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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza depositata in data 16 ottobre
2025, a seguito di udienza svoltasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila; attrice opponente;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di CP_1 C.F._1
Paolo, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto opposto;
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione la ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la sig.ra , nella qualità di CP_1 creditore procedente nella procedura esecutiva R.G.E.M. n. 317/2023, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza emessa in data 8 gennaio 2024 dal
Giudice, con la quale è stato accertato il debito della in qualità di terzo Pt_1 pignorato, e conseguentemente assegnato il relativo credito al creditore procedente.
La nella propria qualità di terzo pignorato, aveva reso dichiarazione Pt_1 negativa all'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'Associazione CIAPI. Tale dichiarazione era stata contestata dal creditore procedente, determinando il Giudice dell'Esecuzione a fissare un'udienza di chiarimenti. All'esito di detta udienza, nella quale la aveva depositato Pt_1 apposite note, il Giudice, con ordinanza resa fuori udienza, ritenuta sussistente la posizione debitoria della nei confronti del CIAPI, disponeva l'assegnazione Pt_1 della somma pignorata.
Avverso tale ordinanza, nonché avverso la successiva ordinanza del 2 maggio
2024, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito, la ha Parte_1 quindi proposto la presente opposizione, domandando in via principale l'annullamento, la declaratoria di nullità ovvero la revoca dei provvedimenti sopra menzionati, e in via subordinata la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto. In particolare, l'opponente ha contestato radicalmente l'esistenza di qualsivoglia obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del CIAPI, deducendo la natura meramente eventuale e condizionata del fondo istituito con l'art. 14 della L.R. Abruzzo n. 33/2023 per la liquidazione dell'Associazione, e sostenendo che tale previsione non costituirebbe affatto un riconoscimento di debito fuori bilancio.
L'opposizione è altresì fondata su plurimi profili di diritto, tra cui l'inesistenza di un credito liquido ed esigibile, l'illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost., la violazione del divieto di soccorso
2 finanziario e del principio di sana gestione finanziaria sancito dal d.lgs. 175/2016, nonché l'incompatibilità della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato. L'opponente ha infine eccepito l'erronea applicazione del principio di buona fede da parte del Giudice dell'Esecuzione, in quanto priva di fondamento alla luce della insussistenza oggettiva del credito vantato.
Si è costituita in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c. dalla con vittoria di Pt_1 spese di lite.
La convenuta ha in primo luogo ricostruito le circostanze di fatto e l'iter della procedura esecutiva, evidenziando come, a fronte della dichiarazione negativa resa dalla all'atto del pignoramento presso terzi, ella abbia Parte_1 tempestivamente depositato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., contestando la veridicità di quanto dichiarato. A seguito di tale iniziativa, il Giudice dell'Esecuzione ha fissato apposita udienza di chiarimenti, nel corso della quale la ha depositato memoria difensiva ribadendo la presunta Pt_1 insussistenza di propri debiti nei confronti dell'Associazione CIAPI.
Successivamente, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 8 gennaio
2024, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto sussistente il credito in capo al CIAPI ed ha conseguentemente disposto l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente. La convenuta ha evidenziato che la Regione ha poi proposto istanza di sospensione della procedura esecutiva, rigettata con ordinanza del 2 maggio
2024, con contestuale concessione del termine per introdurre il giudizio di merito, oggi pendente.
Quanto al merito dell'opposizione proposta dalla , la Parte_1 convenuta ha sostenuto che essa risulta integralmente infondata, sia in fatto che in diritto. In particolare, ha rilevato come la normativa regionale di riferimento - segnatamente l'art. 14 della Legge della Regione Abruzzo n. 33/2023 - costituisca il presupposto normativo da cui deriva il riconoscimento del credito vantato dal CIAPI nei confronti della Regione. A tale proposito, ha sottolineato che la disposizione in parola ha istituito un apposito fondo per far fronte ai debiti sorti in capo al CIAPI
3 durante la fase di attività, destinato specificamente a soddisfare i creditori dell'ente in liquidazione. Secondo la convenuta, tale previsione legislativa rappresenta un riconoscimento di debito che, pur non qualificandosi formalmente come obbligazione fuori bilancio, configura a tutti gli effetti un impegno giuridicamente vincolante della la quale avrebbe destinato risorse specificamente finalizzate Pt_1 all'adempimento di dette passività.
La parte convenuta ha quindi contestato le argomentazioni proposte dalla secondo cui il fondo avrebbe natura meramente eventuale o condizionata, Pt_1 osservando che la ratio dell'intervento normativo sarebbe proprio quella di garantire il pagamento dei crediti sorti in costanza di attività del CIAPI e che non si potrebbe ipotizzare, senza contraddizione, l'istituzione di un fondo “vuoto” o privo di destinatari giuridici determinabili.
Ha altresì rilevato come il comportamento della che in sede esecutiva Pt_1 si è limitata a dichiarare l'inesistenza del debito, sia stato disatteso sulla base di una valutazione discrezionale e motivata del Giudice dell'Esecuzione, il quale ha ritenuto invece sussistente l'obbligo in virtù della disposizione legislativa citata, con decisione assunta dopo contraddittorio tra le parti e valutazione documentale.
La convenuta ha inoltre affermato che non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per una pronuncia di revoca o nullità dell'ordinanza di assegnazione, mancando vizi di forma o di procedura rilevanti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., né potendosi utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi per sollevare censure attinenti alla fondatezza sostanziale del credito o alla legittimità del titolo, che sarebbero comunque da ritenersi infondate anche nel merito.
Infine, la convenuta ha contestato le ulteriori eccezioni sollevate dalla Pt_1 tra cui quelle relative a presunte violazioni del principio di sana gestione finanziaria, della disciplina sugli aiuti di Stato e dell'art. 117 comma 3 Cost., ritenendole inconferenti rispetto al caso di specie, poiché la norma regionale in questione riguarda l'organizzazione e la liquidazione di un ente strumentale regionale, ambito di competenza legislativa propria della e prevede uno stanziamento destinato Pt_1
4 non già al salvataggio dell'ente, bensì al soddisfacimento dei creditori già titolari di diritti quesiti.
Alla luce di tutto quanto esposto, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza di assegnazione impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la controversia in esame solleva questioni giuridiche di particolare complessità, che investono il tema dell'ammissibilità e dei limiti dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617
c.p.c., nonché il rapporto tra enti pubblici e organismi partecipati, con particolare riferimento alla responsabilità del socio pubblico per i debiti dell'associazione, al divieto di soccorso finanziario sancito dal d.lgs. 175/2016 e alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L'opposizione proposta dalla è formalmente ammissibile. Parte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione di un credito emessa ex art. 553 c.p.c., costituendo l'atto conclusivo della procedura esecutiva presso terzi, ha natura di atto esecutivo e può essere impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, anche sostanziali, relativi al provvedimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2019, n. 5489; Cass. civ., sez. III,
27 giugno 2019, n. 17663). Ne consegue che l'opposizione proposta dalla Pt_1
, pur se riferita alla sussistenza dell'obbligazione sottesa al provvedimento,
[...] si colloca correttamente nel perimetro dell'art. 617 c.p.c.
Nel merito, la questione centrale riguarda la natura dell'obbligazione che si assume gravante sulla a titolo di ripiano dei debiti dell Parte_1 [...]
Lo statuto dell'ente, espressamente approvato dalla Controparte_2
Regione con deliberazione della Giunta n. 53/2008, prevede che l'eventuale ripiano dei debiti di esercizio debba essere effettuato dalla Regione, in attuazione della delibera CIPE del 12 dicembre 1972 e sulla base del bilancio approvato dell'esercizio precedente. Una tale previsione, per la sua formulazione e collocazione all'interno dell'atto statutario, assume la valenza di un obbligo giuridico specifico e non di una semplice clausola programmatica. L'effettività di tale obbligo è stata, peraltro,
5 ribadita dalla stessa con delibera n. 558/2014 e con atto ricognitivo del 9 Pt_1 giugno 2014, nei quali si dà atto della sussistenza di un disavanzo patrimoniale del
CIAPI e della relativa esposizione debitoria.
La successiva adozione della legge regionale n. 33 del 2023, istitutiva di un
Fondo di liquidazione finalizzato al soddisfacimento delle obbligazioni dell'Associazione, costituisce ulteriore conferma dell'assunzione, da parte della
Regione, di un obbligo giuridicamente vincolante. Il fondo è stato dotato di risorse per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Il comma 3 dell'art. 14, come modificato dalla legge regionale n. 46/2023, prevede che le obbligazioni del CIAPI, per le quali la
Regione è giuridicamente responsabile, siano adempiute mediante riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 del d.lgs. 118/2011. Tale procedimento, come chiarito dalla Corte dei Conti e dalla giurisprudenza contabile, ha natura esclusivamente contabile e non incide sulla già perfezionata esistenza dell'obbligazione sotto il profilo sostanziale.
Non è fondata l'eccezione della basata sull'art. 14 comma 5 d.lgs. Pt_1
175/2016. Il divieto di soccorso finanziario lì previsto si riferisce alle società partecipate come definite dall'art. 2 del medesimo decreto e non può estendersi, neppure in via analogica, ad associazioni prive di personalità giuridica come il CIAPI, disciplinato dall'art. 38 c.c. Inoltre, nella vicenda in esame, l'intervento regionale non ha natura discrezionale né costituisce un atto di liberalità, ma è espressione dell'adempimento di un obbligo giuridico già assunto, fondato sullo statuto e su fonti legislative.
Parimenti non condivisibile è l'eccezione basata sull'art. 107 TFUE. Il CIAPI svolge attività di formazione professionale senza scopo di lucro e in ambito locale, con modalità riconducibili alla sfera dell'istruzione pubblica. Secondo la giurisprudenza europea e le comunicazioni interpretative della Commissione (v.
Comunicazione 2016/C 262/01), tali attività non sono considerate economiche ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. Il contributo regionale non appare quindi idoneo a falsare la concorrenza nel mercato interno.
6 È infine inconferente il richiamo all'art. 38 c.c. relativo alla responsabilità patrimoniale delle associazioni. La presente vicenda non attiene alla responsabilità verso terzi degli amministratori dell'associazione, bensì al ruolo di soggetto pubblico che, per previsione statutaria, si è assunto direttamente l'onere del ripiano delle perdite. L'obbligo in questione ha natura propria e non sussidiaria.
Può aggiungersi, in via incidentale, che il comportamento processuale della
- che ha adottato la normativa regionale istitutiva del fondo e ha Pt_1 successivamente contestato l'esistenza dell'obbligazione da essa stessa prevista - solleva profili di incoerenza istituzionale. Pur non potendosi trarre da tale circostanza un'autonoma fonte di responsabilità, essa rappresenta un elemento utile a confermare la fondatezza del provvedimento di assegnazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione, anche alla luce della valutazione già operata in sede cautelare, nella quale è stato ritenuto non sussistente il fumus boni iuris in capo all'opponente.
Con la comparsa di risposta la convenuta opposta ha proposto domanda di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Va tuttavia osservato che il danno Pt_1 da responsabilità aggravata presuppone specifica allegazione di fatti idonei a dimostrarne l'effettività, secondo i principi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass. civ. n. 17902/2010). Nella fattispecie, l'opposta non ha fornito elementi concreti in ordine alla natura e all'entità del danno eventualmente subito, limitandosi a dedurre la scorrettezza processuale della controparte. In difetto di allegazione sufficiente, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, che ha sollevato questioni giuridiche complesse e controverse, anche in ordine alla corretta qualificazione del rapporto tra ente pubblico e soggetto partecipato, nonché alla natura degli obblighi assunti dalla in sede statutaria e legislativa, si ritiene che ricorrano giusti Pt_1 motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
La controversia ha infatti coinvolto profili interpretativi non pacifici, in parte inediti nella giurisprudenza, e si è sviluppata su un piano sostanziale e processuale articolato, che ha richiesto un'approfondita disamina di fonti normative eterogenee, tra cui lo statuto dell'associazione, la normativa regionale, la disciplina statale sugli
7 enti partecipati e quella unionale in materia di concorrenza. In ragione, dunque, della oggettiva complessità della materia trattata e dell'assenza di condotte processuali meramente dilatorie o defatigatorie, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come interpretato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di ragionevolezza e motivazione dell'esonero.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla;
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza depositata in data 16 ottobre
2025, a seguito di udienza svoltasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila; attrice opponente;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di CP_1 C.F._1
Paolo, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto opposto;
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione la ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la sig.ra , nella qualità di CP_1 creditore procedente nella procedura esecutiva R.G.E.M. n. 317/2023, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza emessa in data 8 gennaio 2024 dal
Giudice, con la quale è stato accertato il debito della in qualità di terzo Pt_1 pignorato, e conseguentemente assegnato il relativo credito al creditore procedente.
La nella propria qualità di terzo pignorato, aveva reso dichiarazione Pt_1 negativa all'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'Associazione CIAPI. Tale dichiarazione era stata contestata dal creditore procedente, determinando il Giudice dell'Esecuzione a fissare un'udienza di chiarimenti. All'esito di detta udienza, nella quale la aveva depositato Pt_1 apposite note, il Giudice, con ordinanza resa fuori udienza, ritenuta sussistente la posizione debitoria della nei confronti del CIAPI, disponeva l'assegnazione Pt_1 della somma pignorata.
Avverso tale ordinanza, nonché avverso la successiva ordinanza del 2 maggio
2024, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito, la ha Parte_1 quindi proposto la presente opposizione, domandando in via principale l'annullamento, la declaratoria di nullità ovvero la revoca dei provvedimenti sopra menzionati, e in via subordinata la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto. In particolare, l'opponente ha contestato radicalmente l'esistenza di qualsivoglia obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del CIAPI, deducendo la natura meramente eventuale e condizionata del fondo istituito con l'art. 14 della L.R. Abruzzo n. 33/2023 per la liquidazione dell'Associazione, e sostenendo che tale previsione non costituirebbe affatto un riconoscimento di debito fuori bilancio.
L'opposizione è altresì fondata su plurimi profili di diritto, tra cui l'inesistenza di un credito liquido ed esigibile, l'illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost., la violazione del divieto di soccorso
2 finanziario e del principio di sana gestione finanziaria sancito dal d.lgs. 175/2016, nonché l'incompatibilità della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato. L'opponente ha infine eccepito l'erronea applicazione del principio di buona fede da parte del Giudice dell'Esecuzione, in quanto priva di fondamento alla luce della insussistenza oggettiva del credito vantato.
Si è costituita in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c. dalla con vittoria di Pt_1 spese di lite.
La convenuta ha in primo luogo ricostruito le circostanze di fatto e l'iter della procedura esecutiva, evidenziando come, a fronte della dichiarazione negativa resa dalla all'atto del pignoramento presso terzi, ella abbia Parte_1 tempestivamente depositato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., contestando la veridicità di quanto dichiarato. A seguito di tale iniziativa, il Giudice dell'Esecuzione ha fissato apposita udienza di chiarimenti, nel corso della quale la ha depositato memoria difensiva ribadendo la presunta Pt_1 insussistenza di propri debiti nei confronti dell'Associazione CIAPI.
Successivamente, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 8 gennaio
2024, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto sussistente il credito in capo al CIAPI ed ha conseguentemente disposto l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente. La convenuta ha evidenziato che la Regione ha poi proposto istanza di sospensione della procedura esecutiva, rigettata con ordinanza del 2 maggio
2024, con contestuale concessione del termine per introdurre il giudizio di merito, oggi pendente.
Quanto al merito dell'opposizione proposta dalla , la Parte_1 convenuta ha sostenuto che essa risulta integralmente infondata, sia in fatto che in diritto. In particolare, ha rilevato come la normativa regionale di riferimento - segnatamente l'art. 14 della Legge della Regione Abruzzo n. 33/2023 - costituisca il presupposto normativo da cui deriva il riconoscimento del credito vantato dal CIAPI nei confronti della Regione. A tale proposito, ha sottolineato che la disposizione in parola ha istituito un apposito fondo per far fronte ai debiti sorti in capo al CIAPI
3 durante la fase di attività, destinato specificamente a soddisfare i creditori dell'ente in liquidazione. Secondo la convenuta, tale previsione legislativa rappresenta un riconoscimento di debito che, pur non qualificandosi formalmente come obbligazione fuori bilancio, configura a tutti gli effetti un impegno giuridicamente vincolante della la quale avrebbe destinato risorse specificamente finalizzate Pt_1 all'adempimento di dette passività.
La parte convenuta ha quindi contestato le argomentazioni proposte dalla secondo cui il fondo avrebbe natura meramente eventuale o condizionata, Pt_1 osservando che la ratio dell'intervento normativo sarebbe proprio quella di garantire il pagamento dei crediti sorti in costanza di attività del CIAPI e che non si potrebbe ipotizzare, senza contraddizione, l'istituzione di un fondo “vuoto” o privo di destinatari giuridici determinabili.
Ha altresì rilevato come il comportamento della che in sede esecutiva Pt_1 si è limitata a dichiarare l'inesistenza del debito, sia stato disatteso sulla base di una valutazione discrezionale e motivata del Giudice dell'Esecuzione, il quale ha ritenuto invece sussistente l'obbligo in virtù della disposizione legislativa citata, con decisione assunta dopo contraddittorio tra le parti e valutazione documentale.
La convenuta ha inoltre affermato che non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per una pronuncia di revoca o nullità dell'ordinanza di assegnazione, mancando vizi di forma o di procedura rilevanti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., né potendosi utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi per sollevare censure attinenti alla fondatezza sostanziale del credito o alla legittimità del titolo, che sarebbero comunque da ritenersi infondate anche nel merito.
Infine, la convenuta ha contestato le ulteriori eccezioni sollevate dalla Pt_1 tra cui quelle relative a presunte violazioni del principio di sana gestione finanziaria, della disciplina sugli aiuti di Stato e dell'art. 117 comma 3 Cost., ritenendole inconferenti rispetto al caso di specie, poiché la norma regionale in questione riguarda l'organizzazione e la liquidazione di un ente strumentale regionale, ambito di competenza legislativa propria della e prevede uno stanziamento destinato Pt_1
4 non già al salvataggio dell'ente, bensì al soddisfacimento dei creditori già titolari di diritti quesiti.
Alla luce di tutto quanto esposto, la convenuta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza di assegnazione impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la controversia in esame solleva questioni giuridiche di particolare complessità, che investono il tema dell'ammissibilità e dei limiti dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617
c.p.c., nonché il rapporto tra enti pubblici e organismi partecipati, con particolare riferimento alla responsabilità del socio pubblico per i debiti dell'associazione, al divieto di soccorso finanziario sancito dal d.lgs. 175/2016 e alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L'opposizione proposta dalla è formalmente ammissibile. Parte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione di un credito emessa ex art. 553 c.p.c., costituendo l'atto conclusivo della procedura esecutiva presso terzi, ha natura di atto esecutivo e può essere impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, anche sostanziali, relativi al provvedimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2019, n. 5489; Cass. civ., sez. III,
27 giugno 2019, n. 17663). Ne consegue che l'opposizione proposta dalla Pt_1
, pur se riferita alla sussistenza dell'obbligazione sottesa al provvedimento,
[...] si colloca correttamente nel perimetro dell'art. 617 c.p.c.
Nel merito, la questione centrale riguarda la natura dell'obbligazione che si assume gravante sulla a titolo di ripiano dei debiti dell Parte_1 [...]
Lo statuto dell'ente, espressamente approvato dalla Controparte_2
Regione con deliberazione della Giunta n. 53/2008, prevede che l'eventuale ripiano dei debiti di esercizio debba essere effettuato dalla Regione, in attuazione della delibera CIPE del 12 dicembre 1972 e sulla base del bilancio approvato dell'esercizio precedente. Una tale previsione, per la sua formulazione e collocazione all'interno dell'atto statutario, assume la valenza di un obbligo giuridico specifico e non di una semplice clausola programmatica. L'effettività di tale obbligo è stata, peraltro,
5 ribadita dalla stessa con delibera n. 558/2014 e con atto ricognitivo del 9 Pt_1 giugno 2014, nei quali si dà atto della sussistenza di un disavanzo patrimoniale del
CIAPI e della relativa esposizione debitoria.
La successiva adozione della legge regionale n. 33 del 2023, istitutiva di un
Fondo di liquidazione finalizzato al soddisfacimento delle obbligazioni dell'Associazione, costituisce ulteriore conferma dell'assunzione, da parte della
Regione, di un obbligo giuridicamente vincolante. Il fondo è stato dotato di risorse per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Il comma 3 dell'art. 14, come modificato dalla legge regionale n. 46/2023, prevede che le obbligazioni del CIAPI, per le quali la
Regione è giuridicamente responsabile, siano adempiute mediante riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 del d.lgs. 118/2011. Tale procedimento, come chiarito dalla Corte dei Conti e dalla giurisprudenza contabile, ha natura esclusivamente contabile e non incide sulla già perfezionata esistenza dell'obbligazione sotto il profilo sostanziale.
Non è fondata l'eccezione della basata sull'art. 14 comma 5 d.lgs. Pt_1
175/2016. Il divieto di soccorso finanziario lì previsto si riferisce alle società partecipate come definite dall'art. 2 del medesimo decreto e non può estendersi, neppure in via analogica, ad associazioni prive di personalità giuridica come il CIAPI, disciplinato dall'art. 38 c.c. Inoltre, nella vicenda in esame, l'intervento regionale non ha natura discrezionale né costituisce un atto di liberalità, ma è espressione dell'adempimento di un obbligo giuridico già assunto, fondato sullo statuto e su fonti legislative.
Parimenti non condivisibile è l'eccezione basata sull'art. 107 TFUE. Il CIAPI svolge attività di formazione professionale senza scopo di lucro e in ambito locale, con modalità riconducibili alla sfera dell'istruzione pubblica. Secondo la giurisprudenza europea e le comunicazioni interpretative della Commissione (v.
Comunicazione 2016/C 262/01), tali attività non sono considerate economiche ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. Il contributo regionale non appare quindi idoneo a falsare la concorrenza nel mercato interno.
6 È infine inconferente il richiamo all'art. 38 c.c. relativo alla responsabilità patrimoniale delle associazioni. La presente vicenda non attiene alla responsabilità verso terzi degli amministratori dell'associazione, bensì al ruolo di soggetto pubblico che, per previsione statutaria, si è assunto direttamente l'onere del ripiano delle perdite. L'obbligo in questione ha natura propria e non sussidiaria.
Può aggiungersi, in via incidentale, che il comportamento processuale della
- che ha adottato la normativa regionale istitutiva del fondo e ha Pt_1 successivamente contestato l'esistenza dell'obbligazione da essa stessa prevista - solleva profili di incoerenza istituzionale. Pur non potendosi trarre da tale circostanza un'autonoma fonte di responsabilità, essa rappresenta un elemento utile a confermare la fondatezza del provvedimento di assegnazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione, anche alla luce della valutazione già operata in sede cautelare, nella quale è stato ritenuto non sussistente il fumus boni iuris in capo all'opponente.
Con la comparsa di risposta la convenuta opposta ha proposto domanda di condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Va tuttavia osservato che il danno Pt_1 da responsabilità aggravata presuppone specifica allegazione di fatti idonei a dimostrarne l'effettività, secondo i principi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass. civ. n. 17902/2010). Nella fattispecie, l'opposta non ha fornito elementi concreti in ordine alla natura e all'entità del danno eventualmente subito, limitandosi a dedurre la scorrettezza processuale della controparte. In difetto di allegazione sufficiente, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, che ha sollevato questioni giuridiche complesse e controverse, anche in ordine alla corretta qualificazione del rapporto tra ente pubblico e soggetto partecipato, nonché alla natura degli obblighi assunti dalla in sede statutaria e legislativa, si ritiene che ricorrano giusti Pt_1 motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
La controversia ha infatti coinvolto profili interpretativi non pacifici, in parte inediti nella giurisprudenza, e si è sviluppata su un piano sostanziale e processuale articolato, che ha richiesto un'approfondita disamina di fonti normative eterogenee, tra cui lo statuto dell'associazione, la normativa regionale, la disciplina statale sugli
7 enti partecipati e quella unionale in materia di concorrenza. In ragione, dunque, della oggettiva complessità della materia trattata e dell'assenza di condotte processuali meramente dilatorie o defatigatorie, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come interpretato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di ragionevolezza e motivazione dell'esonero.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla;
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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