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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025VI0148998 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in oggetto, fa parte di un più ampio filone di ricorsi con i quali controparte, attraverso la procedura Docfa, intende diminuire le rendite catastali di edifici commerciali censiti in categorie speciali
D, invocando la norma stabilita dalla legge 208 del 2015 (legge di stabilità) che prevede lo scorporo dalla stima degli impianti non stabilmente fissi inseriti in precedenza nelle stime sintetiche per il calcolo la rendita catastale finale, pur in assenza l'inserimento di tali impianti nelle stime precedentemente utilizzate nelle denunce gli immobili antecedenti l'anno 2015.
Le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza e Secondo Grado del Veneto, hanno più volte affrontato l'argomento ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio nel riattribuire i classamenti presenti agli atti antecedentemente le fittizie denunce di scorporo impianti mai precedentemente stimati. Tali Sentenze sono: Sentenza n. 520.02.2022 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza (Allegato 7 dell'Agenzia); Sentenza n.14.02.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza (Allegato
8 - Agenzia ); Sentenza n.107.02.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza (Allegato
9 sempre dell'Agenzia) passata in giudicato;
Sentenza n.16.01.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Vicenza (Allegato 10 dell'Agenzia) passata in giudicato;
Sentenza n.521.05.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto (Allegato 11) passata in giudicato;
Sentenza n.
72.01.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto (Allegato 12); Sentenza n.
73.01.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto (Allegato 13)
Questo ricorso – al pari degli altri - va respinto con motivazioni mutuate da detta giurisprudenza citata e versata in atti oltre che ben nota alle parti, ex art.118 disp.att.c.p.c. Era parte Ricorrente_1 (Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 - Difensore_1 - CF_Difensore_1).
Dette sentenze danno conto sia della regolarità con riferimento al contraddittoriosia con riferimento alle motivazioni, più che congrue.
Con riferimento ai cd. imbullonati non risulta che nella docfa precedente agli atti fossero valorizzati.
L'onere della prova sul punto è in capo al ricorrente trattandosi di esenzione/ agevolazione. Non risulta che lo abbia assolto essendosi limitato a porlo - erroneamente - a carico dell'Agenzia.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025VI0148998 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in oggetto, fa parte di un più ampio filone di ricorsi con i quali controparte, attraverso la procedura Docfa, intende diminuire le rendite catastali di edifici commerciali censiti in categorie speciali
D, invocando la norma stabilita dalla legge 208 del 2015 (legge di stabilità) che prevede lo scorporo dalla stima degli impianti non stabilmente fissi inseriti in precedenza nelle stime sintetiche per il calcolo la rendita catastale finale, pur in assenza l'inserimento di tali impianti nelle stime precedentemente utilizzate nelle denunce gli immobili antecedenti l'anno 2015.
Le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza e Secondo Grado del Veneto, hanno più volte affrontato l'argomento ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio nel riattribuire i classamenti presenti agli atti antecedentemente le fittizie denunce di scorporo impianti mai precedentemente stimati. Tali Sentenze sono: Sentenza n. 520.02.2022 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza (Allegato 7 dell'Agenzia); Sentenza n.14.02.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza (Allegato
8 - Agenzia ); Sentenza n.107.02.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza (Allegato
9 sempre dell'Agenzia) passata in giudicato;
Sentenza n.16.01.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Vicenza (Allegato 10 dell'Agenzia) passata in giudicato;
Sentenza n.521.05.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto (Allegato 11) passata in giudicato;
Sentenza n.
72.01.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto (Allegato 12); Sentenza n.
73.01.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto (Allegato 13)
Questo ricorso – al pari degli altri - va respinto con motivazioni mutuate da detta giurisprudenza citata e versata in atti oltre che ben nota alle parti, ex art.118 disp.att.c.p.c. Era parte Ricorrente_1 (Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 - Difensore_1 - CF_Difensore_1).
Dette sentenze danno conto sia della regolarità con riferimento al contraddittoriosia con riferimento alle motivazioni, più che congrue.
Con riferimento ai cd. imbullonati non risulta che nella docfa precedente agli atti fossero valorizzati.
L'onere della prova sul punto è in capo al ricorrente trattandosi di esenzione/ agevolazione. Non risulta che lo abbia assolto essendosi limitato a porlo - erroneamente - a carico dell'Agenzia.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000