Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/04/2026, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2026, proposto da
College School S.r.l. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento di:
A) Determinazione di cui alla nota del 23/12/25 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alle classi collaterali V^ sez. C) degli indirizzi: i) Informatica e Telecomunicazione art. Informatica; ii) Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; iii) Enogastronomia art. Accoglienza Turistica, attivate per il corrente anno scolastico 2025/2026, (doc.1);
B) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. FO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato il 20 febbraio 2026 la società ricorrente assumendo di essere una struttura formativa non statale di particolare rilevanza e prestigio, alla quale è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria ex l. n. 62/00 e che, attese le numerose e sopravvenute richieste di iscrizione, intervenute ad anno scolastico avviato e provenienti, soprattutto, da studenti lavoratori, con nota del 18.12.25 (doc.2), comunicava alla Direzione Scolastica Regionale, Area Parità Scolastica, l’attivazione delle classi collaterali V^ sez. C) degli indirizzi: i) Informatica e Telecomunicazione art. Informatica; ii) Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; iii) Enogastronomia art. Accoglienza Turistica.
Tuttavia l'amministrazione, con la determinazione impugnata sub A), ha opposto il mancato riconoscimento della parità alle attivate classi in ragione dell’asserito superamento del limite numerico di cui all’art. 5 del DL n.45/25, con il quale è stato introdotto il comma 6 bis dell’art.1 della L. n. 62/00, senza procedere ad idonea istruttoria e, soprattutto, senza comunicare alla deducente i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di riconoscimento della parità scolastica, per le predette classi collaterali.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, una serie di censure, con cui, in sintesi, lamentava: 1) l’omesso inoltro del preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10bis l. 241/1990; 2) la carenza istruttoria e motivazionale alla base dell’adottato diniego; 3) la tardività del provvedimento, “intervenuto quando era ormai maturato il silenzio-assenso a seguito della comunicazione di attivazione della ulteriore classe quinta collaterale.
1.1. – Il 1° aprile 2026 parte ricorrente depositava documenti; il 19 marzo 2026, l’Amministrazione resistente si costituiva con memoria di stile.
2. - Alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione.
2.1. – Pacifico ed incontestato in atti il mancato inoltro alla società ricorrente del preavviso di diniego (nessuna menzione, infatti, si rinviene nel provvedimento impugnato, né l’Amministrazione, costituita con atto di mero stile, ha in proposito dedotto alcunché, neanche alla camera di consiglio a mezzo della Difesa Erariale), ritiene il Collegio che – assorbiti gli ulteriori profili di censura e fatte salve le successive determinazioni dell’autorità amministrativa –– il primo motivo di ricorso sia fondato e meriti accoglimento, avendo l’Amministrazione evidentemente violato le norme in materia di contraddittorio procedimentale e, più nello specifico, l’art. 10bis della legge n. 241/1990, il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione. Né può operare la sanatoria di cui all’art. 21octies, comma 2, l. 241/1990 ponendo in effetti quest’ultima norma (nella nuova formulazione risultante dalla modifica normativa introdotta con la l. 11 settembre 2020, n. 120, ratione temporis applicabile), un limite alla sanabilità dei vizi derivanti dalla “violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”, per i casi di esercizio di attività discrezionale ove sia stato omesso, come nel caso di specie, proprio il preavviso di rigetto, e non avendo comunque la resistente addotto, in giudizio, comunque, alcun elemento, in grado di dimostrare che il contenuto della determinazione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis”; (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 02/02/2023, n. 752; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., (ud. 10/02/2021) 09-03-2021, n. 2861).
2.1.1. - Conclusivamente, ritenuto il provvedimento irrimediabilmente viziato per violazione del combinato disposto degli artt. 10bis e 21octies comma 1 l. 241/1990 e, per l’effetto, fondato il primo motivo di censura, il ricorso – assorbiti gli altri profili e fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione – va accolto.
Per completezza di esposizione segnala il Collegio che la Circolare MIM n. 31 del 2003, a pag. 36 ammette l’attivazione di classi collaterali aggiuntive, in via derogatoria, quando ciò sia necessario a tutela del diritto allo studio degli studenti lavoratori.
2.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, alla refusione, in favore di parte ricorrente, di spese e compensi di lite di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
FO IA, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FO IA | AO IN |
IL SEGRETARIO