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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 817/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 25/11/2025 alle ore 10.15 davanti al Giudice del Lavoro dr. Paola
Di EN sono comparsi per la ricorrente l'Avv. Laura Patti in sost degli avv.ti Parte_1
Sernia e Liso
e per il resistente Controparte_1 nonostante la rituale citazione nessuno compare, né risulta che vi sia stata costituzione .
Il Giudice
Dato atto che nonostante la rituale citazione il convenuto non si è CP_1 costituito ne dichiara la contumacia .
L'avv.to Patti si richiama al ricorso e conclude come in esso.
Il Giudice dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura della decisione dispensando il difensore dall'assistervi.
Alle ore 13.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Paola Antonia Di EN all'udienza del 25/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 817/2025 R.G. Lav. tra
- , con gli avvocati Liso Celeste e Sernia Sabino Parte_1 ricorrente e
- Controparte_1
- Convenuto contumace sulle conclusioni delle parti come precisate negli atti introduttivi e nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2025 premesso di essere Parte_1 stata destinataria di incarichi di supplenza come docente in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno nell' anno scolastico 2021/2022, di non aver fruito delle ferie nella citata annualità, rimanendo sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di non essere stata invitata dall'amministrazione a
2 fruire delle ferie residue o comunque informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ha eccepito la violazione dell'art. 19 CCNL 2006/2008, dell'art. 1 comma 54 della L. 228/12 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/12 e, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della Corte di Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2021/2022, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione
(n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma totale di € 570,32, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari..”.
Il non si è costituito. Controparte_1
Nel corso dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo concludendo come in esso.
Il ricorso appare fondato.
ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità per le ferie ed Parte_1 ex festività non fruite nell' anno scolastico 2021/2022.
Il servizio prestato dalla ricorrente in tale annualità non è contestato e comunque è provato dalla documentazione in atti.
Ha, quindi, chiesto la monetizzazione di 23,58
Il non costituendosi non ha allegato né tantomeno Controparte_1 provato l'effettiva fruizione di giorni di ferie a domanda da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
3 A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie,
4 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente
a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha
5 chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza 6.11.2018 C-
619/16).
Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione
6 docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
La ricorrente ha dedotto di essere sempre rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”
(Cass. n. 23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n.
28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro provato di avere invitato la lavoratrice a godere delle ferie, avvisandola nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente alla differenza Parte_1 fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
7 Deve, infine, essere recepito in sede di decisione il conteggio di cui al ricorso (€ ****), correttamente elaborato in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva e non oggetto di contestazione alcuna.
Su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, della serialità dei procedimenti e la brevissima durata della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1
€ 570,32, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 25/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Paola Di EN
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