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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2914/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R101278/2024 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 maggio 2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T9D01R101278/2024 notificato in data 28/3/2025 emesso dall'agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano Irpef e relative addizionali per l'anno 2022, con cui l'Ufficio impositore richiedeva il pagamento dell'importo di euro 39.014,14, comprensivo di interessi e sanzioni, quale IRPEF e addizionali dovute per effetto della riqualificazione del reddito (art. 53, comma 2, lettera b), del D.P.R. 917/86) dichiarato quale diritti di utilizzo del marchio Società_1, registrato dal ricorrente, in reddito assimilato in quello di lavoro dipendente (compenso di amministratore), (art. 50, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R. 917/86. relativo a varie società (Società_2, Società_3, Società_4) cui con contratto è stato concesso l'utilizzo del marchio registrato, e che la Direzione Provinciale riteneva tutte riconducibili allo stesso ricorrente.
Oltre a mettere in dubbio la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto la rettifica operata non rientra tra quelle previste dall'art. 41-bis del dpr 600/73, parte ricorrente sosteneva la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto risulta corretta la natura del reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi presentata. Esponeva che la riqualificazione del reddito operata in capo al Ricorrente_1 è stata proposta dai verificatori in sede di redazione del PVC emesso in capo alla società Società_2 S.r.l., nonostante che nella motivazione dell'avviso di accertamento viene chiaramente indicato che il ricorrente risulta essere il proprietario del marchio “Società_1” registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi in data 25/1/2018. Le critiche dell'ufficio si appuntano sul sostenimento di presunti costi da parte dei soggetti a cui lo stesso è stato concesso in uso, che non vengono in alcun modo indicato e non vengono comunque in rilievo. Oltre a ciò, l'ufficio, al fine di contestare il comportamento fiscale tenuto dal contribuente e per riqualificare il reddito dallo stesso conseguito da reddito derivante dallo sfruttamento del marchio a compenso di amministratore, disconosce la valenza fiscale di alcuni specifici atti compiuti;
di fatto non riconosce: la validità della registrazione del marchio “Società_1” a nome del ricorrente;
la validità dei contratti per l'uso del marchio “Società_1” con le società utilizzatrici dello stesso;
disconoscimento di atti regolarmente stipulati che non rientra nella ordinaria attività accertatrice degli uffici impositori, ma è consentito solo con il ricorso all'istituto dell'abuso del diritto previsto dall'art. 10-bis della legge 212/2000. Da ultimo veniva posta in evidenza l'erroneità della determinazione delle sanzioni irrogabili per violazione dell'art. 12 del d.lgs. 472/97 in tema di cumulo giuridico.
Concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, DP 2 Milano, che in via preliminare richiamava la definizione civilistica dettata dall'art. 2569 codice civile, e la scelta di concedere lo sfruttamento del marchio a terzi, in cambio di una remunerazione sotto forma di royalties, sfruttando un regime fiscale di favore esistente in Italia su tali proventi. Esponeva che nel caso di specie:
· I costi afferenti lo sviluppo e la creazione del brand siano stati sostenuti integralmente dall'azienda
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali, canoni di affitto del locale, campagne pubblicitarie, consulenze, ecc.), per cui la registrazione del brand Società_1 da parte del Ricorrente_1 per poi darlo in concessione ad una società strettamente riconducibile a lui stesso, mette in dubbio la legittimità del beneficio fiscale dovuto all'applicazione del regime di vantaggio per i redditi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale.
· Il Ricorrente_1 per un verso è amministratore – dominus delle società e dovrebbe perseguire il bene delle stesse, e per altro verso ha registrato il marchio utilizzato Società_1 a nome proprio, così compiendo un atto in conflitto di interessi.
· Egli, nell'interesse delle società, avrebbe il compito di opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile da parte di un soggetto che non sia o la Società_2 o la Società_4 o la Società_3 che di fatto sostengono i costi di sviluppo ed utilizzano il marchio. · Tale modus operandi ha, dunque, fatto emergere delle criticità in sede fiscale in quanto il ricorrente ha rivestito nella Società_2 ruoli di elevata responsabilità decisionale, strategica ed operativa, non corrispondenti al profilo di colui che invece percepisce compensi attraverso la concessione di diritti d'autore, in questo caso di un marchio
Conclusivamente, secondo l'ufficio, il Ricorrente_1, di fatto, come ammesso da lui stesso e come rilevato dai verificatori in sede di verifica, ha svolto un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, al quale non è possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 8, del TUIR;
il ricorso pertanto va rigettato.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti discutevano e la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente ricordato dall'ufficio, nella Sezione III al Rigo RL25 devono essere indicati i proventi derivanti dall'utilizzazione economica dei diritti d'autore; redditi conseguiti direttamente dall'autore o inventore;
più precisamente quelli indicati nel comma 2, dell'articolo 53, del DPR n 917/86, ossia “Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: (…) b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.” A tali redditi spettano le deduzioni del 25%, ovvero del 40%, in base all'età dell'autore.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha registrato il marchio Società_1, e che ha stipulato con varie società tra cui la società Società_2 dei contratti di utilizzo del marchio, sulla cui base ha ricevuto i compensi poi oggetto della riqualificazione;
né è stato posto in dubbio che tali compensi siano derivati da ricavi connessi all'utilizzo del marchio in questione da parte della società.
I dubbi che si agitano in capo all'ufficio, e i profili di abuso che in qualche modo vengono sollevati, fanno leva sul fatto che lo stesso Ricorrente_1 è il soggetto che ha registrato il marchio e ne ha concesso l'uso con contratto a terze società, ed è però anche lo stesso che ha un ruolo di rilievo nelle medesime, ed in particolare nella Società_2, tale per cui viene in considerazione la sua attività di amministratore/dipendente.
In effetti il Ricorrente_1, così come indicato in camera di commercio (CCIAA), con riguardo la Società_2 riveste il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, come da estratto allegato;
inoltre viene posto in evidenza, che, navigando il sito della Società_2, risulta che il Ricorrente_1 ha un ruolo di elevata responsabilità decisionale ed operativa.
La Corte rileva che le argomentazioni dell'ufficio costituiscono una buona argomentazione fattuale in via di premessa, ma l'analisi successiva non giunge a livelli adeguati di approfondimento, proprio perché di fatto non vengono avanzati dubbi sui diritti del Ricorrente_1 derivanti dal marchio da lui registrato, e sulla correttezza dei compensi pattuiti.
In altri termini, non emerge che la stipula di contratti di royalties e gli effetti dei medesimi rientrino in un contesto di abuso del diritto;
non emerge cioè, o non è stato accertato, che l'attività della
Società_2, e quindi dello stesso Ricorrente_1, si muovesse nel solco di operatività differenti da quelle collegate all'uso del marchio, e si verificasse quindi un illegittimo utilizzo di contrattualistica da royalties per fornire una differente veste a proventi di altro tipo.
In questo contesto la mera “doppia veste” del Ricorrente_1 non pare possa pregiudicare esenzioni e diritti fiscali previsti per lo sfruttamento di opere dell'ingegno, a lui pacificamente riconducibili, solo perché si è verificata la detta commistione.
La Corte propende quindi per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, stante l'analisi sopra svolta e la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2914/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R101278/2024 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 maggio 2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T9D01R101278/2024 notificato in data 28/3/2025 emesso dall'agenzia delle entrate direzione provinciale di Milano Irpef e relative addizionali per l'anno 2022, con cui l'Ufficio impositore richiedeva il pagamento dell'importo di euro 39.014,14, comprensivo di interessi e sanzioni, quale IRPEF e addizionali dovute per effetto della riqualificazione del reddito (art. 53, comma 2, lettera b), del D.P.R. 917/86) dichiarato quale diritti di utilizzo del marchio Società_1, registrato dal ricorrente, in reddito assimilato in quello di lavoro dipendente (compenso di amministratore), (art. 50, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R. 917/86. relativo a varie società (Società_2, Società_3, Società_4) cui con contratto è stato concesso l'utilizzo del marchio registrato, e che la Direzione Provinciale riteneva tutte riconducibili allo stesso ricorrente.
Oltre a mettere in dubbio la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto la rettifica operata non rientra tra quelle previste dall'art. 41-bis del dpr 600/73, parte ricorrente sosteneva la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto risulta corretta la natura del reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi presentata. Esponeva che la riqualificazione del reddito operata in capo al Ricorrente_1 è stata proposta dai verificatori in sede di redazione del PVC emesso in capo alla società Società_2 S.r.l., nonostante che nella motivazione dell'avviso di accertamento viene chiaramente indicato che il ricorrente risulta essere il proprietario del marchio “Società_1” registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi in data 25/1/2018. Le critiche dell'ufficio si appuntano sul sostenimento di presunti costi da parte dei soggetti a cui lo stesso è stato concesso in uso, che non vengono in alcun modo indicato e non vengono comunque in rilievo. Oltre a ciò, l'ufficio, al fine di contestare il comportamento fiscale tenuto dal contribuente e per riqualificare il reddito dallo stesso conseguito da reddito derivante dallo sfruttamento del marchio a compenso di amministratore, disconosce la valenza fiscale di alcuni specifici atti compiuti;
di fatto non riconosce: la validità della registrazione del marchio “Società_1” a nome del ricorrente;
la validità dei contratti per l'uso del marchio “Società_1” con le società utilizzatrici dello stesso;
disconoscimento di atti regolarmente stipulati che non rientra nella ordinaria attività accertatrice degli uffici impositori, ma è consentito solo con il ricorso all'istituto dell'abuso del diritto previsto dall'art. 10-bis della legge 212/2000. Da ultimo veniva posta in evidenza l'erroneità della determinazione delle sanzioni irrogabili per violazione dell'art. 12 del d.lgs. 472/97 in tema di cumulo giuridico.
Concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, DP 2 Milano, che in via preliminare richiamava la definizione civilistica dettata dall'art. 2569 codice civile, e la scelta di concedere lo sfruttamento del marchio a terzi, in cambio di una remunerazione sotto forma di royalties, sfruttando un regime fiscale di favore esistente in Italia su tali proventi. Esponeva che nel caso di specie:
· I costi afferenti lo sviluppo e la creazione del brand siano stati sostenuti integralmente dall'azienda
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali, canoni di affitto del locale, campagne pubblicitarie, consulenze, ecc.), per cui la registrazione del brand Società_1 da parte del Ricorrente_1 per poi darlo in concessione ad una società strettamente riconducibile a lui stesso, mette in dubbio la legittimità del beneficio fiscale dovuto all'applicazione del regime di vantaggio per i redditi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale.
· Il Ricorrente_1 per un verso è amministratore – dominus delle società e dovrebbe perseguire il bene delle stesse, e per altro verso ha registrato il marchio utilizzato Società_1 a nome proprio, così compiendo un atto in conflitto di interessi.
· Egli, nell'interesse delle società, avrebbe il compito di opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile da parte di un soggetto che non sia o la Società_2 o la Società_4 o la Società_3 che di fatto sostengono i costi di sviluppo ed utilizzano il marchio. · Tale modus operandi ha, dunque, fatto emergere delle criticità in sede fiscale in quanto il ricorrente ha rivestito nella Società_2 ruoli di elevata responsabilità decisionale, strategica ed operativa, non corrispondenti al profilo di colui che invece percepisce compensi attraverso la concessione di diritti d'autore, in questo caso di un marchio
Conclusivamente, secondo l'ufficio, il Ricorrente_1, di fatto, come ammesso da lui stesso e come rilevato dai verificatori in sede di verifica, ha svolto un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, al quale non è possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 8, del TUIR;
il ricorso pertanto va rigettato.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti discutevano e la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente ricordato dall'ufficio, nella Sezione III al Rigo RL25 devono essere indicati i proventi derivanti dall'utilizzazione economica dei diritti d'autore; redditi conseguiti direttamente dall'autore o inventore;
più precisamente quelli indicati nel comma 2, dell'articolo 53, del DPR n 917/86, ossia “Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: (…) b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.” A tali redditi spettano le deduzioni del 25%, ovvero del 40%, in base all'età dell'autore.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha registrato il marchio Società_1, e che ha stipulato con varie società tra cui la società Società_2 dei contratti di utilizzo del marchio, sulla cui base ha ricevuto i compensi poi oggetto della riqualificazione;
né è stato posto in dubbio che tali compensi siano derivati da ricavi connessi all'utilizzo del marchio in questione da parte della società.
I dubbi che si agitano in capo all'ufficio, e i profili di abuso che in qualche modo vengono sollevati, fanno leva sul fatto che lo stesso Ricorrente_1 è il soggetto che ha registrato il marchio e ne ha concesso l'uso con contratto a terze società, ed è però anche lo stesso che ha un ruolo di rilievo nelle medesime, ed in particolare nella Società_2, tale per cui viene in considerazione la sua attività di amministratore/dipendente.
In effetti il Ricorrente_1, così come indicato in camera di commercio (CCIAA), con riguardo la Società_2 riveste il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, come da estratto allegato;
inoltre viene posto in evidenza, che, navigando il sito della Società_2, risulta che il Ricorrente_1 ha un ruolo di elevata responsabilità decisionale ed operativa.
La Corte rileva che le argomentazioni dell'ufficio costituiscono una buona argomentazione fattuale in via di premessa, ma l'analisi successiva non giunge a livelli adeguati di approfondimento, proprio perché di fatto non vengono avanzati dubbi sui diritti del Ricorrente_1 derivanti dal marchio da lui registrato, e sulla correttezza dei compensi pattuiti.
In altri termini, non emerge che la stipula di contratti di royalties e gli effetti dei medesimi rientrino in un contesto di abuso del diritto;
non emerge cioè, o non è stato accertato, che l'attività della
Società_2, e quindi dello stesso Ricorrente_1, si muovesse nel solco di operatività differenti da quelle collegate all'uso del marchio, e si verificasse quindi un illegittimo utilizzo di contrattualistica da royalties per fornire una differente veste a proventi di altro tipo.
In questo contesto la mera “doppia veste” del Ricorrente_1 non pare possa pregiudicare esenzioni e diritti fiscali previsti per lo sfruttamento di opere dell'ingegno, a lui pacificamente riconducibili, solo perché si è verificata la detta commistione.
La Corte propende quindi per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, stante l'analisi sopra svolta e la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese processuali.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi