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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2025 9002183740/000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 604/2025 depositato il
12/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento in oggetto indicata sostenendo non risulti prova di notifica delle cartelle presupposte emesse per omesso versamento dell'IMU; deduce altresì la intervenuta prescrizione poiché gli atti di accertamento non sarebbero stati consegnata al contribuente .
Si costituisce l'Agenzia E/R che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Deve infatti ritenersi come dalla documentazione allegata dalle parti ed in assenza di regolare compiuta prova contraria all'esito della costituzione in giudizio di controparte Agenzia E/R, sia carente l'allegazione di prova documentale riferibile alla pregressa regolare consegna di alcun atto di accertamento a carico del contribuente tale da giustificare l'emissione dell'atto ingiuntivo.
Si ricorda, sul punto, che nel processo tributario è onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della
Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che l'ingiunzione sia stata preceduta da atti esattoriali notificati ritualmente, anzi dalla sola documentazione prodotta ed utilizzabile non emerge che alcun atto di tal genere gli sia stato mai notificato correttamente nei termini di legge essendo stato allegati precedenti atti esattoriali per detta tassa automobilistica con esito di spedizione negativo, ad indirizzo sconosciuto/insufficiente e quindi priva di alcuna relata di notifica al destinatario, ragion per cui il presente ricorso deve essere accolto.
Rispetto alla documentazione di intervenuta consegna degli atti presupposti allegata dall'Ufficio deve infine ribadirsi come la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n.
21384/2024, N. 14658 del 2024Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024, da ultimo ancora Sentenza del
04/06/2025 n. 14990) Ciò detto si deve oltremodo fare rilevare come, in assenza di atti interruttivi validamente emessi e consegnati, sia da ritenersi condivisibile anche l'assunto del ricorrente riferito all'intervenuta estinzione delle tasse richieste. Effettivamente risultano decorsi oltre tre anni precedenti alla consegna dell'intimazione impugnata, così maturandosi medio tempore i termini di prescrizione triennale espressamente previsti per la tassa richiesta.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2025 9002183740/000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 604/2025 depositato il
12/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento in oggetto indicata sostenendo non risulti prova di notifica delle cartelle presupposte emesse per omesso versamento dell'IMU; deduce altresì la intervenuta prescrizione poiché gli atti di accertamento non sarebbero stati consegnata al contribuente .
Si costituisce l'Agenzia E/R che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Deve infatti ritenersi come dalla documentazione allegata dalle parti ed in assenza di regolare compiuta prova contraria all'esito della costituzione in giudizio di controparte Agenzia E/R, sia carente l'allegazione di prova documentale riferibile alla pregressa regolare consegna di alcun atto di accertamento a carico del contribuente tale da giustificare l'emissione dell'atto ingiuntivo.
Si ricorda, sul punto, che nel processo tributario è onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della
Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che l'ingiunzione sia stata preceduta da atti esattoriali notificati ritualmente, anzi dalla sola documentazione prodotta ed utilizzabile non emerge che alcun atto di tal genere gli sia stato mai notificato correttamente nei termini di legge essendo stato allegati precedenti atti esattoriali per detta tassa automobilistica con esito di spedizione negativo, ad indirizzo sconosciuto/insufficiente e quindi priva di alcuna relata di notifica al destinatario, ragion per cui il presente ricorso deve essere accolto.
Rispetto alla documentazione di intervenuta consegna degli atti presupposti allegata dall'Ufficio deve infine ribadirsi come la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n.
21384/2024, N. 14658 del 2024Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024, da ultimo ancora Sentenza del
04/06/2025 n. 14990) Ciò detto si deve oltremodo fare rilevare come, in assenza di atti interruttivi validamente emessi e consegnati, sia da ritenersi condivisibile anche l'assunto del ricorrente riferito all'intervenuta estinzione delle tasse richieste. Effettivamente risultano decorsi oltre tre anni precedenti alla consegna dell'intimazione impugnata, così maturandosi medio tempore i termini di prescrizione triennale espressamente previsti per la tassa richiesta.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025