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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 27653/2021 r.g., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Mario C.F._2
MO (C.F. ) presso il cui studio in Napoli alla via M. da C.F._3
Caravaggio, 196 sono elettivamente domiciliati
- Opponenti
e
(P. IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
AE US (C.F. e dall'avv. Simona Chiolo (C.F. C.F._4
) presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale isola G/7 è C.F._5 elettivamente domiciliata
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del
19/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e instauravano il Parte_1 Parte_2 presente giudizio spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7185/2021 con il quale venivano ingiunti dal Tribunale di Napoli al pagamento, in solido, dell'importo di €
10.856,83 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura in favore della ricorrente. A sostegno della propria domanda, gli opponenti disconoscevano la documentazione prodotta in sede monitoria, affermando di non aver stipulato alcun contratto di finanziamento ed eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'opposta. Dunque, concludevano domandando “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1 contestava tutto quanto eccepito da controparte, precisando di aver prodotto in sede
[...]
monitoria la documentazione contrattuale sottoscritta degli opponenti. L'opposta affermava poi di aver inoltrato ai debitori, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, sia la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine nel 2009, che la diffida ad adempiere nel 2018.
In ragione di quanto esposto, concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via pregiudiziale e preliminare si chiede concedersi termine per l'instaurazione della procedura di mediazione prevista per legge, Concedersi ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.ro 7185/2021 del Tribunale di Napoli, per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. Nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine accertato e dichiarato che parte opponente sono debitori in solido della somma di euro 10.856,83 condannare gli stessi al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta) oltre gli interessi come per legge, oltre spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio. In via gradata laddove l'adito Tribunale dovesse ritenere rituale il disconoscimento operato da controparte si dichiara di volersi avvalere del contratto di finanziamento del 19/12/2005 firmato dai sigg. e Parte_1
e stipulato con la società del gruppo e pertanto si Parte_2 CP_2 CP_3 formula istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni risultanti in calce al medesimo , riservandosi di produrne l'originale ove l'On. Giudice adito ne faccia espressa richiesta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 21/2/2022 il Giudice dott. Vassallo, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta ed assegnava alla stessa termine per l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Concessi quindi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con la consulenza grafologica a cura del ctu nominato dott. Persona_1
Successivamente, attesa la mancata disponibilità dell'opponente ad addivenire ad Pt_1
una conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice dott.ssa Tuccillo rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 2/12/2025 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale rinviava per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. all'udienza del 19.12.2025.
Ciò posto, va anzitutto dichiarata la procedibilità della domanda stante l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come risulta dal verbale negativo del 18/3/2022
(depositato da parte opposta in data 14/7/2022).
Tanto premesso, l'opposizione è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In primis, quanto alla posizione di in qualità di coobbligata, posto che spetta Parte_2
al creditore dimostrare l'esistenza del proprio diritto, va rilevato che nel caso di specie tale onere non può dirsi assolto da parte dell'opposta.
Ritiene infatti il Tribunale di conformarsi alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in corso di giudizio, in quanto frutto di indagini effettuate con rigore scientifico e scevre da vizi che ne inficiano il contenuto, oltre che adeguatamente motivate.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso che le sottoscrizioni apposte in qualità di coobbligato al contratto di finanziamento del 19/12/2005 prodotto dall'opposta a fondamento della pretesa creditoria non sono riconducibili all'opponente e Parte_2 risultano dunque apocrife. Invero, il consulente tecnico nominato appurava che “Il documento in verifica a firma di , risulta chiaramente eterografo e NON Parte_2 attribuibile alla mano della medesima” (vd. ctu depositata il 26/9/2023).
Esclusa, pertanto, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento da parte di , nei suoi confronti deve ritenersi non provato il Parte_2 rapporto contrattuale in base al quale l'opposta ha fatto valere la propria pretesa creditoria.
Con riferimento invece alla sottoscrizione apposta al predetto contratto dall'opponente in qualità di debitore principale, il consulente tecnico ne accertava Parte_1
l'autografia. Ed invero, come si rileva dalla relazione agli atti “Il documento in verifica a firma di risulta chiaramente autografo ed attribuibile alla mano del Parte_1
medesimo” (vd. ctu depositata il 26/9/2023).
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal deve ritenersi provata nei suoi Pt_1
confronti la pretesa creditoria dell'istante. Tuttavia, la stessa deve ritenersi prescritta, essendo fondata la relativa eccezione tempestivamente formulata dall'opponente.
Sul punto, anzitutto va premesso che per costante orientamento della Corte di Cassazione
“trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (v. Cass., n. 19291/2010). Dunque, per i contratti di finanziamento il termine della prescrizione comincia a decorrere dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto, non potendo il creditore pretendere legittimamente il pagamento anteriormente.
Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi, in caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale va individuato nella data di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore.
Ciò posto, nel caso di specie, detto termine di prescrizione decorre dal 10/2/2009, data in cui, come si evince dalla documentazione agli atti ed altresì dichiarato dall'opposta, la decadenza dal beneficio del termine veniva comunicata agli opponenti (v. all. 4 ricorso monitorio e doc. contabile allegata a nota del 24/1/2025). Pertanto, si rileva che al momento del deposito del ricorso monitorio, avvenuto nel 2021, il citato termine decennale era ormai spirato, atteso che non risultano prodotti in giudizio atti interruttivi del decorso della prescrizione nei confronti di , essendo stata comunicata a quest'ultimo Parte_1
unicamente la cessione del credito nell'anno 2021.
In definitiva, non avendo l'opposta fornito la prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va accolta, con assorbimento di ogni altra questione.
Alla luce delle argomentazioni svolte, accertata la non autenticità delle sottoscrizioni di apposte al contratto di finanziamento del 19/12/2005, va dichiarato Parte_2 inesistente, in quanto non provato, il credito vantato nei suoi confronti. Inoltre, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alla posizione di , il Parte_1
Tribunale accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del giudizio e all'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e , ogni altra Parte_1 Parte_2 istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 7185/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 24/9/2021;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore degli opponenti che si liquidano in € 5.838,55 (comprensivo del rimborso delle spese generali) oltre iva e cpa se dovute come per legge per compenso, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Mario MO;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
di ctu come liquidate con separato decreto del 28/8/2024.
Così deciso in Napoli, il 21.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 27653/2021 r.g., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Mario C.F._2
MO (C.F. ) presso il cui studio in Napoli alla via M. da C.F._3
Caravaggio, 196 sono elettivamente domiciliati
- Opponenti
e
(P. IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
AE US (C.F. e dall'avv. Simona Chiolo (C.F. C.F._4
) presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale isola G/7 è C.F._5 elettivamente domiciliata
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del
19/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e instauravano il Parte_1 Parte_2 presente giudizio spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7185/2021 con il quale venivano ingiunti dal Tribunale di Napoli al pagamento, in solido, dell'importo di €
10.856,83 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura in favore della ricorrente. A sostegno della propria domanda, gli opponenti disconoscevano la documentazione prodotta in sede monitoria, affermando di non aver stipulato alcun contratto di finanziamento ed eccepivano l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'opposta. Dunque, concludevano domandando “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1 contestava tutto quanto eccepito da controparte, precisando di aver prodotto in sede
[...]
monitoria la documentazione contrattuale sottoscritta degli opponenti. L'opposta affermava poi di aver inoltrato ai debitori, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, sia la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine nel 2009, che la diffida ad adempiere nel 2018.
In ragione di quanto esposto, concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via pregiudiziale e preliminare si chiede concedersi termine per l'instaurazione della procedura di mediazione prevista per legge, Concedersi ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.ro 7185/2021 del Tribunale di Napoli, per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. Nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine accertato e dichiarato che parte opponente sono debitori in solido della somma di euro 10.856,83 condannare gli stessi al pagamento della somma predetta (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta) oltre gli interessi come per legge, oltre spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio. In via gradata laddove l'adito Tribunale dovesse ritenere rituale il disconoscimento operato da controparte si dichiara di volersi avvalere del contratto di finanziamento del 19/12/2005 firmato dai sigg. e Parte_1
e stipulato con la società del gruppo e pertanto si Parte_2 CP_2 CP_3 formula istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni risultanti in calce al medesimo , riservandosi di produrne l'originale ove l'On. Giudice adito ne faccia espressa richiesta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 21/2/2022 il Giudice dott. Vassallo, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta ed assegnava alla stessa termine per l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Concessi quindi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con la consulenza grafologica a cura del ctu nominato dott. Persona_1
Successivamente, attesa la mancata disponibilità dell'opponente ad addivenire ad Pt_1
una conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice dott.ssa Tuccillo rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 2/12/2025 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale rinviava per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. all'udienza del 19.12.2025.
Ciò posto, va anzitutto dichiarata la procedibilità della domanda stante l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come risulta dal verbale negativo del 18/3/2022
(depositato da parte opposta in data 14/7/2022).
Tanto premesso, l'opposizione è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In primis, quanto alla posizione di in qualità di coobbligata, posto che spetta Parte_2
al creditore dimostrare l'esistenza del proprio diritto, va rilevato che nel caso di specie tale onere non può dirsi assolto da parte dell'opposta.
Ritiene infatti il Tribunale di conformarsi alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in corso di giudizio, in quanto frutto di indagini effettuate con rigore scientifico e scevre da vizi che ne inficiano il contenuto, oltre che adeguatamente motivate.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso che le sottoscrizioni apposte in qualità di coobbligato al contratto di finanziamento del 19/12/2005 prodotto dall'opposta a fondamento della pretesa creditoria non sono riconducibili all'opponente e Parte_2 risultano dunque apocrife. Invero, il consulente tecnico nominato appurava che “Il documento in verifica a firma di , risulta chiaramente eterografo e NON Parte_2 attribuibile alla mano della medesima” (vd. ctu depositata il 26/9/2023).
Esclusa, pertanto, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento da parte di , nei suoi confronti deve ritenersi non provato il Parte_2 rapporto contrattuale in base al quale l'opposta ha fatto valere la propria pretesa creditoria.
Con riferimento invece alla sottoscrizione apposta al predetto contratto dall'opponente in qualità di debitore principale, il consulente tecnico ne accertava Parte_1
l'autografia. Ed invero, come si rileva dalla relazione agli atti “Il documento in verifica a firma di risulta chiaramente autografo ed attribuibile alla mano del Parte_1
medesimo” (vd. ctu depositata il 26/9/2023).
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal deve ritenersi provata nei suoi Pt_1
confronti la pretesa creditoria dell'istante. Tuttavia, la stessa deve ritenersi prescritta, essendo fondata la relativa eccezione tempestivamente formulata dall'opponente.
Sul punto, anzitutto va premesso che per costante orientamento della Corte di Cassazione
“trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (v. Cass., n. 19291/2010). Dunque, per i contratti di finanziamento il termine della prescrizione comincia a decorrere dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto, non potendo il creditore pretendere legittimamente il pagamento anteriormente.
Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi, in caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale va individuato nella data di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore.
Ciò posto, nel caso di specie, detto termine di prescrizione decorre dal 10/2/2009, data in cui, come si evince dalla documentazione agli atti ed altresì dichiarato dall'opposta, la decadenza dal beneficio del termine veniva comunicata agli opponenti (v. all. 4 ricorso monitorio e doc. contabile allegata a nota del 24/1/2025). Pertanto, si rileva che al momento del deposito del ricorso monitorio, avvenuto nel 2021, il citato termine decennale era ormai spirato, atteso che non risultano prodotti in giudizio atti interruttivi del decorso della prescrizione nei confronti di , essendo stata comunicata a quest'ultimo Parte_1
unicamente la cessione del credito nell'anno 2021.
In definitiva, non avendo l'opposta fornito la prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va accolta, con assorbimento di ogni altra questione.
Alla luce delle argomentazioni svolte, accertata la non autenticità delle sottoscrizioni di apposte al contratto di finanziamento del 19/12/2005, va dichiarato Parte_2 inesistente, in quanto non provato, il credito vantato nei suoi confronti. Inoltre, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alla posizione di , il Parte_1
Tribunale accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del giudizio e all'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e , ogni altra Parte_1 Parte_2 istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 7185/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 24/9/2021;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore degli opponenti che si liquidano in € 5.838,55 (comprensivo del rimborso delle spese generali) oltre iva e cpa se dovute come per legge per compenso, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Mario MO;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
di ctu come liquidate con separato decreto del 28/8/2024.
Così deciso in Napoli, il 21.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo