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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 688/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Società_1 41 S.r.l. - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13890/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322674 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 321900 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 323086 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322675 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3694/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 41 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13890 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento TaRi nn. 322674, 321900, 323086, 322675 per il periodo 01/10/2017 - 30/09/2020, emessi a suo carico dal Comune di Roma Capitale per l'omessa dichiarazione della superficie di mq. 132 ad uso negozi (cat. 12) per l'occupazione del locale sito in Indirizzo_1.
Con tempestive controdeduzioni si è costituito in giudizio il Comune di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha rilevato che i dati di classamento dell'immobile indicano che si tratta di immobile A/2 classe 4 di 6,5 vani per mq 168 ma che la società contribuente ha ivi stabilito il luogo di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di confezioni e la sede legale dell'impresa.
L'appellante insiste nel dedurre anche in appello l'uso promiscuo dell'immobile che tuttavia non risulta comunicato all'Ente impositore, ne definito nella sua effettiva consistenza.
A nulla rileva, infatti, che una porzione dell'immobile stesso sia concessa in locazione abitativa agevolata alla signora Nominativo_1, peraltro legale rappresentante pro tempore della stessa società appellante e proprietaria del 95% della società, trattandosi di uso promiscuo (giova ripeterlo) mai comunicato all'ente impositore.
Sicchè la sentenza di primo grado risulta corretta e meritevole di conferma.
Anche i residui motivi inerenti il calcolo delle sanzioni con il criterio del cumulo giuridico risultano infondati considerata l'autonomia dei tributi per ciascuna annualità di riferimento (per come correttamente motivato anche nella sentenza impugnata cui può farsi in questa sede richiamo).
L'appello proposto deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 688/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Società_1 41 S.r.l. - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13890/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322674 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 321900 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 323086 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322675 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3694/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 41 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13890 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento TaRi nn. 322674, 321900, 323086, 322675 per il periodo 01/10/2017 - 30/09/2020, emessi a suo carico dal Comune di Roma Capitale per l'omessa dichiarazione della superficie di mq. 132 ad uso negozi (cat. 12) per l'occupazione del locale sito in Indirizzo_1.
Con tempestive controdeduzioni si è costituito in giudizio il Comune di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha rilevato che i dati di classamento dell'immobile indicano che si tratta di immobile A/2 classe 4 di 6,5 vani per mq 168 ma che la società contribuente ha ivi stabilito il luogo di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di confezioni e la sede legale dell'impresa.
L'appellante insiste nel dedurre anche in appello l'uso promiscuo dell'immobile che tuttavia non risulta comunicato all'Ente impositore, ne definito nella sua effettiva consistenza.
A nulla rileva, infatti, che una porzione dell'immobile stesso sia concessa in locazione abitativa agevolata alla signora Nominativo_1, peraltro legale rappresentante pro tempore della stessa società appellante e proprietaria del 95% della società, trattandosi di uso promiscuo (giova ripeterlo) mai comunicato all'ente impositore.
Sicchè la sentenza di primo grado risulta corretta e meritevole di conferma.
Anche i residui motivi inerenti il calcolo delle sanzioni con il criterio del cumulo giuridico risultano infondati considerata l'autonomia dei tributi per ciascuna annualità di riferimento (per come correttamente motivato anche nella sentenza impugnata cui può farsi in questa sede richiamo).
L'appello proposto deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.