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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 319/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. DOA ALESSANDRO e dall'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito pensione cat. VOART.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 parte ricorrente deduceva che con comunicazione del 18 aprile 2023 l aveva richiesto l'immediato CP_1 versamento della somma di € 3.869,62 per maggiore importo erogato sulla pensione cat. VOART n. 33029516 per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile
2023; contestava l'indeterminatezza delle somme e di non aver mai ricevuto le stesse;
l'illegittimità dell'indebito stante il lungo trascorso temporale, e in via subordinata deduceva la sussistenza dei presupposti contestando la richiesta avversaria. Concludeva per l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito, dichiarando corretto l'importo della prestazione erogata e con restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre vittoria di spese.
Si costituiva l contestando gli assunti avversari, svolgendo istanza di CP_1
riunione, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e non si è proceduto alla riunione stante il diverso stato dei fascicoli e la gravosità derivante dalla riunione di oggetti diversi (cancellazione giornate agricole e pensione VOART).
All'udienza odierna la causa viene decisa.
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di mancata prova del pagamento delle somme ritenute indebite.
Se, infatti, l' ha l'onere di provare – dinanzi specifica contestazione – CP_1
l'effettivo versamento delle somme poi richieste a titolo di indebito, ex art. 2033
c.c, opera contestualmente il principio di non contestazione.
Sul punto, ancora, deve vagliarsi l'effettiva, o meno, specifica contestazione da parte del ricorrente in merito a detta circostanza.
Nel ricorso viene affermato che non sono state erogate dette somme.
Tuttavia, nel corso dell'atto ci si riferisce alle stesse come effettivamente percepite dalla ricorrente (l ha erogato la prestazione in virtù delle CP_1
dichiarazioni reddituali […] dichiarare corretto l'importo della prestazione
VOART n. 33029516 erogato). Da ciò ne deriva che effettivamente non vi sia contestazione sul punto: una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di non contestazione e permetterebbe ad un'eccezione strumentale di diventare fulcro del giudizio gravando l'Istituto di onere probatori ultronei.
Difatti, quest'ultimo ha prodotto solo alcune schermate del cassetto previdenziale privi di indicazione degli elementi che possano, in via presuntiva,
2 far dedurre detta erogazione (quali l'ente pagatore, numero mandato, data valuta ecc), ma detta documentazione va vista – nel caso di specie – congiuntamente alla mancata specifica contestazione in ricorso sul punto.
Ritenute, dunque, erogate dette somme si può procedere all'analisi delle ulteriori contestazioni.
La comunicazione di indebito, priva comunque di efficacia esecutiva, appare chiara ed esaustiva nell'indicare, seppur sinteticamente, la circostanza presupposta per l'indebito: la cancellazione delle giornate agricole (di cui la ricorrente era a conoscenza anche alla luce dell'autonomo ricorso effettuato).
Né si può affermare che vi sia stata buona fede o affidamento di dette percezioni poiché nelle ipotesi di cancellazione di giornate agricole, la contestazione dell'Istituto si muove da una dichiarazione ritenuta mendace di parte ricorrente (l'aver lavorato fittiziamente).
Detto accertamento, tuttavia, non compete alla presente sede ma è avvenuto con autonoma sentenza di questo Tribunale che ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle giornate agricole.
Ciò comporta che l'indebito è frutto proprio della volontaria dichiarazione
(dolo) di parte ricorrente relativa ad un presupposto, in realtà, insussistente.
Ciò basta per affermare la ripetibilità delle somme erogate indebitamente.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 05/02/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Patti, 17 dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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