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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/11/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa NI GH, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 2385/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MELOTTI LAURA del Foro di Ferrara
ATTORE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall' CP_1 C.F._2
Avv. BRAMANTE LORENZO del Foro di Ferrara;
(C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. PANCALDI ANDREA C.F._3
del Foro di Ferrara;
CONVENUTE
OGGETTO: reintegrazione della quota riservata al legittimario.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 23 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio le sorelle uterine e e, premessa la propria CP_1 Controparte_2
pretermissione nel testamento della madre ha domandato la Persona_1 ricostruzione del patrimonio ereditario relitto dalla genitrice mancata a NO il
5 maggio 2020, la determinazione della quota disponibile ai fini della riduzione
1 delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette lesive dei propri diritti di figlio legittimario nonché la divisione della comunione ereditaria sul bene immobile caduto in successione sito in NO via Gorizia 1.
A tal scopo l'attore, esponendo di essere stato completamente pretermesso dalla successione materna per effetto delle disposizioni testamentarie di cui al testamento pubblico ricevuto il 5 settembre 2006 dal Notaio di Ferrara (Rep. n.219 - Per_2
Racc. 84313 doc.3 attore) ove la madre aveva nominato eredi universali solo le sorelle, ha chiesto la ricostruzione del patrimonio ereditario comprensivo non solo di quanto esposto dalle congiunte in sede di denuncia di successione e quindi dell'immobile in NO via Gorizia 1 (casa di civile abitazione con aree scoperte e garage) e del residuo del libretto di risparmio acceso presso le
[...]
n.38227340 con saldo attivo di €2055,00 ma anche CP_3
a) La quota ereditaria di “liquidità e prodotti finanziari” pervenuta a Per_1
– unitamente alle figlie e a seguito della morte nel
[...] CP_2 CP_1
2001 del marito per un importo totale di €38.868,03, Persona_3
b) La quota di 4/6 del provento della vendita effettuata il 9 marzo 2012 di terreni ereditati dalla madre e dalle sorelle in morte di per un Persona_3
importo di €59.640
Ha soggiunto l'attore che dai movimenti del libretto postale n.38227340 intestato alla madre spiccava un prelievo in data 8 ottobre 2013 per un importo di €62.000
(€60.000 ed €2000) denaro contante verosimilmente trasferito alla figlia CP_2
molto intima con la madre e residente in abitazione contigua, dovendosi
[...]
escludere necessità della genitrice – la quale conduceva una vita molto parsimoniosa- e interessenze nella gestione economica della sorella Tale CP_1
somma rappresentando una donazione indiretta doveva essere compresa nella massa ereditaria. Ha evidenziato che la sorella disponeva della tessera CP_2
bancomat della madre la quale in ogni caso dall'inizio del 2020 non era più in grado di recarsi allo sportello per eseguire operazioni sul libretto di risparmio;
ha chiesto quindi alla sorella di rendere il conto della gestione del libretto CP_2
(richiesta poi rinunciata, vedi verbale udienza 23 ottobre 2025) e di imputare alla massa ogni prelievo non giustificato.
Ha chiesto quindi l'attore, l'accertamento della sua qualità di coerede, la riduzione 2 delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette illegittime, la reintegrazione della propria quota di riserva e successivo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile previa stima del compendio e formazione del progetto divisionale.
Si è costituita in giudizio non contestando le conclusioni assunte CP_1
dall'attore nella citazione. Per ciò che concerne la consistenza del patrimonio caduto in successione, ha dedotto di non essersi mai ingerita nella CP_1 gestione economica della madre e di non essere quindi in grado di precisare la sorte del denaro effettivamente incassato dalla genitrice a seguito della cessione dei terreni del padre (ossia la somma di €57.960 ossia i 4/6 spettanti alla madre) né la sorte delle liquidità ereditate da per complessivi €38.868,03 e sulle Persona_3 ragioni che non hanno fatto emergere detto capitale (seppure da calcolare pro- quota) nei beni relitti di Ha escluso che il consistente Persona_1 CP_4 prelievo di €62.000 dal libretto della madre l'8 ottobre 2013 potesse essere riconducibile ad esigenze della madre stessa, formulando quindi l'ipotesi di una donazione a favore di o suoi familiari. Ha quindi concluso associandosi alle CP_2 domande dell'attore, ed ha chiesto di disporre la divisione della comunione ereditaria sull'immobile caduto in successione, previa determinazione della quota di legittima spettante al fratello ed alle quote di legittima maggiorata della Per_1
quota disponibile spettante alle sorelle.
Si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della causa Controparte_2 essendo la mediazione esperita basata su una domanda notevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto in atto di citazione. Dato per pacifico lo status di legittimario di e quindi il diritto del fratello di partecipare alla Parte_1
suddivisione del ricavato della vendita dell'immobile caduto in successione, ha contestato una maggiore consistenza dell'asse ereditario. Controparte_2
1) L'attivo del libretto di risparmio in €2054,66 alla data del decesso era stato destinato interamente alle spese funerarie come da fattura delle Onoranze funebri (doc.3)
2) La madre gestiva in modo autonomo dei propri risparmi e nulla è dato sapere in punto di impiego dei ricavi della vendita dei terreni oppure delle liquidità ereditati dal marito
3 3) Nonostante la vicinanza con la madre mai ella aveva approfittato di ciò per ricavarne vantaggi economici. Ella non era delegata dalla madre ad operare sul conto corrente postale, come dichiarato dalle (doc.4) e non CP_3
ha mai operato prelievi con bancomat, se non nelle imminenze del decesso, allorquando le era stata consegnata la tessera per le spese incombenti. Non ha eseguito il prelievo di €1120 del 4 maggio 2020
4) ha direttamente prelevato la somma di €62.000 dal proprio Persona_1 libretto di risparmio come comprovato dalla distinta (doc.5) e nega la convenuta di averli ricevuti, nulla sapendo sulla destinazione del denaro
5) I prelievi dal libretto successivi al decesso (€2500) erano stati effettuati per le spese funebri
Ha dedotto l'inammissibilità della domanda di rendiconto perché non sostenuta dal positivo accertamento dell'esistenza di una ingerenza o di un mandato.
Ha inoltre evidenziato le passività ereditarie Controparte_2
- €2667,47 per spese funebri (doc.3)
- €3.296,02 come da fattura n.43/2021 dell'8 giugno 2021 emessa a CP_1
per esborsi e compensi relativi alla denuncia di successione
[...]
- €1600 (€400 per 4 anni) per spese di conservazione e manutenzione dell'immobile caduto in successione (pulizia periodica e ) Parte_2
- €7000 circa per imposta IMU annua computata dalla data di apertura della successione ha concluso quindi nel merito nel modo seguente Controparte_2
- accertare che quale figlio di è erede legittimario Parte_1 Persona_1 della de cuius e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del testamento relativamente alla sola quota di riserva o di legittima spettante all'erede legittimario pretermesso, da calcolare sull'immobile caduto in successione dedotte le passività ereditarie;
- rigettare siccome, per i motivi esposti, infondata ed inconsistente, la domanda di riduzione della presunta donazione che sarebbe stata disposta da in Persona_1 favore della figlia per la complessiva somma di € 62.000,00; Controparte_2
- accertare e dichiarare che il patrimonio ereditario relitto da è Persona_1 costituito solamente dai beni immobili ubicati in NO (FE) e quindi rigettare la domanda di restituzione in favore della massa ereditaria di qualsivoglia somma, del presunto donatum, di riunione fittizia e di integrazione dell'asse ereditario;
4 - rigettare la domanda di rendiconto formulata dall'attore nei confronti della convenuta;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili relitti da , come già descritti ed individuati in narrativa, Persona_1 previa stima del compendio immobiliare al netto delle passività ereditarie siccome accertate e formazione del progetto divisionale conformemente alle quote spettanti a ciascun coerede. Rimessa al merito l'eccezione di improcedibilità e respinte le istanze istruttorie di il giudice ha fissato l'udienza del 23 ottobre 2025 per la CP_1 discussione della causa per i punti diversi dalla domanda di scioglimento della comunione.
Le parti hanno discusso la causa, insistendo per le istanze istruttorie CP_1
(vedi verbale udienza)
§2. Deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla improcedibilità della causa per difetto di sovrapponibilità dell'oggetto della mediazione con la controversia successivamente promossa.
L'oggetto della mediazione avviata il 23 giugno 2023 da ha il Parte_1
seguente contenuto “parte istante è stata pretermessa nella successione della madre che nel testamento pubblico ministero del notaio dott. del 5 Persona_4
settembre 2006 ha chiamato a succedere unicamente le altre due figlie, signore e senza nominare il sig. Il sig. CP_2 CP_1 Parte_1 Parte_1 fa valere pertanto il diritto alla quota legittima sull'intero patrimonio della de cuius
secondo la consistenza che verrà accertata nella procedura” (doc.2 Persona_1 allegato da . Controparte_2
Lamenta la difformità degli elementi costitutivi e del petitum tra Controparte_2
l'oggetto della domanda introduttiva della mediazione e le domande proposte nel presente giudizio in quanto nella sede conciliativa non era stata proposta la domanda di riduzione della donazione di €62.000 che avrebbe Persona_1 effettuato a favore della figlia , la restituzione delle somme prelevate dal CP_2
libretto postale a decorrere da gennaio 2020, la divisione dell'immobile caduto in successione.
L'attore al contrario sostiene di avere ben espresso l'oggetto della controversia in maniera omnicomprensiva, ove la riduzione delle donazioni e divisione del
5 compendio ereditario sono conseguenze della domanda di accertamento della lesione della legittima.
L'eccezione è infondata.
Non ha fondamento normativo, a giudizio di questo giudice, la pretesa di piena sovrapponibilità della “domanda di mediazione” (art.8 d. lgvo 28/2010) con la
“azione relativa una controversia i materia di …successioni ereditarie” (art.5 decreto citato).
Le finalità deflattive della mediazione, anche obbligatoria, hanno indotto il legislatore a non definire il contenuto della domanda di mediazione, diversamente dal contenuto della citazione o dell'atto introduttivo di un giudizio. L'essenziale è che l'oggetto fondamentale del dissidio venga presentato al mediatore, il quale non
è tenuto ad utilizzare le regole del diritto per comporre il conflitto, così come le parti possono liberamente esprimere le loro doglianze, personalmente e reciprocamente anche al di là di quanto specificato nella domanda di mediazione.
La sovrapposizione di ogni aspetto della domanda giudiziale con la domanda di mediazione – con la conseguenza di un difficile e opinabile raffronto tra due atti scritti adottati per diverse finalità – irrigidisce il sistema e lo complica, conseguendone un effetto contrario a quello voluto dal legislatore, senza contare che le parti possono ben avere discusso del tema oggetto della domanda, anche nelle sfaccettature o implicazioni evidenziate successivamente nella domanda giudiziale. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in un passaggio della sentenza n.3452/2024, “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull'efficienza della risposta di giustizia” . Orbene la domanda di mediazione ove la parte chiarisce di essere stata pretermessa nella successione della madre e di voler fare valere i propri diritti 6 sull'intero patrimonio secondo la consistenza che verrà accertata, ben individua il conflitto di interessi tra le parti che successivamente si è sviluppato nella controversia giudiziale.
L'eccezione di improcedibilità è pertanto infondata.
§3. È certo e non contestato che sia figlio di così come Parte_1 Persona_1
sono figlie della defunta e CP_1 Controparte_2
È documentato che mediante il testamento, ha nominato sue eredi Persona_1 universali le figlie e specificando che “nulla intendo CP_1 Controparte_2
lasciare a mio figlio ” (doc.3 attore). Parte_1
L'art.536 del codice civile riserva una quota di eredità ai figli, mentre l'art.537 c.c. dispone che “se i figli sono più è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
è quindi erede della madre ed è un erede legittimario. Pertanto, Parte_1 disponendo la madre di nominare eredi universali solo le figlie, ha leso il diritto del figlio di partecipare alla suddivisione del patrimonio, ovviamente Parte_1
secondo le regole dettate dagli art.553 e seguenti del codice civile.
§4. Patrimonio relitto. Dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice si evince che è deceduta il 5 maggio 2020, lasciando un patrimonio Persona_1 costituito dai beni puntualmente indicati nella dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Ferrara – Ufficio territoriale di Comacchio in data 30 marzo 2021 dall'erede testamentaria (cfr. doc. 6 di parte Controparte_2 attrice).
Su questo compendio non vi può essere alcuna contestazione da parte di CP_2 che ha presentato ella stessa la dichiarazione.
[...]
Il patrimonio relitto è quindi innanzitutto rappresentato dall'immobile e da liquidi per €2055,00. Detta somma è già stata suddivisa tra le eredi testamentarie, per quanto riferisce ed è invece stata spesa per il funerale, per quanto CP_1 dedotto da Controparte_2
L'immobile, invece, rappresenta l'originaria residenza della de cuius sita in
NO, via Gorizia n. 1, ed è costituito da: a) civile abitazione censita nel Catasto fabbricati al foglio 163, particelle 192 e 409, con rispettivi subalterni 8 e 2, categoria A/3; b) fabbricato di servizio censito al foglio 163, particella 409, 7 subalterno 1, categoria C/6; c) area scoperta censita nel Catasto terreni al foglio
163, particella 449; d) area scoperta censita al foglio 163, particella 450. sostiene che nel patrimonio relitto debbono anche considerarsi il Parte_1
denaro liquido pervenuto alla madre a seguito della morte del marito avvenuta il 27 giugno 2001 per complessivi €38.868,03 (da dividere con le figlie) nonché il provento della vendita di terreni ereditati dal marito, vendita effettuata nel marzo
2012 per un ricavo di €86.940 di cui €57.960 spettante alla de cuius.
Tale addizione non può essere operata.
Non vi è nessuna prova che tali liquidi appartenessero al patrimonio della signora al momento dell'apertura della successione il 5 maggio 2020, ossia Per_1
rispettivamente 19 anni dopo la prima acquisizione ed 8 anni dopo la seconda.
Su questo punto la domanda dell'attore non può quindi essere accolta.
§5. Patrimonio donato. A giudizio dell'attore, e della sorella ai fini di CP_1 determinare la porzione disponibile, deve inoltre considerarsi anche la donazione di
€62.000 effettuata a favore di CP_5
Assumono le parti che il prelievo effettuato dal libretto postale di tale somma l'8 ottobre 2013, da parte di non può essere finito se non nelle tasche Persona_1
della figlia (o altri appartenenti al suo nucleo familiare), essendo che la CP_2 signora era anziana e conduceva una vita molto morigerata. Per_1
Sul punto si osserva innanzitutto che il prelievo è stato effettuato direttamente dalla signora come documentato mediante i moduli sottoscritti provenienti da Per_1
(doc.5 . CP_3 Controparte_2
In seconda battuta, condividendo quanto scritto dalla Difesa di le Controparte_2 circostanze che la figlia abitasse nelle vicinanze e che fosse in ottimi e CP_2
quotidiani rapporti con la madre non significa che la figlia sia beneficiaria della somma. Lo stesso ragionamento dovrebbe operarsi per la figlia in contatto CP_1
continuo con la madre nonostante la residenza non contigua e nominata anch'essa erede universale. Non assume significato pregnante nemmeno che la figlia CP_2
o il suo nucleo familiare accompagnasse l'anziana presso l'ufficio postale, circostanza di cui viene chiesta la prova per testi, in quanto detto fatto, anche se provato, non aggiunge nulla all'assenza assoluta di prova in ordine alla destinazione della somma data dalla defunta. 8 Né la prova per interpello formulata da è utiliter data in quanto non CP_1
sufficiente a provocare la confessione (vedi seconda memoria capitoli 4 e 5 “dica l'interrogata dove è stata successivamente custodita la somma di €62.000, dica l'interrogata come dopo il prelievo ha impiegato e gestito tale Persona_1 somma”) nonché generica per essere sottoposta ad un testimone.
La somma di €62.000 non costituisce quindi “donatum” ai sensi degli artt.555 e
556 c.p.c.
§6. Quanto al rendiconto richiesto da alla sorella, rendiconto della CP_1
gestione del libretto postale, anche in questo caso occorre evidenziare che CP_2 non aveva delega sul conto (doc.4 né è dimostrata una
[...] Controparte_2
gestione continua da parte della predetta, a parte i prelievi ammessi successivamente al decesso per €2500 utilizzati, a dire di , per le spese CP_2
funerarie (pag.10 memoria di costituzione . Controparte_2
Anche la richiesta di esibizione ad effettuata da CP_6 CP_1 relativamente al conto acceso presso la filiale di NO è inammissibile.
L'art.210 c.p.c. richiede il requisito dell'indispensabilità del mezzo istruttorio.
Orbene a fronte dell'allegazione dell'esistenza di un libretto di risparmio chiuso l'11 gennaio 2013 dopo che sul deposito erano state riscosse due polizze assicurative, una nel 2009 ed una il 1° gennaio 2013, la richiesta di “notizie” su “1) il saldo attivo prima della chiusura 2) il valore delle due polizze assicurativa e quindi la somma incassata al momento del riscatto” più che indispensabile appare evidentemente esplorativa ed inutile, non potendo questa richiesta giungere all'obiettivo di a) integrare il patrimonio mobiliare relitto nel 2020, né far presumere che abbia avuto parte di tali somme. Controparte_2
Se ne deve dedurre quindi che il patrimonio relitto è costituito dal bene immobile e dalla somma di €2055 di cui alla denuncia di successione e che nessuna donazione può essere fittiziamente riunita né ridotta.
§7. Debiti dell'eredità. Il debito dell'eredità è esclusivamente quello funeratizio per € 2667,47 (doc.4 . Non sono debiti dell'eredità ma degli eredi Controparte_2
le spese per la denuncia di successione, la quale ricade per effetto delle disposizioni fiscali, direttamente sugli eredi (art.1, 5 e 7 d. lgvo 346/1990). Né appartengono all'eredità, bensì agli eredi, i debiti IMU corrisposti in relazione al bene immobile 9 di NO, via Gorizia 1. Riguardo a quest'ultima imposta, essa è stata pagata da in quanto comproprietaria non residente, mentre essendo Controparte_2
l'immobile in questione abitato da esso era esente IMU fino alla Persona_1
morte della stessa. Appare quindi evidente che tale spesa non appartiene all'eredità.
Le spese sostenute per la manutenzione dell'immobile non sono documentate.
Ne consegue che il patrimonio caduto in successione è determinato dal valore dell'immobile relitto al momento dell'apertura della successione, sommato alla somma liquida di €2055,00 quale saldo attivo del libretto postale alla data dell'apertura della successione, detratte le spese funerarie per € 2667,47.
§8. Poiché ai sensi dell'art.537 comma secondo del codice civile ai figli spettano due terzi del patrimonio a titolo di riserva, all'attore spetta la terza parte del patrimonio non disponibile. Moltiplicata la frazione di 2/3 per 6 al fine di rendere la frazione divisibile per tre e quindi determinata in 12/18 la quota di riserva per i tre figli, la legittima di è pari ai 4/18 del patrimonio. Alle sorelle spetta Parte_1 anche la disponibile di talché ad esse spettano i 7/18 del patrimonio per ciascuna
(3/18 della disponibile più la legittima 4/18 uguale 7/18 per ogni sorella).
E' evidente che è stato leso dalle disposizioni testamentarie della Persona_5
madre, in quanto non ha ricevuto nulla del patrimonio caduto in successione.
A questo punto, chiarite tali indispensabili circostanze di fatto, il processo deve proseguire con una consulenza tecnica dell'ufficio volta a determinare il valore della quota di 4/18 del patrimonio come sopra determinato, ossia il valore monetario della legittima spettante a mediante il calcolo del Parte_1
presumibile di mercato dell'immobile relitto al momento della apertura della successione, sommato poi al credito liquido sopra evidenziato e detratte le spese funerarie. Il processo deve proseguire anche per le procedure di scioglimento della comunione di cui alla domanda avanzata dalle sorelle la quale può anche CP_2
comportare, in caso difetti la comoda divisibilità, la vendita secondo le formule della vendita immobiliare in sede esecutiva.
La domanda di divisione avanzata dall'attore è invece inammissibile in quanto non ne sussistono i presupposti.
Giova premettere sul punto che vi è un ampio contrasto dottrinale sulla qualifica di erede o meno del legittimario pretermesso che esperisca vittoriosamente l'azione di 10 riduzione.
Conformemente a precedente di questo Tribunale (che qui di seguito si cita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.; cfr. sentenza Tribunale di Ferrara nella causa R.G. n. 246/2024) si ritiene di “condividere la conclusione secondo la quale il legittimario pretermesso acquista, quale successore a titolo particolare, un diritto di credito pari alla quota riservatagli dalla legge sul patrimonio attivo ereditario, ma non diventa anche erede all'esito dell'accertamento della violazione testamentaria. Avallano giuridicamente la conclusione assunta:
- il fatto che l'art. 457 c.c. devolva l'eredità per legge o per testamento, sicché non si può fare luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria;
la delazione testamentaria manca, mentre quella legale è inoperante per effetto dell'atto di ultima volontà;
- la natura personale dell'azione di riduzione e non reale come l'azione di petizione di eredità;
- la considerazione che il legittimario preterito non può accettare l'eredità prima del passaggio in giudicato dell'azione di riduzione, non essendovi alcuna delazione a suo favore, né ha senso una sua accettazione espressa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di riduzione, avendo lo stesso chiaramente manifestato, con l'esercizio dell'azione di riduzione, la sua volontà di conseguire la pars bonorum che gli spetta per legge;
- il fatto che l'art. 556 c.c. determini la quota disponibile sul netto ereditario, così derivandone la responsabilità per i debiti ereditari sopravvenuti non diretta, ma indiretta attraverso la rideterminazione della quota di riserva, così rendendo priva di significato un'accettazione beneficiata;
- il fatto che l'azione di riduzione possa essere esercitata dagli aventi causa del legittimario e, nei limiti indicati normativamente, dai creditori, circostanza che determinerebbe – diversamente opinando – l'accettazione indiretta dell'erede in virtù dell'esercizio dell'azione da parte dei terzi.
Le conseguenze giuridiche dell'impostazione giuridica adottata sono che il legittimario pretermesso deve essere reintegrato nella quota riservata per legge, attribuendogli un diritto di credito e non la titolarità del diritto dominicale sui beni 11 costituenti il patrimonio ereditario”.
Dunque, nel caso di specie non si configura alcuna comunione ereditaria tra Pt_1
legittimario pretermesso e le sorelle e bensì solo un
[...] CP_2 CP_1
diritto di credito del primo nei confronti delle seconde. Le convenute hanno entrambe chiesto lo scioglimento della comunione, per cui, solo per questo, si deve procedere con la causa.
Il processo, quindi, proseguirà come da separata ordinanza e le spese sono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che le disposizioni testamentarie di nata a [...] Persona_1
il 28 settembre 1922 e deceduta a NO il 5 maggio 2020 e di cui al testamento pubblico ricevuto il 5 settembre 2006 dal Notaio Persona_4 in Ferrara (repertorio 219 degli atti di ultima volontà) sono lesive
[...]
della quota di legittima di pari a 4/18 del patrimonio Parte_1 ereditario ossia pari al valore dell'immobile di via Gorizia 1 al tempo dell'apertura della successione aumentato del saldo del libretto postale per
€2055,00 e detratte le spese funeratizie in € 2667,47.
2) Per l'effetto dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie dichiarandole inefficaci nei confronti di nella misura predetta. Parte_1
3) Dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Ferrara, il 18 novembre 2025
Il giudice
NI GH
12