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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2050/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6326/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010870574000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010870574000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010870574000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1855/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 22.02.2023 la Sig.ra Resistente_1 impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'atto di intimazione n. 29320229010870574000 di Euro 199.597,83 notificato il 02.02.2023 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320100053277891000 relativa a Irap e Irpef anno 2006 euro 15.782,49;
- cartella n. 293201100319434720000 relativa ad Irpef anno 2007 euro 7.894,37;
- cartella n. 29320120003175929000 Irpef anno 2007/2088 euro 3.275,78;
- cartella n. 29320120018127804000 Irap-Irpef-Iva anno 2008 euro 79.086,29;
- cartella n. 29320120072887416000 Irpef anno 2009 euro 3.882,06;
- cartella n. 29320130014971544000 Irap-Irpef-Iva anno 2008 euro 57.396,90;
- cartella n. 29320160014036334000 tassa auto anno 2010 euro 728,83;
- cartella n. 29320160048893946000 tassa auto anno 2011 euro 546,71;
- cartella n. 29320170011046060000 tassa auto anno 2012 euro 536,81.
Eccepisce:
- La mancata notifica delle cartelle prodromiche e la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D. P.R.
n. 602/1973;
- La nullità dell'intimazione, nella parte relativa alle sottese cartelle nn. 29320100053277891000,
29320110031943472000, 29320120003175929000, 29320120018127804000, 29320120072887416000,
29320130014971544000, per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto a riscuotere le somme intimate;
- La nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione triennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle (Tasse Auto) nn. 29320160014036334000, 29320160048893946000 e
29320170011046060000;
- La nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica della sottesa cartella.
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità dell'intimazione nella parte relativa alle sottese cartelle sopra indicate con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Parte ricorrente in data 16.06.23 deposita memorie fa rilevare che il Concessionario, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituto in giudizio e non ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle. Insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 03.07.2023 la Corte, ritenuta l'esigenza di accertare la tempestività della notifica del ricorso in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato, invita parte ricorrente al deposito di documentazione relativa alla data di avvenuta notifica dell'atto impugnato entro 20 giorni prima dell'udienza. Rinvia la trattazione all'udienza del 09/10/2023 ore 10.00.
Parte ricorrente in data 18.09.23 deposita ulteriori memorie illustrative facendo rilevare che l'Agente della riscossione non si è costituito in giudizio e, pertanto, è decaduto dalla facoltà di depositare documenti in giudizio essendo definitivamente spirato il tassativo termine processuale stabilito dall'art. 32 comma 1 D.
Lgs 546/92.
Come richiesto da questa Corte, con ordinanza collegiale n. 3236/2023, allega la relata di notificazione dell'intimazione impugnata, al fine di dimostrare la tempestività del ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania Indirizzo_1 si è costituita il 07.10.2023 sollevando l'inammissibilità delle eccezioni stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sopra richiamate e deposita le relative relate.
Contesta l'eccezione relativa alla decadenza e alla prescrizione.
Richiama la sospensione prevista dalla normativa emergenziale, COVID-19, contenuta nell'articolo 68 del
D.L. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) che dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Conclude chiedendo di rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, consultato in data 09.10.2023 il fascicolo processuale, letti gli atti sopra indicati e sentito il relatore, prende la causa a decisione e ritiene preliminarmente di accogliere le doglianze sollevate dal difensore della ricorrente con memorie del 18.09.23 inerente il termine processuale previsto dall'articolo 32 del D.L.gs n.
546/92 il quale al 1^ comma testualmente recita: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1”. Infatti la facoltà di produrre documenti è sottoposta a termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, co. 2 c.p.
c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie. (Corte Di
Cassazione – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205).
Recentemente, ancora la suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 14.02.2023, n. 4642 ha ribadito che: “…. La produzione, da parte del concessionario, del documento in questione - che la CTR ha ritenuto rituale ed ha posto a fondamento della decisione - era pertanto illegittima, per essere stata effettuata da una parte non costituita e comunque dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza), da ritenersi perentorio (Cass. 24/06/2021, n.
18103, ex plurimis)".
Pertanto posto quanto sopra detto, questa Corte ritiene che l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione è fondata.
Nel caso in questione, l'incipit processuale è scaturito dalle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato,
l'inerzia dell'Ente convenuto e la mancanza di documentazione probante (che doveva essere depositata entro i termini sopra esposti) sull'eventuale notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi ha consentito l'avverarsi della decadenza e della prescrizione.
Le cartelle di pagamento devono essere notificate, dal Concessionario, al debitore iscritto a ruolo a pena di decadenza entro termini perentori previsti dall'art. 25 DPR 602/73, e le notifiche devono essere immuni da vizi o da altre irregolarità.
La mancata notificazione delle cartelle esattoriali lede il diritto di difesa del contribuente.
Debbono essere notificati al contribuente tutti i vari atti del procedimento amministrativo di applicazione e riscossione dei tributi proprio per consentirgli la possibilità di difesa in tutte le fasi del procedimento.
Considerato che attraverso la notificazione della cartella di pagamento il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria iscritta a ruolo ne viene a conoscenza così potendo per la prima volta esercitare il proprio diritto di difesa, in caso di omissione del predetto adempimento la procedura di riscossione si rivela insanabilmente invalida.
In definitiva poichè l'Agente alla Riscossione non si è costituito in tempo e non ha fornito, entro il termine previsto dall'articolo 32 comma 1^ del D.L.gs n. 546/92, le prove delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche ritiene questo Collegio che le doglianze sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, quali atti presupposti, debbano essere accolte e per questo motivo ritiene che vengono meno le stesse cartelle richiamate nel ricorso introduttivo e quindi limitatamente a queste ultime si dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Risultano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed alle peculiarità delle questioni trattate e trattandosi di tributo non contestato, poichè parte ricorrente nulla prova in merito, ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto del 30 Aprile
2024 deducendo i seguenti motivi.
Sulla produzione documentale in secondo grado degli allegati gia' prodotti in primo grado. In via preliminare, si osserva come la sentenza di primo grado abbia accolto il ricorso nonostante la produzione in atti - da parte della scrivente difesa - di tutte le relate di notifica delle cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato, e nonostante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, anche questi ritualmente allegati;
ciò in quanto, nel procedimento di primo grado, AdeR si è costituita oltre il termine previsto ex art. 32 del D.
Lgs. n. 546/1992 e, dunque, oltre il termine di venti giorni liberi antecedenti la data d'udienza quale momento ultimo fissato dal legislatore affinché la produzione documentale non possa considerarsi tardiva. In ogni caso - quanto alle notifiche - nessuna contestazione era stata formulata dalla parte ricorrente;
peraltro, la maggior parte delle cartelle era stata notificata proprio a mani della contribuente sig.ra Resistente_1. Oggetto del ricorso di primo grado. Sempre in via preliminare, si rileva la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui ha circoscritto la sua pronuncia alle cartelle indicate nella parte introduttiva del presente atto, ovvero alle uniche impugnate unitamente all'intimazione di pagamento n. 2932022901870574/000, notificata in data 29.12.2022. In particolare, lo si ribadisce, le cartelle di pagamento impugnate sono le seguenti: n. 29320100053277891/000, n. 29320110031943472/000, n. 29320120003175929/000, n.
29320120018127804/000, n. 29320120072887416/000, n. 29320130014971544/000, n. 29320160014036334/000,
n. 29320160048893946/000 e n. 29320170011046060/000. Le dette cartelle sono state impugnate nei limiti della giurisdizione del Giudice tributario. A tal riguardo, si evidenzia che la cartella n. 29320110031943472/000 ha ad oggetto, altresì, somme richieste a titolo di INPS anno 2007, mentre la cartella n.
29320120018127804/000 ha ad oggetto, altresì, somme richieste a titolo di INPS anno 2008. Dunque, per tale parte, l'Autorità adita ha correttamente omesso la propria pronuncia in quanto non oggetto di impugnazione e, in ogni caso, stante il difetto di giurisdizione della stessa. Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la mancata notifica delle cartelle - sul primo motivo di ricorso del procedimento di prime cure - sull'eccepita nullità dell' intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche – violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r. 602/1973. Si precisa che: la Cartella
n. 29320100053277891/000 del valore di euro 15.782,49, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a
IRAP – IRPEF, periodo di imposta 2006, è stata notificata in data 17.12.2010 e in data 29.12.2011 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320110031943472/000 del valore di euro 7.894,37, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRAP – IRPEF, periodo di imposta 2007, è stata notificata in data 10.06.2011 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320120003175929/000 del valore di euro
3.275,78, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRPEF, periodo di imposta 2008, è stata notificata in data 22.03.2012 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320120018127804/000 del valore di euro 79.086,29, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRAP – IRPEF – IVA, periodo di imposta 2008,
è stata notificata in data 06.06.2012 a mani del figlio convivente, e la notifica si è perfezionata a mezzo l'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n. 29320120072887416/000 del valore di euro 3.882,06, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRPEF, periodo di imposta 2009, è stata notificata in data
09.03.2013 a mani del figlio convivente e la notifica si è perfezionata a mezzo dell'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n. 29320130014971544/000 del valore di euro 57.396,90, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRAP – IRPEF – IVA, periodo di imposta 2008, è stata notificata in data 17.06.2013 a mani del marito convivente e la notifica si è perfezionata a mezzo l'invio della raccomandata informativa;
la
Cartella n. 29320160014036334/000 del valore di euro 728,83, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2010, è stata notificata in data 17.10.2016 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320160048893946/000 del valore di euro 546,71, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2011, è stata notificata in data 09.03.2017 a mani del nipote, e la notifica si è perfezionata a mezzo l'invio della raccomandata informativa;
Cartella n.
29320170011046060/000 del valore di euro 536,81, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE
AUTO, periodo di imposta 2012, è stata notificata in data 20.09.2017, a mezzo raccomandata a/r ricevuta personalmente dalla contribuente;
Tenuto conto che tutte le cartelle impugnate unitamente all'intimazione di pagamento n. 2932022901870574/000 sono state regolarmente notificate nel pieno rispetto di quanto statuito dall'art 25 del D.P.R. 602/1973, la sentenza non potrà che essere riformata nella parte in cui ha ritenuto le cartelle non notificate, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado relativo alla nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche - violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r. 602/1973. Illegittimita' ed erroneita' della sentenza nella parte in cui dichiara la decadenza - sul secondo motivo di ricorso di primo grado - decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta. Illegittimita' ed erroneita' della sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione - sul terzo motivo di ricorso di primo grado - sull'eccepita intervenuta prescrizione triennale del credito richiesto, successiva alla presunta data di notifica delle sottese cartelle relative a tasse automobilistiche. Nessuna prescrizione triennale si è maturata con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29320160014036334/000 del valore di euro 728,83, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE
AUTO, periodo di imposta 2010: notifica cartella in data 17.10.2016; notifica avviso di intimazione n.
29320189019664410/000 in data 15.01.2019; notifica avviso di intimazione n. 2932022901870574/000 in data 02.02.2023; Quanto alla Cartella n. 29320160048893946/000 del valore di euro 546,71, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2011: notifica cartella in data 09.03.2017; notifica avviso di intimazione n. 29320189019664410/000 in data 15.01.2019; notifica avviso di intimazione n. 2932022901870574/000 in data 02.02.2023; Quanto alla Cartella n. 29320170011046060/000 del valore di euro 536,81, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2012: notifica cartella in data 20.09.2017; notifica avviso di intimazione n. 29320189019664410/000 in data 15.01.2019; notifica avviso di intimazione n. 2932022901870574/000 in data 02.02.2023. Dunque, per tutte e tre le suindicate cartelle, tenuto conto della notifica dei superiori atti (cartelle di pagamento e avvisi di intimazione), per il periodo antecedente la notifica della cartella e dell'avviso di intimazione n. 29320189019664410/000, nulla poteva e può più essere eccepito poiché, stante la regolarità delle notifiche dei detti atti, parte ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di prescrizione impugnando tempestivamente, nei termini ex lege previsti, innanzi all'Autorità competente. Ciò non è avvenuto, con ogni effetto in merito alla tardività e all'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. In ogni caso, si rileva che nessuna prescrizione è maturata.
Inoltre, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione è necessario tenere in considerazione la sospensione prevista dalla normativa emergenziale emanata durante il dilagare della pandemia da
COVID-19. Illegittimita' ed erroneita' della sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione – sul quarto motivo di ricorso, intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento. Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160014036334/000, n. 29320160048893946/000, e n. 29320170011046060/000, tutte relative a somme richieste a titolo di Tasse Auto, nessuna prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le sanzioni può dirsi decorso. Con riferimento alle cartelle n. 29320100053277891/000, n. 29320110031943472/000,
n. 29320120003175929/000, n. 29320120018127804/000, n. 29320120072887416/000 e n.
29320130014971544/000, controparte ha dedotto solo la prescrizione quinquennale delle sanzioni. Sul punto, si ribadisce che tutte le dette cartelle hanno ad oggetto crediti erariali per le quali si applica il termine decennale di prescrizione. Dunque, per mero scrupolo difensivo, sebbene la prescrizione dei tributi sottesi alle cartelle non sia in contestazione, si evidenzia che nessuna prescrizione è maturata. Quanto alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi che a dire di controparte soggiacciono ad un termine di prescrizione quinquennale, con ogni effetto in merito alla decorrenza di detto ultimo, si deduce che anche per gli interessi e per le sanzioni - poiché accessori del tributo in questione - si applica il termine di prescrizione decennale, non potendosi scorporare il tributo dal resto delle somme richieste a diverso titolo. Ad ogni modo, si ribadisce che ai fini del computo del termine di prescrizione delle somme iscritte a ruolo è necessario tenere in considerazione la sospensione prevista dalla normativa emergenziale emanata durante la pandemia da COVID-19.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6326/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 17
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni con appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza di primo grado è pienamente e puntualmente fondata nonché motivata sia in fatto che in diritto.
Nessun fatto decisivo è stato trascurato o travisato dal primo decidente laddove chiaramente accerta e dichiara l'annullamento della cartella di pagamento a causa del mancato riscontro documentale delle notifiche degli atti prodromici alla notifica della intimazione di pagamento. In via preliminare, deve rilevarsi come il capo della sentenza che ha giudicato tardiva ed inammissibile la documentazione prodotta in primo grado da ADER, non sia stato in alcun modo oggetto di contestazione con l'atto di appello notificato il 16.04.2024,
e sia pertanto passato in giudicato. Chiarito questo aspetto preliminare, non può che rilevarsi l'assoluta inammissibilità della produzione di nuovi documenti offerta dall'Agenzia Entrate Riscossione solo nel giudizio di appello e sulla quale pertanto si dichiara sin d'ora di non accettare in alcun modo il contraddittorio. Tale produzione documentale viola l'espresso divieto sancito dall'articolo 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 così come introdotto dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 art. 1 lett. bb: “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
Difatti, nell'atto di appello, dichiara a pagina 3 di essersi costituita in data 7.09.2023, circostanza questa clamorosamente smentita sia dalla Sentenza impugnata, sia dal fascicolo telematico che riportano entrambi la data del 7.10.2023, e sia infine dalle stesse controdeduzioni del primo grado, firmate il 6.10.2023. Ciò al fine evidente di non rilevare la assoluta e inammissibile tardività di una costituzione avvenuta a soli due giorni dalla SECONDA udienza di trattazione, e ben oltre la prima udienza di trattazione. Tuttavia, alla luce del quadro normativo richiamato, la produzione di documenti solo in seno all'appello notificato da Agenzia Entrate Riscossione in data 30.01.2024, è inammissibile per violazione del chiarissimo divieto dell'art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, a nulla valendo il richiamo giurisprudenziale della Sentenza della Corte di
Cassazione n. 9635/2024 resa in riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 58 comma 2, non più in vigore e non più applicabile al presente giudizio di secondo grado.
APPELLO INCIDENTALE
Erroneità della decisione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 costituzione.
La signora Resistente_1 intende impugnare il capo della sentenza che ha dichiarato la irripetibilità delle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente annullato gli atti impugnati.
Veniva, tuttavia, disposta la irripetibilità delle spese con la seguente, illogica, motivazione “Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.” Gli errori commessi dal
Decidente sono a dir poco eclatanti. Secondo il ragionamento della Corte di Giustizia Tributaria, infatti, in ipotesi di notifica di un atto illegittimo, in quanto relativo a crediti prescritti e/o estinti per decorso dei termini di decadenza, o perché non preceduto dagli atti prodromici, il contribuente non avrebbe in nessun caso diritto al rimborso delle spese di lite. Regime delle spese nel processo tributario. Violazione del principio di causalità da parte del Giudice di prime cure - L'accoglimento del ricorso per accertamento del decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite. Irrilevanza della contumacia ai fini della statuizione sulle spese.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
In data 07 Ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, appellante, deposita memoria.
In data 07 Ottobre 2025 la sig. ra Resistente_1, appellate, deposita memorie illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla ammissibilità della produzione documentale di AdER in appello, l'eccezione centrale dell'appellata concerne l'asserita inammissibilità, ai sensi dell'art.58, comma 3, D. Lgs. n.546/1992, dei documenti prodotti da AdER in sede di gravame (estratti di ruolo, relate di notifica delle cartelle, avvisi di intimazione precedenti, distinte postali, ecc. ), recanti la prova: della regolare notifica delle cartelle sottese;
degli atti interruttivi della prescrizione (in particolare l'intimazione del 15 Gennaio 2019). L'eccezione non è fondata. Effetti dello ius superveniens (sentenza Corte cost. n.36/2025), l'art.4, comma 2, del D. Lgs. n.220/2023 stabiliva l'immediata applicabilità della nuova disciplina processuale – ivi compresa la nuova formulazione dell'art.58, comma 3,
D. Lgs. n.546/1992 – “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”. La Corte costituzionale, con sentenza n.36/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione “nella parte in cui prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente” alla medesima entrata in vigore. Ne discende che: per i giudizi di appello, come quello in esame, originati da un primo grado instaurato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.220/2023, non trova applicazione la nuova e più restrittiva disciplina dell'art.58, comma 3; resta pertanto applicabile il regime previgente, nel quale: la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa (art.58, comma 2, vecchio testo), e, comunque, il giudice di secondo grado può esaminare anche i documenti irritualmente prodotti in primo grado, se ritualmente riprodotti in appello e ritenuti “indispensabili” ai fini del decidere, secondo il consolidato orientamento di legittimità. L'argomento dell'appellata, secondo cui lo ius superveniens non potrebbe pregiudicare le “posizioni processuali” fondate sul precedente testo dell'art.58, comma 3, non può essere condiviso: la declaratoria di illegittimità costituzionale espunge dall'ordinamento, ex tunc, la previsione di applicazione della novella ai giudizi d'appello pendenti, ripristinando, per questi, la regola del regime previgente. Sull'asserito passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla tardività della produzione in primo grado, l'appellata sostiene che il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato tardiva e inammissibile la documentazione prodotta da AdER sarebbe passato in giudicato, in quanto non espressamente censurato. Anche tale rilievo non può essere condiviso. Osserva la Corte: il capo decisorio essenziale della sentenza di primo grado è costituito dall'accoglimento del ricorso e dall'annullamento dell'intimazione, per mancata prova della notifica delle cartelle sottese, e degli atti interruttivi di prescrizione e decadenza;
la questione della tardività della documentazione in primo grado costituisce un mero antecedente logico della decisione sul merito, non un capo autonomo suscettibile di formare giudicato separato;
l'appello di AdER, mirando a contestare la statuizione di annullamento dell'intimazione in ragione della produzione e valutazione, nel secondo grado, della medesima documentazione probatoria, coglie in pieno il nucleo sostanziale della decisione di prime cure. L'esame diretto della documentazione ritualmente
(e tempestivamente) riprodotta in grado di appello si impone, pertanto, ex art.58 D. Lgs. n.546/1992, nel testo applicabile dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, D. Lgs. n.220/2023.
Sull'indispensabilità dei documenti prodotti, la documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione: dimostra le modalità e le date di notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
attesta la notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 15.01.2019 per le Tasse Auto;
è quindi dirimente per: verificare l'eventuale decadenza ex art.25 DPR 602/1973; accertare l'interruzione della prescrizione;
valutare la ritualità delle notifiche in rapporto all'art.60 DPR 600/1973. Siffatti documenti hanno carattere di indispensabilità ai fini del decidere e devono, pertanto, essere esaminati dal Collegio. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale di AdER va rigettata, essendo i documenti utilizzabili nel presente grado. Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle sottese, esaminata la documentazione prodotta da AdER in appello, risultano le seguenti modalità di notifica delle cartelle contestate:
1. Cartella n.29320100053277891000, relativa a IRAP/IRPEF anno 2006, notificata in data
17.12.2010 e 29.12.2011, personalmente alla contribuente;
2. Cartella n.29320110031943472000, relativa a IRAP/IRPEF anno 2007, notificata in data 10.06.2011, personalmente alla contribuente;
3. Cartella
n.29320120003175929000, relativa a IRPEF anno 2008, notificata in data 22.03.2012, personalmente alla contribuente;
4. Cartella n.29320120018127804000, relativa a IRAP/IRPEF/IVA anno 2008, notificata in data
06.06.2012, a mani del figlio convivente, con invio di raccomandata informativa;
5. Cartella
n.29320120072887416000, relativa a IRPEF anno 2009, notificata in data 09.03.2013, a mani del figlio convivente, con invio di raccomandata informativa;
6. Cartella n.29320130014971544000, relativa a IRAP/
IRPEF/IVA anno 2008, notificata in data 17.06.2013, a mani del marito convivente, con invio di raccomandata informativa;
7. Cartella n.29320160014036334000, relativa a Tasse Auto anno 2010, notificata in data
17.10.2016, personalmente alla contribuente.
8. Cartella n.29320160048893946000, relativa a Tasse Auto anno 2011, notificata in data 09.03.2017, a mani del nipote, con invio di raccomandata informativa;
9. Cartella
n.29320170011046060000, relativa a Tasse Auto anno 2012, notificata in data 20.09.2017, a mezzo raccomandata A/R ricevuta personalmente dalla contribuente. Per le cartelle notificate a mani di familiari conviventi o di terzi (figlio, marito, nipote), la documentazione prodotta dà conto: sia della relata di notifica attestante la consegna al convivente/terzo presso il domicilio della contribuente;
sia dell'invio della raccomandata informativa (c. d. CAN), prevista dall'art.60, comma 1, lett. b-bis, DPR 600/1973, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le deduzioni dell'appellata, secondo cui mancherebbe ogni prova dell'invio delle CAN, non trovano riscontro negli atti di causa, dai quali invece emergono le distinte attestanti la spedizione delle raccomandate informative. Deve pertanto ritenersi fornita la prova della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. L'assunto del primo giudice, che ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle, è dunque erroneo e va riformato. Sulla dedotta decadenza ex art.25 DPR 602/1973, l'appellata ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto a riscuotere le imposte recate dalle cartelle nn. :
29320100053277891 000 (IRAP/IRPEF 2006), 29320110031943472 000 (IRAP/IRPEF 2007),
29320120003175929 000 (IRPEF 2008), 29320120018127804 000 (IRAP/IRPEF/IVA 2008), 29320120072887416 000 (IRPEF 2009), 29320130014971544 000 (IRAP/IRPEF/IVA 2008). Ai sensi dell'art.1, comma 5-bis, D. L. n.106/2005 – applicabile ratione temporis – la cartella deve essere notificata,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Dalla documentazione prodotta: per l'anno d'imposta 2006, con dichiarazione presentata nel
2007, la notifica della cartella n.29320100053277891 000 è avvenuta entro il 17.12.2010 (e comunque non oltre il 31.12.2010); per l'anno 2007, con dichiarazione 2008, la cartella n.29320110031943472 000 è stata notificata il 10.06.2011, entro il 31.12.2011; per l'anno 2008 (IRPEF), con dichiarazione 2009,la cartella n.29320120003175929 000 è stata notificata il 22.03.2012, entro il 31.12.2012; per l'anno 2008 (IRAP/IVA), con dichiarazione 2009,la cartella n.29320120018127804 000 è stata notificata il 06.06.2012, entro il
31.12.2012; per l'anno 2009, con dichiarazione 2010, la cartella n.29320120072887416 000 è stata notificata il 09.03.2013, entro il 31.12.2013; per l'anno 2008 (ulteriore iscrizione a ruolo), con dichiarazione 2009/2010, la cartella n.29320130014971544 000 è stata notificata il 17.06.2013, entro il termine decadenziale rilevante.
Non emergono, dunque, superamenti delle scadenze di cui all'art.1, comma 5-bis, D. L. n.106/2005. La decadenza va, pertanto, esclusa in relazione a tutte le cartelle in parola. La motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto verificata la decadenza, sul presupposto della mancata prova delle notifiche, deve, conseguentemente, essere riformata. Sulla prescrizione delle Tasse automobilistiche (cartelle nn.29320160014036334 000, 29320160048893946 000, 29320170011046060 000), per le cartelle relative alle Tasse automobilistiche: Cartella n.29320160014036334 000 – Tasse Auto 2010 – notifica 17.10.2016;
Cartella n.29320160048893946 000 – Tasse Auto 2011 – notifica 09.03.2017; Cartella
n.29320170011046060 000 – Tasse Auto 2012 – notifica 20.09.2017; AdER ha documentato: la notifica, in data 15.01.2019, di una precedente intimazione di pagamento n.29320189019664410 000, recante anche tali posizioni a ruolo;
la successiva intimazione odierna, n.29320229010870574000, notificata il 02.02.2023.
È pacifico che il diritto alla riscossione delle Tasse Auto sia soggetto a prescrizione triennale;
tuttavia: il termine triennale decorso dalla notifica delle cartelle è stato interrotto dall'intimazione del 15.01.2019; tra il
15.01.2019 e il 02.02.2023 decorre un periodo superiore a tre anni, ma tale periodo è inciso dalla sospensione dei termini disposta dall'art.68 D. L. n.18/2020 (c. d. “Cura Italia”), che ha sospeso, per complessivi 542 giorni, i termini di versamento e, correlativamente, ha previsto la proroga dei termini di decadenza e prescrizione (comma 4-bis). Tenuto conto: dell'interruzione al 15.01.2019, della sospensione/ proroga dei termini intercorrente tra l'08.03.2020 ed il 31.12.2021, della notifica dell'intimazione oggetto di causa in data
02.02.2023, deve ritenersi che non sia decorso un termine triennale pieno utile a determinare l'estinzione del credito per Tasse Auto. Le eccezioni di prescrizione triennale successiva sollevate dall'appellata devono, pertanto, essere rigettate. Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, la contribuente ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale: delle sanzioni, ai sensi dell'art.20 D. Lgs. n.472/1997; degli interessi, ai sensi dell'art.2948, n.4, c. c. La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione distingue: per i tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA), non fondati su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione del credito d'imposta principale è ordinariamente decennale;
per le sanzioni e per gli interessi moratori, trova applicazione, in via generale, la prescrizione quinquennale, salvo che particolari circostanze (ad es. accessorietà “forte” o conversione del titolo a seguito di giudizio) non giustifichino il termine decennale. Nel caso di specie: AdER ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle ed agli atti successivi di intimazione/sollecito (in particolare, per il segmento Tasse Auto); con riguardo alle sanzioni ed interessi afferenti alle cartelle IRPEF/IRAP/IVA, non sono stati allegati specifici elementi tali da consentire di circoscrivere, in concreto, l'eventuale decorrenza di un quinquennio pieno dalla data dell'ultimo atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione del 02.02.2023, senza che siano intervenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione. In ogni caso, l'eccezione dell'appellata è stata formulata in termini generici, senza puntuale indicazione: dei periodi di tempo in concreto rilevanti tra l'ultimo atto interruttivo e l'odierna intimazione per ciascuna posta a ruolo;
degli eventuali atti sopravvenuti idonei ad incidere sul dies a quo e sul decorso del termine. In un contesto in cui: la contribuente non contesta il quantum originariamente iscritto a ruolo per tributo principale;
l'odierna intimazione costituisce naturale sviluppo della procedura di riscossione iniziata con cartelle ritualmente notificate;
parte appellata si è limitata a deduzioni di carattere astratto, non assistite da un preciso corredo fattuale, l'eccezione di prescrizione degli accessori non può essere accolta.
Essa va, pertanto, rigettata, non risultando dimostrato il decorso del termine prescrizionale quinquennale in assenza di atti interruttivi. Sull'appello incidentale del contribuente in punto spese di lite, la contribuente, con appello incidentale, censura la statuizione della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese, deducendo violazione: dell'art.15 D. Lgs. n.546/1992; degli artt.24 e 111 Cost.; del principio di causalità.
L'appello incidentale postula, tuttavia, la conferma nel merito dell'annullamento dell'intimazione impugnata.
Nel presente grado, al contrario, il Collegio perviene – come si dirà infra – all'accoglimento dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed al conseguente rigetto del ricorso introduttivo. Ne discende che: viene meno il presupposto logico-giuridico dell'appello incidentale, fondato sulla pretesa
“vittoria” della contribuente in prime cure;
la contribuente risulta, all'esito del giudizio di appello, parte soccombente;
Conseguentemente: l'appello incidentale, in quanto volto ad ottenere una condanna alle spese in favore di una parte che risulta, all'esito del grado, soccombente, deve essere rigettato;
la regolamentazione delle spese di lite dei due gradi dovrà seguire il criterio della soccombenza complessiva, ai sensi dell'art.15 D. Lgs. n.546/1992.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte ritiene: che l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato;
che l'intimazione di pagamento n.29320229010870574000 sia stata emessa a valle di cartelle ritualmente notificate e non affette da decadenza o prescrizione, tenuto conto anche degli atti interruttivi e delle sospensioni emergenziali;
che le eccezioni di mancata notifica, decadenza e prescrizione (triennale per
Tasse Auto e quinquennale per interessi e sanzioni), sollevate dalla contribuente, debbano essere integralmente rigettate;
che l'appello incidentale dell'appellata, limitato al capo sulle spese di lite, debba essere respinto, in ragione della complessiva soccombenza della contribuente.
Condanna la parte appellata Resistente_1, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) per il primo grado ed euro 3.500,00, tremilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_1, Procuratore Antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza impugnata e conferma gli avvisi di intimazione. Rigetta l'appello incidentale. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2050/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6326/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010870574000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010870574000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010870574000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1855/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 22.02.2023 la Sig.ra Resistente_1 impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'atto di intimazione n. 29320229010870574000 di Euro 199.597,83 notificato il 02.02.2023 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320100053277891000 relativa a Irap e Irpef anno 2006 euro 15.782,49;
- cartella n. 293201100319434720000 relativa ad Irpef anno 2007 euro 7.894,37;
- cartella n. 29320120003175929000 Irpef anno 2007/2088 euro 3.275,78;
- cartella n. 29320120018127804000 Irap-Irpef-Iva anno 2008 euro 79.086,29;
- cartella n. 29320120072887416000 Irpef anno 2009 euro 3.882,06;
- cartella n. 29320130014971544000 Irap-Irpef-Iva anno 2008 euro 57.396,90;
- cartella n. 29320160014036334000 tassa auto anno 2010 euro 728,83;
- cartella n. 29320160048893946000 tassa auto anno 2011 euro 546,71;
- cartella n. 29320170011046060000 tassa auto anno 2012 euro 536,81.
Eccepisce:
- La mancata notifica delle cartelle prodromiche e la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D. P.R.
n. 602/1973;
- La nullità dell'intimazione, nella parte relativa alle sottese cartelle nn. 29320100053277891000,
29320110031943472000, 29320120003175929000, 29320120018127804000, 29320120072887416000,
29320130014971544000, per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto a riscuotere le somme intimate;
- La nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione triennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle (Tasse Auto) nn. 29320160014036334000, 29320160048893946000 e
29320170011046060000;
- La nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica della sottesa cartella.
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità dell'intimazione nella parte relativa alle sottese cartelle sopra indicate con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Parte ricorrente in data 16.06.23 deposita memorie fa rilevare che il Concessionario, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituto in giudizio e non ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle. Insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 03.07.2023 la Corte, ritenuta l'esigenza di accertare la tempestività della notifica del ricorso in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato, invita parte ricorrente al deposito di documentazione relativa alla data di avvenuta notifica dell'atto impugnato entro 20 giorni prima dell'udienza. Rinvia la trattazione all'udienza del 09/10/2023 ore 10.00.
Parte ricorrente in data 18.09.23 deposita ulteriori memorie illustrative facendo rilevare che l'Agente della riscossione non si è costituito in giudizio e, pertanto, è decaduto dalla facoltà di depositare documenti in giudizio essendo definitivamente spirato il tassativo termine processuale stabilito dall'art. 32 comma 1 D.
Lgs 546/92.
Come richiesto da questa Corte, con ordinanza collegiale n. 3236/2023, allega la relata di notificazione dell'intimazione impugnata, al fine di dimostrare la tempestività del ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania Indirizzo_1 si è costituita il 07.10.2023 sollevando l'inammissibilità delle eccezioni stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sopra richiamate e deposita le relative relate.
Contesta l'eccezione relativa alla decadenza e alla prescrizione.
Richiama la sospensione prevista dalla normativa emergenziale, COVID-19, contenuta nell'articolo 68 del
D.L. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) che dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Conclude chiedendo di rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, consultato in data 09.10.2023 il fascicolo processuale, letti gli atti sopra indicati e sentito il relatore, prende la causa a decisione e ritiene preliminarmente di accogliere le doglianze sollevate dal difensore della ricorrente con memorie del 18.09.23 inerente il termine processuale previsto dall'articolo 32 del D.L.gs n.
546/92 il quale al 1^ comma testualmente recita: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1”. Infatti la facoltà di produrre documenti è sottoposta a termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, co. 2 c.p.
c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie. (Corte Di
Cassazione – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205).
Recentemente, ancora la suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 14.02.2023, n. 4642 ha ribadito che: “…. La produzione, da parte del concessionario, del documento in questione - che la CTR ha ritenuto rituale ed ha posto a fondamento della decisione - era pertanto illegittima, per essere stata effettuata da una parte non costituita e comunque dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza), da ritenersi perentorio (Cass. 24/06/2021, n.
18103, ex plurimis)".
Pertanto posto quanto sopra detto, questa Corte ritiene che l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione è fondata.
Nel caso in questione, l'incipit processuale è scaturito dalle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato,
l'inerzia dell'Ente convenuto e la mancanza di documentazione probante (che doveva essere depositata entro i termini sopra esposti) sull'eventuale notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi ha consentito l'avverarsi della decadenza e della prescrizione.
Le cartelle di pagamento devono essere notificate, dal Concessionario, al debitore iscritto a ruolo a pena di decadenza entro termini perentori previsti dall'art. 25 DPR 602/73, e le notifiche devono essere immuni da vizi o da altre irregolarità.
La mancata notificazione delle cartelle esattoriali lede il diritto di difesa del contribuente.
Debbono essere notificati al contribuente tutti i vari atti del procedimento amministrativo di applicazione e riscossione dei tributi proprio per consentirgli la possibilità di difesa in tutte le fasi del procedimento.
Considerato che attraverso la notificazione della cartella di pagamento il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria iscritta a ruolo ne viene a conoscenza così potendo per la prima volta esercitare il proprio diritto di difesa, in caso di omissione del predetto adempimento la procedura di riscossione si rivela insanabilmente invalida.
In definitiva poichè l'Agente alla Riscossione non si è costituito in tempo e non ha fornito, entro il termine previsto dall'articolo 32 comma 1^ del D.L.gs n. 546/92, le prove delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche ritiene questo Collegio che le doglianze sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, quali atti presupposti, debbano essere accolte e per questo motivo ritiene che vengono meno le stesse cartelle richiamate nel ricorso introduttivo e quindi limitatamente a queste ultime si dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Risultano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed alle peculiarità delle questioni trattate e trattandosi di tributo non contestato, poichè parte ricorrente nulla prova in merito, ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto del 30 Aprile
2024 deducendo i seguenti motivi.
Sulla produzione documentale in secondo grado degli allegati gia' prodotti in primo grado. In via preliminare, si osserva come la sentenza di primo grado abbia accolto il ricorso nonostante la produzione in atti - da parte della scrivente difesa - di tutte le relate di notifica delle cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato, e nonostante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, anche questi ritualmente allegati;
ciò in quanto, nel procedimento di primo grado, AdeR si è costituita oltre il termine previsto ex art. 32 del D.
Lgs. n. 546/1992 e, dunque, oltre il termine di venti giorni liberi antecedenti la data d'udienza quale momento ultimo fissato dal legislatore affinché la produzione documentale non possa considerarsi tardiva. In ogni caso - quanto alle notifiche - nessuna contestazione era stata formulata dalla parte ricorrente;
peraltro, la maggior parte delle cartelle era stata notificata proprio a mani della contribuente sig.ra Resistente_1. Oggetto del ricorso di primo grado. Sempre in via preliminare, si rileva la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui ha circoscritto la sua pronuncia alle cartelle indicate nella parte introduttiva del presente atto, ovvero alle uniche impugnate unitamente all'intimazione di pagamento n. 2932022901870574/000, notificata in data 29.12.2022. In particolare, lo si ribadisce, le cartelle di pagamento impugnate sono le seguenti: n. 29320100053277891/000, n. 29320110031943472/000, n. 29320120003175929/000, n.
29320120018127804/000, n. 29320120072887416/000, n. 29320130014971544/000, n. 29320160014036334/000,
n. 29320160048893946/000 e n. 29320170011046060/000. Le dette cartelle sono state impugnate nei limiti della giurisdizione del Giudice tributario. A tal riguardo, si evidenzia che la cartella n. 29320110031943472/000 ha ad oggetto, altresì, somme richieste a titolo di INPS anno 2007, mentre la cartella n.
29320120018127804/000 ha ad oggetto, altresì, somme richieste a titolo di INPS anno 2008. Dunque, per tale parte, l'Autorità adita ha correttamente omesso la propria pronuncia in quanto non oggetto di impugnazione e, in ogni caso, stante il difetto di giurisdizione della stessa. Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la mancata notifica delle cartelle - sul primo motivo di ricorso del procedimento di prime cure - sull'eccepita nullità dell' intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche – violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r. 602/1973. Si precisa che: la Cartella
n. 29320100053277891/000 del valore di euro 15.782,49, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a
IRAP – IRPEF, periodo di imposta 2006, è stata notificata in data 17.12.2010 e in data 29.12.2011 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320110031943472/000 del valore di euro 7.894,37, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRAP – IRPEF, periodo di imposta 2007, è stata notificata in data 10.06.2011 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320120003175929/000 del valore di euro
3.275,78, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRPEF, periodo di imposta 2008, è stata notificata in data 22.03.2012 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320120018127804/000 del valore di euro 79.086,29, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRAP – IRPEF – IVA, periodo di imposta 2008,
è stata notificata in data 06.06.2012 a mani del figlio convivente, e la notifica si è perfezionata a mezzo l'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n. 29320120072887416/000 del valore di euro 3.882,06, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRPEF, periodo di imposta 2009, è stata notificata in data
09.03.2013 a mani del figlio convivente e la notifica si è perfezionata a mezzo dell'invio della raccomandata informativa;
la Cartella n. 29320130014971544/000 del valore di euro 57.396,90, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a IRAP – IRPEF – IVA, periodo di imposta 2008, è stata notificata in data 17.06.2013 a mani del marito convivente e la notifica si è perfezionata a mezzo l'invio della raccomandata informativa;
la
Cartella n. 29320160014036334/000 del valore di euro 728,83, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2010, è stata notificata in data 17.10.2016 personalmente alla contribuente;
la Cartella n. 29320160048893946/000 del valore di euro 546,71, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2011, è stata notificata in data 09.03.2017 a mani del nipote, e la notifica si è perfezionata a mezzo l'invio della raccomandata informativa;
Cartella n.
29320170011046060/000 del valore di euro 536,81, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE
AUTO, periodo di imposta 2012, è stata notificata in data 20.09.2017, a mezzo raccomandata a/r ricevuta personalmente dalla contribuente;
Tenuto conto che tutte le cartelle impugnate unitamente all'intimazione di pagamento n. 2932022901870574/000 sono state regolarmente notificate nel pieno rispetto di quanto statuito dall'art 25 del D.P.R. 602/1973, la sentenza non potrà che essere riformata nella parte in cui ha ritenuto le cartelle non notificate, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado relativo alla nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche - violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r. 602/1973. Illegittimita' ed erroneita' della sentenza nella parte in cui dichiara la decadenza - sul secondo motivo di ricorso di primo grado - decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta. Illegittimita' ed erroneita' della sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione - sul terzo motivo di ricorso di primo grado - sull'eccepita intervenuta prescrizione triennale del credito richiesto, successiva alla presunta data di notifica delle sottese cartelle relative a tasse automobilistiche. Nessuna prescrizione triennale si è maturata con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29320160014036334/000 del valore di euro 728,83, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE
AUTO, periodo di imposta 2010: notifica cartella in data 17.10.2016; notifica avviso di intimazione n.
29320189019664410/000 in data 15.01.2019; notifica avviso di intimazione n. 2932022901870574/000 in data 02.02.2023; Quanto alla Cartella n. 29320160048893946/000 del valore di euro 546,71, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2011: notifica cartella in data 09.03.2017; notifica avviso di intimazione n. 29320189019664410/000 in data 15.01.2019; notifica avviso di intimazione n. 2932022901870574/000 in data 02.02.2023; Quanto alla Cartella n. 29320170011046060/000 del valore di euro 536,81, comprensiva di interessi e sanzioni relativa a TASSE AUTO, periodo di imposta 2012: notifica cartella in data 20.09.2017; notifica avviso di intimazione n. 29320189019664410/000 in data 15.01.2019; notifica avviso di intimazione n. 2932022901870574/000 in data 02.02.2023. Dunque, per tutte e tre le suindicate cartelle, tenuto conto della notifica dei superiori atti (cartelle di pagamento e avvisi di intimazione), per il periodo antecedente la notifica della cartella e dell'avviso di intimazione n. 29320189019664410/000, nulla poteva e può più essere eccepito poiché, stante la regolarità delle notifiche dei detti atti, parte ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di prescrizione impugnando tempestivamente, nei termini ex lege previsti, innanzi all'Autorità competente. Ciò non è avvenuto, con ogni effetto in merito alla tardività e all'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. In ogni caso, si rileva che nessuna prescrizione è maturata.
Inoltre, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione è necessario tenere in considerazione la sospensione prevista dalla normativa emergenziale emanata durante il dilagare della pandemia da
COVID-19. Illegittimita' ed erroneita' della sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione – sul quarto motivo di ricorso, intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento. Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160014036334/000, n. 29320160048893946/000, e n. 29320170011046060/000, tutte relative a somme richieste a titolo di Tasse Auto, nessuna prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le sanzioni può dirsi decorso. Con riferimento alle cartelle n. 29320100053277891/000, n. 29320110031943472/000,
n. 29320120003175929/000, n. 29320120018127804/000, n. 29320120072887416/000 e n.
29320130014971544/000, controparte ha dedotto solo la prescrizione quinquennale delle sanzioni. Sul punto, si ribadisce che tutte le dette cartelle hanno ad oggetto crediti erariali per le quali si applica il termine decennale di prescrizione. Dunque, per mero scrupolo difensivo, sebbene la prescrizione dei tributi sottesi alle cartelle non sia in contestazione, si evidenzia che nessuna prescrizione è maturata. Quanto alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi che a dire di controparte soggiacciono ad un termine di prescrizione quinquennale, con ogni effetto in merito alla decorrenza di detto ultimo, si deduce che anche per gli interessi e per le sanzioni - poiché accessori del tributo in questione - si applica il termine di prescrizione decennale, non potendosi scorporare il tributo dal resto delle somme richieste a diverso titolo. Ad ogni modo, si ribadisce che ai fini del computo del termine di prescrizione delle somme iscritte a ruolo è necessario tenere in considerazione la sospensione prevista dalla normativa emergenziale emanata durante la pandemia da COVID-19.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6326/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 17
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni con appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza di primo grado è pienamente e puntualmente fondata nonché motivata sia in fatto che in diritto.
Nessun fatto decisivo è stato trascurato o travisato dal primo decidente laddove chiaramente accerta e dichiara l'annullamento della cartella di pagamento a causa del mancato riscontro documentale delle notifiche degli atti prodromici alla notifica della intimazione di pagamento. In via preliminare, deve rilevarsi come il capo della sentenza che ha giudicato tardiva ed inammissibile la documentazione prodotta in primo grado da ADER, non sia stato in alcun modo oggetto di contestazione con l'atto di appello notificato il 16.04.2024,
e sia pertanto passato in giudicato. Chiarito questo aspetto preliminare, non può che rilevarsi l'assoluta inammissibilità della produzione di nuovi documenti offerta dall'Agenzia Entrate Riscossione solo nel giudizio di appello e sulla quale pertanto si dichiara sin d'ora di non accettare in alcun modo il contraddittorio. Tale produzione documentale viola l'espresso divieto sancito dall'articolo 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 così come introdotto dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 art. 1 lett. bb: “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
Difatti, nell'atto di appello, dichiara a pagina 3 di essersi costituita in data 7.09.2023, circostanza questa clamorosamente smentita sia dalla Sentenza impugnata, sia dal fascicolo telematico che riportano entrambi la data del 7.10.2023, e sia infine dalle stesse controdeduzioni del primo grado, firmate il 6.10.2023. Ciò al fine evidente di non rilevare la assoluta e inammissibile tardività di una costituzione avvenuta a soli due giorni dalla SECONDA udienza di trattazione, e ben oltre la prima udienza di trattazione. Tuttavia, alla luce del quadro normativo richiamato, la produzione di documenti solo in seno all'appello notificato da Agenzia Entrate Riscossione in data 30.01.2024, è inammissibile per violazione del chiarissimo divieto dell'art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, a nulla valendo il richiamo giurisprudenziale della Sentenza della Corte di
Cassazione n. 9635/2024 resa in riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 58 comma 2, non più in vigore e non più applicabile al presente giudizio di secondo grado.
APPELLO INCIDENTALE
Erroneità della decisione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 costituzione.
La signora Resistente_1 intende impugnare il capo della sentenza che ha dichiarato la irripetibilità delle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente annullato gli atti impugnati.
Veniva, tuttavia, disposta la irripetibilità delle spese con la seguente, illogica, motivazione “Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.” Gli errori commessi dal
Decidente sono a dir poco eclatanti. Secondo il ragionamento della Corte di Giustizia Tributaria, infatti, in ipotesi di notifica di un atto illegittimo, in quanto relativo a crediti prescritti e/o estinti per decorso dei termini di decadenza, o perché non preceduto dagli atti prodromici, il contribuente non avrebbe in nessun caso diritto al rimborso delle spese di lite. Regime delle spese nel processo tributario. Violazione del principio di causalità da parte del Giudice di prime cure - L'accoglimento del ricorso per accertamento del decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite. Irrilevanza della contumacia ai fini della statuizione sulle spese.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
In data 07 Ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, appellante, deposita memoria.
In data 07 Ottobre 2025 la sig. ra Resistente_1, appellate, deposita memorie illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla ammissibilità della produzione documentale di AdER in appello, l'eccezione centrale dell'appellata concerne l'asserita inammissibilità, ai sensi dell'art.58, comma 3, D. Lgs. n.546/1992, dei documenti prodotti da AdER in sede di gravame (estratti di ruolo, relate di notifica delle cartelle, avvisi di intimazione precedenti, distinte postali, ecc. ), recanti la prova: della regolare notifica delle cartelle sottese;
degli atti interruttivi della prescrizione (in particolare l'intimazione del 15 Gennaio 2019). L'eccezione non è fondata. Effetti dello ius superveniens (sentenza Corte cost. n.36/2025), l'art.4, comma 2, del D. Lgs. n.220/2023 stabiliva l'immediata applicabilità della nuova disciplina processuale – ivi compresa la nuova formulazione dell'art.58, comma 3,
D. Lgs. n.546/1992 – “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”. La Corte costituzionale, con sentenza n.36/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione “nella parte in cui prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente” alla medesima entrata in vigore. Ne discende che: per i giudizi di appello, come quello in esame, originati da un primo grado instaurato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.220/2023, non trova applicazione la nuova e più restrittiva disciplina dell'art.58, comma 3; resta pertanto applicabile il regime previgente, nel quale: la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa (art.58, comma 2, vecchio testo), e, comunque, il giudice di secondo grado può esaminare anche i documenti irritualmente prodotti in primo grado, se ritualmente riprodotti in appello e ritenuti “indispensabili” ai fini del decidere, secondo il consolidato orientamento di legittimità. L'argomento dell'appellata, secondo cui lo ius superveniens non potrebbe pregiudicare le “posizioni processuali” fondate sul precedente testo dell'art.58, comma 3, non può essere condiviso: la declaratoria di illegittimità costituzionale espunge dall'ordinamento, ex tunc, la previsione di applicazione della novella ai giudizi d'appello pendenti, ripristinando, per questi, la regola del regime previgente. Sull'asserito passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla tardività della produzione in primo grado, l'appellata sostiene che il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato tardiva e inammissibile la documentazione prodotta da AdER sarebbe passato in giudicato, in quanto non espressamente censurato. Anche tale rilievo non può essere condiviso. Osserva la Corte: il capo decisorio essenziale della sentenza di primo grado è costituito dall'accoglimento del ricorso e dall'annullamento dell'intimazione, per mancata prova della notifica delle cartelle sottese, e degli atti interruttivi di prescrizione e decadenza;
la questione della tardività della documentazione in primo grado costituisce un mero antecedente logico della decisione sul merito, non un capo autonomo suscettibile di formare giudicato separato;
l'appello di AdER, mirando a contestare la statuizione di annullamento dell'intimazione in ragione della produzione e valutazione, nel secondo grado, della medesima documentazione probatoria, coglie in pieno il nucleo sostanziale della decisione di prime cure. L'esame diretto della documentazione ritualmente
(e tempestivamente) riprodotta in grado di appello si impone, pertanto, ex art.58 D. Lgs. n.546/1992, nel testo applicabile dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, D. Lgs. n.220/2023.
Sull'indispensabilità dei documenti prodotti, la documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione: dimostra le modalità e le date di notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
attesta la notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 15.01.2019 per le Tasse Auto;
è quindi dirimente per: verificare l'eventuale decadenza ex art.25 DPR 602/1973; accertare l'interruzione della prescrizione;
valutare la ritualità delle notifiche in rapporto all'art.60 DPR 600/1973. Siffatti documenti hanno carattere di indispensabilità ai fini del decidere e devono, pertanto, essere esaminati dal Collegio. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale di AdER va rigettata, essendo i documenti utilizzabili nel presente grado. Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle sottese, esaminata la documentazione prodotta da AdER in appello, risultano le seguenti modalità di notifica delle cartelle contestate:
1. Cartella n.29320100053277891000, relativa a IRAP/IRPEF anno 2006, notificata in data
17.12.2010 e 29.12.2011, personalmente alla contribuente;
2. Cartella n.29320110031943472000, relativa a IRAP/IRPEF anno 2007, notificata in data 10.06.2011, personalmente alla contribuente;
3. Cartella
n.29320120003175929000, relativa a IRPEF anno 2008, notificata in data 22.03.2012, personalmente alla contribuente;
4. Cartella n.29320120018127804000, relativa a IRAP/IRPEF/IVA anno 2008, notificata in data
06.06.2012, a mani del figlio convivente, con invio di raccomandata informativa;
5. Cartella
n.29320120072887416000, relativa a IRPEF anno 2009, notificata in data 09.03.2013, a mani del figlio convivente, con invio di raccomandata informativa;
6. Cartella n.29320130014971544000, relativa a IRAP/
IRPEF/IVA anno 2008, notificata in data 17.06.2013, a mani del marito convivente, con invio di raccomandata informativa;
7. Cartella n.29320160014036334000, relativa a Tasse Auto anno 2010, notificata in data
17.10.2016, personalmente alla contribuente.
8. Cartella n.29320160048893946000, relativa a Tasse Auto anno 2011, notificata in data 09.03.2017, a mani del nipote, con invio di raccomandata informativa;
9. Cartella
n.29320170011046060000, relativa a Tasse Auto anno 2012, notificata in data 20.09.2017, a mezzo raccomandata A/R ricevuta personalmente dalla contribuente. Per le cartelle notificate a mani di familiari conviventi o di terzi (figlio, marito, nipote), la documentazione prodotta dà conto: sia della relata di notifica attestante la consegna al convivente/terzo presso il domicilio della contribuente;
sia dell'invio della raccomandata informativa (c. d. CAN), prevista dall'art.60, comma 1, lett. b-bis, DPR 600/1973, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le deduzioni dell'appellata, secondo cui mancherebbe ogni prova dell'invio delle CAN, non trovano riscontro negli atti di causa, dai quali invece emergono le distinte attestanti la spedizione delle raccomandate informative. Deve pertanto ritenersi fornita la prova della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. L'assunto del primo giudice, che ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle, è dunque erroneo e va riformato. Sulla dedotta decadenza ex art.25 DPR 602/1973, l'appellata ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto a riscuotere le imposte recate dalle cartelle nn. :
29320100053277891 000 (IRAP/IRPEF 2006), 29320110031943472 000 (IRAP/IRPEF 2007),
29320120003175929 000 (IRPEF 2008), 29320120018127804 000 (IRAP/IRPEF/IVA 2008), 29320120072887416 000 (IRPEF 2009), 29320130014971544 000 (IRAP/IRPEF/IVA 2008). Ai sensi dell'art.1, comma 5-bis, D. L. n.106/2005 – applicabile ratione temporis – la cartella deve essere notificata,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Dalla documentazione prodotta: per l'anno d'imposta 2006, con dichiarazione presentata nel
2007, la notifica della cartella n.29320100053277891 000 è avvenuta entro il 17.12.2010 (e comunque non oltre il 31.12.2010); per l'anno 2007, con dichiarazione 2008, la cartella n.29320110031943472 000 è stata notificata il 10.06.2011, entro il 31.12.2011; per l'anno 2008 (IRPEF), con dichiarazione 2009,la cartella n.29320120003175929 000 è stata notificata il 22.03.2012, entro il 31.12.2012; per l'anno 2008 (IRAP/IVA), con dichiarazione 2009,la cartella n.29320120018127804 000 è stata notificata il 06.06.2012, entro il
31.12.2012; per l'anno 2009, con dichiarazione 2010, la cartella n.29320120072887416 000 è stata notificata il 09.03.2013, entro il 31.12.2013; per l'anno 2008 (ulteriore iscrizione a ruolo), con dichiarazione 2009/2010, la cartella n.29320130014971544 000 è stata notificata il 17.06.2013, entro il termine decadenziale rilevante.
Non emergono, dunque, superamenti delle scadenze di cui all'art.1, comma 5-bis, D. L. n.106/2005. La decadenza va, pertanto, esclusa in relazione a tutte le cartelle in parola. La motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto verificata la decadenza, sul presupposto della mancata prova delle notifiche, deve, conseguentemente, essere riformata. Sulla prescrizione delle Tasse automobilistiche (cartelle nn.29320160014036334 000, 29320160048893946 000, 29320170011046060 000), per le cartelle relative alle Tasse automobilistiche: Cartella n.29320160014036334 000 – Tasse Auto 2010 – notifica 17.10.2016;
Cartella n.29320160048893946 000 – Tasse Auto 2011 – notifica 09.03.2017; Cartella
n.29320170011046060 000 – Tasse Auto 2012 – notifica 20.09.2017; AdER ha documentato: la notifica, in data 15.01.2019, di una precedente intimazione di pagamento n.29320189019664410 000, recante anche tali posizioni a ruolo;
la successiva intimazione odierna, n.29320229010870574000, notificata il 02.02.2023.
È pacifico che il diritto alla riscossione delle Tasse Auto sia soggetto a prescrizione triennale;
tuttavia: il termine triennale decorso dalla notifica delle cartelle è stato interrotto dall'intimazione del 15.01.2019; tra il
15.01.2019 e il 02.02.2023 decorre un periodo superiore a tre anni, ma tale periodo è inciso dalla sospensione dei termini disposta dall'art.68 D. L. n.18/2020 (c. d. “Cura Italia”), che ha sospeso, per complessivi 542 giorni, i termini di versamento e, correlativamente, ha previsto la proroga dei termini di decadenza e prescrizione (comma 4-bis). Tenuto conto: dell'interruzione al 15.01.2019, della sospensione/ proroga dei termini intercorrente tra l'08.03.2020 ed il 31.12.2021, della notifica dell'intimazione oggetto di causa in data
02.02.2023, deve ritenersi che non sia decorso un termine triennale pieno utile a determinare l'estinzione del credito per Tasse Auto. Le eccezioni di prescrizione triennale successiva sollevate dall'appellata devono, pertanto, essere rigettate. Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, la contribuente ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale: delle sanzioni, ai sensi dell'art.20 D. Lgs. n.472/1997; degli interessi, ai sensi dell'art.2948, n.4, c. c. La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione distingue: per i tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA), non fondati su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione del credito d'imposta principale è ordinariamente decennale;
per le sanzioni e per gli interessi moratori, trova applicazione, in via generale, la prescrizione quinquennale, salvo che particolari circostanze (ad es. accessorietà “forte” o conversione del titolo a seguito di giudizio) non giustifichino il termine decennale. Nel caso di specie: AdER ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle ed agli atti successivi di intimazione/sollecito (in particolare, per il segmento Tasse Auto); con riguardo alle sanzioni ed interessi afferenti alle cartelle IRPEF/IRAP/IVA, non sono stati allegati specifici elementi tali da consentire di circoscrivere, in concreto, l'eventuale decorrenza di un quinquennio pieno dalla data dell'ultimo atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione del 02.02.2023, senza che siano intervenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione. In ogni caso, l'eccezione dell'appellata è stata formulata in termini generici, senza puntuale indicazione: dei periodi di tempo in concreto rilevanti tra l'ultimo atto interruttivo e l'odierna intimazione per ciascuna posta a ruolo;
degli eventuali atti sopravvenuti idonei ad incidere sul dies a quo e sul decorso del termine. In un contesto in cui: la contribuente non contesta il quantum originariamente iscritto a ruolo per tributo principale;
l'odierna intimazione costituisce naturale sviluppo della procedura di riscossione iniziata con cartelle ritualmente notificate;
parte appellata si è limitata a deduzioni di carattere astratto, non assistite da un preciso corredo fattuale, l'eccezione di prescrizione degli accessori non può essere accolta.
Essa va, pertanto, rigettata, non risultando dimostrato il decorso del termine prescrizionale quinquennale in assenza di atti interruttivi. Sull'appello incidentale del contribuente in punto spese di lite, la contribuente, con appello incidentale, censura la statuizione della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese, deducendo violazione: dell'art.15 D. Lgs. n.546/1992; degli artt.24 e 111 Cost.; del principio di causalità.
L'appello incidentale postula, tuttavia, la conferma nel merito dell'annullamento dell'intimazione impugnata.
Nel presente grado, al contrario, il Collegio perviene – come si dirà infra – all'accoglimento dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed al conseguente rigetto del ricorso introduttivo. Ne discende che: viene meno il presupposto logico-giuridico dell'appello incidentale, fondato sulla pretesa
“vittoria” della contribuente in prime cure;
la contribuente risulta, all'esito del giudizio di appello, parte soccombente;
Conseguentemente: l'appello incidentale, in quanto volto ad ottenere una condanna alle spese in favore di una parte che risulta, all'esito del grado, soccombente, deve essere rigettato;
la regolamentazione delle spese di lite dei due gradi dovrà seguire il criterio della soccombenza complessiva, ai sensi dell'art.15 D. Lgs. n.546/1992.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte ritiene: che l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato;
che l'intimazione di pagamento n.29320229010870574000 sia stata emessa a valle di cartelle ritualmente notificate e non affette da decadenza o prescrizione, tenuto conto anche degli atti interruttivi e delle sospensioni emergenziali;
che le eccezioni di mancata notifica, decadenza e prescrizione (triennale per
Tasse Auto e quinquennale per interessi e sanzioni), sollevate dalla contribuente, debbano essere integralmente rigettate;
che l'appello incidentale dell'appellata, limitato al capo sulle spese di lite, debba essere respinto, in ragione della complessiva soccombenza della contribuente.
Condanna la parte appellata Resistente_1, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) per il primo grado ed euro 3.500,00, tremilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_1, Procuratore Antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza impugnata e conferma gli avvisi di intimazione. Rigetta l'appello incidentale. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il Presidente