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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IO PI LU, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3481/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate - SC - SI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 485/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 10/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130003267134000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di AdER si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 485/03/2018 pronunciata il 13/03/2018 e depositata in Segreteria il 10/07/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di SI - Sez. III - ha rigettato il ricorso presentato dalla
Ricorrente_1 s.a.s. in liquidazione, con sede legale in Latiano (BR), in relazione all'impugnata cartella di pagamento n. 02420130003267134000 dell'importo di € 20.687,95 al lordo di interessi, sanzioni e aggi.
Ha proposto appello la società con il quale rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici avevano considerato che, nel caso di specie, non si era verificato l'effetto estintivo previsto dal comma 540 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Sottolineava l'appellante l'automatico discarico dei ruoli in caso di inerzia dell'Ente creditore per chiedere la riforma della sentenza di primo grado, con accertamento della nullità della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate-SC, dal canto suo, ha presentato le proprie controdeduzioni, con cui chiede la conferma della sentenza di prime cure.
Con Istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, Legge 197/2022 e art.
3-bis
D.L. 202/2024 (rottamazione-quater), depositata il 3/10/2025, la società appellante ha reso noto che l'Agenzia delle Entrate-SC, con comunicazione prot. n. W-2023052306877181 del
23/05/2023, ha notificato il piano di pagamento dilazionato in n. 18 rate, nonché la scadenza della prima rata e l'importo dovuto pari a € 1.351,68 come da allegati.
La società, inoltre, ha reso noto d'aver effettuato, in data 27/10/2023, il pagamento della prima rata, come da ricevuta presente in atti ed ha chiesto, pertanto, la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIV staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 3481/2019 a seguito di impugnazione, da parte della Ricorrente_1 s.a.s. in liquidazione, con sede legale in Latiano
(BR), della sentenza n. 485/03/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di SI - Sez. III pronunciata il 13/03/2018 e depositata in Segreteria il 10/07/2018;
VISTA l'Istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, Legge 197/2022 e art.
3-bis D.L. 202/2024 (rottamazione-quater), depositata dall'appellante società il 3/10/2025, con la quale la stessa ha reso noto che l'Agenzia delle Entrate-SC, con comunicazione prot. n.
W-2023052306877181 del 23/05/2023, ha notificato il piano di pagamento dilazionato in n. 18 rate, nonché la scadenza della prima rata e l'importo dovuto pari a € 1.351,68 come da allegati;
PRESO ATTO della quietanza di pagamento del 27/10/2023 della prima rata depositata in atti;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate. Lecce, 8 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA TA Venneri PI IG D'NI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IO PI LU, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3481/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate - SC - SI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 485/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 10/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130003267134000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di AdER si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 485/03/2018 pronunciata il 13/03/2018 e depositata in Segreteria il 10/07/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di SI - Sez. III - ha rigettato il ricorso presentato dalla
Ricorrente_1 s.a.s. in liquidazione, con sede legale in Latiano (BR), in relazione all'impugnata cartella di pagamento n. 02420130003267134000 dell'importo di € 20.687,95 al lordo di interessi, sanzioni e aggi.
Ha proposto appello la società con il quale rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici avevano considerato che, nel caso di specie, non si era verificato l'effetto estintivo previsto dal comma 540 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Sottolineava l'appellante l'automatico discarico dei ruoli in caso di inerzia dell'Ente creditore per chiedere la riforma della sentenza di primo grado, con accertamento della nullità della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate-SC, dal canto suo, ha presentato le proprie controdeduzioni, con cui chiede la conferma della sentenza di prime cure.
Con Istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, Legge 197/2022 e art.
3-bis
D.L. 202/2024 (rottamazione-quater), depositata il 3/10/2025, la società appellante ha reso noto che l'Agenzia delle Entrate-SC, con comunicazione prot. n. W-2023052306877181 del
23/05/2023, ha notificato il piano di pagamento dilazionato in n. 18 rate, nonché la scadenza della prima rata e l'importo dovuto pari a € 1.351,68 come da allegati.
La società, inoltre, ha reso noto d'aver effettuato, in data 27/10/2023, il pagamento della prima rata, come da ricevuta presente in atti ed ha chiesto, pertanto, la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIV staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 3481/2019 a seguito di impugnazione, da parte della Ricorrente_1 s.a.s. in liquidazione, con sede legale in Latiano
(BR), della sentenza n. 485/03/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di SI - Sez. III pronunciata il 13/03/2018 e depositata in Segreteria il 10/07/2018;
VISTA l'Istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, Legge 197/2022 e art.
3-bis D.L. 202/2024 (rottamazione-quater), depositata dall'appellante società il 3/10/2025, con la quale la stessa ha reso noto che l'Agenzia delle Entrate-SC, con comunicazione prot. n.
W-2023052306877181 del 23/05/2023, ha notificato il piano di pagamento dilazionato in n. 18 rate, nonché la scadenza della prima rata e l'importo dovuto pari a € 1.351,68 come da allegati;
PRESO ATTO della quietanza di pagamento del 27/10/2023 della prima rata depositata in atti;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate. Lecce, 8 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
NA TA Venneri PI IG D'NI