Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 gennaio 1966
Art. 2.
Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966
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