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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1641/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/06/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 6 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 6 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CASTELLETTI FRANCESCA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Silandro il 03/09/2012 (atto n. 5, parte 2, serie C, anno 2012). □ separati con accordo di negoziazione assistita in data 22/07/2024 e provvedimento del PM del
26/07/2024.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. PEsona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le parti vivranno portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori, con collocamento anagrafico e abitativo PE_1 prevalente presso la madre in Trieste;
3. quanto al diritto di visita paterno e alla suddivisione dei periodi di festività e di ferie lavorative, a fronte dell'impegno lavorativo paterno, nelle tre settimane in cui padre è a Trieste, i tempi di permanenza di vengono così calendarizzati: PE_1
• Settimana 1: infra-settimanalmente il padre andrà a prendere all'uscita dall'asilo/ scuola tutti PE_1
i giorni, riportandolo alla madre dopo cena in due giornate e prima di cena nei restanti giorni. Nel fine settimana starà con il padre la giornata di sabato, rientrando dalla madre prima di cena;
PE_1
• Settimana 2: infra-settimanalmente il padre andrà a prendere all'uscita dall'asilo -/ scuola in PE_1 almeno due giornate, dando precedenza alle giornate in cui la madre lavora fino a tardi (mercoledì), riportandolo a casa della madre dopo cena;
nel fine settimana starà con il padre dal sabato alla domenica, con pernotto dal padre
• Settimana 3: infra-settimanalmente il padre andrà a prendere all'uscita dall'asilo/ scuola in PE_1 almeno due giornate, dando precedenza alle giornate in cui la madre lavora fino a tardi (mercoledì), riportandolo a casa della madre dopo cena;
nel fine settimana starà con il padre la giornata di sabato, rientrando dalla madre prima di cena.
• I pernotti con il padre verranno organizzati in maniera da garantire al minore una regolarità nelle visite,
e verranno definiti di comune accordo dai genitori sulle basi delle esigenze del minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In detta funzione, i genitori potranno organizzare di comune accordo dei week-end lunghi, in cui il minore si fermerà dal padre dal venerdì alla domenica sera.
• Nelle settimane nn. 2 e 3, in funzione delle necessità lavorative della madre, il padre potrà coadiuvarla, PE andando a prendere anche in altre giornate, ma riportandolo a casa della madre prima dell'ora di cena;
• i genitori si impegnano a mantenere la routine di del sabato con la nonna paterna;
PE_1
4. il minore trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie dalla fine della scuola al 30/12 ore 10:00 con un genitore, e dal 30/12 alla ripresa della scuola con l'altro, ad anni alterni, ferma in tale periodo l'alternanza dei giorni della Vigilia e di Natale;
5. durante le vacanze scolastiche estive, a partire dall'estate del 2025, trascorrerà con ciascun PE_1 genitore due settimane, non consecutive (a meno che i genitori non si accordino differentemente), e i genitori concorderanno i rispettivi periodi feriali estivi con il figlio entro il 15 maggio di ogni anno;
6. resta salva la possibilità dei genitori di derogare alla predetta calendarizzazione sulla base del reciproco accordo;
7. con riferimento all'espatrio del minore i genitori si danno reciproco assenso limitatamente ai viaggi in
Paesi esteri a cui si accede con sola carta d'identità (quali paesi UE e Turchia) e ciò fino al compimento del quarto anno di età di (in data 20 giugno 2026). A partire da quella data, i genitori si riservano la PE_1 valutazione circa la possibilità di attribuire un passaporto al minore, previo accordo, in funzione dell'età e dell'esperienza di viaggio di;
PEsona_3
8. le parti si danno il reciproco assenso ai reciproci documenti per l'espatrio;
9. con riferimento alle questioni economiche le parti confermano la regolamentazione delle questioni predette già contenute nell'accordo di separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata, con riferimento particolare ai punti 11, 14 e 15 dell'accordo di separazione prodotto sub doc. 2, id est assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del padre pari a 200,00 € mensili;
10. con riferimento alla percezione dell'assegno unico (punti 12e 13 accordo di separazione), le parti, a parziale modifica del predetto accordo, concordano che, a partire dal settembre 2025, l'assegno unico di PE PE
sarà diviso al 50% tra i due genitori;
con riferimento alle spese per l'asilo privato che frequenterà dal settembre 2025 all'agosto 2028, le stesse saranno divise al 50% tra i genitori, così come le restanti spese straordinarie come da locale Protocollo;
detrazioni e/o eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Silandro il 03/09/2012 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silandro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Trieste dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Trieste, il giorno 11 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/06/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 6 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 6 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CASTELLETTI FRANCESCA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Silandro il 03/09/2012 (atto n. 5, parte 2, serie C, anno 2012). □ separati con accordo di negoziazione assistita in data 22/07/2024 e provvedimento del PM del
26/07/2024.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. PEsona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le parti vivranno portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori, con collocamento anagrafico e abitativo PE_1 prevalente presso la madre in Trieste;
3. quanto al diritto di visita paterno e alla suddivisione dei periodi di festività e di ferie lavorative, a fronte dell'impegno lavorativo paterno, nelle tre settimane in cui padre è a Trieste, i tempi di permanenza di vengono così calendarizzati: PE_1
• Settimana 1: infra-settimanalmente il padre andrà a prendere all'uscita dall'asilo/ scuola tutti PE_1
i giorni, riportandolo alla madre dopo cena in due giornate e prima di cena nei restanti giorni. Nel fine settimana starà con il padre la giornata di sabato, rientrando dalla madre prima di cena;
PE_1
• Settimana 2: infra-settimanalmente il padre andrà a prendere all'uscita dall'asilo -/ scuola in PE_1 almeno due giornate, dando precedenza alle giornate in cui la madre lavora fino a tardi (mercoledì), riportandolo a casa della madre dopo cena;
nel fine settimana starà con il padre dal sabato alla domenica, con pernotto dal padre
• Settimana 3: infra-settimanalmente il padre andrà a prendere all'uscita dall'asilo/ scuola in PE_1 almeno due giornate, dando precedenza alle giornate in cui la madre lavora fino a tardi (mercoledì), riportandolo a casa della madre dopo cena;
nel fine settimana starà con il padre la giornata di sabato, rientrando dalla madre prima di cena.
• I pernotti con il padre verranno organizzati in maniera da garantire al minore una regolarità nelle visite,
e verranno definiti di comune accordo dai genitori sulle basi delle esigenze del minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In detta funzione, i genitori potranno organizzare di comune accordo dei week-end lunghi, in cui il minore si fermerà dal padre dal venerdì alla domenica sera.
• Nelle settimane nn. 2 e 3, in funzione delle necessità lavorative della madre, il padre potrà coadiuvarla, PE andando a prendere anche in altre giornate, ma riportandolo a casa della madre prima dell'ora di cena;
• i genitori si impegnano a mantenere la routine di del sabato con la nonna paterna;
PE_1
4. il minore trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie dalla fine della scuola al 30/12 ore 10:00 con un genitore, e dal 30/12 alla ripresa della scuola con l'altro, ad anni alterni, ferma in tale periodo l'alternanza dei giorni della Vigilia e di Natale;
5. durante le vacanze scolastiche estive, a partire dall'estate del 2025, trascorrerà con ciascun PE_1 genitore due settimane, non consecutive (a meno che i genitori non si accordino differentemente), e i genitori concorderanno i rispettivi periodi feriali estivi con il figlio entro il 15 maggio di ogni anno;
6. resta salva la possibilità dei genitori di derogare alla predetta calendarizzazione sulla base del reciproco accordo;
7. con riferimento all'espatrio del minore i genitori si danno reciproco assenso limitatamente ai viaggi in
Paesi esteri a cui si accede con sola carta d'identità (quali paesi UE e Turchia) e ciò fino al compimento del quarto anno di età di (in data 20 giugno 2026). A partire da quella data, i genitori si riservano la PE_1 valutazione circa la possibilità di attribuire un passaporto al minore, previo accordo, in funzione dell'età e dell'esperienza di viaggio di;
PEsona_3
8. le parti si danno il reciproco assenso ai reciproci documenti per l'espatrio;
9. con riferimento alle questioni economiche le parti confermano la regolamentazione delle questioni predette già contenute nell'accordo di separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata, con riferimento particolare ai punti 11, 14 e 15 dell'accordo di separazione prodotto sub doc. 2, id est assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del padre pari a 200,00 € mensili;
10. con riferimento alla percezione dell'assegno unico (punti 12e 13 accordo di separazione), le parti, a parziale modifica del predetto accordo, concordano che, a partire dal settembre 2025, l'assegno unico di PE PE
sarà diviso al 50% tra i due genitori;
con riferimento alle spese per l'asilo privato che frequenterà dal settembre 2025 all'agosto 2028, le stesse saranno divise al 50% tra i genitori, così come le restanti spese straordinarie come da locale Protocollo;
detrazioni e/o eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Silandro il 03/09/2012 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silandro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Trieste dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Trieste, il giorno 11 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli