Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 46
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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    Inerzia dell'ente creditore

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla società, che ha perfezionato la definizione con il pagamento della prima rata.

  • Accolto
    Pagamento rata definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo, dato il perfezionamento della definizione agevolata con il versamento della prima rata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 46
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo