Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio/valutazione di insufficienza della prova orale sostenuta dalla ricorrente nella procedura concorsuale indetta con la delibera ART n. 105/24 dell’11 luglio 2024 per il reclutamento di complessive 12 unità di personale nell’area dei funzionari, con specifico riferimento al profilo professionale contrassegnato dal codice FG-REG - “ Giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti ” e della conseguente esclusione dal concorso medesimo;
- di tutti i verbali della richiamata procedura concorsuale, ivi compreso il verbale n. 5, relativo alle sedute della Commissione dei giorni 17-18-19 giugno 2025, sia nella parte relativa alla valutazione della prova orale dell’avv. -OMISSIS- che nella parte in cui è scritto che le domande da sottoporre ai candidati sarebbero state scelte “ di volta in volta… da ciascuno dei componenti ” la Commissione di concorso;
- per quanto occorrer possa, della delibera ART n. 105/24 dell’11 luglio 2024 di indizione del Concorso e del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale di ART, nella parte in cui non prevedono espressamente che i quesiti della prova orale debbano essere soggetti ad estrazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- con riserva di successiva integrazione dell’impugnazione (motivi aggiunti) ed estensione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (allo stato coperti da anonimato), allorquando verrà pubblicata la graduatoria finale del Concorso;
- con l’ulteriore riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co. 5 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7/11/2025:
- del verbale della Commissione n. -OMISSIS-, relativo alle riunioni del periodo 17 luglio – 9 settembre 2025, non pubblicato ma prodotto in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, per conto di -OMISSIS-, in data 03.10.25;
- della tabella (anonimizzata) riportante il “ Punteggio titoli ” conseguito dai candidati al Concorso di cui è causa, pubblicata sul Portale di -OMISSIS- in data 12.09.25.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. SA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esami, di complessive n. 12 unità di personale nell’area funzionari dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, concorrendo per il profilo di giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti (cod. FG-REG)
All’esito del superamento della prova scritta, tenutasi il 4 aprile 2025, con il punteggio di 30, la ricorrente in data 18 giugno 2025, ha sostenuto la prova orale, conseguendo il punteggio di 18 (di cui 3 punti nella prova di lingua inglese).
Non avendo ottenuto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale, la ricorrente non è risultata idonea.
Avverso il giudizio di insufficienza della prova orale e la conseguente esclusione dal concorso medesimo, nonché avverso tutti i verbali della procedura concorsuale, ivi compreso il verbale n. 5, relativo alle sedute della Commissione di concorso dei giorni 17-18-19 giugno 2025 sia nella parte relativa alla valutazione della prova orale che nella parte in cui è scritto che le domande da sottoporre ai candidati sarebbero state scelte “ di volta in volta… da ciascuno dei componenti ” della Commissione, l’avv. -OMISSIS- ha proposto ricorso chiedendone l’annullamento, previa sospensione e comunque previa concessione di ogni idonea misura cautelare, affinché fosse ordinato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti di ripetere la prova orale con diversa Commissione e con modalità atte ad assicurarne lo svolgimento imparziale e trasparente.
Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata in data 8 ottobre 2025, il T.A.R. Piemonte ha ritenuto che l’istanza cautelare apparisse assistita dal prescritto fumus boni iuris , in quanto, “ benché non sia direttamente applicabile l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 in ragione dell’autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta e garantita all’ART ” , il criterio individuato dalla Commissione “ pare integrare un autovincolo all’applicazione della procedura di estrazione a sorte delle domande contemplata dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 ”, posto che la Commissione “ per il profilo cod. FG-REG ha proceduto all’individuazione dei sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove scritta e orale, precisando tra l’altro che “Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del colloquio, le domande saranno determinate in numero congruo, affinché anche l’ultimo candidato possa scegliere tra più quesiti disponibili” ”.
Il Collegio, pertanto, “ ritenuto che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione della ricorrente pregiudicherebbe in modo grave e irreparabile la posizione della stessa, privandola della possibilità di conseguire il posto di lavoro per il quale ha concorso ” e “ ritenuto che l’efficacia dei provvedimenti impugnati debba essere sospesa e per l’effetto debba essere disposta l’ammissione con riserva della ricorrente ad una nuova prova orale che potrà svolgersi anche innanzi alla medesima Commissione esaminatrice, atteso che in base agli atti non emergono dubbi in ordine alla capacità della Commissione già nominata di operare con l’indispensabile trasparenza e imparzialità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile2022, n. 2552; Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533), vieppiù alla luce del fatto che il vizio formulato nel ricorso non attiene al giudizio di merito espresso dalla Commissione stessa (cioè alla valutazione), né alla composizione dell’organo valutativo ”, ha accolto l’istanza cautelare e, conseguentemente, ha ammesso con riserva la ricorrente alla ripetizione della prova orale.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 5 novembre 2025, la ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione n. -OMISSIS-, relativo alle riunioni del periodo 17 luglio – 9 settembre 2025 e la tabella (anonimizzata) riportante il “ Punteggio titoli ” conseguito dai candidati al concorso per cui è causa, pubblicata sul portale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 12 settembre 2025 deducendone l’illegittimità per i medesimi profili già evidenziati in sede di ricorso introduttivo.
In ottemperanza a quanto disposto nell’ordinanza sopracitata, la Commissione ha riconvocato la ricorrente, unitamente ad altro candidato (cfr. ricorso R.G. n. 1843/2025 e ordinanza T.A.R. Piemonte n. 540/2025), per lo svolgimento di una nuova prova orale.
Come si evince dal verbale del 10 dicembre 2025, la Commissione, dopo aver predisposto i quesiti in numero congruo, affinché anche l’ultimo candidato potesse scegliere tra più quesiti disponibili, relativi alle materie e ai settori di attività indicati nell’allegato 1/A al bando, e predisposto quattro buste (due in più dei candidati ammessi alla prova), ha proceduto all’esame dei candidati, all’esito del quale la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 14, non sufficiente per essere dichiarata idonea.
Considerato che, all’esito dell’espletamento della nuova prova orale, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento sprovvisto di effetti satisfattivi per la ricorrente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, così come eccepito dalla Difesa erariale attraverso la memoria depositata in data 21 gennaio 2026.
Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia che la definisce in questa sede solo in rito, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
SA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA PP | RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.