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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1845/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1845/2025, promosso da: nato in Senegal il 16.5.1997, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Andrea PIENAZZA;
RICORRENTI contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 24.2.2025, cittadino senegalese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 21.1.2025, a lui notificato il 6.2.2025, CodiceFiscale_2 con cui la Questura di Brescia ha rigettato la sua richiesta presentata il 19.1.2024, volta a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in qualità di figlio convivente di nato in [...] il [...], cittadino italiano. Parte_2
2. L'amministrazione ha motivato il diniego disposto con la decisione impugnata con le risultanze delle verifiche domiciliari effettuate dai Carabinieri della Stazione di ED (BS), da cui sarebbe emersa l'insussistenza del requisito della convivenza tra l'odierno ricorrente e il padre italiano.
Nel provvedimento ha, inoltre, messo in evidenza che era stato già destinatario di un Parte_1 provvedimento emesso il 7.6.2023 e notificatogli il 19.7.2023, con il quale gli era stato revocato il titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a causa della sua ritenuta pericolosità sociale.
3. Il procuratore del ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato le valutazioni effettuate dalla Questura di Brescia.
In particolare, ha dedotto che al suo assistito era stata sì applicata la pena (condizionalmente sospesa) di
Pag. 1 di 4 mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 150,00 di multa con sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Brescia il 26.9.2016 (e irrevocabile dall'11.11.2016) per fatti commessi nel 2016, ma che il GUP del Tribunale di Brescia, in qualità di Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.12.2024, dopo aver constatato che l'imputato non aveva riportato altre condanne, aveva dichiarato estinto il reato e gli effetti penali conseguenti.
Ha, poi, ribadito che il suo assistito convive stabilmente con il genitore naturalizzato cittadino italiano presso un immobile condotto in locazione da quest'ultimo a ED (BS) e sito in via Giacomo Matteotti n. 161. Presso tale abitazione risiedono, peraltro, anche tre fratelli del ricorrente. Al momento del controllo effettuato dai Carabinieri di ED (BS) il citato – residente in Parte_2
Italia da oltre trent'anni – si trovava in Senegal solo temporaneamente per trascorrere un periodo di vacanza in patria (ove vivono ancóra parenti e amici) dopo il suo pensionamento nel mese di agosto 2024. In particolare, egli era partito il 10.9.2024 e aveva fatto ritorno il 9.2.2025.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il difensore di ha chiesto il riconoscimento del Parte_1 diritto del suo assistito a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, con vittoria di spese.
4. Il si è costituito in giudizio il 7.3.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Contestualmente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato una relazione stilata il 5.3.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia in ordine alla posizione personale del ricorrente.
In particolare, in tale atto l'amministrazione ha sottolineato che al ricorrente era stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di tentata rapina aggravata in concorso ex artt. 110, 56, 628, commi 2 e 3, n. 1, c.p. e che il decreto di revoca del titolo di soggiorno rilasciatogli in precedenza era stato emesso il 7.6.2023 sia per ragioni di pericolosità sociale (quando non era ancóra intervenuta l'estinzione del reato) sia a causa della sua assenza ingiustificata dal territorio dell'Unione europea, protrattasi per quasi due anni.
5. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 19.5.2025 è comparso il ricorrente, il quale, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di essere arrivato in Italia dall'agosto 2010, dall'età di dodici anni, di avere frequentato qui la scuola e di avere conseguito anche il diploma conclusivo di istruzione secondaria di secondo grado, di avere sempre vissuto con il padre, con la sorella e altri due fratelli (uno dei quali è in procinto di acquisire la cittadinanza italiana), mentre la madre è mancata. Egli ha, inoltre, riferito di lavorare dal 2021 come metalmeccanico, con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione media di circa 1.800,00 euro netti. ha altresì precisato che, quando era stato effettuato l'accertamento domiciliare da Parte_1 parte dei Carabinieri, il padre era stato da poco collocato a riposo e, pertanto, si era recato temporaneamente in Senegal. Il padre era anche il titolare del contratto di locazione della casa familiare.
All'udienza è stato sentito anche il padre del ricorrente, il quale ha dichiarato di vivere stabilmente in Italia.
6. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” in data 6.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
In data 4.11.2025 il difensore di ha tempestivamente depositato note scritte, Parte_1 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto per i motivi di séguito esposti.
Pag. 2 di 4 2. La normativa di riferimento è data innanzitutto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, secondo il quale «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana». L' art. 28, comma
1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, a sua volta, prevede che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno «per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico» (v. altresì Cass., sez. I,
2 febbraio 2023, n. 3279).
3. Il ricorrente ha dichiarato di vivere con il padre sessantottenne cittadino Parte_2 italiano, il quale è oggi in pensione.
Questi, all'udienza del 19.5.2025, ha confermato di risiedere in Italia da 37 anni e di abitare insieme ai suoi figli. Al momento del controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di ED (BS), si trovava solo temporaneamente fuori dal territorio nazionale.
La stabilità della residenza del padre del ricorrente nell'unità immobiliare posta a ED (BS) in via Giacomo Matteotti n. 161, ove i Carabinieri hanno accertato abita il ricorrente (v. la documentazione allegata al fascicolo della resistente a p. 37) è asseverata dal contratto di locazione dell'appartamento, stipulato proprio da il 26.6.2014 e regolarmente registrato Parte_2
(doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente). Depone, inoltre, nel senso della sua stabile residenza in Italia il fatto che egli percepisce la pensione mediante accredito sul conto corrente del Banco di Credito Cooperativo di Brescia (v. doc. 22 del fascicolo di parte ricorrente).
Sussistono, pertanto, elementi probatori sufficienti a comprovare la dedotta convivenza del ricorrente con il padre.
4. L'amministrazione non ha eccepito la pericolosità sociale di né nel provvedimento Parte_1 opposto né negli scritti difensivi nel presente processo (come espressamente chiarito nella relazione dell'Ufficio Immigrazione in atti), ma si è limitata a dar conto di una precedente revoca, con provvedimento datato 7.6.2023, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in precedenza rilasciato allo straniero, sulla base sia della sua ritenuta pericolosità sociale sia della sua assenza dal territorio dell'Unione europea, protrattasi per più di un anno senza giustificato motivo.
Il tema esula, pertanto, dal perimetro del presente processo.
Ad ogni modo, si ricorda che – da un lato – è precluso ogni automatismo reiettivo fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'interessato (dovendosi verificare se egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. cit., norma che prevede, peraltro, un'ipotesi di pericolosità sociale di latitudine decisamente più ristretta di quelle contemplate, ad esempio, dagli artt. 4, comma 3, 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998 e dall'art. 20 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in quanto fondata sui soli parametri dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato e non anche su quello della pubblica sicurezza: cfr. Cass., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14159) e che – dall'altro lato – l'unico precedente penale gravante su (relativo a una Parte_1 tentata rapina aggravata in concorso, giudicata con sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. emessa dal GUP del Tribunale di Brescia il 26.9.2016 e irrevocabile dall'11.11.2016) non è utilizzabile ai fini della valutazione della pericolosità nel presente giudizio civile (neppure come argomenti di prova) in forza del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile». La medesima disposizione ha, peraltro, cura di precisare – nell'ottica di un'agevole risoluzione di eventuali antinomie apparenti – che in caso di mancata applicazione di pene accessorie (come appunto nell'ipotesi qui in esame) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano, pertanto, più tra le condanne (anche non definitive) valorizzabili ai fini del giudizio di pericolosità
Pag. 3 di 4 sociale (sulla retroattività del novellato disposto dell'art. 445 c.p.p., si veda, del resto, il parere reso dallo stesso , odierno resistente, il 16.3.2023 con riferimento alle ipotesi di Controparte_1 incandidabilità previste, in materia elettorale, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere diversamente, sono ormai trascorsi ben nove anni dalla commissione del reato (peraltro di modesta gravità, come desumibile dalla modesta pena concordata dalle parti e dalla concessione del beneficio ex art. 163 c.p.), senza che il ricorrente sia ricaduto nell'illecito. Per tale ragione, nel 2023 è stata emessa ordinanza di estinzione del reato e degli effetti penali conseguenti (v. doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente). è, poi, regolarmente inserito Parte_1 nel mondo produttivo poiché, come pure accertato dai Carabinieri di ED, lavora come operaio metalmeccanico in forza di contratto di lavoro indeterminato, percependo una retribuzione di circa 1.800 euro netti al mese (v. docc. 18, 19 e 20 del fascicolo di parte ricorrente); il che è un chiaro indice di corretta integrazione sociale e di assenza di pericolosità sociale.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari Parte_1
6. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti, dal momento che il ricorso è stato accolto sulla base di elementi istruttori che l'amministrazione non è stata posta nella condizione di conoscere. A séguito dei controlli domiciliari effettuati dai Carabinieri, il ricorrente avrebbe, infatti, dovuto comunicare alla Questura che l'allontanamento del padre dal territorio nazionale era temporaneo e informarla del suo ritorno in Italia, ciò che non risulta essere avvenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che nato in Senegal il 16.5.1997 (c.f. , ha Parte_1 C.F._1 diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura di Brescia di provvedere in conformità; compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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