CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG NN, Presidente
AN VI, RE
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012692U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento in epigrafe l'Amministrazione ha chiesto alla Ricorrente_1 – in qualità di obbligato solidale con la società Società_1 S.r.l., il pagamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2019 sull'assunto che l'attività posta in essere dalla società Ricorrente_1 costituisse attività illecita.
Sono stati dedotti seguenti motivi:
I) L'IMPOSTA UNICA DAL 2016 È UN'IMPOSTA DIRETTA, CALCOLATA SUI RICAVI: ILLEGITTIMITÀ
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.
208/2015.
L'Ufficio non avrebbe applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015, ma avrebbe emesso l'impugnato avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett.
g), L. 190/2014.
La legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica come previsto dall'art. 1, comma 945.
A seguito della novella legislativa, l'imposizione dovrebbe essere calcolata sui ricavi dell'attività del gestore delle scommesse (cd. bookmaker), unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
2) LA SOCIETÀ Ricorrente_1 LTD È STATA DISCRIMINATA NELL'ACCESSO AL SISTEMA CONCESSORIO ITALIANO: ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 220/2010, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA RATIO LEGIS
INDIVIDUATA NELL'ART. 1 COMMA 64.
L'Avviso di accertamento impugnato sarebbe stato emesso in base ad una legge (L. 220/2010) applicabile solo agli operatori che svolgono attività illecita (cfr. art. 1, co 64 L. 220/2010), mentre Ricorrente_1 svolgerebbe attività lecita e regolare.
La normativa in materia di imposta unica distinguerebbe i concessionari (D.lgs. 504/1998) dai soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione (L. 220/2010).
La proroga delle concessioni in materia di gioco e scommesse da parte dello Stato italiano sarebbe gravemente discriminatoria nei confronti degli operatori esteri e, pertanto, illegittima.
Copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe riconosciuto le discriminazioni subite dal bookmaker nell'accesso al mercato concessorio italiano e, pertanto, la liceità del metodo
STbet.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, avrebbe riconosciuto che la società Ricorrente_1 è autorizzata a "... lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale ...". Sono richiamate altre sentenze del Consiglio di Stato nonchè la decisione della Corte di cassazione n.
25439/2020, che avrebbe riconosciuto che il rapporto tra ST ed i suoi CTD è equiparabile a quello tra il concessionario di ADM su rete fisica e le sue ricevitorie autorizzate e, pertanto, avrebbe ribadito la liceità dell'attività di ST in Italia;
3) INCOMPATIBILITÀ DELLA DISCIPLINA NAZIONALE RISPETTO AL DIRITTO COMUNITARIO (ART. 56
TFUE) E AI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
L'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di ST e dei CTD ad esso affiliati, determinerebbe situazioni di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE, così come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata.
STbet non potrebbe essere assimilata ai bookmaker svolgenti attività illecita, essendo destinataria di numerose sentenze della CGUE e della giudice nazionale che ne hanno accertato l'illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive e, per l'effetto, hanno riconosciuto la legittimità della sua attività verso l'Italia per il tramite dei CTD.
Il corretto adempimento di STbet degli oneri impositivi in materia di scommesse previsti nel proprio Paese di stabilimento (Ricorrente_1) sarebbe attestato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata dalla Ricorrente_1 Gaming Authority.
I servizi di scommessa oggetti del presente giudizio sarebbero quindi già gravati da imposizione specifica in altro Paese membro dell'Unione, in virtù della disciplina nazionale e della giurisprudenza nazionale e comunitaria;
4) NULLITA' DELL'ATTO DI ACECRTAMENTO PER MANCATA EMISSIONE E NOTIFICA DELLO SCHEMA
DI ATTO EX ART.
6-bis L. n. 212/2000; OMESSO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO;
5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 DEL D.LGS. 546/1992, 5, COMMA 1 E 6, COMMA 2, L. 472/1997 E 10,
COMMA 3, L. 212/2000, INERENTI ALL'ESIMENTE DELL'OBIETTIVA CONDIZIONE D'INCERTEZZA.
Nel caso di specie, sussisterebbero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma
3, L. 212/2000, tali da escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.
Con controdeduzioni depositate in data 2.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Dogane, insistendo nella pretesa faceva conoscere che soggetto passivo d'imposta sarebbe chi, anche per conto di terzi, gestisce l'attività di “raccolta del gioco”, vale a dire colui che riceve dai giocatori le proposte di scommessa e le somme di denaro costituenti la posta e consegna ai giocatori l'accettazione delle scommesse, unitamente al documento cartaceo che costituisce l'unico titolo legittimante per la riscossione delle eventuali vincite, con la responsabilità solidale, per il pagamento del tributo, da parte del bookmaker estero non autorizzato in
Italia, come previsto dall'art. 1 comma 66 lett. a) e b) della legge 220/2010.
Inoltre con la sentenza resa nella causa C-788/18, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe confermato la piena conformità della normativa fiscale italiana sulle scommesse ai principi di non discriminazione di parità di trattamento sanciti dalla normativa dell'Unione Europea.
Anche l'Ufficio allega copiosa giurisprudenza favorevole e ritenendo corretto il proprio operato, chiede alla
Corte di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione e sentito il difensore della ricorrente comparso in udienza ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
In particolare merita adesione, con valore assorbente sulle restanti censure, il quarto mezzo con il quale si deduce la nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione e notifica dello Schema di Atto in violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000.
In proposito l'AdM nella memoria depositata il 2.12.2025 eccepisce che l'Ufficio avrebbe notificato il PVC n.
13/FR/2024 prot. n. 69269 del 14.10.2024 con relativo schema di atto sia al CTD che al bookmaker, rispettivamente tramite raccomandata in data il 29.10.2024 e per mezzo della raccomandata internazionale in data 4.11.2024, facendo rinvio a ricevute allegate in atti. Tuttavia, dall'esame degli atti depositati non si rinviene alcun documento idoneo a comprovare che lo schema di atto sia stato effettivamente notificato sia alla ricorrente come CTD, che al gestore delle scommesse (cd. bookmaker) per cui l'eccezione sollevata dalla AdM non può essere condivisa.
Su tale profilo, peraltro, si è appuntata la difesa della ricorrente nel corso della udienza di trattazione, per cui, in assenza di specifica contestazione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Latina 19/12/2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG NN, Presidente
AN VI, RE
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012692U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento in epigrafe l'Amministrazione ha chiesto alla Ricorrente_1 – in qualità di obbligato solidale con la società Società_1 S.r.l., il pagamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2019 sull'assunto che l'attività posta in essere dalla società Ricorrente_1 costituisse attività illecita.
Sono stati dedotti seguenti motivi:
I) L'IMPOSTA UNICA DAL 2016 È UN'IMPOSTA DIRETTA, CALCOLATA SUI RICAVI: ILLEGITTIMITÀ
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.
208/2015.
L'Ufficio non avrebbe applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015, ma avrebbe emesso l'impugnato avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett.
g), L. 190/2014.
La legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica come previsto dall'art. 1, comma 945.
A seguito della novella legislativa, l'imposizione dovrebbe essere calcolata sui ricavi dell'attività del gestore delle scommesse (cd. bookmaker), unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.
2) LA SOCIETÀ Ricorrente_1 LTD È STATA DISCRIMINATA NELL'ACCESSO AL SISTEMA CONCESSORIO ITALIANO: ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 220/2010, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA RATIO LEGIS
INDIVIDUATA NELL'ART. 1 COMMA 64.
L'Avviso di accertamento impugnato sarebbe stato emesso in base ad una legge (L. 220/2010) applicabile solo agli operatori che svolgono attività illecita (cfr. art. 1, co 64 L. 220/2010), mentre Ricorrente_1 svolgerebbe attività lecita e regolare.
La normativa in materia di imposta unica distinguerebbe i concessionari (D.lgs. 504/1998) dai soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione (L. 220/2010).
La proroga delle concessioni in materia di gioco e scommesse da parte dello Stato italiano sarebbe gravemente discriminatoria nei confronti degli operatori esteri e, pertanto, illegittima.
Copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe riconosciuto le discriminazioni subite dal bookmaker nell'accesso al mercato concessorio italiano e, pertanto, la liceità del metodo
STbet.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2018, avrebbe riconosciuto che la società Ricorrente_1 è autorizzata a "... lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale ...". Sono richiamate altre sentenze del Consiglio di Stato nonchè la decisione della Corte di cassazione n.
25439/2020, che avrebbe riconosciuto che il rapporto tra ST ed i suoi CTD è equiparabile a quello tra il concessionario di ADM su rete fisica e le sue ricevitorie autorizzate e, pertanto, avrebbe ribadito la liceità dell'attività di ST in Italia;
3) INCOMPATIBILITÀ DELLA DISCIPLINA NAZIONALE RISPETTO AL DIRITTO COMUNITARIO (ART. 56
TFUE) E AI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
L'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica (nella specie L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644 lett. g, L.190/2014) nei confronti di ST e dei CTD ad esso affiliati, determinerebbe situazioni di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 segg. del TFUE, così come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata.
STbet non potrebbe essere assimilata ai bookmaker svolgenti attività illecita, essendo destinataria di numerose sentenze della CGUE e della giudice nazionale che ne hanno accertato l'illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive e, per l'effetto, hanno riconosciuto la legittimità della sua attività verso l'Italia per il tramite dei CTD.
Il corretto adempimento di STbet degli oneri impositivi in materia di scommesse previsti nel proprio Paese di stabilimento (Ricorrente_1) sarebbe attestato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata dalla Ricorrente_1 Gaming Authority.
I servizi di scommessa oggetti del presente giudizio sarebbero quindi già gravati da imposizione specifica in altro Paese membro dell'Unione, in virtù della disciplina nazionale e della giurisprudenza nazionale e comunitaria;
4) NULLITA' DELL'ATTO DI ACECRTAMENTO PER MANCATA EMISSIONE E NOTIFICA DELLO SCHEMA
DI ATTO EX ART.
6-bis L. n. 212/2000; OMESSO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO;
5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 DEL D.LGS. 546/1992, 5, COMMA 1 E 6, COMMA 2, L. 472/1997 E 10,
COMMA 3, L. 212/2000, INERENTI ALL'ESIMENTE DELL'OBIETTIVA CONDIZIONE D'INCERTEZZA.
Nel caso di specie, sussisterebbero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma
3, L. 212/2000, tali da escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.
Con controdeduzioni depositate in data 2.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Dogane, insistendo nella pretesa faceva conoscere che soggetto passivo d'imposta sarebbe chi, anche per conto di terzi, gestisce l'attività di “raccolta del gioco”, vale a dire colui che riceve dai giocatori le proposte di scommessa e le somme di denaro costituenti la posta e consegna ai giocatori l'accettazione delle scommesse, unitamente al documento cartaceo che costituisce l'unico titolo legittimante per la riscossione delle eventuali vincite, con la responsabilità solidale, per il pagamento del tributo, da parte del bookmaker estero non autorizzato in
Italia, come previsto dall'art. 1 comma 66 lett. a) e b) della legge 220/2010.
Inoltre con la sentenza resa nella causa C-788/18, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe confermato la piena conformità della normativa fiscale italiana sulle scommesse ai principi di non discriminazione di parità di trattamento sanciti dalla normativa dell'Unione Europea.
Anche l'Ufficio allega copiosa giurisprudenza favorevole e ritenendo corretto il proprio operato, chiede alla
Corte di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione e sentito il difensore della ricorrente comparso in udienza ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
In particolare merita adesione, con valore assorbente sulle restanti censure, il quarto mezzo con il quale si deduce la nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione e notifica dello Schema di Atto in violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000.
In proposito l'AdM nella memoria depositata il 2.12.2025 eccepisce che l'Ufficio avrebbe notificato il PVC n.
13/FR/2024 prot. n. 69269 del 14.10.2024 con relativo schema di atto sia al CTD che al bookmaker, rispettivamente tramite raccomandata in data il 29.10.2024 e per mezzo della raccomandata internazionale in data 4.11.2024, facendo rinvio a ricevute allegate in atti. Tuttavia, dall'esame degli atti depositati non si rinviene alcun documento idoneo a comprovare che lo schema di atto sia stato effettivamente notificato sia alla ricorrente come CTD, che al gestore delle scommesse (cd. bookmaker) per cui l'eccezione sollevata dalla AdM non può essere condivisa.
Su tale profilo, peraltro, si è appuntata la difesa della ricorrente nel corso della udienza di trattazione, per cui, in assenza di specifica contestazione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Latina 19/12/2025