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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA RE nato a [...] il [...] TT AR nato a [...] il [...] RD SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, udito il difensore, Avv. GI BIONDI del foro di NAPOLI in difesa di TT AR e RD SA, che insiste per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a RI TO ed FR NA e la misura degli arresti domiciliari a RI IA. Veniva ritenuta la gravità indiziaria solo in relazione al delitto di tentata estorsione, aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso agito da FR NA, RI TO e RI IA nei confronti di GI NO e LE Di RA. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5203 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/01/2025 Venivano, invece, ritenuti insussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato d'usura, tenuto conto che era emerso che il denaro, poi preteso con azioni qualificate estorsive, era stato consegnato al NO per finanziare un progetto commerciale (invero inesistente e, dunque, truffaldino) relativo ad una compravendita di pneumatici e non in esecuzione di un patto usurario, che il NO confermava essere sussistente solo con Donnarumma. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di RI TO e RI IA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: (a) il tribunale avrebbe ritenuto la gravità indiziaria per un fatto non contestato, ovvero per un tentativo di estorsione correlato ad una usura;
l'usura, che costituirebbe la "causa" dell'azione estorsiva, era stata ritenuta inesistente, dato che era emerso che le somme oggetto della richiesta erano state versate dai ricorrenti perché erano stati raggirati da GI NO (il quale li aveva convinti a finanziare un inesistente commercio di pneumatici); si deduceva che, anche nell'incidente cautelare, il giudice non può immutare la condotta contestata, ma solo assegnare alla stessa una diversa qualificazione giuridica;
(b) sarebbe illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni di GI NO, ritenute credibili solo nella parte in cui descriveva la condotta estorsiva, nonostante lo stesso avesse ritrattato le denunce per usura;
la stretta correlazione tra l'usura e l'estorsione osterebbe ad una valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da GI NO;
(c) si rilevava, infine, che le dichiarazioni del NO, nella parte ritenuta credibile, non trovavano precisi riscontri con riguardo alla posizione del TO e della IA, tali non potendo essere considerate né le telefonate tra NO ed FR NA, né le dichiarazioni di AN De LI, che facevano riferimento alla richiesta di una somma totale, di cui solo una parte spetterebbe ai ricorrenti;
si deduceva, infine, che non vi sarebbe nessuna prova che fossero intercorsi dei contatti tra il TO ed il NO dopo il 31 maggio 2024; 2.2. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'approfondimento investigativo successivo agli interrogatori di garanzia aveva condotto all'emersione di una attività truffaldina posta in essere da GI i NO nei confronti de4li ricorrenti;
il fatto che GI NO abbia denunciato per usura falsamente non solo RI TO, ma anche VA IM EM FL ed FR RA - che non avevano agito alcuna azione minatoria per rientrare in possesso delle somme carpite fraudolentemente - rende manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che la falsa denuncia di usura del NO fosse stata una "reazione" alle gravi e crescenti pressioni agite nei 2 suoi confronti: se così fosse però il NO non avrebbe dovuto denunciare che non avevano mai proferito minacce. Si deduceva, inoltre, che la decisione di denunciare falsamente per usura i ricorrenti non sarebbe estemporanea, ma sarebbe stata accuratamente progettata (anche attraverso o 44 contatti con il Panzuto, ex collaboratore di giustizia, come emergerebbe da una chat depositata dalla difesa); 2.3. violazione di legge (artt. 273, 274, 581 cod. proc. pen. art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come estorsione, invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: non sarebbe stato valutato l'elemento psicologico, che avrebbe consentito di effettuare la diagnosi differenziale tra le due fattispecie;
e non sarebbe stato valutato che la somma oggetto dell'estorsione - complessivamente indicata in centomila euro - era stata quantificata in via approssimativa e non individualizzata: non emergerebbe infatti l'entità dell'importo richiesto specificamente dai ricorrenti: se questa indagine fosse stata effettuata la somma individuata avrebbe consentito una diversa valutazione circa la sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2.4. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 416-bis.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso: il riferimento effettuato da FR NA al fatto che GI NO avesse interagito con la "famiglia sbagliata" (i IA) sarebbe insufficiente a fare ritenere sussistente l'aggravante; a ciò si aggiungeva che le frasi minatorie contestate non sarebbero riferibili ai ricorrenti. Da ultimo si deduceva che sarebbe carente la motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di FR NA che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che i querelanti avevano fornito una ricostruzione dei fatti oggetto di numerose contraddizioni;
(b) che la parte delle dichiarazioni ritrattate da GI NO (relative alla vicenda usuraia) inciderebbe in modo determinante sulla parte ritenuta attendibile (relativa alla vicenda estorsiva) e che, pertanto, sarebbe illegittima una valutazione frazionata dell'attendibilità delle sue dichiarazioni;
(c) che la progressione dichiarativa del NO evidenzierebbe precise scelte di opportunità (come quella di precostituirsi dei riscontri e di salvaguardare la moglie); (d) che agli episodi de( primi giorni di giugno jjIIJ il NO non avrebbe partecipato, sicché la sua era una narrazione de relato;
(e) che non sarebbe stato valutato correttamente il contenuto della conversazione registrata da NO con NA, che evidenzierebbe come il ricorrente, zio del NO, fosse deluso per la truffa subita;
e che la 3 conversazione, molto prossima alla denuncia, sarebbe stata artatamente gestita da NO per precostituirsi una prova;
3.2. violazione di legge (artt. 273, 274, 581 cod. proc. pen. art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come estorsione, invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la riqualifica sarebbe giustificata dal fatto che l'azione contestata sarebbe stata diretta a riottenere il denaro che il NO avrebbe carpito fraudolentemente;
a tal fine non sarebbe stato considerato che il genero del ricorrente, AR TO, aveva investito nel presunto affare dei penumatici del NO quindicimila euro (come emergeva dai documenti allegati dalla difesa), il che era un'ulteriore elemento per riqualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
3.3. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe ritenuto la gravità indiziaria per un fatto non contestato, ovvero per un tentativo di estorsione correlato ad una usura, mentre l'usura - che secondo quanto contestato nel capo di imputazione provvisorio costituirebbe la "causa" dell'azione estorsiva - era stata ritenuta inesistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono fondati nella parte in cui contestano la legittimità del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione. 1.1.11 tribunale per il riesame ha effettuato la valutazione della progressione dichiarativa del NO - caratterizzata da una significativa frattura all'esito della ritrattazione delle accuse per usura - che non ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in materia di valutazione frazionata delle dichiarazioni dell'offeso. Si riafferma infatti che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (tra le altre: Sez. 5,n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). Nel caso in esame l'incidenza della non credibilità del dichiarato, riferito alla sussistenza dell'usura . deve essere valutato con maggiore rigore, anche tenuto conto del fatto che il tribunale ha offerto una giustificazione logicamente critica alla ritrattazione del NO, affermando che la stessa era giustificata dalle minacce subite da parte dei ricorrenti, dichiarazione non coerente con il fatto che la ritrattazione delle accuse di 4 usura hanno riguardato anche persone che non avevano posto in essere - secondo la ricostruzione fornita dal NO - alcuna azione minatoria. 1.2. Si rileva inoltre che le dichiarazioni del NO sono state ritenute integralmente utilizzabili anche dopo la ritrattazione, e la conseguente emersione di indizi di reità per il reato di calunnia, senza il confronto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di prova dichiarativa, quando il testimone "semplice" rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili "erga omnes", non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806 - 01; Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277). 1.3. A ciò si aggiunge che, nel capo di imputazione provvisorio, la "causa" della azione ritenuta estorsiva era stata indicata nell'usura e non nel recupero di somme carpite fraudolentemente. Sebbene nella fase procedimentale, nella quale si insedia il presente procedimento cautelare, la struttura dell'imputazione sia fluida, e non definitiva, il tribunale ha omesso di motivare in ordine alla rilevanza della diversa ricostruzione della condotta, derivante dalla identificazione di una diversa causa estorsiva che avrebbe potuto incidere sulla legittimità della misura applicata in assenza di domanda cautelare Si riafferma infatti che il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602 - 01; Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093 - 01; Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259679 - 01). Si ricorda inoltre, che la modifica dell'addebito cautelare ad opera del pubblico ministero in sede di riesame non impedisce al tribunale di confermare la misura coercitiva in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria (Sez. 2, n. 35356 del 26/05/2010, Susco, Rv. 248399 - 01) 1.4. La integrale rivalutazione della vicenda processuale imposto dal confronto con i principi di diritto indicati, tenuto conto che l'unico dato incontestato è la consumazione di una azione violenta finalizzata alla consegna di somme di denaro, dovrà necessariamente confrontarsi con la ipotetica sussunzione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevabile sempre che sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un'azione violenza diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto 5 dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 1.5. Le doglianze rivolte nei confronti del riconoscimento dell'aggravante agevolativa prevista dall'art. 416- bis.l. cod. pen. e della sussistenza delle esigenze cautelari si considerano assorbite. 2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, udito il difensore, Avv. GI BIONDI del foro di NAPOLI in difesa di TT AR e RD SA, che insiste per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a RI TO ed FR NA e la misura degli arresti domiciliari a RI IA. Veniva ritenuta la gravità indiziaria solo in relazione al delitto di tentata estorsione, aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso agito da FR NA, RI TO e RI IA nei confronti di GI NO e LE Di RA. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5203 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/01/2025 Venivano, invece, ritenuti insussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato d'usura, tenuto conto che era emerso che il denaro, poi preteso con azioni qualificate estorsive, era stato consegnato al NO per finanziare un progetto commerciale (invero inesistente e, dunque, truffaldino) relativo ad una compravendita di pneumatici e non in esecuzione di un patto usurario, che il NO confermava essere sussistente solo con Donnarumma. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di RI TO e RI IA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: (a) il tribunale avrebbe ritenuto la gravità indiziaria per un fatto non contestato, ovvero per un tentativo di estorsione correlato ad una usura;
l'usura, che costituirebbe la "causa" dell'azione estorsiva, era stata ritenuta inesistente, dato che era emerso che le somme oggetto della richiesta erano state versate dai ricorrenti perché erano stati raggirati da GI NO (il quale li aveva convinti a finanziare un inesistente commercio di pneumatici); si deduceva che, anche nell'incidente cautelare, il giudice non può immutare la condotta contestata, ma solo assegnare alla stessa una diversa qualificazione giuridica;
(b) sarebbe illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni di GI NO, ritenute credibili solo nella parte in cui descriveva la condotta estorsiva, nonostante lo stesso avesse ritrattato le denunce per usura;
la stretta correlazione tra l'usura e l'estorsione osterebbe ad una valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da GI NO;
(c) si rilevava, infine, che le dichiarazioni del NO, nella parte ritenuta credibile, non trovavano precisi riscontri con riguardo alla posizione del TO e della IA, tali non potendo essere considerate né le telefonate tra NO ed FR NA, né le dichiarazioni di AN De LI, che facevano riferimento alla richiesta di una somma totale, di cui solo una parte spetterebbe ai ricorrenti;
si deduceva, infine, che non vi sarebbe nessuna prova che fossero intercorsi dei contatti tra il TO ed il NO dopo il 31 maggio 2024; 2.2. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'approfondimento investigativo successivo agli interrogatori di garanzia aveva condotto all'emersione di una attività truffaldina posta in essere da GI i NO nei confronti de4li ricorrenti;
il fatto che GI NO abbia denunciato per usura falsamente non solo RI TO, ma anche VA IM EM FL ed FR RA - che non avevano agito alcuna azione minatoria per rientrare in possesso delle somme carpite fraudolentemente - rende manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che la falsa denuncia di usura del NO fosse stata una "reazione" alle gravi e crescenti pressioni agite nei 2 suoi confronti: se così fosse però il NO non avrebbe dovuto denunciare che non avevano mai proferito minacce. Si deduceva, inoltre, che la decisione di denunciare falsamente per usura i ricorrenti non sarebbe estemporanea, ma sarebbe stata accuratamente progettata (anche attraverso o 44 contatti con il Panzuto, ex collaboratore di giustizia, come emergerebbe da una chat depositata dalla difesa); 2.3. violazione di legge (artt. 273, 274, 581 cod. proc. pen. art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come estorsione, invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: non sarebbe stato valutato l'elemento psicologico, che avrebbe consentito di effettuare la diagnosi differenziale tra le due fattispecie;
e non sarebbe stato valutato che la somma oggetto dell'estorsione - complessivamente indicata in centomila euro - era stata quantificata in via approssimativa e non individualizzata: non emergerebbe infatti l'entità dell'importo richiesto specificamente dai ricorrenti: se questa indagine fosse stata effettuata la somma individuata avrebbe consentito una diversa valutazione circa la sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2.4. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 416-bis.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso: il riferimento effettuato da FR NA al fatto che GI NO avesse interagito con la "famiglia sbagliata" (i IA) sarebbe insufficiente a fare ritenere sussistente l'aggravante; a ciò si aggiungeva che le frasi minatorie contestate non sarebbero riferibili ai ricorrenti. Da ultimo si deduceva che sarebbe carente la motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di FR NA che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che i querelanti avevano fornito una ricostruzione dei fatti oggetto di numerose contraddizioni;
(b) che la parte delle dichiarazioni ritrattate da GI NO (relative alla vicenda usuraia) inciderebbe in modo determinante sulla parte ritenuta attendibile (relativa alla vicenda estorsiva) e che, pertanto, sarebbe illegittima una valutazione frazionata dell'attendibilità delle sue dichiarazioni;
(c) che la progressione dichiarativa del NO evidenzierebbe precise scelte di opportunità (come quella di precostituirsi dei riscontri e di salvaguardare la moglie); (d) che agli episodi de( primi giorni di giugno jjIIJ il NO non avrebbe partecipato, sicché la sua era una narrazione de relato;
(e) che non sarebbe stato valutato correttamente il contenuto della conversazione registrata da NO con NA, che evidenzierebbe come il ricorrente, zio del NO, fosse deluso per la truffa subita;
e che la 3 conversazione, molto prossima alla denuncia, sarebbe stata artatamente gestita da NO per precostituirsi una prova;
3.2. violazione di legge (artt. 273, 274, 581 cod. proc. pen. art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come estorsione, invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la riqualifica sarebbe giustificata dal fatto che l'azione contestata sarebbe stata diretta a riottenere il denaro che il NO avrebbe carpito fraudolentemente;
a tal fine non sarebbe stato considerato che il genero del ricorrente, AR TO, aveva investito nel presunto affare dei penumatici del NO quindicimila euro (come emergeva dai documenti allegati dalla difesa), il che era un'ulteriore elemento per riqualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
3.3. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe ritenuto la gravità indiziaria per un fatto non contestato, ovvero per un tentativo di estorsione correlato ad una usura, mentre l'usura - che secondo quanto contestato nel capo di imputazione provvisorio costituirebbe la "causa" dell'azione estorsiva - era stata ritenuta inesistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono fondati nella parte in cui contestano la legittimità del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione. 1.1.11 tribunale per il riesame ha effettuato la valutazione della progressione dichiarativa del NO - caratterizzata da una significativa frattura all'esito della ritrattazione delle accuse per usura - che non ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in materia di valutazione frazionata delle dichiarazioni dell'offeso. Si riafferma infatti che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (tra le altre: Sez. 5,n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). Nel caso in esame l'incidenza della non credibilità del dichiarato, riferito alla sussistenza dell'usura . deve essere valutato con maggiore rigore, anche tenuto conto del fatto che il tribunale ha offerto una giustificazione logicamente critica alla ritrattazione del NO, affermando che la stessa era giustificata dalle minacce subite da parte dei ricorrenti, dichiarazione non coerente con il fatto che la ritrattazione delle accuse di 4 usura hanno riguardato anche persone che non avevano posto in essere - secondo la ricostruzione fornita dal NO - alcuna azione minatoria. 1.2. Si rileva inoltre che le dichiarazioni del NO sono state ritenute integralmente utilizzabili anche dopo la ritrattazione, e la conseguente emersione di indizi di reità per il reato di calunnia, senza il confronto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di prova dichiarativa, quando il testimone "semplice" rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili "erga omnes", non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806 - 01; Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277). 1.3. A ciò si aggiunge che, nel capo di imputazione provvisorio, la "causa" della azione ritenuta estorsiva era stata indicata nell'usura e non nel recupero di somme carpite fraudolentemente. Sebbene nella fase procedimentale, nella quale si insedia il presente procedimento cautelare, la struttura dell'imputazione sia fluida, e non definitiva, il tribunale ha omesso di motivare in ordine alla rilevanza della diversa ricostruzione della condotta, derivante dalla identificazione di una diversa causa estorsiva che avrebbe potuto incidere sulla legittimità della misura applicata in assenza di domanda cautelare Si riafferma infatti che il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602 - 01; Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093 - 01; Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259679 - 01). Si ricorda inoltre, che la modifica dell'addebito cautelare ad opera del pubblico ministero in sede di riesame non impedisce al tribunale di confermare la misura coercitiva in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria (Sez. 2, n. 35356 del 26/05/2010, Susco, Rv. 248399 - 01) 1.4. La integrale rivalutazione della vicenda processuale imposto dal confronto con i principi di diritto indicati, tenuto conto che l'unico dato incontestato è la consumazione di una azione violenta finalizzata alla consegna di somme di denaro, dovrà necessariamente confrontarsi con la ipotetica sussunzione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevabile sempre che sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un'azione violenza diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto 5 dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 1.5. Le doglianze rivolte nei confronti del riconoscimento dell'aggravante agevolativa prevista dall'art. 416- bis.l. cod. pen. e della sussistenza delle esigenze cautelari si considerano assorbite. 2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente