CASS
Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/07/2023, n. 21923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21923 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2845/2017 R.G. proposto da: COLLA’ OL RA (C.F. RLLFNC57S16F39N), rappresentato e difeso dall’Avv. NT DE MARI (C.F. [...]) e dall’Avv. RE MAGRI’ (C.F. [...]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Arenula, 16 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – IVA – contraddittorio – appello - notificazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 21923 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 21/07/2023 N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5470/39/16 depositata in data 13 giugno 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 24 maggio 2023; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il contribuente COLLA’ OL RA ha impugnato, in qualità di socio e liquidatore di Eridania S.r.l. unipersonale, un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale – a seguito di PVC in data 18 luglio 2013 – veniva accertata maggiore IVA relativa al periodo di imposta 2010 a carico della società. L’avviso, come risulta dalla sentenza impugnata, traeva origina da una verifica condotta dall’Agenzia delle Dogane di Udine, il quale aveva eseguito l’accesso presso due depositi fiscali sulle operazioni di immissione in libera pratica compiute dalla suddetta società, cessata in data 15 maggio 2013, relative a prodotti provenienti da Croazia e Serbia ai quali era stata attribuita la posizione di merce doganale comunitaria. Il contribuente ha eccepito la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. 2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 13 giugno 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che nel caso di specie sussistessero ragioni di eccezionale urgenza, dovute all’accertamento di un ingente evasione IVA e al comportamento tenuto dal contribuente. N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi;
l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo a seguito della discussione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2023 al fine di consentire l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per inosservanza del termine per impugnare, in violazione dell’art. 38 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come detta eccezione, formalizzata in grado di appello, non sarebbe stata presa in esame dal giudice di appello. Deduce il ricorrente che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 19 giugno 2014, per cui l’appello si sarebbe dovuto proporre entro il 3 febbraio 2015, laddove l’appello è stato proposto con atto spedito in data 4 febbraio 2015, come da attestazione di Poste Italiane relativa all’accettazione dell’appello dell’Ufficio che allega al ricorso. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità dell’impugnata sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per non essersi il giudice di appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dello stesso per aspecificità dei motivi di impugnazione in violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere il giudice di appello ritenuto sussistente motivi di particolare urgenza per derogare al necessario rispetto del N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino contraddittorio endoprocedimentale. Osserva parte ricorrente come l’urgenza non ricorrerebbe nel caso di specie, posto che le operazioni di verifica si sarebbero svolte nel febbraio 2013 e i cui esiti furono racchiusi in un PVC redatto in assenza del contribuente e da questi non sottoscritto, a fronte della notificazione dell’atto impositivo in data 18 dicembre 2013. Osserva il ricorrente di essere stato «impedito di intervenire nel procedimento per poter esprimere le proprie osservazioni». 2. Il primo motivo è infondato, risultando dagli atti – all’esito dell’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito - che il ricorso in appello è stato notificato in data 2 febbraio 2015 nel termine dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (19 giugno 2014), tenuto conto della sospensione feriale. Ciò risulta, tra le altre cose, dalla distinta di presentazione delle raccomandate in data 2 febbraio 2015. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale, essendo la stessa equiparabile alla singola ricevuta di spedizione della raccomandata di spedizione dell’appello (Cass., Sez. V, 2 maggio 2023, n. 11392; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1803; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass., Sez. V, 29 settembre 2017, n. 22878). 3. Il secondo motivo è infondato. In disparte l’inammissibilità del motivo, non avendo il ricorrente trascritto le controdeduzioni in appello in cui ha articolato la dedotta eccezione, deve ritenersi che nel caso di specie ricorra il rigetto implicito – con conseguente insussistenza del N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino vizio di omessa pronuncia – laddove la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). Come correttamente osservato dal controricorrente, la pronuncia (come nella specie) sul merito del ricorso comporta che il giudice di appello ha implicitamente e inequivocabilmente rigettato l’eccezione pregiudiziale propugnata dal ricorrente. 4. Il terzo motivo è infondato. Secondo il diritto dell’Unione, la eventuale violazione del diritto di difesa non comporta, per il principio di effettività, che una decisione adottata in spregio dei diritti della difesa venga annullata in ogni caso, ma solo laddove la violazione dei diritti della difesa abbia eziologicamente determinato l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo. Ciò si verifica ove il contribuente illustri come e in che termini, in mancanza di detta irregolarità e della conseguente compressione del diritto di difesa, il procedimento amministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse stato rispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (cd. «prova di resistenza»: CGUE, 3 luglio 2014, Kamino, C-129/13 e C-130/13, punti 78 e 79). E’, quindi, necessario che il contribuente deduca che il rispetto ex ante del contraddittorio avrebbe messo il contribuente in condizione di giungere a un diverso esito nell’atto impositivo e solo in caso di prova di tale circostanza e di quali sarebbero questi diversi esiti, la violazione dei diritti della difesa comporterebbe l’annullamento dell’atto impositivo (CGUE, 18 giugno 2020, RQ, C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35; CGUE, 4 giugno 2020, SEAE, C- 187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C-27616, punto 62; ex multis, Cass., Sez. V, 15 dicembre 2022, n. 36852). N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Nella specie, il contribuente non risulta avere assolto a tale prova di resistenza (come emerge dello stesso ricorso), per cui la violazione del contraddittorio non avrebbe potuto comportare l’annullamento dell’atto impositivo. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 24 maggio 2023
l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo a seguito della discussione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2023 al fine di consentire l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per inosservanza del termine per impugnare, in violazione dell’art. 38 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come detta eccezione, formalizzata in grado di appello, non sarebbe stata presa in esame dal giudice di appello. Deduce il ricorrente che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 19 giugno 2014, per cui l’appello si sarebbe dovuto proporre entro il 3 febbraio 2015, laddove l’appello è stato proposto con atto spedito in data 4 febbraio 2015, come da attestazione di Poste Italiane relativa all’accettazione dell’appello dell’Ufficio che allega al ricorso. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità dell’impugnata sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per non essersi il giudice di appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dello stesso per aspecificità dei motivi di impugnazione in violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere il giudice di appello ritenuto sussistente motivi di particolare urgenza per derogare al necessario rispetto del N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino contraddittorio endoprocedimentale. Osserva parte ricorrente come l’urgenza non ricorrerebbe nel caso di specie, posto che le operazioni di verifica si sarebbero svolte nel febbraio 2013 e i cui esiti furono racchiusi in un PVC redatto in assenza del contribuente e da questi non sottoscritto, a fronte della notificazione dell’atto impositivo in data 18 dicembre 2013. Osserva il ricorrente di essere stato «impedito di intervenire nel procedimento per poter esprimere le proprie osservazioni». 2. Il primo motivo è infondato, risultando dagli atti – all’esito dell’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito - che il ricorso in appello è stato notificato in data 2 febbraio 2015 nel termine dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (19 giugno 2014), tenuto conto della sospensione feriale. Ciò risulta, tra le altre cose, dalla distinta di presentazione delle raccomandate in data 2 febbraio 2015. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale, essendo la stessa equiparabile alla singola ricevuta di spedizione della raccomandata di spedizione dell’appello (Cass., Sez. V, 2 maggio 2023, n. 11392; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1803; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass., Sez. V, 29 settembre 2017, n. 22878). 3. Il secondo motivo è infondato. In disparte l’inammissibilità del motivo, non avendo il ricorrente trascritto le controdeduzioni in appello in cui ha articolato la dedotta eccezione, deve ritenersi che nel caso di specie ricorra il rigetto implicito – con conseguente insussistenza del N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino vizio di omessa pronuncia – laddove la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). Come correttamente osservato dal controricorrente, la pronuncia (come nella specie) sul merito del ricorso comporta che il giudice di appello ha implicitamente e inequivocabilmente rigettato l’eccezione pregiudiziale propugnata dal ricorrente. 4. Il terzo motivo è infondato. Secondo il diritto dell’Unione, la eventuale violazione del diritto di difesa non comporta, per il principio di effettività, che una decisione adottata in spregio dei diritti della difesa venga annullata in ogni caso, ma solo laddove la violazione dei diritti della difesa abbia eziologicamente determinato l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo. Ciò si verifica ove il contribuente illustri come e in che termini, in mancanza di detta irregolarità e della conseguente compressione del diritto di difesa, il procedimento amministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse stato rispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (cd. «prova di resistenza»: CGUE, 3 luglio 2014, Kamino, C-129/13 e C-130/13, punti 78 e 79). E’, quindi, necessario che il contribuente deduca che il rispetto ex ante del contraddittorio avrebbe messo il contribuente in condizione di giungere a un diverso esito nell’atto impositivo e solo in caso di prova di tale circostanza e di quali sarebbero questi diversi esiti, la violazione dei diritti della difesa comporterebbe l’annullamento dell’atto impositivo (CGUE, 18 giugno 2020, RQ, C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35; CGUE, 4 giugno 2020, SEAE, C- 187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C-27616, punto 62; ex multis, Cass., Sez. V, 15 dicembre 2022, n. 36852). N. 2845/17 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Nella specie, il contribuente non risulta avere assolto a tale prova di resistenza (come emerge dello stesso ricorso), per cui la violazione del contraddittorio non avrebbe potuto comportare l’annullamento dell’atto impositivo. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 24 maggio 2023