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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
C.a.a.f. Cgil Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA ricorrente 2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Corso Vittorio Emanuele Ii 203 72017 Ostuni BR
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2024 00384685 02 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di RAF, e il Associazione_1 Ricorrente_2, quale coobbligato in solido,hanno impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale ex articolo 36-ter d.P.R. n. 600/1973, in esito all'istruttoria svolta sulla dichiarazione Modello 730 presentata dal contribuente IV, per l'anno d'imposta 2019.
La cartella di pagamento impugnata, in particolare, ha ad oggetto la sanzione emessa nei confronti del Associazione_1, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. 241/97 e art. 26, commi 3 ter e quater, D.M. n. 164/199, per apposizione del visto di conformità.
I ricorrenti hanno censurato l'atto impositivo impugnato per violazione dell'art. 39, co. 2, del d.lgs. 09/07/1997,
n. 241 e, in via subordinata, per infondatezza della ripresa fiscale.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che, a seguito dell'annullamento degli esiti dell'avviso bonario emesso in relazione al controllo ex articolo 36-ter d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione presentata da IV , si era provveduto, in data 18 settembre 2024, prot. 2024S618102, a sgravare la cartella di pagamento oggetto del ricorso in esame. L'A.F. ha chiesto, quindi, declaratoria di estinzione del giudizio, per cessazione materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.leg.
31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 28/1/2026, la Corte si è riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto del sopravvenuto sgravio della cartella, deve ritenersi venuto meno l'oggetto del contendere, con effetto estintivo del giudizio ex art. 46 del d.leg. 31 dicembre 1992, n. 546.
Si ravvisano valide ragioni per compensare interamente le spese processuali, visto l'esito del giudizio e il comportamento processuale dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Brindisi 28/1/2026. Il Pres. rel. S.Grillo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
C.a.a.f. Cgil Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA ricorrente 2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Corso Vittorio Emanuele Ii 203 72017 Ostuni BR
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2024 00384685 02 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di RAF, e il Associazione_1 Ricorrente_2, quale coobbligato in solido,hanno impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale ex articolo 36-ter d.P.R. n. 600/1973, in esito all'istruttoria svolta sulla dichiarazione Modello 730 presentata dal contribuente IV, per l'anno d'imposta 2019.
La cartella di pagamento impugnata, in particolare, ha ad oggetto la sanzione emessa nei confronti del Associazione_1, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. 241/97 e art. 26, commi 3 ter e quater, D.M. n. 164/199, per apposizione del visto di conformità.
I ricorrenti hanno censurato l'atto impositivo impugnato per violazione dell'art. 39, co. 2, del d.lgs. 09/07/1997,
n. 241 e, in via subordinata, per infondatezza della ripresa fiscale.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che, a seguito dell'annullamento degli esiti dell'avviso bonario emesso in relazione al controllo ex articolo 36-ter d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione presentata da IV , si era provveduto, in data 18 settembre 2024, prot. 2024S618102, a sgravare la cartella di pagamento oggetto del ricorso in esame. L'A.F. ha chiesto, quindi, declaratoria di estinzione del giudizio, per cessazione materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.leg.
31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 28/1/2026, la Corte si è riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto del sopravvenuto sgravio della cartella, deve ritenersi venuto meno l'oggetto del contendere, con effetto estintivo del giudizio ex art. 46 del d.leg. 31 dicembre 1992, n. 546.
Si ravvisano valide ragioni per compensare interamente le spese processuali, visto l'esito del giudizio e il comportamento processuale dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Brindisi 28/1/2026. Il Pres. rel. S.Grillo