Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2023, proposto da NN Fiore, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Cioffi e dall’Avv. Tiziana Monti dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11 domicilia ex lege ;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Eleonora Carpentieri e dall’Avv. Annalisa Cuomo dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento
- a) - del decreto del 23 settembre 2022, n. 104, con il quale il dirigente della U.O.D. 500901, nell’uniformarsi al parere della ZA ABAEP di Napoli del 23 settembre 2022, prot. n. 11696-P, conosciuto solo in data 23 novembre 2022, ha denegato, in via sostitutiva, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per le opere oggetto dell’istanza presentata in data 14 giugno 2021, prot. n. 316213, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.P.R. n. 31/17, ovvero per la realizzazione “di un passo carraio e relativo cancello di accesso” in Napoli alla via L. Bianchi n. 57;
- b) - del parere negativo espresso dalla ZA ABAEP di Napoli in data 8 settembre 2022, prot. n. 1166-P, relativo alle medesime opere;
- c) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AL CO MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il 21 febbraio 2023, il ricorrente - comproprietario in Napoli, alla via Leonardo Bianchi n. 57, di un fondo distinto in catasto al foglio 49, p.lla 529, all’interno del quale insiste un fabbricato per civile abitazione, oggetto di domanda di condono non ancora esitata ex l.724/1994 - deduceva che:
- il 14 giugno 2021 prot. n. 316213, aveva presentato alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio 500901, competente in via sostitutiva (in ragione della acclarata insussistenza dei requisiti di cui all’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/04), un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del d.P.R. n. 31/17, per “la realizzazione di un passo carrabile e relativo cancello di accesso” in prossimità del predetto fabbricato;
- a seguito di favorevole proposta di “provvedimento per la compatibilità paesaggistica in procedimento semplificato” ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 31/17 (All. B, lett. B.21) formulata dalla Giunta Regionale con verbale n. PG/527319/202I del 25 ottobre 2021, l’istanza in questione, con l’unita documentazione (comprensiva di relazione tecnica illustrativa), era stata trasmessa alla competente ZA SABAP-NA per il prescritto parere (documentazione acquisita agli atti della ZA detta in data 26 ottobre 2021 ed assunta al relativo protocollo con il n. 13807);
- decorso il termine di giorni 20 dalla data di ricevimento della documentazione (26 ottobre 2021), sull’istanza si era formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.p.r. n. 31/17, trattandosi di procedimento relativo ad autorizzazione paesaggistica semplificata, come espressamente riconosciuto dalla Giunta Regionale nella proposta favorevole del 25 ottobre 2021;
- non avendo tuttavia la Giunta Regionale provveduto a definire il procedimento, mediante il rilascio della richiesta autorizzazione, con atto trasmesso a mezzo PEC in data 17 novembre 2022, l’aveva diffidata “a concludere il procedimento, provvedendo al rilascio in proprio favore della richiesta autorizzazione paesaggistica, ricorrendone i presupposti di legge”;
- nel riscontrare la predetta diffida con nota prot. n. PG/579497/2022 pervenuta a mezzo PEC il 23 novembre 2022, la Giunta Regionale gli aveva quindi trasmesso il parere negativo espresso dalla ZA con nota prot. n. 11696-P l’8 settembre 2022 ed il decreto n. 104 del 23 settembre 2022 con il quale aveva infine negato l’autorizzazione paesaggistica.
2. - Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava, unitamente agli atti connessi, quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, vari ordini di censure, con cui, in sintesi, lamentava: 1) la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, per non aver l’Amministrazione trasmesso il preavviso di diniego se non al solo Geom. Amodio D’AG, “presso in quale non ha mai eletto domicilio”; 2) la tardività del parere negativo reso dalla ZA e di cui alla nota prot. 11696-P dell’8 settembre 2022, in quanto espresso ben oltre il termine tassativo di 20 giorni prescritto dal combinato disposto degli artt. 11, comma 5 e comma 9 del d.P.R. n. 31/17, o comunque, di 45 giorni prescritto dall’art. 146 D.lgs. n. 42/04 e dell’art. 17 bis l. 241/1990; 3) la violazione dell’obbligo motivazionale, essendosi limitata la Regione a recepire, del tutto acriticamente, il parere tardivo della ZA, tanto più che il parere tardivo sarebbe stato inefficace ed il medesimo provvedimento della Regione si sarebbe presentato come in contraddizione con la precedente proposta favorevole; l’erroneità dei rilievi della ZA, per contestare i quali rinviava ad apposita relazione tecnica del 9 gennaio 2023.
3.- Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli (28 febbraio 2023) e la ZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli (31 marzo 2023), quest’ultima depositando memoria il 3 aprile 2023; non si costituiva in giudizio, invece, la Regione Campania, per quanto ritualmente intimata.
4.- Con ordinanza n. 5499 del 23 luglio 2024, questo Tribunale, rilevato che “- agli atti del giudizio non consta in provvedimento impugnato, ma soltanto la nota con cui la Regione ha provveduto alla sua trasmissione (all. 3 al ricorso) e che è necessario procedere alla sua acquisizione; - alla luce della specificità delle doglianze, è necessario altresì, ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi di valutazione”, disponeva che la Regione Campania depositasse il “contestato Decreto n. 104 del 23 settembre 2022 corredato da una documentata relazione sui fatti di causa”, contestualmente rinviando, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
5.- Il 6 giugno 2025 il Comune di Napoli depositava memoria.
6.- Il 16 settembre 2025 si costituiva in giudizio la Regione Campania, depositando documenti. Il 9 dicembre 2025 depositava ancora documenti ed il 21 dicembre 2025 depositava memoria.
7. - All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. - Viene all’esame del Collegio, unitamente al sotteso parere (negativo), obbligatorio e vincolante della ZA ABAEP di Napoli in data 8 settembre 2022, prot. n. 1166-P, il provvedimento (Decreto n. 104 del 23 settembre 2022) con cui la Giunta della Regione Campania ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ex D.P.R. n. 31/17 (prot. n. 316213 del 14 giugno 2021) tesa a realizzare, presso l’immobile di proprietà del ricorrente sito in Napoli, via Leonardo Bianchi n. 57, un “passo carrabile e relativo cancello di accesso”; diniego basato, a quanto consta, sui seguenti rilievi: “l’intervento proposto: ricade in un’area di elevato valore paesistico (cfr. 11 c. 1 del P.T.P. Agnano-Camaldoli); - riguarda la realizzazione di un varco per l’ingresso di autoveicoli con cancello in contrasto con quanto previsto dall’art. 11 c. 4 del P.T.P. Agnano Camaldoli che vieta la realizzazione dei percorsi rotabili; - comporta il livellamento del terreno per il raggiungimento della quota stradale in difformità da quanto previsto dal citato art. 11 c. 4 che vieta l’alterazione dell’andamento del terreno; - riguarda un fondo in cui insiste un fabbricato illegittimo per il quale ad oggi non è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della L. 724/94”.
8.1.- Orbene, in tali termini ricostruito il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto respingere il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 in ragione dell’omesso inoltro, a detta del ricorrente, del preavviso di diniego: a quanto consta in atti, infatti, il preavviso di rigetto è stato regolarmente inviato (via PEC) al tecnico indicato nell’istanza di nulla osta (PG/2021/0316213 del 14.06.2021) ove esplicitamente è stato richiesto che “ogni comunicazione inerente la presente istanza venga inviata al seguente recapito: D’AG Amodio, nato a [...] il [...] […] pec. amodio.dagostino@geopec.it (vd. istanza, all. 5 al ricorso nonché all. 2 e 3 al deposito della ZA del 3 aprile 2023). Ciò posto e non risultando, agli atti del giudizio, comunicazioni di variazione di tale recapito, il primo motivo di ricorso va respinto.
8.2. – Quanto ai restanti motivi di doglianza, osserva il Collegio che, inoltrata pacificamente la proposta favorevole dalla Regione alla ZA il 25 ottobre 2021 (ricezione effettiva il 26 ottobre 2021), quest’ultima ha reso il proprio parere negativo tardivamente a distanza di quasi un anno, l’8 settembre 2022. Partendo da tale dato oggettivo, osserva il Collegio che per quanto, in effetti, nell’ambito della procedura semplificata di cui al D.P.R. 31/2017, l’art. 11, comma 7, per il caso di dissenso della ZA rispetto alla proposta dell’autorità procedente, non configuri l’applicabilità dell’art. 17 bis (così come, per il caso, invece dell’avviso concorde dei due soggetti codecidenti di cui all’art. 11, comma 5 ultima parte), è pur vero che l’ordinarietà dei termini procedimentali ivi prevista, non può spingersi sino alla possibilità, per la ZA (e da questa implicitamente configurata nelle proprie difese), di procrastinare, sine die , la conclusione del procedimento, anche oltre la fase di dissenso qualificato configurata dal legislatore proprio al comma 7 e che apre, per il caso di manifestazione tempestiva dell’avviso contrario, un’autonoma e ben circoscritta fase procedimentale, destinata a concludersi rapidamente. Ostano a tale lettura, una serie di considerazioni, legate alla ratio della cd. “procedura semplificata” ed all’impossibilità che, seppur relativa ad opere minori, questa possa essere più gravosa e meno celere anche della procedura ordinaria di cui agli artt. 146 e 149 Dlgs 42/2004. Va peraltro ricordato che, quanto a quest’ultima, a mente della giurisprudenza amministrativa più recente, anche di questo Tribunale, “il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis della L. n. 241 del 1990 si applica anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, inclusi i beni culturali, specificamente in relazione al procedimento di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 tra ZA e Comune. Pertanto, un parere tardivo della ZA è inefficace e tamquam non esset se rilasciato [come nel caso in esame] oltre il termine previsto dalla normativa” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sentenza, 11/11/2025, n. 7356). Ancora e più nello specifico, “il parere della ZA previsto dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 deve essere emesso nel termine di 45 giorni. In caso di superamento di tale termine, il parere perde il suo carattere vincolante per l’amministrazione richiedente, la quale deve autonomamente motivare sulla concedibilità dell’autorizzazione paesaggistica, senza limitarsi a riproporre pedissequamente il parere tardivo” (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 03/11/2025, n. 8532, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 15/09/2025, n. 6193); conseguentemente, ed in applicazione al caso di specie, “il diniego di autorizzazione paesaggistica […], fondato esclusivamente su un parere negativo reso tardivamente dalla Sovrintendenza e privo di autonome valutazioni e motivazioni, è illegittimo. Anche se tardivo, il parere della Sovrintendenza mantiene un valore consultivo e non vincolante, imponendo [all’autorità procedente] l’obbligo di effettuare una propria valutazione motivata (art. 146, D.Lgs. n. 42/2004). Applicando le coordinate al caso di specie, il diniego impugnato, che si limita a recepire, senza autonome valutazioni, il dissenso (decisamente) tardivo della ZA, in quanto adottato, oltre i termini prescritti dal combinato disposto dell’art. 11, comma 5 e 7 e degli artt. 146 e 149 D. Lgs. n. 42/2004, ritenendolo “obbligatorio e vincolante”, peraltro in contrasto con la propria precedente determinazione favorevole, è illegittimo, e come tale va annullato, in accoglimento delle doglianze articolate in ricorso.
8.2. - Conclusivamente ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, il ricorso va accolto, con annullamento del Decreto impugnato e salve le successive, autonome determinazioni da adottarsi da parte dell’Amministrazione procedente, tenuto conto della non vincolatività del parere della ZA e della propria precedente determinazione favorevole.
8.3. – Le spese di lite seguono in parte seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente, la Regione Campania e la ZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, dovendosi invece compensare tra il ricorrente ed il Comune di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Campania e la ZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in solido, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Spese compensate, nei rapporti tra il ricorrente ed il Comune di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AL CO MM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CO MM | PA RI |
IL SEGRETARIO