Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 04/03/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13614/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 12.09.2023 proposto da
[Omissis] [Omissis] (c.f. OMISSIS), nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il
[Omssis] e residente in [Omssis], in via [Omssis], n. [Omssis], rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bonaiuti, presso la cui pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org ha eletto domicilio – deceduto in data [Omssis]
e proseguito dagli eredi
[Omissis] [Omissis] (c.f. [OMISSIS]), nata a [OMISSIS] il
[Omissis] e residente in [OMISSIS], in via [OMISSIS], n. [OMISSIS];
[Omissis] [Omissis] (c.f.. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS]il [OMISSIS]e residente in [OMISSIS] , in via [OMISSIS] , n. [OMISSIS] ;
[Omissis] [Omissis] (c.f. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS]il
[OMISSIS]e residente in [...]
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Bonaiuti (c.f.
[...]), presso il cui studio - sito in Roma, via Riccardo Sentenza n. 6/M/2026 Grazioli Lante, n. 16 - e la cui pec, paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org, hanno eletto domicilio contro
Ministero della difesa, in persona dell’on. Le Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Viale dell’esercito 186, nonché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Perugia, via degli offici, n. 14.
Visto il ricorso introduttivo, le memorie depositate e gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 26.02.2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa LI Bodo, l’avv. Bonaiuti per i ricorrenti, nessuno presente per il Ministero della difesa.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 12.09.2023, il ricorrente, soldato in congedo che ha prestato servizio di leva dal 09.12.1980 al 23.11.1981, ha rappresentato di aver subito, nel marzo 1981, una distorsione alla spalla sinistra, riconosciuta dipendente da causa di servizio dall’Ospedale militare (di seguito, O.M.) di Verona con mod. C.
n. 152 del 01.04.1981. In data [OMISSIS]l[Omissis] di [OMISSIS]lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato, per essere poi collocato in congedo il 23.11.1981. Successivamente, presentava domanda di pensione privilegiata, che veniva rigettata con decreto del Ministero della difesa n. 884 del 22.11.1985 per non ascrivibilità dell’infermità
“pregressa distorsione della spalla sinistra”. Nel giugno 2002, il ricorrente chiedeva l’aggravamento dell’infermità dipendente da causa di servizio e l’interdipendenza con questa dell’artrosi alla spalla sinistra. Il
Comitato di verifica per le cause di servizio emetteva parere negativo, non rilevando alcuna interdipendenza tra l’artrosi alla spalla sinistra e la pregressa distorsione della medesima spalla, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, trattandosi di patologia insorta in un diverso distretto anatomico e non correlabile eziopatologicamente con l’infermità già riconosciuta. Conseguentemente, il Ministero della difesa emanava il decreto n. 722 del 21.10.2008 respingendo la domanda di aggravamento e interdipendenza.
Nel luglio 2017 il [OMISSIS]domandava, nuovamente, l’aggravamento dell’infermità “pregressa distorsione spalla sx”, che veniva nuovamente respinta con decreto del Ministero della difesa n. 206 del 13.09.2018.
Conseguentemente, con il ricorso in epigrafe – motivando in merito sia all’intervenuto aggravamento che all’interdipendenza dell’artrosi con la distorsione occorsa durante la leva militare e confutando, in particolare, le argomentazioni recate dal parere del Comitato di valutazione delle cause di servizio, il ricorrente chiedeva il “riconoscimento della dipendenza anche nella forma della concausa e/o aggravamento e dichiarazione del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata vitalizia quanto meno di 7^ categoria tabella A alla data di aggravamento e interdipendenza del 20.06.2002 e quanto meno di 6^ categoria tabella A dalla domanda di aggravamento del 04.07.2017, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti anche a mente delle sentenze delle SS.RR. n. 10/2002 e n. 8/2007”. In via subordinata, chiedeva la nomina di un consulente tecnico.
II. Si costituiva il Ministero della difesa, premettendo che il [Omissis]
aveva già promosso ricorso innanzi a questo Giudice avverso il decreto ministeriale n. 884/1985 con cui veniva respinta la domanda di pensione privilegiata tabellare, nonché dell’equo indennizzo, ricorso che veniva rigettato in primo grado (sent. n. 396/M/2003), cui seguivano una sentenza di inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza (sez. II app. sent. n. 238/2006) e una sentenza, di questo giudice monocratico, di inammissibilità del ricorso per revocazione successivamente proposto (sent. n. 209/M/2007). Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza e l’esaustività delle valutazioni che sia il Comitato per la valutazione delle cause di servizio che le Commissioni mediche ospedaliere, in occasione delle domande presentate, avevano effettuato e ritenendo che nessuna censura potesse essere mossa avverso l’operato del Ministero, che si era conformato ai pareri tecnici resi dagli organi deputati.
III. Con ordinanza n. 7 del 26 aprile 2024, questo giudice disponeva l’acquisizione di un parere del Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti sul seguente quesito «se la patologia “Artrosi spalla sinistra” possa ritenersi interdipendente con la patologia “pregressa distorsione spalla sinistra” già valutata dipendente da causa di servizio e se quest’ultima possa ritenersi aggravata, il tutto ai fini del riconoscimento della pensione di privilegio e, in caso di valutazione positiva, ne indichi l’esatta classificazione tabellare e la decorrenza.»
IV. Nelle more del rilascio di detto parere, il sig. [Omissis] decedeva in data 06.06.2024 e il giudizio veniva proseguito dagli eredi [Omissis]
[Omissis], [Omissis][Omissis]e[Omissis][Omissis], con memoria depositata in data 19.07.2024.
V. Il CML depositava, in data 05.05.2025, il richiesto parere, che si esprimeva nei seguenti termini “la patologia “artrosi spalla sinistra” NON è interdipendente con la patologia (pregressa distorsione di spalla sinistra) già valutata dipendente da causa di servizio e quest’ultima NON è aggravata ai fini del riconoscimento della pensione di privilegio, decadendo la classificazione tabellare utile alla fruizione della PPO”.
VI. In data 10.10.2025, l’avvocato difensore depositava una memoria, in cui si avversava il parere del CML, corredato da due relazioni redatte da medici. Una prima, a firma della dott.ssa Camilleri, che aveva partecipato alle operazioni peritali, in cui si contestava l’asserita non gravità della distorsione e l’assenza di mancati riconoscimenti di aggravamento nelle varie visite effettuate dalle CMO negli anni. Si affermava, inoltre, che il Comitato aveva sottovalutato e/o ignorato, come emergeva dal certificato del dr. Marchetti del 27.02.2002, che il ricorrente era stato sottoposto nel 1983 ad intervento chirurgico a carico della cuffia dei rotatori in esito a riferiti episodi di lussazione recidivante della spalla sinistra, elemento ritenuto incontrovertibilmente legato alla distorsione e che ben giustificherebbe il processo artrosico. La seconda, redatta dal dott. Bonanni, affermava che il trauma occorso nel 1981 aveva causato una lussazione scapolo omerale erroneamente minimizzata quale distorsione, poi ridotta, e che dopo il primo episodio si verificano ulteriori lussazioni. Si sosteneva, poi, che la lesione della capsula legamentosa aveva provocato l’insorgere di processi degenerativi a carico delle cartilagini dei vari distretti e la comparsa di manifestazioni artrosiche. La relazione si concludeva affermando che gli esiti invalidanti sofferti dal [Omissis]
erano da ricondurre unicamente al trauma avvenuto nel 1981. Infine, in data 13.02.2026, la difesa del ricorrente depositava un certificato del Dott. Ginesio Marchetti, Medico Chirurgo Spec. Ortopedia e Traumatologia, Spec. Terapia Fisica e della Riabilitazione del 6.10.2004, in cui si affermava che l’allora quadro clinico era quello di una
“instabilità anteriore con sindrome da conflitto acromion-omerale spalla sinistra di 3°” e che tale instabilità aveva procurato una sindrome da conflitto secondario con l’aggravio di una sintomatologia algica pressoché continua e conseguentemente un maggior deficit funzionale che limita il paziente sia nell’ambito lavorativo che non.
VII. Alla pubblica udienza del 26.02.2026, il difensore dei ricorrenti eccepiva la nullità del parere del CML, poiché reso in assenza di contraddittorio sullo schema di relazione, così come previsto dagli artt.
195 c.p.c. e 97 c.g.c., nonché denunciava la mancata coincidenza tra il relatore del parere e chi era presente in sede di accertamento. Nel merito, richiamando le conclusioni dei pareri medico legali dei consulenti di parte e la mancata considerazione del fatto che la patologia artrosica era già stata diagnosticata nel 1982 – non rilevando, dunque, il lavoro svolto dal [Omissis], comunque non conosciuto - insisteva per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, chiedeva che fosse disposta una nuova consulenza tecnica o un completamento della precedente istruttoria in contraddittorio tra le parti.
Considerato in
DIRITTO
I. Preliminarmente, occorre soffermarsi sull’eccepita nullità del parere reso dal CML. L’art. 166 c.g.c. prevede che, se la natura della controversia lo richiede, il giudice può nominare uno o più consulenti tecnici ai sensi dell’art. 97. Tale ultima disposizione, disciplinante la consulenza tecnica d’ufficio, prevede altresì la possibilità che il giudice si avvalga di strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. Inoltre, al fine di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, prescrive che, nei termini indicati dal giudice, il consulente tecnico trasmetta lo schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti, affinché questi possano formulare delle osservazioni di cui il ctu deve tenere conto nella relazione finale.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che le strutture tecniche abilitate ex lege al rilascio di pareri medico legali
(come, appunto, il CML), non sono consulenti tecnici d’ufficio e, conseguentemente, non sono applicabili le norme sulla consulenza tecnico d’ufficio (in tema di giuramento, liquidazione compensi, ecc. cfr.
Sez. App. Sicilia, sent. nn. 43 e 60/2024; Sez. Campania, sent. n. 8/2023).
Purtuttavia, la giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere che debbano essere rispettate le disposizioni poste a presidio del contraddittorio, dovendo questo, anche ove il parere sia reso dalle predette strutture pubbliche, essere pienamente garantito nei termini di cui al precitato art. 97 c.g.c.
In relazione al caso di specie, è consolidato l’orientamento secondo cui l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 16196/2023).
Trattandosi di nullità a carattere relativo, al pari del giudizio civile (cfr.
art. 157, c. 2 c.p.c.), la stessa è tuttavia assoggettata al rigoroso regime di cui all’art. 45, c. 2, c.g.c., a norma del quale “soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso”, sicché la stessa risulta sanata se non eccepita, appunto, nella prima istanza o difesa successiva al deposito (cfr. Sez. I app., sent. n. 79/2023).
Orbene, nel caso in esame, sebbene – come correttamente rilevato da parte ricorrente – il CML abbia omesso di inviare lo schema di parere e, quindi, di prendere in considerazione le osservazioni delle parti – nella prima “istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso” detta nullità non è stata eccepita dal ricorrente, ossia da una delle parti che ne aveva interesse. Difatti, a seguito della comunicazione del parere del CML, come già riportato, in data 10.10.2025 sono stati depositati due pareri medico-legali di osservazioni alla relazione del CML e una memoria in cui si avversavano le conclusioni da questo raggiunte senza, tuttavia, far valere la predetta nullità, laddove, invece, già in tale sede avrebbe dovuto essere eccepita (cfr. Sez, I app., sent. n. 149/2024 dove l’eccezione della nullità è stata, invece, ritenuta tempestiva perché proposta nelle note di udienza depositate in esito al parere medicolegale). L’eccezione non può, pertanto, essere accolta perché tardiva.
Per quanto concerne poi, la lamentata non coincidenza tra il relatore del parere e chi era presente in sede di accertamento, anche tale doglianza appare priva di pregio, posto che il verbale delle operazioni peritali – in cui non si è, peraltro, proceduto a visitare l’interessato, avendo avuto queste carattere principalmente documentale - è firmato dal C.V.
Francesco Oristanio, presidente del Collegio che ha reso il suddetto parere.
II. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
III. Preliminarmente, si ritiene che il parere reso dal CML rechi argomentazioni puntuali e convincentemente motivate e che detto Collegio abbia adeguatamente tenuto in considerazione sia la storia clinica del ricorrente che la documentazione versata in atti, oltre all’eziologia della patologia lamentata. Conseguentemente, tale parere medico legale risulta basato su elementi di fatto attendibili, oltre che su argomentazioni logiche e su un adeguato sostegno medico-scientifico, non potendosi ritenere fondate le osservazioni contenute nella memoria depositata in data 10.10.2025 dal legale dei ricorrenti secondo cui il parere sarebbe privo di vis probatoria «viste “le solite argomentazioni”
adottate quali le carenze documentali e le attività svolte dal ricorrente “post militare” e nonché le affermazioni che le infermità non risultano aggravate alle visite di riferimento» . Ciò anche in considerazione del fatto che il parere non contiene considerazioni specifiche sulle attività svolte dal ricorrente dopo il servizio militare – tant’è che, dopo peraltro aver già escluso l’interdipendenza tra le patologie - si afferma che tali attività non sono conosciute, essendosi limitato il Collegio ad osservare che il processo artrosico si è sviluppato nel tempo “anche parallelamente all’invecchiamento parafisiologico dell’articolazione scapolo omerale, di cui, fra l’altro, non si conosce l’impiego mansionale cui fu sottoposta in ben 35 anni di espressività lavorativa successiva al trauma subito”.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, come condivisibilmente rilevato anche dal CML, non si rinvengono elementi da cui emerga un aggravamento del quadro clinico negli anni che possa verosimilmente agire da collegamento tra la patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio (la distorsione alla spalla sinistra) e l’intervenuta artrosi. Difatti, benché agli atti vi sia un referto radiologico del 22.11.1982 che riporta “segni di artrosi scapolo-omerale”, di tale patologia non si rinvengono ulteriori tracce negli esami successivi, ad esempio nel referto della RMN eseguita in data 27.11.1992 si apprezzava solamente una “alterazione della morfologia del ciglio glenoideo anteriore senza alterazioni strutturali ossee concomitanti”. Sebbene, come riportato anche nel parere del CML, l’artrosi della spalla possa essere determinata, tra le varie cause, anche da eventi traumatici quali distorsioni o lussazioni, affinché un singolo evento distorsivo possa assurgere a causa dell’insorgere di una successiva artrosi, si deve trattare di una lesione di ingente entità. Ebbene, dall’esame della documentazione non emerge che la distorsione subita dal [Omissis]fu di particolare gravità, tant’è che venne successivamente giudicato idoneo al servizio militare incondizionato dall’O.M. di Perugia, servizio di leva che terminò nel novembre del medesimo anno. In altre parole, come affermato dal CML nel parere del maggio 2025, la distorsione non possedeva “quella magnitudo tale da essere quantomeno concausalmente responsabile del processo artrosico di spalla che si sviluppò nel tempo”.
In merito alla denunciata mancata considerazione della lussazione e dell’intervento di artroprotesi, richiamato in entrambe le relazioni degli specialisti di parte prodotte dopo il deposito del parere del CML, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che nel 1983, a seguito della richiesta del ricorrente di aggravamento della patologia, la CMO di Perugia escludeva che l’infermità “pregressa distorsione della spalla sinistra” fosse da porre in rapporto causale con l’infermità “lussazione abituale della scapolo omerale sin. trattata chirurgicamente in soggetto con referto rx del 1981 di incompleta saldatura della cartilagine di accrescimento”,
giudicando quest’ultima non dipendente da causa di servizio (cfr.
verbale II Commissione medica ospedaliera – Ministero della difesa, Dipartimento militare di medicina legale del 27.06.2018). Ed in effetti, anche la sentenza di questo giudice monocratico n. 396/M/2003, pronunciata sul ricorso del [Omissis] avverso il d.m. n. 884/1985 con cui veniva negata la pensione privilegiata, ha chiaramente escluso che vi fosse connessione causale tra la patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio (artrosi) e la lussazione, posto che la seconda era
“successiva al congedo e non dipendente dal servizio di leva prestato”.
Escluso, quindi, qualsivoglia nesso tra la distorsione e la lussazione, le doglianze sopra prospettate sono prive di pregio, potendosi semmai, al più, considerare l’eventuale incidenza causale della patologia della lussazione abituale – come detto, non correlata alla distorsione – sulla sopravvenuta artrosi.
Va, poi, anche considerato, come condivisibilmente sostenuto dal CML, il normale fattore di invecchiamento, anch’esso incidente sull’artrosi, nonché l’uso fatto, in 35 anni di espressività lavorativa successiva al trauma subito nel 1981, dell’articolazione scapolo-omerale, non conosciuto dal Collegio medico. Sul punto, sebbene su espressa domanda l’avvocato di parte ricorrente abbia sostenuto di non conoscere la professione svolta dal sig. [Omissis], nella documentazione agli atti (ci si riferisce ai certificati del dott. Marchetti del 27.02.2002 e del 06.10.2004), viene riportato che il [Omissis] svolgeva la professione di operaio metalmeccanico, mestiere che, verosimilmente, avrebbe potuto sottoporre la suddetta articolazione a costanti sollecitazioni con conseguente usura.
IV. Tanto premesso, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00 (trecento/00). Nulla per le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del Ministero della difesa nella misura di euro 300,00
(trecento/00). Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
Il Giudice
LI CO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 4 marzo 2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.
Il Giudice
LI CO
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 4 marzo 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)