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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6788 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA IO UI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4846 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(CF. , con Parte_1 C.F._1 l'avvocato SIMONE TONELLI nel cui studio in ROMA, VIA ANICIA n. 6/B, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(CF. ), con l'avvocato CP_1 C.F._2 VINCENZO DEL DUCA nel cui studio in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/a, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11896 pubblicata il 25/7/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ CP_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 22518/2019 emesso dal Tribunale di Roma, in data 18.11.2019 e notificato il 09.12.2019, avente ad oggetto la somma di euro 6.500,00, oltre gli interessi e spese liquidate per il procedimento monitorio, in quanto fondato su crediti inesistenti. In particolare, parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare:
- L'inesistenza dei crediti oggetto dell'ingiunzione monitoria ovvero che nessuna somma di denaro era dovuta a in Parte_1 quanto le somme da questi pretese erano state destinate all'acquisto di un'autovettura ad uso esclusivo del coniuge;
- La condanna di al risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96, 1° o 2° comma c.p.c.;
- In via riconvenzionale, dichiarare che Parte_1 era debitore di della somma complessiva di euro CP_1 36.621,50 ovvero in subordine, se del caso ridotta per effetto della compensazione parziale ex art. 1243 c.c., di euro 18.130,75 per avere corrisposto tale somma nella qualità di coobbligata in relazione al CP_2 da un conto corrente personale e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere in favore di parte opponente le Parte_1 suddette somme;
si costituiva in giudizio e chiedeva, in via Parte_1 preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 22518/2019 e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e la domanda riconvenzionale poiché infondata in fatto ed in diritto. Allegava parte opposta difatti che il prestito era stato stipulato al solo fine della CP_2 ristrutturazione della comune abitazione. Deduceva poi espressamente “tra i due coniugi vi era un accordo per cui lo avrebbe pagato il Parte_1 prestito da un conto corrente allo stesso esclusivamente intestato Pt_2 mentre la signora si impegnava a pagare il prestito con la CP_1 CP_2 da un suo C/C . Ma – ribadiamo – i soldi in entrata ed uscita erano sempre del medesimo nucleo familiare”. In via subordinata, a titolo riconvenzionale della riconvenzionale, opponeva in ulteriore compensazione l'importo di euro 20.624,00 versati dal 2012 al 2018 per spese attinenti i finanziamenti e chiedeva per l'effetto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto. Le somme ulteriormente opposte in compensazione riguardavano segnatamente:
- l'estinzione parziale mutuo per l'importo di euro 8.000,00 con pagamento eseguito dal suo conto personale presso la BNL;
- la cessione autovettura Audi A3 alla sig.ra per un valore di CP_1 mercato di circa 7.000,00;
pag. 2 di 7 - euro 5.124,00 quale 50% del pagamento prestito dal suo Pt_2 conto BNL per un totale di euro 10.248,90 come da estratto conto depositato in atti.
In data 03.06.2020 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti e conferiva provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione. Il Giudice rinviava all'udienza del 14 gennaio 2021 ore 09.45. In data 14.01.2021 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti. Le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e il Giudice li assegnava con decorrenza 01 ottobre 2021 e rinviava per lo scioglimento dei mezzi istruttori il giorno 6 aprile 2022 ore 10.00. All'udienza del 06.04.2022 parte attrice, ritenendo documentale la causa, chiedeva di poter concludere e concludeva come in atto di citazione mentre, parte convenuta, si riportava agli scritti e concludeva come in comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. Il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22518/2019 ed in accoglimento sia della riconvenzionale che della reconventio reconventionis, ha revocato il decreto opposto;
ha condannato al pagamento nei Parte_1 confronti di dell'importo di euro 6.175,62 oltre CP_1 interessi al tasso legale;
ha infine condannato a Parte_1 corrispondere a la metà delle spese di lite per complessivi CP_1 euro 3.230,00 di cui 870,00 per lo studio, euro 740,00 per la fase introduttiva ed euro 1.600,00 per la fase decisoria oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata. Con decreto ingiuntivo n. 22518/2019, Parte_1 ingiungeva a il pagamento dell'importo di euro CP_1 6.500,00 relativo al pagamento effettuato da parte opposta, a causa del mancato versamento degli ultimi importi rateali dovuti, per due finanziamenti stipulati all'epoca in cui erano coniugati: il contratto di finanziamento n. 046741868 ( e il contratto n. 4793028 . Pt_2 CP_2 In particolare, i coniugi e Parte_1 CP_1
sottoscrivevano:
[...]
- Contratto n. 4793028, in data 03.03.2009 con la SANTANDER CONSUMER BANK, pari all'importo di euro 30.000,00 (finanziamento ; CP_2
- Contratto n. 046741868, in data 09.10.2012 con la
[...]
, pari all'importo di euro 10.000,00 (finanziamento . Per_1 Pt_2
pag. 3 di 7 Successivamente, in conseguenza del mancato versamento degli importi rateali dovuti da entrambi i coniugi, Parte_1 contattato dalle due società, concludeva - pacificamente - due distinti accordi di saldo e stralcio corrispondendo alle stesse, ed a chiusura di ogni debito, l'importo complessivo di euro 13.000,00. Agiva quindi in via monitoria verso la per ottenere la Pt_3 restituzione del 50% di tale somma. Risulta provato documentalmente che, sia nel contratto n. 046741868 che nel contratto n. 4793028, sottoscritto da entrambi le parti, risultava essere coobbligata in solido per la restituzione CP_1 degli importi oggetto dei suddetti contratti. Ai sensi dell'art. 1292 c.c. si stabilisce che “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuna ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da un di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Quindi, non può essere considerata come mera CP_1 garante e fideiussore omnibus, così come sostenuto da parte opponente ma, è tenuta a corrispondere la propria quota parte, in quanto è obbligata in solido per le prestazioni oggetto del contratto n. 046741868 pari alla somma di euro 10.000,00 e al contratto n. 4793028 pari alla somma di euro 30.000,00. E quindi, deve corrispondere in favore di
[...] la somma di euro 6.500,00 relativa alla restituzione del 50% Parte_1 della somma di euro 13.000,00 erogata per conto della stessa da parte opposta. Difatti parte attrice, effettuando il pagamento in solido si è surrogato ex art. 1203 III c.c. nella posizione creditoria (art. 1299 c.c.). Fondata è anche la azione riconvenzionale avanzata da parte della nei confronti dell'ex coniuge, documentata dal doc n. 9 e suffragata CP_1 sulla base dei medesimi principi di surrogazione enunciati in precedenza ed essendo documentato che le somme sborsate da parte della per CP_1
l'estinzione parziale del mutuo sono fuoriuscite dal conto CP_2 corrente personale della stessa. Anche qui parte opponente effettuando il pagamento per entrambi ha acquisito il diritto a vedersi corrispondere la metà della somma erogata per le rate del finanziamento comune. Non vi è poi alcuna prova documentale o orale (le parti non hanno chiesto interpello sul punto) sul fatto che vi fosse un accordo tra i coniugi, così come sostenuto da parte opposta, in relazione al fatto “tra i due coniugi vi era un accordo per cui lo avrebbe pagato il prestito da un conto Parte_1 Pt_2 corrente allo stesso esclusivamente intestato mentre la signora si CP_1 impegnava a pagare il prestito con la da un suo C/C . Ma – CP_2 ribadiamo – i soldi in entrata ed uscita erano sempre del medesimo nucleo familiare”.
pag. 4 di 7 Né appare convincente il richiamo ai principi di cui all'art. 143 c.c. atteso che, al di là di ogni evidenza che le somme ottenute fossero destinate ai bisogni della famiglia e non ai propri personali interessi, entrambe le parti hanno assunto contestualmente i medesimi obblighi verso le die banche, predeterminando quindi anche la misura degli obblighi restitutori nell'ammontare della metà ciscuno. La appare quindi creditrice dello per l'importo CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà dell'importo capitale di € 36.621,50 erogato dal suo conto personale, pari esattamente ad € 18.310,75. Infine, per quanto concerne la reconventio reconventionis sollevata da parte opposta, appare accoglibile la richiesta di opposizione in compensazione dell'importo di euro 5.124,00 corrispondente alla metà dell'importo a sua volta pagato dall'opposto dal suo conto personale per il mutuo per quanto riguarda le restanti somme (crociere, vacanze) la Pt_2 domanda deve dichiararsi inammissibile, poiché, oltre ad essere genericamente dedotte qui, così come confermato anche dalla giurisprudenza (Cass. 27 maggio 2015 n. 10942), le spese che i coniugi hanno sostenuto in costanza di matrimonio, non sono ripetibili in quanto rientrano senz'altro nell'adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e quindi, senza il diritto al rimborso. Non si rinviene infine traccia in atti del pagamento di euro 8.000,00 asseritamente eseguito dall'opposto dal suo conto personale presso la BNL a CP_2 Può essere infine opposta in compensazione anche metà della somma erogata dall'opposto per l'apertura del procedimento di estinzione dei finanziamenti pari a 1.022,27 per euro 511,13. Le spese all'esito del giudizio vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. La fondatezza del decreto e parimenti della riconvenzionale e della reconventio reconventionis giustificano la compensazione delle spese legali per la metà.”.
§ 3. – Ha proposto appello principale Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi sopra esposti, della Sentenza 11896/2020 pubblicata il 25 luglio 2022 RG n. 1531/2020 , del Tribunale Civile di Roma mai notificata;
- in via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza ex art. 283 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: • dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra e per l'effetto CP_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di una delle domande dell'opponente confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dell'importo pari ad euro CP_1 20.510,50 anche in compensazione alle somme eventualmente riconosciute a quest'ultima; • Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i pag. 5 di 7 gradi di giudizio e richiesta di restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
Ha resistito e proposto appello incidentale CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis: I) In via preliminare ed in rito: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella superiore narrativa, che l'atto di appello avversario è inammissibile in rito per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
II) Nel merito: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella superiore narrativa, che l'atto di appello avversario è infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
II) In accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla Sig.ra ed in parziale riforma del dispositivo della sentenza CP_1 di primo grado: accertare e dichiarare che sulla sorte capitale riconosciuta e liquidata in favore della parte appellata, anche all'esito dell'eventuale accoglimento totale e/o parziale dell'appello principale, sono dovuti gli interessi al tasso di mora ex artt. 1284 comma 4 c.c. e 4-5 d.lgs. 231/2002, in luogo degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, rectius dal 23.12.2019 quale data di notifica dell'atto di citazione introduttivo, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge”
§ 4. – Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 7/11/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 CP_1
11896 pubblicata il 25/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
pag. 6 di 7 Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA IO UI RI NE ZO
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA IO UI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4846 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(CF. , con Parte_1 C.F._1 l'avvocato SIMONE TONELLI nel cui studio in ROMA, VIA ANICIA n. 6/B, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(CF. ), con l'avvocato CP_1 C.F._2 VINCENZO DEL DUCA nel cui studio in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/a, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11896 pubblicata il 25/7/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ CP_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 22518/2019 emesso dal Tribunale di Roma, in data 18.11.2019 e notificato il 09.12.2019, avente ad oggetto la somma di euro 6.500,00, oltre gli interessi e spese liquidate per il procedimento monitorio, in quanto fondato su crediti inesistenti. In particolare, parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare:
- L'inesistenza dei crediti oggetto dell'ingiunzione monitoria ovvero che nessuna somma di denaro era dovuta a in Parte_1 quanto le somme da questi pretese erano state destinate all'acquisto di un'autovettura ad uso esclusivo del coniuge;
- La condanna di al risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96, 1° o 2° comma c.p.c.;
- In via riconvenzionale, dichiarare che Parte_1 era debitore di della somma complessiva di euro CP_1 36.621,50 ovvero in subordine, se del caso ridotta per effetto della compensazione parziale ex art. 1243 c.c., di euro 18.130,75 per avere corrisposto tale somma nella qualità di coobbligata in relazione al CP_2 da un conto corrente personale e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere in favore di parte opponente le Parte_1 suddette somme;
si costituiva in giudizio e chiedeva, in via Parte_1 preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 22518/2019 e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e la domanda riconvenzionale poiché infondata in fatto ed in diritto. Allegava parte opposta difatti che il prestito era stato stipulato al solo fine della CP_2 ristrutturazione della comune abitazione. Deduceva poi espressamente “tra i due coniugi vi era un accordo per cui lo avrebbe pagato il Parte_1 prestito da un conto corrente allo stesso esclusivamente intestato Pt_2 mentre la signora si impegnava a pagare il prestito con la CP_1 CP_2 da un suo C/C . Ma – ribadiamo – i soldi in entrata ed uscita erano sempre del medesimo nucleo familiare”. In via subordinata, a titolo riconvenzionale della riconvenzionale, opponeva in ulteriore compensazione l'importo di euro 20.624,00 versati dal 2012 al 2018 per spese attinenti i finanziamenti e chiedeva per l'effetto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto. Le somme ulteriormente opposte in compensazione riguardavano segnatamente:
- l'estinzione parziale mutuo per l'importo di euro 8.000,00 con pagamento eseguito dal suo conto personale presso la BNL;
- la cessione autovettura Audi A3 alla sig.ra per un valore di CP_1 mercato di circa 7.000,00;
pag. 2 di 7 - euro 5.124,00 quale 50% del pagamento prestito dal suo Pt_2 conto BNL per un totale di euro 10.248,90 come da estratto conto depositato in atti.
In data 03.06.2020 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti e conferiva provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione. Il Giudice rinviava all'udienza del 14 gennaio 2021 ore 09.45. In data 14.01.2021 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti. Le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e il Giudice li assegnava con decorrenza 01 ottobre 2021 e rinviava per lo scioglimento dei mezzi istruttori il giorno 6 aprile 2022 ore 10.00. All'udienza del 06.04.2022 parte attrice, ritenendo documentale la causa, chiedeva di poter concludere e concludeva come in atto di citazione mentre, parte convenuta, si riportava agli scritti e concludeva come in comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. Il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22518/2019 ed in accoglimento sia della riconvenzionale che della reconventio reconventionis, ha revocato il decreto opposto;
ha condannato al pagamento nei Parte_1 confronti di dell'importo di euro 6.175,62 oltre CP_1 interessi al tasso legale;
ha infine condannato a Parte_1 corrispondere a la metà delle spese di lite per complessivi CP_1 euro 3.230,00 di cui 870,00 per lo studio, euro 740,00 per la fase introduttiva ed euro 1.600,00 per la fase decisoria oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata. Con decreto ingiuntivo n. 22518/2019, Parte_1 ingiungeva a il pagamento dell'importo di euro CP_1 6.500,00 relativo al pagamento effettuato da parte opposta, a causa del mancato versamento degli ultimi importi rateali dovuti, per due finanziamenti stipulati all'epoca in cui erano coniugati: il contratto di finanziamento n. 046741868 ( e il contratto n. 4793028 . Pt_2 CP_2 In particolare, i coniugi e Parte_1 CP_1
sottoscrivevano:
[...]
- Contratto n. 4793028, in data 03.03.2009 con la SANTANDER CONSUMER BANK, pari all'importo di euro 30.000,00 (finanziamento ; CP_2
- Contratto n. 046741868, in data 09.10.2012 con la
[...]
, pari all'importo di euro 10.000,00 (finanziamento . Per_1 Pt_2
pag. 3 di 7 Successivamente, in conseguenza del mancato versamento degli importi rateali dovuti da entrambi i coniugi, Parte_1 contattato dalle due società, concludeva - pacificamente - due distinti accordi di saldo e stralcio corrispondendo alle stesse, ed a chiusura di ogni debito, l'importo complessivo di euro 13.000,00. Agiva quindi in via monitoria verso la per ottenere la Pt_3 restituzione del 50% di tale somma. Risulta provato documentalmente che, sia nel contratto n. 046741868 che nel contratto n. 4793028, sottoscritto da entrambi le parti, risultava essere coobbligata in solido per la restituzione CP_1 degli importi oggetto dei suddetti contratti. Ai sensi dell'art. 1292 c.c. si stabilisce che “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuna ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da un di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Quindi, non può essere considerata come mera CP_1 garante e fideiussore omnibus, così come sostenuto da parte opponente ma, è tenuta a corrispondere la propria quota parte, in quanto è obbligata in solido per le prestazioni oggetto del contratto n. 046741868 pari alla somma di euro 10.000,00 e al contratto n. 4793028 pari alla somma di euro 30.000,00. E quindi, deve corrispondere in favore di
[...] la somma di euro 6.500,00 relativa alla restituzione del 50% Parte_1 della somma di euro 13.000,00 erogata per conto della stessa da parte opposta. Difatti parte attrice, effettuando il pagamento in solido si è surrogato ex art. 1203 III c.c. nella posizione creditoria (art. 1299 c.c.). Fondata è anche la azione riconvenzionale avanzata da parte della nei confronti dell'ex coniuge, documentata dal doc n. 9 e suffragata CP_1 sulla base dei medesimi principi di surrogazione enunciati in precedenza ed essendo documentato che le somme sborsate da parte della per CP_1
l'estinzione parziale del mutuo sono fuoriuscite dal conto CP_2 corrente personale della stessa. Anche qui parte opponente effettuando il pagamento per entrambi ha acquisito il diritto a vedersi corrispondere la metà della somma erogata per le rate del finanziamento comune. Non vi è poi alcuna prova documentale o orale (le parti non hanno chiesto interpello sul punto) sul fatto che vi fosse un accordo tra i coniugi, così come sostenuto da parte opposta, in relazione al fatto “tra i due coniugi vi era un accordo per cui lo avrebbe pagato il prestito da un conto Parte_1 Pt_2 corrente allo stesso esclusivamente intestato mentre la signora si CP_1 impegnava a pagare il prestito con la da un suo C/C . Ma – CP_2 ribadiamo – i soldi in entrata ed uscita erano sempre del medesimo nucleo familiare”.
pag. 4 di 7 Né appare convincente il richiamo ai principi di cui all'art. 143 c.c. atteso che, al di là di ogni evidenza che le somme ottenute fossero destinate ai bisogni della famiglia e non ai propri personali interessi, entrambe le parti hanno assunto contestualmente i medesimi obblighi verso le die banche, predeterminando quindi anche la misura degli obblighi restitutori nell'ammontare della metà ciscuno. La appare quindi creditrice dello per l'importo CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà dell'importo capitale di € 36.621,50 erogato dal suo conto personale, pari esattamente ad € 18.310,75. Infine, per quanto concerne la reconventio reconventionis sollevata da parte opposta, appare accoglibile la richiesta di opposizione in compensazione dell'importo di euro 5.124,00 corrispondente alla metà dell'importo a sua volta pagato dall'opposto dal suo conto personale per il mutuo per quanto riguarda le restanti somme (crociere, vacanze) la Pt_2 domanda deve dichiararsi inammissibile, poiché, oltre ad essere genericamente dedotte qui, così come confermato anche dalla giurisprudenza (Cass. 27 maggio 2015 n. 10942), le spese che i coniugi hanno sostenuto in costanza di matrimonio, non sono ripetibili in quanto rientrano senz'altro nell'adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e quindi, senza il diritto al rimborso. Non si rinviene infine traccia in atti del pagamento di euro 8.000,00 asseritamente eseguito dall'opposto dal suo conto personale presso la BNL a CP_2 Può essere infine opposta in compensazione anche metà della somma erogata dall'opposto per l'apertura del procedimento di estinzione dei finanziamenti pari a 1.022,27 per euro 511,13. Le spese all'esito del giudizio vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. La fondatezza del decreto e parimenti della riconvenzionale e della reconventio reconventionis giustificano la compensazione delle spese legali per la metà.”.
§ 3. – Ha proposto appello principale Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi sopra esposti, della Sentenza 11896/2020 pubblicata il 25 luglio 2022 RG n. 1531/2020 , del Tribunale Civile di Roma mai notificata;
- in via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza ex art. 283 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: • dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra e per l'effetto CP_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di una delle domande dell'opponente confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dell'importo pari ad euro CP_1 20.510,50 anche in compensazione alle somme eventualmente riconosciute a quest'ultima; • Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i pag. 5 di 7 gradi di giudizio e richiesta di restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
Ha resistito e proposto appello incidentale CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis: I) In via preliminare ed in rito: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella superiore narrativa, che l'atto di appello avversario è inammissibile in rito per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
II) Nel merito: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella superiore narrativa, che l'atto di appello avversario è infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
II) In accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla Sig.ra ed in parziale riforma del dispositivo della sentenza CP_1 di primo grado: accertare e dichiarare che sulla sorte capitale riconosciuta e liquidata in favore della parte appellata, anche all'esito dell'eventuale accoglimento totale e/o parziale dell'appello principale, sono dovuti gli interessi al tasso di mora ex artt. 1284 comma 4 c.c. e 4-5 d.lgs. 231/2002, in luogo degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, rectius dal 23.12.2019 quale data di notifica dell'atto di citazione introduttivo, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge”
§ 4. – Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 7/11/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 CP_1
11896 pubblicata il 25/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
pag. 6 di 7 Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025.
L'estensore Il presidente
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