Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1969, n. 754
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 novembre 1969
Art. 3.
Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonche' a corsi di laurea Universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sara' annessa una tabella che precisera' la validita' dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonche' a corsi di laurea universitari.
Entrata in vigore il 23 novembre 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente