti nell'atto introduttivo, nei limiti della eccepita prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la resistente al pagamento di € 2451,56 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 750,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA, CPA, oltre € 49,00 a titolo di rimborso unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 15/05/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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