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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11882/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11882/2021 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del titolare e legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Morelli, del Foro di Brescia, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio sito Brescia, alla Via Manzoni n. 2,
ATTRICE
contro
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, sig. rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Filippini, del Foro Controparte_2
di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Vittorio Emanuele
II n. 51,
CONVENUTA
Oggetto:
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 11
Per l'attrice: ““IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_3
in favore di in forza delle fatture n. 279/2021 e n. 282/2021, qui impugnate per
[...] Controparte_1
tutti i motivi sopra esposti e/o dichiarare l'inesigibilità delle somme portate nelle fatture suesposte;
IN
VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui si ritenga esistente un credito, se ne accerti
l'eventuale minor somma dovuta, anche all'esito dell'espletata istruttoria;
Con ogni ulteriore riserva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per la convenuta: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la debenza di
verso in forza delle fatture 279/2021 e 282/2021; IN VIA Parte_1 Controparte_1
RICONVENZIONALE Condannare a versare a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
60.268,00 oltre interessi ex D. Lvo 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo IN VIA
SUBORDINATA: condannare a versare a la somma che sarà Parte_1 Controparte_1
accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo. IN OGNI
CASO: spese, anticipazioni e compensi del presente contenzioso interamente rifusi.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2021 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Brescia la chiedendo, in via principale di accertare e Controparte_1
dichiarare che nulla era dovuto in favore di in forza delle fatture 279/2021 e n. 282/2021 da CP_1
quest'ultima emesse, contestando l'esistenza di una collaborazione professionale tra le due società e l'esecuzione delle prestazioni/servizi nelle stesse dettagliate e, quanto alla fattura n. 279/2021 anche l'indicazione di una diversa società (“OK KAPELLI”). In via subordinata, chiedeva, nella denegata ipotesi di accertamento di un credito in favore di , di accertare tale credito nella minor CP_1
somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con il favore di spese, competenze e onorari di causa.
A tal fine, l'attrice deduceva che:
- le parti prendevano contratti tra loro al fine di poter valutare una collaborazione professionale;
pagina 2 di 11 - in data 4.8.2021 emetteva a carico dell'attrice la fattura n. Controparte_1
279/2021 per l'importo complessivo di € 26.108,00 (doc. 3), per “Interventi Marketing e Social
per VS Istituti OK KAPELLI” nelle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021;
- tra le varie voci riportate nella descrizione venivano citate, tra le altre, “ideazione n. 7 grafiche per promozione più stampa, post Facebook ricerca personale, creazione post promozionale area uomo e area donna, creazione video di Natale, creazione mascherine personalizzate, creazione post riapertura post Covid, ideazione promo festa della mamma con pubblicazione post più
stampa”;
- l'attrice, già in data 4.8.2021 inviava contestazione formale della fattura, precisando come,
anzitutto, la fattura si riferisse a prestazioni mai richieste e per cui non era mai stato presentato ed approvato preventivo, ed inoltre, si specificava come tali prestazioni non fossero mai state eseguite (doc. 4);
- in data 11.8.2021 emetteva a carico dell'attrice la fattura n. Controparte_1
282/2021 per l'importo complessivo di € 34.160,00 (doc. 3), per “interventi Controparte_2
a supporto delle strutture ” nelle mensilità da agosto 2020 fino a marzo Parte_1
2021;
- tra le varie voci riportate nella descrizione venivano indicate, tra le altre “incontri effettuati con terzi, per la pianificazione di lavori, per la risoluzione di problematiche con il personale,
incontri di pianificazione proposte e promozioni dedicate al mondo giovanile, incontro tecnico caldaia, incontro per supporto gestione turnazione dipendenti emergenza Covid, valutazione proposte marketing per stagionalità, incontro rappresentanti di varie aziende, ideazione regali e promo natale, realizzazione video natalizio”;
- in data 31 agosto 2021, inviava contestazione formale della fattura, Parte_1
precisando come, innanzitutto, il credito vantato risultasse essere inesistente e come nessuna prestazione fosse mai stata commissionata a (doc. 5); Controparte_1
pagina 3 di 11 - pertanto, l'attrice, ritenendo di nulla dovere alla convenuta, non provvedeva al pagamento delle somme portate dalle succitate fatture, in quanto illegittimamente emesse per prestazioni mai preventivare, richieste ed eseguite.
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo, in via principale di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti dell'attrice, come portato dalle fatture 279 e 282 del 2021. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 60.268,00 oltre interessi ex D. Lvo 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma eventualmente accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese.
In particolare, la convenuta deduceva che:
- le fatture oggetto di causa venivano emesse in virtù di specifici accordi intercorsi tra le parti;
- la convenuta riceveva incarico dall'attrice di effettuare le prestazioni oggetto delle fatture impugnate;
- ciononostante, l'attrice si rifiutava di adempiere al pagamento delle fatture, asserendo di non aver mai richiesto le prestazioni oggetto delle fatture, peraltro mai eseguite da parte della convenuta.
Tutto ciò premesso, la convenuta rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. cpc per il deposito delle memorie di rito.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e l'interpello.
All'esito della prova orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 11.4.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inesistenza del credito di € 60.268,00
rivendicato dalla società convenuta con le fatture n. 279/2021 e n. 282/2021; per contro, la parte convenuta ha domandato l'accertamento positivo del proprio credito nei riguardi della attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento del predetto importo di € 60.268,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo.
Le predette fatture sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della società
attrice.
Invero, la medesima, sin da subito, nella stessa data di ricezione della prima fattura, con comunicazione mail del 4.8.2021, si è dichiarata estranea a ogni rapporto di collaborazione, precisando l'inesistenza di ogni credito e l'inesistenza, ab origine, di ogni accordo tra le parti, atteso che nessuna prestazione era mai stata richiesta né eseguita dalla convenuta (doc. 4).
Occorre premettere che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
L'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, con la conseguenza che grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo,
pagina 5 di 11 dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso Cass. 16917/2012; Cass. 10.11.2010 n.
22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108).
Peraltro, proprio con riferimento all'onus probandi, qualora l'attore abbia proposto azione di accertamento negativo, ed il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale volta al conseguimento del diritto negato dalla controparte (come nel caso in esame) la Corte di cassazione, con sentenza n. 9201 del 2015, ha affermato inequivocabilmente che grava sul convenuto l'onere di provare il proprio credito.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che sia onere della , a fronte della azione di Controparte_1
accertamento negativo del credito promossa dalla parte attrice e della proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento, provare i fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
Tale prova non è stata in concreto raggiunta.
Invero, difetta in toto la prova dell'accordo tra le parti.
Anzitutto non è stata raggiunta la prova dell'accordo sul piano documentale.
Parte convenuta si limita a produrre in giudizio le sole fatture, che nulla dicono in merito ad eventuali accordi sottostanti, trattandosi pacificamente di documentazione di provenienza unilaterale, con la conseguenza che (se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, come nella specie) essa può assumere un valore puramente indiziario.
Peraltro, le fatture prodotte contengono una generica descrizione degli interventi asseritamente effettuati in favore dell'attrice senza indicare alcun prezzo unitario e senza alcun riferimento a ordini e/o contratti collegati.
A ciò si aggiunga che la fattura n. 279/2021 indica prestazioni effettuate in favore di “OK KAPELLI”
soggetto diverso dalla convenuta.
al di là delle fatture la convenuta non ha prodotto alcun documento contrattuale e neppure corrispondenza intercorsa con l'attrice dalla quale emerga la volontà delle parti di intraprendere una pagina 6 di 11 collaborazione e/o stipulare un formale accordo per la prestazione dei servizi oggetto delle fatture azionate in giudizio.
Invero, non vi è agli atti alcun documento dal quale risulti alcun conferimento dell'incarico effettuato dall'attrice nei confronti della società convenuta e, in ogni caso, nessun documento in cui risulti un accordo (oltre che sull'oggetto) sul quantum specifico di ogni prestazione asseritamente accordata.
Le attività dedotte all'interno delle fatture e per le quali l'attrice chiede il pagamento di corrispettivo sono indicate in modo del tutto generico e non è stata dimostrata, la pattuizione di un compenso complessivo, anche mensile, né un compenso specifico per ogni attività.
Nessuna rilevanza può essere attribuita ai messaggi whatsapp (docc. da 3 a 7) prodotti dalla convenuta,
atteso che trattasi di estratti che si presentano in modo confuso e, pertanto, inidonei a consentire al
Giudice e alla controparte di individuarne le parti rilevanti e di procedere all'autonomo e diretto esame del documento (Cass. n.15969 del 2024).
Peraltro, è opportuno osservare che tali estratti si presentano del tutto generici anche sotto il profilo dei soggetti (mittenti e destinatari) coinvolti, con la conseguenza che risultano in toto inutilizzabili ai fini del decidere.
Deve pertanto ritenersi che nessuna prova documentale è stata fornita dalla convenuta (che, in quanto creditrice, ne aveva l'onere) circa la pattuizione, l'esecuzione e l'entità di lavorazioni menzionate nelle fatture di cui ai documenti prodotti.
Neppure, nel corso del giudizio sono stati introdotti diversi elementi probatori concorrenti che consentano a detti documenti di assumere valenza di prova del fatto in essi rappresentato.
In particolare, devono essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale esperita nel corso del giudizio.
Si osserva che:
- le testi e hanno riferito che le parti in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
causa si erano incontrate nel dicembre 2020 al fine di verificare la possibilità di collaborare pagina 7 di 11 senza che alcun accordo venisse mai perfezionato;
- la presenza, per di più saltuaria del Sig. presso le strutture di Controparte_2
, confermata dalle testi e era dovuta Parte_1 Testimone_2 Testimone_3
alla semplice volontà dell' di comprendere il funzionamento della società; CP_2
- le testi e hanno precisato che le attività indicate nelle fatture venivano Tes_3 Tes_2
integralmente svolte dallo staff della;
in particolare, la teste ha Parte_1 Tes_2
affermato che lei si è occupata del marketing, della comunicazione e del materiale delle brochure: “ si era occupato dei grafici dei volantini e tutto il resto lo facevamo noi”, CP_2
“ veniva da altro settore, estetica e macchinari”, “Pensavo a tutto io, tranne per le CP_2
brochure e le impostazioni grafiche”. La teste visionate le fatture ha precisato che Tes_3
la pianificazione, ossia l'organizzare di eventi e la predisposizione obiettivi da raggiungere,
sono sempre state effettuate dai dipendenti dell'attrice del tutto in autonomia;
- la teste ha affermato che non vi era stata alcuna campagna marketing ed alcuna Tes_3
campagna formazione. Tutte le attività riportate nelle fatture erano svolte autonomamente da e dal suo staff, senza che alcuna delle stesse venisse in alcun modo Parte_1
demandata al Sig. “posso dire che la pianificazione l'abbiamo sempre fatta e la CP_2
facciamo tuttora, si tratta di organizzare eventi e obiettivi da raggiungere”, “eravamo io e la
signora a svolgere attività dirigenziale prendendo decisioni autonome” Tes_2
- la sola teste ha affermato, in termini del tutto generici, che furono delegati Testimone_4
alcuni compiti alla società convenuta e che la stessa ha prestato proprio personale (sig.ra al fine di formare le dipendenti dell'attrice presso alcune sedi della stessa e, in Tes_5
particolare: “La sig.ra insegnava al personale di sia come si Tes_5 Parte_3
effettuavano i trattamenti estetici, sia utilizzo dei macchinari per i trattamenti, sia la
pianificazione delle giornate a porte aperte con i clienti, dei pacchetti promozionali”. La pagina 8 di 11 medesima teste ha affermato che tra le parti “vi era un rapporto di collaborazione”.
Le deposizioni dei testi escussi si presentano discordanti e generiche con riguardo sia alle prestazioni di fatto eseguite sia al loro valore specifico, atteso che nessun teste ne ha precisato la consistenza.
All'esito dell'istruttoria non può dirsi raggiunta alcuna prova dell'an debeatur (esistenza dell'accordo tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni).
Invero, la deposizione di viene del tutto contraddetta dalle deposizioni delle testi Testimone_4
e le quali hanno rappresentato i fatti oggetto di causa in modo preciso e Tes_2 Tes_3
concordante, con la conseguenza che devono essere reputate attendibili e prevalenti.
Deve altresì rilevarsi che all'esito dell'istruttoria (come, peraltro, evidente, dal semplice dato documentale della fattura n. 279) è emerso che le prestazioni che la convenuta asseritamente avrebbe svolto in favore dell'attrice sono state effettuate in favore di altra società “OK KAPELLI”.
Neppure la convenuta deduce e allega alcun collegamento tra la terza società e la convenuta e/o che l'attrice avesse assunto alcun impegno al pagamento per prestazioni svolte in favore di tale OK
KAPELLI.
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, osserva il Tribunale che nessuna prova può dirsi raggiunta sia dal punto di vista dell'an che del quantum.
Il credito della convenuta risulta vieppiù incerto alla luce della discrasia temporale emersa fra la data dell'asserita esecuzione delle prestazioni e la data di emissione delle fatture, atteso che le fatture sono state emesse nell'agosto 2021 a fronte di attività prestate già a partire dal settembre 2020.
Ad abundantiam, si osserva che non è comunque verosimile che prestazioni del valore di oltre €
60.000,00 non abbiamo avuto alcun riscontro documentale, posto che risulta anomalo pensare che le parti non abbiano messo per iscritto i punti minimi ed essenziali dell'accordo a sostegno di tali prestazioni.
Ciò premesso, il difetto di prova documentale e le incertezze emerse dall'istruttoria orale non consentono di ritenere assolto l'an probatorio e il quantum probatorio da parte della convenuta, con pagina 9 di 11 la conseguenza che la domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla parte attrice deve essere accolta.
Di conseguenza, nulla è dovuto da parte dell'attrice in favore della convenuta a titolo di pagamento del corrispettivo, come portato dalle fatture n. 279/2021 e n. 282/2021.
Le considerazioni sopra esposte consentono di ritenere infondata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del corrispettivo formulata dalla convenuta, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata.
In accoglimento della domanda principale dell'attrice va quindi accertato che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in relazione alle fatture da quest'ultima prodotte.
Spese
In merito al regolamento delle spese non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico della convenuta nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi di giudizio, attesa la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda formulata da parte attrice,
accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice in favore della convenuta a titolo di corrispettivo delle fatture n. 279/2021 e n. 282/2021;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del procedimento che liquida in € 759,00 per anticipazioni ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
Brescia, 29 settembre 2025.
pagina 10 di 11 Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11882/2021 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del titolare e legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Morelli, del Foro di Brescia, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio sito Brescia, alla Via Manzoni n. 2,
ATTRICE
contro
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, sig. rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Filippini, del Foro Controparte_2
di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Vittorio Emanuele
II n. 51,
CONVENUTA
Oggetto:
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 11
Per l'attrice: ““IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_3
in favore di in forza delle fatture n. 279/2021 e n. 282/2021, qui impugnate per
[...] Controparte_1
tutti i motivi sopra esposti e/o dichiarare l'inesigibilità delle somme portate nelle fatture suesposte;
IN
VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui si ritenga esistente un credito, se ne accerti
l'eventuale minor somma dovuta, anche all'esito dell'espletata istruttoria;
Con ogni ulteriore riserva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per la convenuta: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la debenza di
verso in forza delle fatture 279/2021 e 282/2021; IN VIA Parte_1 Controparte_1
RICONVENZIONALE Condannare a versare a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
60.268,00 oltre interessi ex D. Lvo 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo IN VIA
SUBORDINATA: condannare a versare a la somma che sarà Parte_1 Controparte_1
accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo. IN OGNI
CASO: spese, anticipazioni e compensi del presente contenzioso interamente rifusi.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2021 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Brescia la chiedendo, in via principale di accertare e Controparte_1
dichiarare che nulla era dovuto in favore di in forza delle fatture 279/2021 e n. 282/2021 da CP_1
quest'ultima emesse, contestando l'esistenza di una collaborazione professionale tra le due società e l'esecuzione delle prestazioni/servizi nelle stesse dettagliate e, quanto alla fattura n. 279/2021 anche l'indicazione di una diversa società (“OK KAPELLI”). In via subordinata, chiedeva, nella denegata ipotesi di accertamento di un credito in favore di , di accertare tale credito nella minor CP_1
somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con il favore di spese, competenze e onorari di causa.
A tal fine, l'attrice deduceva che:
- le parti prendevano contratti tra loro al fine di poter valutare una collaborazione professionale;
pagina 2 di 11 - in data 4.8.2021 emetteva a carico dell'attrice la fattura n. Controparte_1
279/2021 per l'importo complessivo di € 26.108,00 (doc. 3), per “Interventi Marketing e Social
per VS Istituti OK KAPELLI” nelle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021;
- tra le varie voci riportate nella descrizione venivano citate, tra le altre, “ideazione n. 7 grafiche per promozione più stampa, post Facebook ricerca personale, creazione post promozionale area uomo e area donna, creazione video di Natale, creazione mascherine personalizzate, creazione post riapertura post Covid, ideazione promo festa della mamma con pubblicazione post più
stampa”;
- l'attrice, già in data 4.8.2021 inviava contestazione formale della fattura, precisando come,
anzitutto, la fattura si riferisse a prestazioni mai richieste e per cui non era mai stato presentato ed approvato preventivo, ed inoltre, si specificava come tali prestazioni non fossero mai state eseguite (doc. 4);
- in data 11.8.2021 emetteva a carico dell'attrice la fattura n. Controparte_1
282/2021 per l'importo complessivo di € 34.160,00 (doc. 3), per “interventi Controparte_2
a supporto delle strutture ” nelle mensilità da agosto 2020 fino a marzo Parte_1
2021;
- tra le varie voci riportate nella descrizione venivano indicate, tra le altre “incontri effettuati con terzi, per la pianificazione di lavori, per la risoluzione di problematiche con il personale,
incontri di pianificazione proposte e promozioni dedicate al mondo giovanile, incontro tecnico caldaia, incontro per supporto gestione turnazione dipendenti emergenza Covid, valutazione proposte marketing per stagionalità, incontro rappresentanti di varie aziende, ideazione regali e promo natale, realizzazione video natalizio”;
- in data 31 agosto 2021, inviava contestazione formale della fattura, Parte_1
precisando come, innanzitutto, il credito vantato risultasse essere inesistente e come nessuna prestazione fosse mai stata commissionata a (doc. 5); Controparte_1
pagina 3 di 11 - pertanto, l'attrice, ritenendo di nulla dovere alla convenuta, non provvedeva al pagamento delle somme portate dalle succitate fatture, in quanto illegittimamente emesse per prestazioni mai preventivare, richieste ed eseguite.
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo, in via principale di accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti dell'attrice, come portato dalle fatture 279 e 282 del 2021. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 60.268,00 oltre interessi ex D. Lvo 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma eventualmente accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo. In ogni caso, con il favore delle spese.
In particolare, la convenuta deduceva che:
- le fatture oggetto di causa venivano emesse in virtù di specifici accordi intercorsi tra le parti;
- la convenuta riceveva incarico dall'attrice di effettuare le prestazioni oggetto delle fatture impugnate;
- ciononostante, l'attrice si rifiutava di adempiere al pagamento delle fatture, asserendo di non aver mai richiesto le prestazioni oggetto delle fatture, peraltro mai eseguite da parte della convenuta.
Tutto ciò premesso, la convenuta rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. cpc per il deposito delle memorie di rito.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e l'interpello.
All'esito della prova orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 11.4.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inesistenza del credito di € 60.268,00
rivendicato dalla società convenuta con le fatture n. 279/2021 e n. 282/2021; per contro, la parte convenuta ha domandato l'accertamento positivo del proprio credito nei riguardi della attrice e la condanna di quest'ultima al pagamento del predetto importo di € 60.268,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo.
Le predette fatture sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della società
attrice.
Invero, la medesima, sin da subito, nella stessa data di ricezione della prima fattura, con comunicazione mail del 4.8.2021, si è dichiarata estranea a ogni rapporto di collaborazione, precisando l'inesistenza di ogni credito e l'inesistenza, ab origine, di ogni accordo tra le parti, atteso che nessuna prestazione era mai stata richiesta né eseguita dalla convenuta (doc. 4).
Occorre premettere che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
L'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, con la conseguenza che grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo,
pagina 5 di 11 dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso Cass. 16917/2012; Cass. 10.11.2010 n.
22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108).
Peraltro, proprio con riferimento all'onus probandi, qualora l'attore abbia proposto azione di accertamento negativo, ed il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale volta al conseguimento del diritto negato dalla controparte (come nel caso in esame) la Corte di cassazione, con sentenza n. 9201 del 2015, ha affermato inequivocabilmente che grava sul convenuto l'onere di provare il proprio credito.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che sia onere della , a fronte della azione di Controparte_1
accertamento negativo del credito promossa dalla parte attrice e della proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento, provare i fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
Tale prova non è stata in concreto raggiunta.
Invero, difetta in toto la prova dell'accordo tra le parti.
Anzitutto non è stata raggiunta la prova dell'accordo sul piano documentale.
Parte convenuta si limita a produrre in giudizio le sole fatture, che nulla dicono in merito ad eventuali accordi sottostanti, trattandosi pacificamente di documentazione di provenienza unilaterale, con la conseguenza che (se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, come nella specie) essa può assumere un valore puramente indiziario.
Peraltro, le fatture prodotte contengono una generica descrizione degli interventi asseritamente effettuati in favore dell'attrice senza indicare alcun prezzo unitario e senza alcun riferimento a ordini e/o contratti collegati.
A ciò si aggiunga che la fattura n. 279/2021 indica prestazioni effettuate in favore di “OK KAPELLI”
soggetto diverso dalla convenuta.
al di là delle fatture la convenuta non ha prodotto alcun documento contrattuale e neppure corrispondenza intercorsa con l'attrice dalla quale emerga la volontà delle parti di intraprendere una pagina 6 di 11 collaborazione e/o stipulare un formale accordo per la prestazione dei servizi oggetto delle fatture azionate in giudizio.
Invero, non vi è agli atti alcun documento dal quale risulti alcun conferimento dell'incarico effettuato dall'attrice nei confronti della società convenuta e, in ogni caso, nessun documento in cui risulti un accordo (oltre che sull'oggetto) sul quantum specifico di ogni prestazione asseritamente accordata.
Le attività dedotte all'interno delle fatture e per le quali l'attrice chiede il pagamento di corrispettivo sono indicate in modo del tutto generico e non è stata dimostrata, la pattuizione di un compenso complessivo, anche mensile, né un compenso specifico per ogni attività.
Nessuna rilevanza può essere attribuita ai messaggi whatsapp (docc. da 3 a 7) prodotti dalla convenuta,
atteso che trattasi di estratti che si presentano in modo confuso e, pertanto, inidonei a consentire al
Giudice e alla controparte di individuarne le parti rilevanti e di procedere all'autonomo e diretto esame del documento (Cass. n.15969 del 2024).
Peraltro, è opportuno osservare che tali estratti si presentano del tutto generici anche sotto il profilo dei soggetti (mittenti e destinatari) coinvolti, con la conseguenza che risultano in toto inutilizzabili ai fini del decidere.
Deve pertanto ritenersi che nessuna prova documentale è stata fornita dalla convenuta (che, in quanto creditrice, ne aveva l'onere) circa la pattuizione, l'esecuzione e l'entità di lavorazioni menzionate nelle fatture di cui ai documenti prodotti.
Neppure, nel corso del giudizio sono stati introdotti diversi elementi probatori concorrenti che consentano a detti documenti di assumere valenza di prova del fatto in essi rappresentato.
In particolare, devono essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale esperita nel corso del giudizio.
Si osserva che:
- le testi e hanno riferito che le parti in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
causa si erano incontrate nel dicembre 2020 al fine di verificare la possibilità di collaborare pagina 7 di 11 senza che alcun accordo venisse mai perfezionato;
- la presenza, per di più saltuaria del Sig. presso le strutture di Controparte_2
, confermata dalle testi e era dovuta Parte_1 Testimone_2 Testimone_3
alla semplice volontà dell' di comprendere il funzionamento della società; CP_2
- le testi e hanno precisato che le attività indicate nelle fatture venivano Tes_3 Tes_2
integralmente svolte dallo staff della;
in particolare, la teste ha Parte_1 Tes_2
affermato che lei si è occupata del marketing, della comunicazione e del materiale delle brochure: “ si era occupato dei grafici dei volantini e tutto il resto lo facevamo noi”, CP_2
“ veniva da altro settore, estetica e macchinari”, “Pensavo a tutto io, tranne per le CP_2
brochure e le impostazioni grafiche”. La teste visionate le fatture ha precisato che Tes_3
la pianificazione, ossia l'organizzare di eventi e la predisposizione obiettivi da raggiungere,
sono sempre state effettuate dai dipendenti dell'attrice del tutto in autonomia;
- la teste ha affermato che non vi era stata alcuna campagna marketing ed alcuna Tes_3
campagna formazione. Tutte le attività riportate nelle fatture erano svolte autonomamente da e dal suo staff, senza che alcuna delle stesse venisse in alcun modo Parte_1
demandata al Sig. “posso dire che la pianificazione l'abbiamo sempre fatta e la CP_2
facciamo tuttora, si tratta di organizzare eventi e obiettivi da raggiungere”, “eravamo io e la
signora a svolgere attività dirigenziale prendendo decisioni autonome” Tes_2
- la sola teste ha affermato, in termini del tutto generici, che furono delegati Testimone_4
alcuni compiti alla società convenuta e che la stessa ha prestato proprio personale (sig.ra al fine di formare le dipendenti dell'attrice presso alcune sedi della stessa e, in Tes_5
particolare: “La sig.ra insegnava al personale di sia come si Tes_5 Parte_3
effettuavano i trattamenti estetici, sia utilizzo dei macchinari per i trattamenti, sia la
pianificazione delle giornate a porte aperte con i clienti, dei pacchetti promozionali”. La pagina 8 di 11 medesima teste ha affermato che tra le parti “vi era un rapporto di collaborazione”.
Le deposizioni dei testi escussi si presentano discordanti e generiche con riguardo sia alle prestazioni di fatto eseguite sia al loro valore specifico, atteso che nessun teste ne ha precisato la consistenza.
All'esito dell'istruttoria non può dirsi raggiunta alcuna prova dell'an debeatur (esistenza dell'accordo tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni).
Invero, la deposizione di viene del tutto contraddetta dalle deposizioni delle testi Testimone_4
e le quali hanno rappresentato i fatti oggetto di causa in modo preciso e Tes_2 Tes_3
concordante, con la conseguenza che devono essere reputate attendibili e prevalenti.
Deve altresì rilevarsi che all'esito dell'istruttoria (come, peraltro, evidente, dal semplice dato documentale della fattura n. 279) è emerso che le prestazioni che la convenuta asseritamente avrebbe svolto in favore dell'attrice sono state effettuate in favore di altra società “OK KAPELLI”.
Neppure la convenuta deduce e allega alcun collegamento tra la terza società e la convenuta e/o che l'attrice avesse assunto alcun impegno al pagamento per prestazioni svolte in favore di tale OK
KAPELLI.
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, osserva il Tribunale che nessuna prova può dirsi raggiunta sia dal punto di vista dell'an che del quantum.
Il credito della convenuta risulta vieppiù incerto alla luce della discrasia temporale emersa fra la data dell'asserita esecuzione delle prestazioni e la data di emissione delle fatture, atteso che le fatture sono state emesse nell'agosto 2021 a fronte di attività prestate già a partire dal settembre 2020.
Ad abundantiam, si osserva che non è comunque verosimile che prestazioni del valore di oltre €
60.000,00 non abbiamo avuto alcun riscontro documentale, posto che risulta anomalo pensare che le parti non abbiano messo per iscritto i punti minimi ed essenziali dell'accordo a sostegno di tali prestazioni.
Ciò premesso, il difetto di prova documentale e le incertezze emerse dall'istruttoria orale non consentono di ritenere assolto l'an probatorio e il quantum probatorio da parte della convenuta, con pagina 9 di 11 la conseguenza che la domanda di accertamento negativo del credito formulata dalla parte attrice deve essere accolta.
Di conseguenza, nulla è dovuto da parte dell'attrice in favore della convenuta a titolo di pagamento del corrispettivo, come portato dalle fatture n. 279/2021 e n. 282/2021.
Le considerazioni sopra esposte consentono di ritenere infondata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del corrispettivo formulata dalla convenuta, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata.
In accoglimento della domanda principale dell'attrice va quindi accertato che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in relazione alle fatture da quest'ultima prodotte.
Spese
In merito al regolamento delle spese non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese di lite vanno dunque poste a carico della convenuta nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi di giudizio, attesa la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda formulata da parte attrice,
accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'attrice in favore della convenuta a titolo di corrispettivo delle fatture n. 279/2021 e n. 282/2021;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del procedimento che liquida in € 759,00 per anticipazioni ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
Brescia, 29 settembre 2025.
pagina 10 di 11 Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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